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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Affari Civili
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 548/2013 promossa da:
– P.IV , in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IV_1 Parte_2 con sede in
– C.F. in proprio Pt_2 Parte_2 C.F._1
– C.F. Parte_3 C.F._2
– C.F. Parte_4 CodiceFiscale_3 tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Sorgentone e
Giuseppe Carlo Satta
ATTORI- CONVENUTI in via riconvenzionale
Contro
(già P.IV. Controparte_1 Controparte_2
P.IV_2 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Ricciotti
CONVENUTA- ATTRICE in via riconvenzionale
Oggetto: accertamento saldo apertura di credito in c/c
La causa è stata decisa sulle seguenti
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori, come da note depositate in data 21.09.2023:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda rigettata,
1) essendo i contratti mancanti, o in subordine essendo nulla la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia;
2) essendo i contratti mancanti, o in subordine essendo nulla la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale che annuale, dall'Istituto;
3) essendo i contratti mancanti o in subordine essendo nulle le clausole che prevedano la CMS, la commissione di affidamento, la commissione disponibilità fondi, per l'istruttoria della pratica di fido, per i diritti di segreteria, per la chiusura periodica, per la tenuta conto e le singole operazioni, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'istituto;
4) per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare l'erroneità dei saldi dei c/c 1000/668, del c/c
51461990180, del c/c 55220182 nonchè il saldo reale degli stessi all'ultimo e/c in atti calcolati in base ai numeri che precedono, ricalcolando l'e/c partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c;
5) per i c/c che appaiano chiusi al momento della domanda si chiede altresì che sia condannata la banca alla restituzione di quanto indebitamente pagato dalla correntista alla chiusura del conto;
6) In ogni caso condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite da distrarsi a favore dell'avv. Andrea
Sorgentone quale antistatario.”
Nell'interesse di parte convenuta, come da note depositate in data 22.03.2023:
“Richiamate tutte le difese quale mandataria di Parte_5 CP_1 Controparte_1 chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le conclusioni come segue, con la precisazione che le conclusioni non formulate si intendono abbandonate.
In via pregiudiziale
Disporre la cancellazione della causa dal ruolo in quanto controparte non ha integrato la domanda nei termini assegnati dal giudice in analogia a quanto disposto dall'art. 164 C.p.c. comma 2, in ordine alla mancata rin nova zione e/o comunque rigettare la domanda in rito per nullità radicale della medesima
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei garanti e Parte_2 Parte_3
nonché il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire di P ier con
[...] Pt_2 Pt_4 contestuale declaratoria di improponibilità e inammissibilità delle domande da questi proposte.
In via principale
pagina 2 di 19 Dichiarare la contrarietà ai canoni generali di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c delle pretese avversarie, con conseguente reiezione integrale delle domande attoree.
Dichiarare la prescrizione quinquennale dei diritti azionati dagli attori con riferimento a tutte le operazioni annotate nei conti correnti per cui è causa nel periodo antecedente la data del 28/11/2006
o quantomeno del 26 febbraio 2008
Dichiarare la prescrizione decennale in relazione a tutte le operazioni annotate nei medesimi conti correnti anteriormente al 28/11/2001 o quantomeno al 26 febbraio 2003
Dichiarare la prescrizione decennale di tutte le rime sse solutorie affluite sui conti correnti in questione antecedentemente alla data del 28/11/2001 o quantomeno del 26 febbraio 2003.
Per l'effetto, rigettarsi le avverse domande in ragione della intervenuta e di chiarata prescrizione.
Dichiararsi l'infondatezza delle domande attrici, assolvendosi la Banca convenuta da ogni avversa pretesa e richiesta.
In via Istruttoria
Nel richiamare le contestazioni formulate all'udienza del 02/05/2019, da aversi qui per interamente riportate e trascritte, si insiste anche in questa sede affinché il Giudice voglia disporre che il CTU depositi in giudizio la relazione integrale comprendente sia i verbali delle operazioni peritali (del 17/03/2013(15) e del 24/05/2016) che la prima “bozza” di perizia e relativi allegati, così come comunicata via pec ai CTP nonché le osservazioni dei CTP.
