CASS
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2024, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL AR nato a [...] il [...] avverso il decreto del 28/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5074 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di NA ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio presentata da LO CI, detenuto presso la Casa di reclusione di Fossombrone in espiazione della condanna inflittagli - in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - con sentenza della Corte di appello del 06/02/2015, passata in giudicato il 30/01/2017. 1.1. Il provvedimento reiettivo si basa sull'applicazione, nei confronti dell'istante, delle disposizioni - vigenti a far data dal 31/10/2022 - contenute nell'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 2) decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, che prevedono - in relazione ai condannati per uno dei reati rientranti nelle tipologie ivi elencate - che la fruizione dei permessi premio debba essere subordinata, oltre che all'acquisizione dei dovuti pareri e delle necessarie informazioni, anche al fatto che i detenuti richiedenti dimostrino «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ull:eriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedo1:te a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». 1.2. Il Tribunale di sorveglianza di NA, dunque, ha in primo luogo operato una ampia differenziazione, fra detenuti già ammessi alla fruizione dei permessi (nei confronti dei quali trova applicazione il principio della non regressione trattamentale) e detenuti, invece, ai quali non siano stati ancora concessi permessi (in relazione ai quali deve applicarsi integralmente la nuova disciplina sopra richiamata); ha poi ritenuto insussistenti tali elementi, con riferimento al CI e, pertanto, ha dichiarato inammissibile la richiesta. 2. Ricorre per cassazione LO CI, a mezzo dell'avv. Elisabetta Carfora, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. 2 proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 663 e 666, comma 2 cod. proc. pen., nonché 4-bis Ord. pen. La decisione negativa non ha considerato che il CI è detenuto in forza di un cumulo, comprendente anche la pena riportata in relazione a un reato di natura non ostativa. La pena di anni dieci di reclusione, inflitta al richiedente dalla Corte di appello di Napoli con pronuncia divenuta irrevocabile il 30/01/2017, in relazione al reato ostativo ex art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, risulta ormai interamente espiata, già alla data del 05/04/2022, ossia in epoca antecedente, rispetto alla presentazione dell'istanza di permesso ora in esame. Il CI sta poi scontando anche la pena di anni quindici e mesi sei di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Napoli del 29/04/2015 e conseguente alla commissione del reato di teni:ato omicidio. Più nel dettaglio il CI, essendo detenuto in esecuzione pena sin dal 05/04/2012, ha ormai interamente scontato la pena relativa al reato ostativo sopra detto;
la ulteriore condanna in esecuzione, invece, concerne una fattispecie delittuosa non rientrante nel novero di quelli ostativi, elencati dall'art.
4-bis Ord. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'espiazione della pena relativa al reato ostativo non risulta documentata, ad opera della difesa. Il provvedimento impugnato, inoltre, contiene il riferimento a ulteriori condanne per reati ostativi, oltre che a quella inerente all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova premettere come l'art. 678 cod. proc. pen. contenga un espresso rinvio, quanto alla disciplina del procedimento di sorveglianza, allo schema dettato dal precedente art. 666 dello stesso codice in tema di esecuzione, che comprende la previsione della declaratoria di inammissibilità, da parte del Presidente del collegio, quando la richiesta sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". Nel caso di specie, la inammissibilità è stata pronunciata sul presupposto del mancato adempimento - ad opera del detenuto richiedente - agli oneri di dimostrazione e allegazione, contenuti nella nuova disciplina sopra richiamata. 3. Corretta è l'affermazione di principio, posta dalla difesa a fondamento della doglianza. È infatti pacifico come sia necessario - in via preliminare, rispetto 3 Il Consigliere e e alla delibazione della richiesta di permesso - procedere allo scioglimento del cumulo, nell'ipotesi di pene concorrenti per delitti non ostativi. 4. Deve però anche precisarsi come - in sede di computo del periodo minimo di pena espiata - previsto quale condizione per la concessione dei permessi-premio ai condannati, il dies a quo debba essere fatto decorrere, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprensivo anche di pene inflitte in relazione a reati ostativi al beneficio, dal momento in cui risulti completamente espiata la pena conseguente al reato ostativo e non, semplicemente, dall'epoca di inizio della detenzione (Sez. 1, n. 1446 del 10/12/2009, dep. 2010, Fracapane, Rv. 245954; Sez.. 1, n. 35469 del 09/04/2014, Circone, Rv. 260539; Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Topo, Rv. 271297). 5. Nella concreta fattispecie, rappresenta la difesa come la pena conseguente alla condanna per il reato ostativo sopra indicato risulti interamente espiata, alla data del 05/04/2022. A tale epoca, in ossequio al principio di diritto sopra riportato, dovrà essere fissata la decorrenza dell'espiazione della pena per il reato non ostativo, ai fini del computo del periodo detentivo minimo indicato dall'art. 30-ter Ord. pen. