Decreto cautelare 26 aprile 2025
Ordinanza cautelare 23 maggio 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00666/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00523/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Contestabile, Sandro D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento avente nr. prot. -OMISSIS-, cat. Divisione Anticrimine, emesso in data 13 marzo 2025 e notificato in data 4 aprile 2025, con il quale il Questore della Provincia di Vibo Valentia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D,Lgs. 159/2011, disponeva nei confronti di -OMISSIS- il “ divieto di ritorno nel comune di -OMISSIS- ”;
- del provvedimento avente nr. prot. -OMISSIS-, cat. Divisione Anticrimine, emesso in data 13 marzo 2025 e notificato in data 20 marzo 2025, con il quale il Questore della Provincia di Vibo Valentia rivolgeva a -OMISSIS- l’avviso orale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 159/2011 e lo invitava a tenere per il futuro una condotta conforme alla legge;
- nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato, precedente e presupposto a quelli indicati e, in particolare, dei seguenti atti: 1) la nota prot. n. -OMISSIS- del 29.01.2025, contenente la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990 nr. 241; 2) la nota prot. n. -OMISSIS- del 04.03.2025, contenente la comunicazione di diniego alla richiesta di accesso agli atti amministrativi; 3) eventuali informative delle forze di polizia non menzionate nei provvedimenti impugnati e poste alla base di questi ultimi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente è insorta avverso il provvedimento emesso dalla Questura della Provincia di Vibo Valentia il 13 marzo 2025 con cui è stato disposto il “ Divieto di ritorno nel comune di -OMISSIS- ”, nonché avverso l’avviso orale emesso in pari data ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 159/2011.
La Questura precitata, a fondamento del primo provvedimento, ha addotto:
- la pendenza presso il Tribunale di -OMISSIS- del Procedimento Penale nr. -OMISSIS- R.G.N.R. per il reato ex art. 588 c.p. (rissa), commesso in data 16 giugno 2018 nel Comune di -OMISSIS-;
- la presenza di una denuncia per una possibile ricettazione del 13 gennaio 2025.
Rispetto invece all’avviso orale sono state altresì valorizzate, in aggiunta rispetto ai due presupposti testé indicati, le frequentazioni con soggetti controindicati.
2. Tanto premesso, l’istante, a fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
- DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 7 LEGGE 241/1990). ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 159 DEL 06.09.2011, atteso che l’istante non è, a proprio dire, dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica essendo incensurato, essendo il primo fatto allegato risalente al 2018 e tenuto conto che i fatti posti a fondamento della contestata ricettazione non sono stati correttamente valutati, oltre ad essere – al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati – ancora alla fase delle indagini;
- DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA P.A. SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 159 DEL 06.09.2011 per aver omesso l’istruttoria dalla quale sarebbe invece emerso che il ricorrente ha, nel comune di -OMISSIS-, il proprio centro di interesse di natura familiare e lavorativa;
- ERROR IN IUDICANDO. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 41 E 97 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SEGG. L. N. 241 DEL 1990 per non aver disposto l’audizione dell’interessato;
- DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. CONTRADDITTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 159 DEL 06.09.2011 in relazione all’avviso orale, basato sulle medesime circostanze di fatto.
3. Si è costituita in giudizio per resistere l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso, sussistendo tutti i presupposti di legge rispetto ai provvedimenti avversati.
4. Con decreto presidenziale del 26 aprile 2025 è stata respinta l’istanza cautelare formulata inaudita altera parte , tenuto conto che l’esigenza lavorativa sopravvenuta ben avrebbe potuto essere salvaguardata da apposito provvedimento in deroga.
Con memoria del 15 maggio 2025 il ricorrente ha dato atto che tale autorizzazione in deroga è stata rilasciata, a seguito di apposita istanza, il 27 maggio 2025.
Con ordinanza cautelare collegiale assunta il 21 maggio 2025 l’istanza è stata definitivamente rigettata.
In corso di giudizio, inoltre, l’istante ha riferito che il Tribunale del riesame competente per territorio, con ordinanza del 30 luglio 2025, ha annullato il provvedimento di sequestro disposto sul mezzo oggetto della presunta ricettazione per difetto di fumus .
5. All’udienza del 25 febbraio 2026, quindi, il giudizio è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare giova dare atto che entrambi i provvedimenti avversati sono stati adottati a seguito della nota nr. -OMISSIS- di protocollo del 23 gennaio 2025 del Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- nell’ambito della quale sono stati segnalati due precedenti di polizia e penali a carico del ricorrente, ossia il deferimento all’A.G per il reato di rissa, risalente all’anno 2018, nonché la più recente (13 gennaio 2025) denuncia per ricettazione, a seguito della quale, al momento dell’adozione del provvedimento avversato, risultava disposto il sequestro del mezzo.
Rispetto al solo avviso orale, inoltre, risulta valorizzata dall’Autorità competente l’esistenza di numerosi controlli con soggetti controindicati.
2. Tanto precisato occorre passare in rassegna, separatamente, i motivi di ricorso proposti rispetto ai due diversi provvedimenti.
2.1 Quanto al foglio di via obbligatorio, il primo motivo di ricorso, con cui la parte lamenta l’erronea sussunzione del ricorrente nella categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, posto che i fatti contestati non sarebbero idonei a formulare il giudizio di pericolosità, è fondato con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Il Collegio, in proposito, osserva che in materia la giurisprudenza ha statuito che “ per adottare l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio il Questore deve accertare che si tratti di un soggetto inquadrabile in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lg. n. 159 del 2011 e, che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576).