Il consulente, difatti, ha depositato unicamente la relazione “integrativa”, cioè quella redatta a seguito del quesito posto, su richiesta di parte attrice, dal giudice all'udienza del 07/0 2/2017, allorquando era già stata comunicata ai CTP la prima bozza di perizia (di cui appunto si chiede il deposito). Rilevata, altresì, anche in questa sede (cfr udienza del 2/5/2019) l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella perizia depositata, che si è rivelata non conforme alle produzioni documentali in atti e d alle allegazioni delle parti, atteso che le risultanze cui è pervenuto sono evidentemente basate su una erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio post o che gli estratti conto del rapporto n. 5995522/0182 quantomeno dal 17/02/2000 al 31/12/2012 sono stati depositati senza soluzione di continuità, quindi integralmente, si chiede che il Giudice richiami il CTU a chiarimenti sul punto.
Rileva, inoltre, che come già sostenuto dal proprio CTP nelle osservazioni alla bozza di perizia (che si allega) alla quale integralmente si rimanda, il contratto di conto corrente n. 2146199/01/80 non risulta essere intestato alla in quanto non è stato oggetto di cessione. Lo stesso, pertanto, doveva essere Parte_1 escluso dal ricalcolo. In ogni caso, la ricostruzione del rapporto doveva essere fatta a decorrere dal
28/01/1991 e non già come chiesto dalla parte attrice dal 3/03/1997.
In tutti i casi
Col favore delle spese.” pagina 3 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , Pt_1 Parte_2
in proprio e quale rappresentante pro tempore, nonché e
[...] Parte_3
in qualità di fideiussori, hanno convenuto in giudizio la Parte_4 [...]
chiedendo al Tribunale di accertare l'erroneità dei saldi dei conto Controparte_2 correnti n. 1000/668 al 30.09.2008, del c/c 51461990180 al 31.12.04, del c/c n. 55220182 al
31.12.00 e ricalcolare il saldo reale degli stessi in tali date, determinando le somme indebitamente pagate dal correntista in tali rapporti.
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice:
- la era titolare presso la dei seguenti rapporti di conto Parte_1 Controparte_2 corrente:
1) Almeno dal 1/04/2001 c/c ordinario n° 1000/668 con un saldo di – 105.519, 82 euro al
30/9/08;
2) Almeno dal 28/02/1991 c/c n° 51461990180 (già intestato alla ) con Parte_6 un saldo di 1.147,25 euro al 31/10/2004;
3) Almeno dal 17/02/2000 c/c n° 55220182 con un saldo di -93379,70 euro al
31/12/2010;
Inoltre, gli attori hanno dedotto la mancanza per il primo c/c degli ee/cc precedenti la data del 01/04/01, per il secondo quelli dal 01/10/96 al 31/12/96 e per il terzo quelli dal
01/10/2000 al 31/12/00.
- gli attori non sono stati in grado di produrre – per non averli ottenuti dalla Banca nonostante espressa richiesta in tale senso - tutti gli ee/cc dall'inizio dei rapporti, rappresentando quindi la necessità di considerare saldi di partenza pari a zero “da quando si abbia una serie continua di E/C”.
Hanno quindi chiesto al Tribunale di accertare:
- la nullità della clausola sugli interessi che rinvii agli usi su piazza “se sia presente un contratto”, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c.;
- l'applicazione di tassi connotati da usura sopravvenuta per quanto attiene al contratto n°
51461990180, se ed in quanto stipulato in forma scritta ante emanazione L. 154/92; e nell'ipotesi, invece, di stipula verbale, nullità ex art. 117 comma 3 TUB;
- il TAEG comprendendo tutte “le spese e costi illegittimi o senza giusta causa collegati all'erogazione del credito sancendo l'art. 644 c.p. il principio della onnicomprensività della nozione di interesse, per evitare
l'aggiramento della norma”, ivi compresi la CMS e gli interessi di mora;
pagina 4 di 19 - il TAEG superiore ai tassi soglia calcolati tempo per tempo in base ai D.M. emanati, come si evincerebbe da una perizia allegata;
- l'illegittimità dell'anatocismo, sia in carenza che in presenza di un contratto scritto, con conseguente necessità di calcolare gli interessi a debito del correntista senza capitalizzazione alcuna.; Part
- l'illegittimità della , delle Commissioni di affidamento, di disponibilità e mancanza fondi, Diritti per istruttoria fido, Maggiorazione extra fido, Spese di tenuta conto per singole operazioni ed i Diritti di segreteria in quanto mancherebbe un contratto scritto;
- l'illegittimità della CMS anche se prevista con atto scritto perché costituirebbe pattuizione priva di causa e di oggetto determinato o determinabile ex art. 1346 c.c.;
- l'illegittimità dei giorni valuta (di seguito, per brevità, “G.V.”) per carenza di contratto o, in subordine, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c. poiché per la determinazione delle valute si farebbe riferimento a “indeterminabili condizioni d'uso”;
- l'inadeguatezza della eventuale definitività degli ee/cc a precludere il ricalcolo dei saldi di c/c e decorrenza della prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto;
- la non debenza– sia nell'ipotesi di presenza che in quella di mancata stipula di contratto scritto- delle somme addebitate ultra tasso soglia e, in subordine, dichiararle dovute solo nei limiti del tasso soglia, nonché delle somme addebitate per: anatocismo;
CSM; Commissioni di affidamento, di disponibilità e mancanza fondi;
Diritti per istruttoria fido;
G.V.;
Maggiorazione extra fido;
Spese di tenuta conto per singole operazioni;
Diritti di segreteria e per chiusura periodica;
oltrechè delle somme versate “ultra” tasso legale “….essendo i contratti mancanti o la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali illegittima….”
