Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 25/06/2025, n. 12585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12585 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03947/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3947 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina Dolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vittorio Veneto (TV), via Guido Casoni, 54;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento datato 22 dicembre 2021 e notificato il 20 gennaio 2022 con cui il Ministero dell’Interno negava al ricorrente il riconoscimento della cittadinanza Italiana per naturalizzazione nr. K10/-OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante e residente in Italia da oltre dieci anni, esponeva di aver presentato una istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f) , della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Il ricorrente rappresentava che Ministero dell’Interno, con provvedimento del 22 dicembre 2021, rigettava la suddetta istanza valutando negativamente i fatti compiuti dal ricorrente nel decennio antecedente alla presentazione della richiesta di cittadinanza, per come emergenti da un rapporto informativo della Questura di Treviso, seguito da un parere negativo della medesima Questura e della Prefettura di Treviso.
Più in dettaglio, dal rapporto informativo questorile risultava che “ il richiedente in data 23/12/2016 veniva tratto in arresto dal Personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera dello scalo aereo Marco OL (VE) per il reato di cui all’art. 497 c.p. ” e ciò veniva apprezzato dal Ministero dell’Interno nel seguente modo “ il comportamento dell’istante rimane valutabile come fatto storico e quindi può essere sempre ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza ”.
2. Il ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a tre differenti motivi, ha contestato la legittimità del gravato provvedimento di diniego per violazione dell’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (primo motivo), difetto di istruttoria riverberato in difetto di motivazione, violazione dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 241/1990 e ingiustizia manifesta (secondo motivo) e violazione e falsa applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, omessa ed errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana (terzo motivo).
2.1. Il ricorrente, con memoria depositata in data 6 aprile 2025, ha specificato le proprie doglianze, evidenziando, in particolare, come il fatto storico che il Ministero resistente ha valutato negativamente ai fini della concessione della richiesta cittadinanza italiana, non avrebbe avuto seguito dal punto di vista penale, come risulta dai certificati del casellario giudiziale versati in atti, che attestano come il ricorrente sia incensurato e non abbia carichi pendenti.
Il ricorrente ha, quindi, insistito per l’accoglimento del ricorso.
2.2. Il Ministero dell’Interno, in data 16 maggio 2025, ha versato in atti una relazione di causa con la quale ha svolto alcune considerazioni in punto di diritto per evidenziare l’infondatezza del presente gravame.
2.3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata discussa.
Il patrono di parte ricorrente, nel corso della discussione, ha chiesto lo stralcio della memoria/relazione di causa del Ministero dell’Interno, in quanto depositata oltre i termini sanciti dall’articolo 73 del codice di rito e ciò è stato fatto constare nel verbale d’udienza.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio in via preliminare, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte ricorrente nel corso dell’udienza del 23 maggio 2025, dispone lo stralcio della memoria depositata dal Ministero resistente, stante la tardività della stessa per mancato rispetto dei termini previsti dall’articolo 73 c.p.a.
4. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.
4.1. Ad avviso del Collegio, in particolare, sussiste il lamentato difetto istruttorio, con conseguente carenza di adeguata motivazione a supporto del gravato diniego, nonché la errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato s’incentra totalmente sul fatto emergente dal rapporto questorile – e che non ha avuto alcun seguito in sede penale, come risulta dai certificati del casellario giudiziale versati in atti dalla parte ricorrente –.
4.2. Emerge, quindi, come il provvedimento di diniego oggetto di impugnazione nel presente giudizio sia stato adottato dall’amministrazione ministeriale resistente in carenza di qualsivoglia disamina della posizione complessiva della parte ricorrente, con la conseguenza che il solo apprezzamento negativo del fatto storico risalente al 2016 – di per sé non espressivo di una personalità incline al mancato rispetto delle regole della civile convivenza – non risulta sufficiente a giustificare il giudizio negativo formulato in ordine alla mancata integrazione del ricorrente sul territorio nazionale (cfr., Cons. Stato, sez. III, 23 settembre 2024, n. 7716, ; id., 5 febbraio 2024, n. 1143; id., 19 agosto 2022, n. 7903).
4.3. Occorre ricordare, infatti, che la giurisprudenza amministrativa di seconde cure ha affermato che “ l’amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2025, n. 3895).
5. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame merita di essere accolto e, per l’effetto, va annullato il gravato provvedimento di diniego della cittadinanza italiana richiesta dalla parte ricorrente, con obbligo per il Ministero dell’Interno di provvedere nuovamente sull’istanza presentata dalla parte ricorrente, senza vincolo di contenuto, ma fermo restando il rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento giurisdizionale, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove anteriore.
6. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero dell’Interno e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di diniego della cittadinanza italiana richiesta dalla parte ricorrente, con obbligo per il Ministero dell’Interno di provvedere nuovamente sull’istanza presentata dalla parte ricorrente, senza vincolo di contenuto, ma fermo restando il rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento giurisdizionale, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove anteriore.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del suo difensore così come risultante dalla procura alle liti versata in atti, in quanto dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.