Art. 2.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1950.
Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 6.000.000 derivante dalla presente legge verra' provveduto per l'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.
Per l'esercizio 1951-52 verra' fatto fronte alla maggiore spesa di cui sopra mediante riduzione di equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1950.
Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 6.000.000 derivante dalla presente legge verra' provveduto per l'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.
Per l'esercizio 1951-52 verra' fatto fronte alla maggiore spesa di cui sopra mediante riduzione di equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.