Alla luce di tutto quanto dedotto, ha concluso quindi chiedendo di accertare e dichiarare l'erroneità dei saldi dei conti correnti e l'effettivo saldo, condannando la al CP_2 pagamento delle somme indebitamente percette;
in subordine, accertare e dichiarare l'indeterminabilità del saldo di c/c e condannare la alla chiusura del rapporto. In via CP_2 istruttoria, ha chiesto disporsi una CTU tecnico contabile al fine di determinare la illegittimità dei rapporti e le somme indebitamente corrisposte nel corso del tempo a titolo di interessi, spese, commissioni ed il saldo del conto al momento della domanda.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 10/05/2013, si è costituita nel presente giudizio in qualità di procuratrice di Parte_5 Controparte_2
(oggi contestando integralmente le pretese avversarie e deducendo, Controparte_1 in particolare, che:
pagina 5 di 19 - i tre contratti di conto corrente indicati da controparte, in realtà avrebbero dovuto essere ricondotti ad un unico contratto, contrassegnato dal n. 55220182 e acceso con la il CP_2
17/02/2000 (doc. 7 comparsa costituzione), ulteriormente integrato in data 31/10/2008
(docc. 8 e 9) e poi in data 26/11/2009 (doc. 10);
- viceversa, il contratto 1000/668 menzionato da controparte risultava estinto su richiesta del 5/11/2008.
- intervenuta prescrizione delle pretese di controparte;
- la nullità insanabile dell'atto di citazione in quanto mancante degli elementi minimi necessari per determinare la causa petendi ed il petitum.
- il difetto di legittimazione attiva e improponibilità delle domande dei garanti in quanto trattasi di contratto autonomo di garanzia e comunque stante l'applicazione della Clausola
“solve et repete”;
- il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del il quale non Parte_4 risulta aver assunto il ruolo di garante della Parte_6
- la correttezza del comportamento tenuto dalla banca e l'assenza di buona fede della controparte;
- la prescrizione quinquennale o in subordine decennale dei diritti azionati con decorrenza dalla data di annotazione delle operazioni in conto;
- la decadenza della controparte ex art 1182 c.c. per omessa impugnazione e/o contestazione nei termini di legge delle risultanze dei conti correnti;
- legittimità degli interessi e delle commissioni eventualmente applicati e la genericità e, quindi, inammissibilità delle doglianze avverse.
Inoltre, la convenuta ha formulato una domanda in via riconvenzionale, chiedendo al
Tribunale di condannare gli attori al pagamento della somma complessiva di euro
89.823,29.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza sull'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, il Giudice, con ordinanza del 26 giugno 2013, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione nella parte in cui “non specifica la data di stipulazione dei singoli contratti di conto corrente e delle fideiussioni oggetto del giudizio;
non specifica i periodi oggetto di contestazione in relazione a ciascun rapporto contrattuale;
non viene chiaramente allegato se detti contratti sono stati poi seguiti da apertura di credito, né viene indicata la data di pattuizione della stessa”; ha così concesso termine fino al 20 luglio 2013 per l'integrazione della domanda, fissando nuova udienza al 17 gennaio 2014.
