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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/09/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] RT
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Guidi Massimiliano e domiciliati presso il suo studio in Rovereto piazza Erbe n.1, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 21.09.2002 in Brentonico nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 14.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: RT Parte_2
1) i coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato ed il reciproco rispetto;
2) il IG. si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica RT
presso il suo appartamento ubicato in via Cavour n° 58 38068 Rovereto (p.ed.
617 p.m. 6 in CC Sacco) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
3) i figli minori , e rimangono affidati congiuntamente Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori sui quali eserciteranno paritariamente la responsabilità
genitoriale. Pertanto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e all'attività sportiva saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità
genitoriale anche separatamente. In ogni caso, i genitori si impegnano a mantenersi costantemente informati sulle eventuali problematiche che dovessero sorgere nel corso della crescita dei loro figli e a collaborare per individuare congiuntamente le soluzioni più adeguate;
pag. 2 di 7 4) quanto alla concreta gestione dell'affido condiviso i coniugi convengono che i figli minori , e mantengano la residenza con la madre Per_1 Per_2 Per_3
in via Dante Alighieri n. 10/b presso l'abitazione familiare che per l'effetto viene assegnata e resta nel godimento esclusivo, arredamenti compresi, della IG.ra la quale si impegna, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione Parte_2
dell'emananda sentenza di separazione, a volturare a proprio nome le utenze e i servizi del predetto immobile nonché ad accollarsi le spese di manutenzione ordinaria e quelle condominiali. Anche i figli maggiorenni e Per_4 Per_5
continueranno a risiedere e dimorare prezzo l'abitazione familiare;
5) il padre, potrà vedere e tenere con sé , e ogni qual Per_1 Per_2 Per_3
volta lo richiedesse previo accordo con la madre. In ogni caso vedrà e terrà con sé i figli a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 14:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00 (cena compresa) quando il padre riaccompagnerà
i figli a casa della madre prendendosi carico altresì per il fine settimana degli impegni scolastici (comprensivi di compiti per il lunedì) e sportivi degli stessi;
6) il padre, oltre a quanto previsto dal punto precedente, si impegna altresì,
compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e gli impegni scolastici e sportivi dei figli, a tenere con sé , e un giorno Per_1 Per_2 Per_3
infrasettimanale che dovrà essere concordato la settimana precedente con la madre, dalle ore 14:00 fino al mattino successivo curando anche la cena e l'accompagnamento a scuola;
pag. 3 di 7 7) i figli , e trascorreranno con ciascun genitore due Per_1 Per_2 Per_3
settimane consecutive durante le vacanze estive, previo accordo sul periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà precisare all'altro dove egli trascorrerà la vacanza con i figli, se queste avvenisse fuori regione. In ogni caso, ciascun genitore dovrà comunicare in anticipo all'altro le trasferte fuori regione anche di una sola giornata. Per il restante periodo delle vacanze estive verrà osservato il normale protocollo di visita. Saranno ripartiti equamente tra i genitori anche i periodi delle vacanze natalizie e pasquali. In
particolare per quanto riguarda il Natale, i figli minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che comprende il Natale (dal 25 dicembre al
31 dicembre) e con l'altro genitore il secondo periodo che comprende il
Capodanno (dal 01 gennaio al 6 gennaio);
8) il IG. si impegna a versare alla IG.ra , mediante RT Parte_2
bonifico sul conto corrente IBAN IT 33 R 03062 34210 00000 3006 062 alla stessa intestato, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori , Per_1
e l'importo mensile di € 300,00 (=trecento//00 - ossia € 100,00 Per_2 Per_3
per ciascun figlio), da versarsi anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese per 12 mensilità, a decorrere dal mese di giugno 2025 e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
9) il IG. , si impegna altresì a corrispondere direttamente al figlio RT
, mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT 91 W 03062 34210 00000 Per_4
2923 995 allo stesso intestato e fino al raggiungimento della sua indipendenza e autosufficienza economica, un assegno di mantenimento mensile di € 100,00
pag. 4 di 7 (=cento//00), da versarsi anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese per 12
mensilità a decorrere dal mese di giugno 2025 e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
10) il IG. , si impegna ancora a corrispondere direttamente alla figlia RT
, mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT 81 D 03062 34210 00000 Per_5
3007 294 alla stessa intestato e fino al raggiungimento della sua indipendenza e autosufficienza economica, un assegno di mantenimento mensile di € 100,00
(=cento//00), da versarsi anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese per 12
mensilità a decorrere dal mese di giugno 2025 e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
11) le spese straordinarie necessarie per i figli , , , Per_4 Per_5 Per_1
, disciplinate secondo le linee guida del ConIGlio Nazionale Per_2 Per_3
Forense, saranno sostenute per il 100% dal IG. ; RT
12) le detrazioni fiscali previste per i figli, ai sensi della normativa vigente,
saranno interamente riconosciute in capo al IG. ; RT
13) il IG. , preso atto dell'attuale condizione economica della IG.ra RT
, priva di redditi propri e stabilmente collocata nella casa familiare Parte_2
con i figli minori, riconosce l'opportunità di rafforzare il contributo al mantenimento della prole già previsto in forma diretta nelle presenti condizioni anche attraverso strumenti indiretti di sostegno al nucleo. Per l'effetto rinuncia alla propria quota dell'Assegno Unico Universale in favore della IG.ra Pt_2
alla quale sarà pertanto riconosciuto l'intero importo spettante (100%).