Le disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quanto al profilo soggettivo, si applicano (art. 1) nei confronti di “ coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi ” (lett. a), a “ coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose ” (lett. b) e di “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ” (lett. c). Sul versante oggettivo, ai sensi del successivo art. 2, le persone indicate nell’art. 1 devono essere “…pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza o di dimora abituale ”.
Quanto all'estensione del potere esercitabile dal Questore, la giurisprudenza del Giudice di appello ha affermato che assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, due profili: a) quello soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati; b) quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva dei medesimi reati (o fatti) nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore. Ciò in quanto la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782).
Nell’ambito penalistico il concetto di “dedizione” sottende, infatti, che il soggetto dimostri una particolare inclinazione alla commissione di reati; inclinazione configurabile tutte le volte in cui si sia in presenza di una semplice omogeneità fra le varie condotte criminose, in quanto sintomatiche di dedizione al reato (conf. Cass. Pen. Sez. I, 6 dicembre 1984, n. 2975).
Secondo i giudici di appello “...il foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, rientra nell’ambito delle misure di prevenzione personali, evidentemente volte a prevenire reati socialmente pericolosi e non già a reprimerli. Il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione in esame è dunque la pericolosità del soggetto destinatario, da verificare attraverso la probabilità che egli possa in futuro adottare comportamenti particolarmente offensivi per l’ordine pubblico… ” e che “…l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine alla pericolosità del soggetto, che deve essere desunta da elementi di fatto, specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica… ”. Secondo il Consiglio di Stato, “ in particolare…assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione dei reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica… ” (Consiglio di Stato, III, 3 aprile 2023, n. 3407).
2.2 Orbene nel caso di specie, rispetto al provvedimento di allontanamento dal Comune di -OMISSIS- a carico del ricorrente, l’amministrazione ha formulato il giudizio di pericolosità valorizzando:
- una prima condotta, per la quale pende il procedimento penale nr. -OMISSIS- R.G.N.R. presso il Tribunale di -OMISSIS-, per il reato ex art. 588 c.p. (rissa), commesso il 16 giugno 2018;
- un secondo elemento, dal quale è stata inferita la “dedizione”, è stato individuato nella presenza di una denuncia per una possibile ricettazione del 13 gennaio 2025.
2.3. A giudizio del Collegio si tratta di circostanze non in grado di sorreggere, sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità, il provvedimento avversato, atteso che la prima, poiché risalente, non è munita del crisma dell’attualità; la seconda non risulta sfociata in un procedimento penale, trattandosi di una mera denuncia; entrambe risultano inoltre del tutto slegate, oltre che temporalmente, sotto il profilo del locus commissi delicti , dal territorio di -OMISSIS-.
Si tratta, in altri termini, di condotte inidonee a configurare la dedizione criminosa cui ha riguardo la disposizione invocata, poiché tra loro eterogenee sotto il profilo temporale, nonché sotto quello dell’offensività e della connessione territoriale con il Comune rispetto al quale è stato disposto l’allontanamento.
Tanto è quindi sufficiente ad accogliere il ricorso, per quanto di ragione.
3. L’azione impugnatoria è invece infondata rispetto all’avviso orale, emesso, oltre che per le suddette circostanze, anche a seguito delle riscontrate frequentazioni con soggetti controindicati.
A norma dell’art. 3 del D.LGS. 159/2011, infatti, “ Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano”.
L’avviso orale, diversamente, dal foglio di via, non presuppone un giudizio di pericolosità in senso stretto, bensì la sussistenza di meri indizi, da comunicare all’interessato, accompagnati dunque all’invito a tenere una condotta conforme alla legge, in cui si traduce il provvedimento stesso.
Nel caso di specie l’avviso orale risulta coerente con il paradigma normativo invocato posto che, oltre a riferire gli episodi già indicati nel provvedimento di foglio di via, che certamente possono rientrare nel novero dei meri “ indizi ” cui la disposizione ha riguardo, fa altresì riferimento a numerose frequentazioni intervenute tra il 2020 e il 2025 con soggetti controindicati, la cui identità e i cui precedenti di polizia e/o penali sono peraltro stati specificati in corso di causa.
Ne deriva quindi che, nel caso di specie, la motivazione apprestata dalla Questura competente a fondamento dell’avviso orale risulta sufficiente e pienamente coerente al dettato normativo e i motivi complessivamente dedotti al riguardo possono ritenersi infondati.
4. Il ricorso in definitiva va accolto rispetto al solo foglio di via obbligatorio, fatto salvo il potere in capo all’Amministrazione di riedizione in presenza dei presupposti, mentre va respinto rispetto all’avviso orale.
5. Le spese di lite, in ragione dell’accoglimento solo parziale, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente all’impugnativa del provvedimento emesso dalla Questura della Provincia di Vibo Valentia n. prot. -OMISSIS- in data 13 marzo 2025, con cui è stato disposto il “ Divieto di ritorno nel comune di -OMISSIS- ” a carico dell’istante, e lo respinge per la restante parte, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD ST, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
RI NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NO | RD ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.