pagina 6 di 19 In data 18 luglio 2013 gli attori hanno provveduto al deposito di memorie integrative dell'atto introduttivo, deducendo: che la banca fosse tenuta a spedire la documentazione asseritamente richiesta ex art. 119 TUB e che il cliente non fosse tenuto a presentarsi in agenzia per il ritiro;
che la banca in relazione al c/c 55220182 avesse depositato il contratto di c/c del 17/02/2000 e fosse tenuta a provare l'effettivo ammontare del saldo del suddetto conto per cui aveva formulato domanda riconvenzionale;
che, invece, per quanto attiene al conto n. 51461990180 vi fosse prova della sua esistenza dal 1991 al 2004, pertanto non poteva essere confluito sul c/c 55220182 come viceversa affermato dall'istituto di credito;
che per tale c/c non fosse stato stipulato alcun contratto scritto;
per l'indicazione dei periodi oggetto di contestazione e per la determinazione del quantum oggetto della domanda, si è riportata a tre fogli di calcolo depositati unitamente alla memoria integrativa.
Ha poi dedotto che, non avendo la provveduto ad ottemperare alla richiesta di CP_2 consegnare la documentazione richiesta, non era possibile per l'attore integrare ulteriormente la domanda, se non all'esito dell'ordine di esibizione da parte del giudice ex art 210 c.p.c., per cui ha formulato la relativa istanza.
Alla successiva udienza del 17 gennaio 2014, parte convenuta ha contestato il contenuto delle suddette memorie, rilevando la persistenza delle lacune che avevano indotto il Giudice
a dichiararne la nullità, evidenziando che, diversamente da quanto affermato dagli attori, emergeva dalla lettera della banca del 28/11/12 depositata da quest'ultima, che la Parte_1 fosse stata invitata a ritirare presso la banca copia della documentazione richiesta previo pagamento delle spese e dell'esibizione dei documenti d'identità e della documentazione attestante la qualità di legale rappresentante della società; contestando, altresì, la comprensibilità, genericità e congruità dei conteggi ex adverso prodotti con le memorie e l'inidoneità degli stessi a colmare le lacune evidenziate dal giudice e, alla luce della mancata integrazione, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo in analogia a quanto disposto dall'art. 164 c.p.c. comma 2 in ordine alla mancata rinnovazione, oppure il rigetto in rito della domanda avversa per radicale nullità della stessa;
quanto alle istanze istruttorie, parte convenuta si è opposta sia alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., sia alla
CTU rilevando come spettasse a parte attrice l'onere di provare la propria domanda.
All'esito, il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Parte attrice ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2 e n.
3.
Nella memoria n. 2 ha contestato la circostanza che la banca avesse invitato il correntista a recarsi in agenzia per il ritiro della documentazione richiesta, deducendo viceversa di aver pagina 7 di 19 inviato in data 14/3/2014 un fax indirizzato al legale della banca e alla impiegata della banca Daniela Pau, a riprova del rifiuto della banca di consegnare la documentazione, così rinnovando l'istanza per l'ordine di esibizione;
in subordine ha richiesto l'ammissione di prova per testi con quesito: “vero che il 14/03/2014 e precedentemente il Sig si era Parte_3 recato presso l'agenzia di Olbia agenzia per il rilascio delle copie già (asseritamente) chieste con lettera AR ricevendo ogni volta il rifiuto”; ha invitato la banca a depositare la copia degli estratti conto mancanti;
ha richiamato la giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi in ordine all'onere della prova in materia di accertamento negativo e ricalcolo del credito in assenza di continuità degli estratti conto.