[...]
pag. 5 di 7 Alla IG.ra spetteranno inoltre gli altri assegni o contributi erogati Parte_2
dalla Regione Trentino-Alto Adige e/o Provincia Autonoma di Trento e/o
Comune di residenza in favore della famiglia;
14) ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore età di , Per_1
e è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio Per_2 Per_3
di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio;
15) i coniugi e si danno reciproco assenso RT Parte_2
all'espatrio e a che i figli minori , e possano richiedere Per_1 Per_2 Per_3
il passaporto individuale;
prestano altresì reciproco consenso affinché i figli minori possano viaggiare con loro all'estero;
16) il IG. si impegna inoltre a corrispondere alla IG.ra RT Pt_2
[...]
mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT 33 R 03062 34210 00000 3006
062 alla stessa intestato, a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c. l'importo mensile di € 300,00 (=trecento//00), entro il giorno 05 di ogni mese per 12
mensilità a decorrere dal mese di giugno 2025 e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
17) l'autovettura Marca Ford modello Galaxy tg DH380XR, già intestata al IG.
, viene riconosciuta di sua proprietà esclusiva;
allo stesso modo, RT
l'autovettura Marca Fiat modello 500 tg FG770VE, già intestata alla IG.ra
, viene riconosciuta di sua proprietà esclusiva;
Parte_3
pag. 6 di 7 18) il conto corrente IBAN IT 92 B 03062 34210 00000 0949 194 aperto presso che alla data del 22.05.2025 presenta un saldo pari ad Controparte_1
€ € 3.177,47 sarà chiuso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Il saldo residuo verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
19) i coniugi dichiarano che ogni altro rapporto e questione economico e patrimoniale derivanti dal vincolo coniugale è stata già risolta e concordata in separata sede e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra così ora come per il futuro;
20) spese legali del presente giudizio compensate tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di ConIGlio il 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] RT
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Guidi Massimiliano e domiciliati presso il suo studio in Rovereto piazza Erbe n.1, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 21.09.2002 in Brentonico nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 14.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: RT Parte_2
1) i coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato ed il reciproco rispetto;
2) il IG. si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica RT
presso il suo appartamento ubicato in via Cavour n° 58 38068 Rovereto (p.ed.
617 p.m. 6 in CC Sacco) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
3) i figli minori , e rimangono affidati congiuntamente Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori sui quali eserciteranno paritariamente la responsabilità
genitoriale. Pertanto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e all'attività sportiva saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità
genitoriale anche separatamente. In ogni caso, i genitori si impegnano a mantenersi costantemente informati sulle eventuali problematiche che dovessero sorgere nel corso della crescita dei loro figli e a collaborare per individuare congiuntamente le soluzioni più adeguate;
pag. 2 di 7 4) quanto alla concreta gestione dell'affido condiviso i coniugi convengono che i figli minori , e mantengano la residenza con la madre Per_1 Per_2 Per_3
in via Dante Alighieri n. 10/b presso l'abitazione familiare che per l'effetto viene assegnata e resta nel godimento esclusivo, arredamenti compresi, della IG.ra la quale si impegna, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione Parte_2
dell'emananda sentenza di separazione, a volturare a proprio nome le utenze e i servizi del predetto immobile nonché ad accollarsi le spese di manutenzione ordinaria e quelle condominiali. Anche i figli maggiorenni e Per_4 Per_5
continueranno a risiedere e dimorare prezzo l'abitazione familiare;
5) il padre, potrà vedere e tenere con sé , e ogni qual Per_1 Per_2 Per_3
volta lo richiedesse previo accordo con la madre. In ogni caso vedrà e terrà con sé i figli a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 14:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00 (cena compresa) quando il padre riaccompagnerà
i figli a casa della madre prendendosi carico altresì per il fine settimana degli impegni scolastici (comprensivi di compiti per il lunedì) e sportivi degli stessi;
6) il padre, oltre a quanto previsto dal punto precedente, si impegna altresì,
compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e gli impegni scolastici e sportivi dei figli, a tenere con sé , e un giorno Per_1 Per_2 Per_3
infrasettimanale che dovrà essere concordato la settimana precedente con la madre, dalle ore 14:00 fino al mattino successivo curando anche la cena e l'accompagnamento a scuola;
pag. 3 di 7 7) i figli , e trascorreranno con ciascun genitore due Per_1 Per_2 Per_3
