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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6601/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to MONDILLO Parte_1
ANTONELLO, giusta mandato in atti
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 24.11.2023, il ricorrente esponeva di aver presentato la domanda n. AS04019157 all' per il riconoscimento CP_1 dell'assegno sociale, ritenendo di avere tutti i requisiti richiesti;
che l CP_2 accoglieva la suddetta domanda con decorrenza dall'1.08.2016 e procedeva all'erogazione di € 696,29 mensile, inclusa maggiorazione sociale.
Rappresentava che, tuttavia, in data 17.01.2023, l chiedeva la CP_1
restituzione di somme relative ad un pagamento non dovuto sulla pensione riconosciuta, per il periodo 01.01.2018-31.12.2023 e l'importo di € 5.083,98. CP_ Assumeva di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale avverso tale provvedimento ritenuto ingiusto e vessatorio, specificando che i redditi riferiti all'anno 2017 erano stati comunicati all'Istituto previdenziale con domanda CP_ di pensione n. 2167805100052 del 16.01.2019; tuttavia l rigettava il ricorso e procedeva a trattenere € 60,00 mensili sulla sua pensione.
Deduceva l'irripetibilità delle somme erogate in presenza dell'affidamento del percettore in buona fede, stante la piena conoscibilità da parte dell'istituto dei dati reddituali di interesse.
Per i suesposti motivi, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” 1) Accerti e dichiari non dovuta la somma di euro 5.082,98, per le ragioni innanzi esposte con diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme trattenute dell' in forza della suddetta procedura di CP_1
recupero indebito;
2) Condanni la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero nella denegata ipotesi di rigetto dichiari compensate le spese di lite ex art.
152 disp. Att. c.p.c., giusta dichiarazione sostitutiva di parte ricorrente in atti”.
Si costituiva il resistente chiedendo il rigetto del ricorso per difetto di CP_2 assolvimento dell'onere probatorio. Deduceva in ogni caso l'infondatezza del ricorso, non avendo parte attrice comunicato la propria situazione reddituale come normativamente previsto, sebbene fosse stato all'uopo anche sollecitato, ed evidenziava il conseguente dolo del pensionato. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.02.2025, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente chiede l'accertamento dell'irripetibilità delle somme da lui percepite dal 01.01.2018 al 31.12.2023 a titolo di assegno sociale, inclusivo della maggiorazione sociale.
Riguardo a questa prestazione, l'art. 3 co. 6 l. n. 335/1995 stabilisce che “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile (…) denominato "assegno sociale"”. L'erogazione dell'assegno sociale, dunque, presuppone che il beneficiario non percepisca un reddito superiore al limite stabilito dalla legge.
Preliminarmente, si osserva che parte resistente non deduce alcun superamento del suddetto limite reddituale da parte del ricorrente.
La circostanza che il ricorrente non ha percepito redditi diversi dalla pensione né nel corso dell'anno 2017 né negli anni precedenti, infatti, non è oggetto di contestazione fra le parti.
Secondo la prospettazione dell' , l'indebito sussiste semplicemente in CP_2 virtù del fatto che il ricorrente ha omesso di presentare all'ente la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017. Nel provvedimento di indebito del 17.01.2023 in atti, invero, si legge la seguente motivazione: CP_1
“Ricostituzione reddituale per sospensione ex art. 35 comma 10-bis D.L.
207/2008, non risulta presentato modello red 2017”.
La norma richiamata dall'Istituto nel provvedimento, introdotta dall'art. 13 co.
6 lett. c) d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 120/2010, così dispone: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 l. n. 412/1991, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. Dalla lettura della disposizione, dunque, emerge che la ripetizione delle somme erogate da parte dell' presuppone due condizioni: la violazione dell'obbligo di CP_1
comunicazione dei dati reddituali da parte del privato e la protrazione della medesima oltre il termine di sessanta giorni dall'emissione del provvedimento di sospensione della prestazione.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non sussiste alcuna delle due condizioni sopracitate.
In primo luogo, non vi è alcuna prova dell'emissione da parte dell' di un CP_1
provvedimento di sospensione della prestazione antecedente a quello di indebito. In atti, invero, sono presenti solo una comunicazione in data
19.11.2019, avente il valore di semplice sollecito alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e una relazione istruttoria dell' , nella quale non CP_1 vi è alcuna menzione dell'emissione nei confronti di del Parte_1
suddetto provvedimento e della relativa data. In mancanza del suddetto provvedimento di sospensione, non poteva decorrere il termine di sessanta giorni oltre il quale l , in caso di perdurante inerzia del privato, è CP_2
legittimato alla revoca definitiva della prestazione e alla ripetizione dell'indebito. Di conseguenza, alla parte ricorrente non è imputabile alcuna violazione che si sia protratta oltre la scadenza del termine.
Indipendentemente da ciò, ancor più decisiva è la circostanza che non sussisteva in capo al ricorrente alcun obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017.
Secondo la S.C., invero, “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. n. 13223/2020; conf. Cass. n.