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023 Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5074 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di NA ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio presentata da LO CI, detenuto presso la Casa di reclusione di Fossombrone in espiazione della condanna inflittagli - in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - con sentenza della Corte di appello del 06/02/2015, passata in giudicato il 30/01/2017. 1.1. Il provvedimento reiettivo si basa sull'applicazione, nei confronti dell'istante, delle disposizioni - vigenti a far data dal 31/10/2022 - contenute nell'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 2) decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, che prevedono - in relazione ai condannati per uno dei reati rientranti nelle tipologie ivi elencate - che la fruizione dei permessi premio debba essere subordinata, oltre che all'acquisizione dei dovuti pareri e delle necessarie informazioni, anche al fatto che i detenuti richiedenti dimostrino «l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ull:eriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedo1:te a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». 1.2. Il Tribunale di sorveglianza di NA, dunque, ha in primo luogo operato una ampia differenziazione, fra detenuti già ammessi alla fruizione dei permessi (nei confronti dei quali trova applicazione il principio della non regressione trattamentale) e detenuti, invece, ai quali non siano stati ancora concessi permessi (in relazione ai quali deve applicarsi integralmente la nuova disciplina sopra richiamata); ha poi ritenuto insussistenti tali elementi, con riferimento al CI e, pertanto, ha dichiarato inammissibile la richiesta. 2. Ricorre per cassazione LO CI, a mezzo dell'avv. Elisabetta Carfora, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. 2 proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 663 e 666, comma 2 cod. proc. pen., nonché 4-bis Ord. pen. La decisione negativa non ha considerato che il CI è detenuto in forza di un cumulo, comprendente anche la pena riportata in relazione a un reato di natura non ostativa. La pena di anni dieci di reclusione, inflitta al richiedente dalla Corte di appello di Napoli con pronuncia divenuta irrevocabile il 30/01/2017, in relazione al reato ostativo ex art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, risulta ormai interamente espiata, già alla data del 05/04/2022, ossia in epoca antecedente, rispetto alla presentazione dell'istanza di permesso ora in esame. Il CI sta poi scontando anche la pena di anni quindici e mesi sei di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Napoli del 29/04/2015 e conseguente alla commissione del reato di teni:ato omicidio. Più nel dettaglio il CI, essendo detenuto in esecuzione pena sin dal 05/04/2012, ha ormai interamente scontato la pena relativa al reato ostativo sopra detto;
la ulteriore condanna in esecuzione, invece, concerne una fattispecie delittuosa non rientrante nel novero di quelli ostativi, elencati dall'art.
4-bis Ord. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'espiazione della pena relativa al reato ostativo non risulta documentata, ad opera della difesa. Il provvedimento impugnato, inoltre, contiene il riferimento a ulteriori condanne per reati ostativi, oltre che a quella inerente all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova premettere come l'art. 678 cod. proc. pen. contenga un espresso rinvio, quanto alla disciplina del procedimento di sorveglianza, allo schema dettato dal precedente art. 666 dello stesso codice in tema di esecuzione, che comprende la previsione della declaratoria di inammissibilità, da parte del Presidente del collegio, quando la richiesta sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". Nel caso di specie, la inammissibilità è stata pronunciata sul presupposto del mancato adempimento - ad opera del detenuto richiedente - agli oneri di dimostrazione e allegazione, contenuti nella nuova disciplina sopra richiamata. 3. Corretta è l'affermazione di principio, posta dalla difesa a fondamento della doglianza. È infatti pacifico come sia necessario - in via preliminare, rispetto 3 Il Consigliere e e alla delibazione della richiesta di permesso - procedere allo scioglimento del cumulo, nell'ipotesi di pene concorrenti per delitti non ostativi. 4. Deve però anche precisarsi come - in sede di computo del periodo minimo di pena espiata - previsto quale condizione per la concessione dei permessi-premio ai condannati, il dies a quo debba essere fatto decorrere, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprensivo anche di pene inflitte in relazione a reati ostativi al beneficio, dal momento in cui risulti completamente espiata la pena conseguente al reato ostativo e non, semplicemente, dall'epoca di inizio della detenzione (Sez. 1, n. 1446 del 10/12/2009, dep. 2010, Fracapane, Rv. 245954; Sez.. 1, n. 35469 del 09/04/2014, Circone, Rv. 260539; Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Topo, Rv. 271297). 5. Nella concreta fattispecie, rappresenta la difesa come la pena conseguente alla condanna per il reato ostativo sopra indicato risulti interamente espiata, alla data del 05/04/2022. A tale epoca, in ossequio al principio di diritto sopra riportato, dovrà essere fissata la decorrenza dell'espiazione della pena per il reato non ostativo, ai fini del computo del periodo detentivo minimo indicato dall'art. 30-ter Ord. pen. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023 Il Presidente