A sua volta, l'istituto di credito convenuto ha provveduto al deposito di tutte e tre le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.: nella prima, ha ribadito l'eccezione di nullità della citazione e la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo e/o di nullità in rito della domanda per omessa integrazione della stessa nei termini assegnati dal giudice;
nella seconda, ha rilevato l'omesso deposito della memoria n. 1, 183, comma 6, c.p.c., di parte avversa e ha depositato la documentazione relativa agli estratti conto 599552201-82 fino all'estinzione, ed estratti conto 1000/668; nella terza memoria, ha contestato la tardività della rappresentazione dei fatti descritti da controparte nella memoria ex art. 183, c.p.c. n 2, rilevando che la precisazione e specificazione della domanda doveva essere effettuata al massimo nelle memorie n. 1 che però non erano state depositate, deducendo in ogni caso la tardività e irrilevanza in detta fase del giudizio delle contestazioni in ordine agli asseriti rifiuti della banca di consegnare la documentazione;
Con provvedimento del 2/12/2014, a scioglimento della riserva assunta in pari data, il
Giudice ha disposto procedersi a CTU chiedendo che venisse accertato quanto dovuto dalla società attrice alla banca opposta alla data di recesso degli affidamenti e di cessazione di efficacia dei rapporti contrattuali indicati nell'atto introduttivo, sulla base di quanto ivi precisato (“verifica se relativamente ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 108/1996 il tasso di interesse pattuito supera il tasso soglia in vigore al momento della pattuizione, e in tal caso bisognava espungere gli interessi;
in difetto di pattuizione di interessi preveda
l'applicazione degli interessi ex art. 117 comma 2 TUB;
prevedere la capitalizzazione degli interessi ove convenuta tra le parti a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione CICR del 9/02/2000; relativamente alla capitalizzazione degli interessi verificare se vi sono rimesse del correntista volte a ripristinare il limite massimo dell'affidamento concesso e indicare la data, e ove la rimessa sia eccedente il decennio decorrente dall'ultimo atto di costituzione in mora non espungere dal calcolo gli interessi;
nell'imputazione dei pagamenti si doveva fare riferimento ai criteri legali dell'art. 1194 c.c.; applicazione dei pagina 8 di 19 giorni di valuta come da pattuizione o dalla data del compimento della singola operazione;
applicazione delle CMS e altre commissioni ove pattuite”); ha quindi rinviato al 7/01/2015 per il conferimento dell'incarico.
Nelle more del giudizio, a seguito di fusione per incorporazione in data 3 novembre 2014, a rogito del Notaio rep. 116.599 e racc. 20.163, con Persona_1 Controparte_1 sede in Torino ha incorporato la con sede in Cagliari, Viale Controparte_2
Bonaria, CF con efficacia dal 10.11.2014. P.IV_2
All'udienza del 7/01/2015 parte attrice ha richiesto che venisse formulato ulteriore quesito chiedendo che il CTU consideri come punto di partenza il “saldo zero” a fronte della domanda riconvenzionale della banca.
All'udienza del 1/12/2015 parte convenuta ha richiesto che il Giudice revocasse l'ordinanza di nomina del CTU rilevando che a seguito dell'ordinanza del 26/06/2013, che dichiarava la nullità della citazione disponendone l'integrazione, parte attrice non avesse ottemperato a tale richiesta.
Il Giudice, preso atto della rinuncia dell'incarico del CTU designato, ha provveduto alla nomina di altro Consulente tecnico, rinviando all'udienza del 03/05/2016.
In tale udienza, è stato affidato al CTU l'incarico come da quesito formulato il 2/12/2014; alla successiva udienza del 07/02/2017, parte attrice ha richiesto che, in caso di assenza di estratti conto, nell'ipotesi in cui quello immediatamente successivo riporti un saldo negativo per il correntista, venissero rielaborati i rapporti partendo da un saldo “zero”. Il Giudice ha accolto tale richiesta in ordine al ricalcolo in ipotesi di mancanza di estratti conto.
In data 13/02/2019 il CTU, Dott. ha depositato l'elaborato peritale così come Per_2 integrato con i quesiti posti dal giudice il 07/02/2017.
All'udienza del 2 maggio 2019, il Giudice, salva ogni diversa valutazione in sede di decisione, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del
18/12/2020 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di una serie di rinvii, all'esito della riserva assunta all'udienza del 17/04/2024, il
Giudice ha formulato ex art 185 bis c.p.c. la seguente proposta transattiva “Versamento della parte attrice alla banca convenuta della somma onnicomprensiva di Euro 60.000,00 eventualmente rateizzabile secondo gli accordi tra le parti;
- rinuncia delle parti ad ogni ulteriore reciproca domanda;
- rinuncia di entrambe le parti agli atti del presente procedimento;
- compensazione integrale delle spese del presente giudizio.”, fissando poi l'udienza del 13/11/2024 per verificare l'esito della proposta e, in caso negativo, la prosecuzione della causa.
pagina 9 di 19 Alla suddetta udienza, parte attrice ha dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa e ha richiesto il richiamo del CTU, mentre parte convenuta ha dichiarato di accettare la proposta formulata dal giudice richiamando in subordine le deduzioni di cui all'udienza del
17/04/2024.