126081/2020). L'obbligo di comunicazione dei dati reddituali a carico del privato, quindi, non è assoluto ma incontra un limite nell'onere di diligenza imposto all'ente erogatore nella ricerca ed acquisizione dei dati rilevanti ai fini della prestazione. Per lo svolgimento di tale attività, infatti, la legge prevede appositi strumenti di controllo e meccanismi di coordinamento fra l e le altre Amministrazioni pubbliche, in un'ottica generale di riduzione CP_1
degli oneri posti a carico del privato nei rapporti con la PA. Da un lato, invero,
l'art. 13 co. 1 d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 120/2010, prevede l'istituzione presso l del “"Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”. Per altro verso, ai sensi dell'art. 15 d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009, “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute
a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in CP_1
via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”. Lo stesso art. 13 co. 6 lett. c) d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 120/2010, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”. Dalle disposizioni richiamate, dunque, emerge che di regola il privato ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente all'Amministrazione finanziaria e l deve rivolgersi direttamente a CP_1 quest'ultima per acquisire i dati necessari. Il privato è tenuto a presentare la dichiarazione all' solo in casi eccezionali e in relazione a redditi non già CP_1 dichiarati all'Amministrazione finanziaria. La S.C., infatti, ha precisato che
“l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' ” (Cass. n. 126081/2020). In ordine a CP_1
CP_ tale aspetto, invero, la stessa Circolare n. 195 del 30.11.2015 prevede che: “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' CP_2
i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali.
La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. (…) Fra i redditi che, in base alle rilevanze, devono essere comunicati all' , in quanto non dichiarati CP_2
nei modelli 730 o UNICO, vi sono:
- reddito di lavoro dipendente prestato all'estero. L'obbligo sussiste quando tale reddito in toto (es.: le retribuzioni corrisposte da Enti e
Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari,
Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della
Chiesa Cattolica) o in parte (es. i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi,per l'anno 2014 sono imponibili, ai fini
IRPEF, per la parte eccedente 6.700 euro) non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ( nei modelli 730 o UNICO);
- Redditi da interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di
Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'IRPEF. Tale tipologia di redditi da capitale, assolvendo una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non è presente nelle informazioni contenute nei modelli 730 o UNICO;
- Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici
o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali ed altre prestazioni presenti nel Casellario). Tali prestazioni non sono indicate nella dichiarazione dei redditi (modelli 730 o UNICO) se non erogate da uno degli
Enti obbligati alla comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati;
- Altri redditi non assoggettabili a IRPEF, quali ad esempio: quota esente, fino ad un massimo di 7.500 euro, dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche complessivamente percepiti nel periodo d'imposta, ex art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e s.m.e i. (concorrono a tale importo indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto); quota esente entro il limite dei 3.098,74 euro, ex art. 52, comma 1, lett. d- bis), del TUIR dei compensi per i lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro;
importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (es. buoni lavoro denominati “voucher”), etc.;
- Redditi derivanti da quote di pensione trattenute dal datore di lavoro;
- Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all'estero;
- Arretrati di integrazione salariale;
- Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni”.
Nel caso di specie, come già esposto in precedenza, la circostanza che il ricorrente non ha percepito redditi diversi dalla pensione né nel corso dell'anno 2017 né negli anni precedenti non è stata contestata dall' . CP_1
Tale fatto deve perciò ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che così dispone: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché
i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In base agli atti di causa, pertanto, il ricorrente per l'anno 2017 non risulta in possesso di redditi che, secondo la giurisprudenza e la stessa circolare dell' , devono essere oggetto di una comunicazione all'ente CP_1
previdenziale ulteriore rispetto alla dichiarazione dei redditi presentata all'Amministrazione finanziaria. Dagli atti, inoltre, non emerge alcun elemento indicativo del fatto che tale dichiarazione non fosse stata già trasmessa dal ricorrente all'Amministrazione finanziaria e che quindi i dati reddituali necessari non potessero essere acquisiti dall' presso di essa, CP_1
né parte resistente deduce o prova alcunché al riguardo. Inoltre, come visto, si tratterebbe di dati reddituali già in possesso dell' Previdenziale, CP_3
derivando il reddito proprio da una prestazione dal medesimo erogata.
Di conseguenza, a prescindere dalla trasmissione o meno all' dei dati CP_2
reddituali in oggetto con la domanda di pensione del 16.01.2019, allegata dal ricorrente ma priva di riscontro documentale in atti, i dati medesimi devono ritenersi conoscibili dall' . Il ricorrente, pertanto, non era tenuto a CP_1
presentare alcuna dichiarazione e non gli è imputabile alcuna violazione dell'art. 13 co. 6 lett. c) d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 120/2010.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria di irripetibilità della somma di euro 5.083,98 percepita da sulla pensione cat. AS 04019157 in relazione al periodo Parte_2
dal 01.01.2018 al 31.12.2023, di cui al provvedimento di indebito datato
CP_ 17.01.2023, e condanna dell' alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione in favore dell' della somma di euro 5.083,98 percepita CP_1
sulla pensione cat. AS 04019157 in relazione al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2023, di cui al provvedimento di indebito datato 17.01.2023, e
CP_ condanna l alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo;
- condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro CP_1
2.620,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 14.02.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Valeria Sica, Magistrato ordinario in tirocinio