settimane consecutive durante le vacanze estive, previo accordo sul periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà precisare all'altro dove egli trascorrerà la vacanza con i figli, se queste avvenisse fuori regione. In ogni caso, ciascun genitore dovrà comunicare in anticipo all'altro le trasferte fuori regione anche di una sola giornata. Per il restante periodo delle vacanze estive verrà osservato il normale protocollo di visita. Saranno ripartiti equamente tra i genitori anche i periodi delle vacanze natalizie e pasquali. In
particolare per quanto riguarda il Natale, i figli minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che comprende il Natale (dal 25 dicembre al
31 dicembre) e con l'altro genitore il secondo periodo che comprende il
Capodanno (dal 01 gennaio al 6 gennaio);
8) il IG. si impegna a versare alla IG.ra , mediante RT Parte_2
bonifico sul conto corrente IBAN IT 33 R 03062 34210 00000 3006 062 alla stessa intestato, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori , Per_1
e l'importo mensile di € 300,00 (=trecento//00 - ossia € 100,00 Per_2 Per_3
per ciascun figlio), da versarsi anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese per 12 mensilità, a decorrere dal mese di giugno 2025 e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
9) il IG. , si impegna altresì a corrispondere direttamente al figlio RT
, mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT 91 W 03062 34210 00000 Per_4
2923 995 allo stesso intestato e fino al raggiungimento della sua indipendenza e autosufficienza economica, un assegno di mantenimento mensile di € 100,00
pag. 4 di 7 (=cento//00), da versarsi anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese per 12
mensilità a decorrere dal mese di giugno 2025 e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
10) il IG. , si impegna ancora a corrispondere direttamente alla figlia RT
, mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT 81 D 03062 34210 00000 Per_5
3007 294 alla stessa intestato e fino al raggiungimento della sua indipendenza e autosufficienza economica, un assegno di mantenimento mensile di € 100,00
(=cento//00), da versarsi anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese per 12
mensilità a decorrere dal mese di giugno 2025 e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
11) le spese straordinarie necessarie per i figli , , , Per_4 Per_5 Per_1
, disciplinate secondo le linee guida del ConIGlio Nazionale Per_2 Per_3
Forense, saranno sostenute per il 100% dal IG. ; RT
12) le detrazioni fiscali previste per i figli, ai sensi della normativa vigente,
saranno interamente riconosciute in capo al IG. ; RT
13) il IG. , preso atto dell'attuale condizione economica della IG.ra RT
, priva di redditi propri e stabilmente collocata nella casa familiare Parte_2
con i figli minori, riconosce l'opportunità di rafforzare il contributo al mantenimento della prole già previsto in forma diretta nelle presenti condizioni anche attraverso strumenti indiretti di sostegno al nucleo. Per l'effetto rinuncia alla propria quota dell'Assegno Unico Universale in favore della IG.ra Pt_2
alla quale sarà pertanto riconosciuto l'intero importo spettante (100%).
[...]
pag. 5 di 7 Alla IG.ra spetteranno inoltre gli altri assegni o contributi erogati Parte_2
dalla Regione Trentino-Alto Adige e/o Provincia Autonoma di Trento e/o
Comune di residenza in favore della famiglia;
14) ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore età di , Per_1
e è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio Per_2 Per_3
di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio;
15) i coniugi e si danno reciproco assenso RT Parte_2
all'espatrio e a che i figli minori , e possano richiedere Per_1 Per_2 Per_3
il passaporto individuale;
prestano altresì reciproco consenso affinché i figli minori possano viaggiare con loro all'estero;
16) il IG. si impegna inoltre a corrispondere alla IG.ra RT Pt_2
[...]
mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT 33 R 03062 34210 00000 3006
062 alla stessa intestato, a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c. l'importo mensile di € 300,00 (=trecento//00), entro il giorno 05 di ogni mese per 12
mensilità a decorrere dal mese di giugno 2025 e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
17) l'autovettura Marca Ford modello Galaxy tg DH380XR, già intestata al IG.
, viene riconosciuta di sua proprietà esclusiva;
allo stesso modo, RT
l'autovettura Marca Fiat modello 500 tg FG770VE, già intestata alla IG.ra
, viene riconosciuta di sua proprietà esclusiva;
Parte_3
pag. 6 di 7 18) il conto corrente IBAN IT 92 B 03062 34210 00000 0949 194 aperto presso che alla data del 22.05.2025 presenta un saldo pari ad Controparte_1
€ € 3.177,47 sarà chiuso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Il saldo residuo verrà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
19) i coniugi dichiarano che ogni altro rapporto e questione economico e patrimoniale derivanti dal vincolo coniugale è stata già risolta e concordata in separata sede e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra così ora come per il futuro;
20) spese legali del presente giudizio compensate tra le parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di ConIGlio il 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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