Successivamente è stato disposto il rinvio all'udienza del 22.01.2025.
Nelle more, con variazione tabellare prot. 382/2024 adottata nell'ambito degli obiettivi
PNRR per l'abbattimento dell'arretrato nella materia del contezioso civile ordinario presso l'intestato Ufficio, il presente fascicolo è stato riassegnato alla scrivente Giudice, la quale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.01.2025, ha assegnato alle parti il termine di 20 gg per il deposito delle comparse conclusionali (ex art 190, comma 2, c.p.c.) e l'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito delle repliche.
Tanto premesso, dev'essere in primo luogo correttamente perimetrato il thema decidendum del presente giudizio.
A tal proposito, si evidenzia sin da ora la rinuncia, proveniente da entrambe le parti, ad alcune delle domande che originariamente costituivano l'oggetto del processo.
Da un lato, con la memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 10.12.2020 in vista dell'udienza originariamente fissata per il 18.12.2020, gli attori hanno precisato “che non è riproposta la domanda (originariamente al n. 1) sull'usura a seguito della sentenza a SS.UU. della
Corte di Cassazione 16303/2018 che ha reso difficilmente riscontrabile un superamento del tasso soglia”.
Dall'altro, l'istituto di credito convenuto, costituendosi con la comparsa depositata in data
10/05/2013, aveva formulato, in via riconvenzionale principale, domanda di accertamento
“delle somme dovute dalla debitrice principale in forza dei rapporti obbligatori “inter partes”” e, per l'effetto, di condanna “della e dei garanti e Pt_1 Parte_3 Parte_2
a pagare a favore della la somma di euro 89.823,29, di cui euro
[...] Controparte_2
87.436,70 in linea capitale ed euro 2.386,59 per interessi alla data del 9.12.2012 maggiorata degli interessi nel frattempo maturati e di quelli maturandi, o quella somma veriore, maggiore o minore, accertanda”; in via riconvenzionale subordinata, aveva richiesto “la condanna della debitrice principale e dei garanti e ad Parte_1 Parte_3 Parte_2 indennizzare l'opposta per la diminuzione patrimoniale subita in ragione della messa a disposizione delle somme affidate, secondo le risultanze di apposita CTU che fin da adeso si chiede che il Tribunale disponga”.
Tuttavia, come si evince dalle conclusioni così come precisate e riportate in epigrafe, tale domanda è stata oggetto di successiva implicita rinuncia da parte della convenuta.
pagina 10 di 19 Sul punto, occorre evidenziare che la rinuncia alla domanda, in quanto rinuncia al diritto soggettivo, costituisce “atto abdicativo per la cui validità ed efficacia non si richiede alcuna accettazione ad opera delle controparti processuali ma la sola capacità giuridica del titolare del diritto azionato” a differenza della “rinuncia agli atti del giudizio per la quale si richiede accettazione (Cass.,
12/10/2011 n. 23749, confermando un indirizzo consolidato, statuisce: “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.”)” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
33761 del 19/12/2019, Rv. 656508 - 01).
Nella fattispecie in esame, attesa la mancata adozione di forme particolari da parte dell'istituto di credito, deve ritenersi che abbia inteso rinunciare implicitamente alla domanda formulata in via riconvenzionale nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Sul piano delle conseguenze processuali della rinuncia, con riferimento a entrambe le parti, richiamando altresì il succitato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, il Giudice non può che prendere atto del venir meno del proprio potere-dovere di giudicare in merito alla domanda oggetto di rinuncia, “fatta salva ogni determinazione riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali (da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale: cfr., tra le altre, Cass. n. 271/06, n. 21244/06)”.
La rinuncia alla domanda, dunque, impone in ogni caso la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis, Trib. Catania, sent. 9 gennaio 2025), determinando la pronuncia di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie soltanto parziale.
L'oggetto del giudizio va pertanto circoscritto alle residue domande formulate dagli attori e, in particolare, dalla società da in proprio e in Parte_1 Parte_2 qualità di legale rappresentante pro tempore della predetta società, da Parte_3
e da .
