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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. IE AO AR, all'udienza del 07/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1325 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] Parte_1
(RM) il 19/07/1972 cf: , rappresentato e difeso dall'avv. ELIA C.F._1
NC e dall'avv. Daniela DE SALVATORE, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
EC RU ZO , elettivamente domiciliato in VIA NIZZA, 35 00198 MA;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/03/2023 , la ricorrente n.q. adiva questo Giudice del Lavoro premettendo che il proprio rappresentato, era titolare di pensione di inabilità civile e Parte_1 indennità di accompagnamento.
Lamentava che l' , con provvedimento del 17.01.2023 gli contestava la sussistenza di un CP_1 debito riferito all'anno 2022, pari ad euro 1704,87 a titolo di maggiorazione sociale percepita in misura superiore a quella dovuta, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva prescrizione, illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
AMM DI SOSTEGNO DI EA chiede accertarsi il Parte_1 Pt_1 proprio diritto a percepire la prestazione di cui è titolare, che l' chiede restituirsi con il CP_1 provvedimento di indebito impugnato.
L' rileva che l'indebito scaturisce dalla rideterminazione (non esclusione) dell'importo CP_1 della maggiorazione sociale già corrisposta sulla INVCIV, in quanto i redditi percepiti dal ricorrente
(per effetto dell'attribuzione della pensione di reversibilità della propria dante causa, pensione invero versata, anche per la quota di competenza del al padre ) si avvicinano al Parte_1 Persona_1 limite reddituale previsto dalla legge, pari per l'anno 2022 (beneficiario non coniugato) ad euro
8.590,27. Precisa che, al fine del computo circa il superamento o meno del suddetto (euro 8.590,27) limite reddituale, vanno considerati sia i redditi della pensione di reversibilità sia quelli della prestazione di invalidità civile totale.
L'assunto è corretto nei e trova astrattamente riscontro nei fatti.
Tuttavia, al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, giova premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento.
Va innanzitutto rilevato che la disciplina di cui agli artt. 52 legge n. 88/1999 e 13 legge n.
412/1991 si riferisce specificamente all'indebito previdenziale e non a quello assistenziale. Tuttavia nel settore assistenziale non trova applicazione nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ., n. 1446/2008).
In particolare, “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. civ. n. 26036/2019; Cass. civ. n. 28771/2018; Cass. civ. n. 13915/2021).
In definitiva, “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. civ., sez. lav.,
30.6.2020, n. 13223).
Pertanto, una volta accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati esclusivamente a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento dello stesso.
Nel caso di specie l' ha accertato l'asserito indebito con provvedimento del 17.1.2023, CP_1 sicché non avrebbe potuto trattenere alcunché sui ratei pregressi, ossia in relazione al periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 31.12.2022. Né può in alcun modo escludersi il legittimo affidamento del percipiente, corroborato e rafforzato dalla duplice circostanza dell'importante lasso di tempo impiegato dall per accorgersi della non dovutezza della maggiorazione sociale, nonché dal fatto CP_1 di non essere destinatario diretto dell'erogazione di denaro relativa alla pensione di reversibilità che, come pure affermato dall' , viene erogata anche per l'odierno ricorrente al di lui padre. CP_1
L'erogazione indebita non risulta in alcun modo imputabile al ricorrente né è ravvisabile e/o provata la sussistenza di alcun dolo dell'accipiens, essendo l'indebito imputabile esclusivamente all' , derivando dall'accertamento dall'esistenza di una prestazione erogata Controparte_2 dall' e da questi necessariamente conosciuta. CP_1
Da quanto sopra discende la fondatezza della domanda che va, pertanto, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato e di ogni atto presupposto e consequenziale.
Va poi ordinata all la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto CP_1 provvedimento
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da N.Q. AMM DI SOSTEGNO DI EA CC , contro Parte_1
, con ricorso depositato il 14/03/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_1 così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di CP_1 detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1 liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
IE AO AR