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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 11353/2024 r.g.
Promossa da , nato a [...] Parte_1
(Argentina) il 07.02.1965, ivi residente in [...] e
, nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...], San Fernando (Argentina), per questo giudizio rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Gravina
Ricorrenti
Contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato
Resistente
E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
1 Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , nato nel Comune di Persona_1
EL MB in provincia di Catania in data 07.02.1903, cittadino italiano, emigrato in Argentina dove veniva naturalizzato cittadino argentino dopo avere trasmesso la cittadinanza italiana al figlio nato il [...], alla luce dell'allora Persona_2 vigente legge n. 555 del 1912.
Il si è costituito in giudizio formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: < l'intestata Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio>>.
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
2 Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. Parte attrice chiede infatti la concessione della CP_1 cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n.
572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Controparte_1
Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n.
33 è di 730 giorni.
Nella specie i ricorrenti hanno dato prova di avere effettuato diversi tentativi di prenotazione attraverso la piattaforma Prenot@mi senza tuttavia ottenere alcun appuntamento per l'eccessivo numero di richieste.
3 Risulta pertanto giustificato il ricorso all'autorità giudiziaria atteso che l'impossibilità di procedere con la prenotazione equivale di fatto a un diniego del diritto spettante ai ricorrenti.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato di naturalizzazione dell'avo avvenuta in data Persona_1
21/02/1956, dopo averla trasmessa al figlio nato Persona_3 in Argentina il 12/04/1936e quindi agli odierni ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L.
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal . Controparte_1
4 Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• AVO: , nato nel Comune di EL Persona_1
MB in provincia di Catania in data 07.02.1903 ed emigrato in Argentina;
• si coniugava con – anch'ella Persona_1 Persona_4 discendente dal cittadino - e dalla loro Parte_3 unione nasceva in data 12.04.1936, il figlio Persona_2
[...]
• Dall'unione tra e Persona_2 Persona_5 nasceva a San Fernando (Argentina) il 07.02.1965 il ricorrente
; Parte_1
• Dall'unione tra e Parte_1 Controparte_2
nasceva la ricorrente , nata a [...]
[...] Parte_2
Aires (Argentina) il 10.04.1993.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis e il Pt_3 decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso,
5 equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Il nulla ha opposto al riconoscimento della CP_1 cittadinanza italiana richiesto dai ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
e sono cittadini italiani iure sanguinis
[...] Parte_2 per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 30/10/2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Giovanna Calvino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 11353/2024 r.g.
Promossa da , nato a [...] Parte_1
(Argentina) il 07.02.1965, ivi residente in [...] e
, nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...], San Fernando (Argentina), per questo giudizio rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Gravina
Ricorrenti
Contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato
Resistente
E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
1 Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , nato nel Comune di Persona_1
EL MB in provincia di Catania in data 07.02.1903, cittadino italiano, emigrato in Argentina dove veniva naturalizzato cittadino argentino dopo avere trasmesso la cittadinanza italiana al figlio nato il [...], alla luce dell'allora Persona_2 vigente legge n. 555 del 1912.
Il si è costituito in giudizio formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: < l'intestata Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio>>.
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
2 Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. Parte attrice chiede infatti la concessione della CP_1 cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n.
572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Controparte_1
Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n.
33 è di 730 giorni.
Nella specie i ricorrenti hanno dato prova di avere effettuato diversi tentativi di prenotazione attraverso la piattaforma Prenot@mi senza tuttavia ottenere alcun appuntamento per l'eccessivo numero di richieste.
3 Risulta pertanto giustificato il ricorso all'autorità giudiziaria atteso che l'impossibilità di procedere con la prenotazione equivale di fatto a un diniego del diritto spettante ai ricorrenti.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato di naturalizzazione dell'avo avvenuta in data Persona_1
21/02/1956, dopo averla trasmessa al figlio nato Persona_3 in Argentina il 12/04/1936e quindi agli odierni ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L.
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal . Controparte_1
4 Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• AVO: , nato nel Comune di EL Persona_1
MB in provincia di Catania in data 07.02.1903 ed emigrato in Argentina;
• si coniugava con – anch'ella Persona_1 Persona_4 discendente dal cittadino - e dalla loro Parte_3 unione nasceva in data 12.04.1936, il figlio Persona_2
[...]
• Dall'unione tra e Persona_2 Persona_5 nasceva a San Fernando (Argentina) il 07.02.1965 il ricorrente
; Parte_1
• Dall'unione tra e Parte_1 Controparte_2
nasceva la ricorrente , nata a [...]
[...] Parte_2
Aires (Argentina) il 10.04.1993.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis e il Pt_3 decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso,
5 equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Il nulla ha opposto al riconoscimento della CP_1 cittadinanza italiana richiesto dai ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
e sono cittadini italiani iure sanguinis
[...] Parte_2 per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 30/10/2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Giovanna Calvino
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