[...] Parte_4
Sotto il profilo soggettivo, secondo le prospettazioni di cui all'atto introduttivo, tali soggetti rivestirebbero la qualità, quanto alla società, di titolare dei rapporti di conto corrente presso la oggi Intesa San Paolo;
quanto ai “rimanenti attori”, gli Controparte_2 stessi sarebbero, “salvo errore”, “fideiussori” e, in quanto tali, avrebbero quindi un interesse
“quanto meno per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa di alcuni addebiti (tra i quali rientra l'anatocismo e l'usura) a verificare l'effettivo saldo debitore del c/c”.
Ebbene, con riferimento a questi ultimi, dalla documentazione versata in atti (doc. 12-13-14 allegati alla comparsa) risulta che e Parte_2 Parte_3 pagina 11 di 19 abbiano sottoscritto, a favore dell'istituto di credito la Pt_2 Controparte_1 fideiussione omnibus del 31.10.2008, avente ad oggetto tutto quanto dovuto dalla Parte_1 quale debitore principale, fino alla concorrenza dell'importo di euro 240.000,00 e che siano stati successivamente destinatari dell'intimazione di pagamento del 28.11.2011, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 79. 307.,60 oltre interessi e accessori.
Diversamente, alcun documento comunque acquisito al fascicolo della presente causa consente di individuare il titolo per cui agisce in giudizio la cui Parte_4 domanda pertanto è radicalmente inammissibile, difettando la legittimazione ad agire quale condizione dell'azione.
Quanto ai garanti, viceversa, sebbene la loro posizione processuale non possa essere del tutto parificata a quella della società attrice, in quanto, secondo la stessa prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, costoro non sono titolari del rapporto giuridico che costituisce causa petendi della domanda, essendo viceversa titolari del rapporto fideiussorio, va riconosciuto in capo agli stessi un interesse sostanziale a che la controversia abbia un certo esito, poiché ne subirebbero senz'altro gli effetti.
Infatti, il fideiussore è in astratto legittimato, anche in via principale, ad esperire azione di accertamento negativo del debito del garantito, avendo interesse ad accertare l'inesistenza di quel debito che si riflette evidentemente sulla sua posizione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sent.
4605 del 8.07.1983, secondo cui “il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, atteso il suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione, che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria, in ragione del suo carattere accessorio”).
Venendo al merito delle domande formulate dagli attori, le stesse non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Costituisce principio cardine del processo civile la ripartizione dell'onere probatorio secondo il noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit.
Tale principio è scolpito chiaramente nell'art. 2697 c.c., ove si afferma che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, mentre “chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione di fonda”.
La suddetta norma fornisce così anche il criterio di distribuzione tra le parti delle conseguenze negative derivanti dalla mancata prova dei fatti: sarà soccombente la parte che non ha fornito la dimostrazione dei fatti che aveva l'onere di provare.
Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento della nullità di clausole contrattuali e la conseguente revisione del saldo ovvero per la ripetizione delle pagina 12 di 19 somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari o per qualunque altra ragione, incombe sul medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di allegare specificamente e di altrettanto specificamente provare tutti i fatti posti a base della domanda.
Grava dunque sul correntista-attore l'onere di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari etc., avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Sul punto, la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è unanime nel ritenere che anche in caso di accertamento negativo trova applicazione il normale criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c. La regola di riparto dell'onere probatorio, pertanto, non subisce deroghe in ragione della natura negativa dei fatti dedotti.
In tal senso, la Suprema Corte, in una recente pronuncia ha affermato: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. 3374/07; Cass.
12963/05; Cass. 7282/97; Cass.).
In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12)” (Cfr.
Cass. civ., 9201/2015).
Ne consegue che la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, e ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto, inviato per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento).
Conseguentemente tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e/a di fido o finanziamento/mutuo in genere e degli estratti conto relativi pagina 13 di 19 e tutto il rapporto contrattuale dedotto in causa, atteso che soltanto la produzione del contratto, unitamente all'intera sequenza degli estratti conto, consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorsa tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o di commissioni e spese indebite e la loro eventuale illegittimità (T. Genova 15.05.2016; Tribunale Benevento, sez. II, 14/03/2016;
Trib. Bologna n. 1309/17, n. 2419/17, n. 20952/17.)
Ancora: “è principio condivisibile […] quello che onera il correntista che agisce in ripetizione di corredare la sua domanda, oltre che con il necessario tasso di specificità nelle allegazioni quanto a petitum e causa petendi, di tutta la documentazione necessaria - se non anche di totale completezza - per la ricostruzione del rapporto e la dimostrazione della illegittimità degli addebiti che contesta, e quindi per provare, oltre alla dazione, l'inesistenza della causa debendi (cfr. Cass. 27704 e 27705/2018), anche con fatti positivi contrari o presunzioni.” (C. App. Bologna, n. 1968 del 22.06.2021).
Si tratta peraltro di documenti che, qualora non siano in possesso del correntista, possono, secondo la giurisprudenza più aperta e favorevole al cliente, essere facilmente reperiti, posto il diritto dello stesso, ex art. 119 co. 4 TUB, di ottenere dall'istituto bancario la consegna, a proprie spese, di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
È evidente, poi, che una interpretazione restrittiva dell'art. 119, co. 4, TUB, ossia escludente la documentazione contrattualistica, si risolverebbe in completo e sostanziale sfavore del cliente.
Stante, quindi, il diritto sostanziale del correntista di chiedere e ottenere dalla banca la documentazione contabile inerente al rapporto (ex art 119 TUB), è evidente che nel caso in cui il medesimo non produca in giudizio la documentazione contrattuale e contabile necessaria a sostegno della domanda - né dimostri di avere avanzato, prima del giudizio, richiesta in tal senso alla banca senza aver ricevuto riscontro o avendo avuto un diniego espresso (che non riguarda la fattispecie odierna) - il Giudice dovrà rigettare la domanda, non essendo tale carenza probatoria giustificabile né in altro modo colmabile.
Quale ulteriore conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio nei termini appena delineati, è evidente che le carenze istruttorie non possano essere colmate attraverso l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, la cui funzione è quella di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute e non quella di esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste.
pagina 14 di 19 Poste le suddette coordinate ermeneutiche in punto di onus probandi, la loro applicazione alla fattispecie in esame conduce inevitabilmente ad affermare che nel caso di specie ricadeva sulla debitrice nonché sui fideiussori, l'onere di produrre tutta la Parte_1 documentazione a supporto probatorio dei fatti costitutivi della domanda di accertamento della mancanza o dell'invalidità delle summenzionate clausole, nonché di ripetizione dell'indebito per la invalidità o inesistenza delle stesse.
Invero, gli attori non hanno prodotto alcuno dei tre contratti di conto corrente dedotti a fondamento della propria domanda (n. 1000/668 al 30.09.2008, del c/c 51461990180 al
31.12.04, del c/c n. 55220182 al 31.12.00), motivo per cui non può dirsi raggiunto nemmeno un principio di prova dei fatti costitutivi delle pretese avanzate con il presente giudizio.
L'unico contratto di conto corrente rinvenuto tra gli atti di causa (c/c n. 55220182 al
31.12.00) è stato, infatti, fornito dall'istituto di credito convenuto.
Pertanto, rispetto ai contratti che non sono stati prodotti, alcuna pretesa può essere accolta, non potendo che affermarsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori.
Oltretutto, occorre evidenziare che – anche con riferimento al c/c n. 55220182 al 31.12.00
– a fronte di un onere di allegazione specifica, gli attori omettono di individuare, persino in via di prima approssimazione, quali, tra le clausole contrattuali contenute nel contratto, siano viziate per i motivi genericamente dedotti e, di conseguenza, di quantificare gli importi che asseriscono essere stati indebitamente addebitati.
Infatti, sebbene l'atto di citazione sia stato oggetto di integrazione, in ottemperanza all'ordinanza del 26.06.2013 pronunciata dal Giudice allora titolare del fascicolo, persiste un tale grado di indeterminatezza e genericità nella formulazione delle domande, da impedire da un lato, alla convenuta di difendersi puntualmente rispetto ad esse, dall'altro all'organo giudicante di vagliare compiutamente la fondatezza della stesse.
Ma non solo: posto che il summenzionato contratto è stato prodotto dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, ben avrebbe potuto parte attrice precisare meglio le proprie pretese in sede di memoria ex art. 183 co. 6, n.1 c.p.c., che invece ha omesso del tutto di depositare.
A fronte di tali gravi mancanze in punto di allegazione, prima ancora che di assolvimento dell'onere probatorio, parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito per il richiamo della CTU e per l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con riferimento a tutta la documentazione bancaria mancante. pagina 15 di 19 Sotto questo secondo profilo, va ribadito quanto affermato con l'ordinanza del 3.02.2025, circa l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di tale provvedimento da parte del
Giudice.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio
a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.” (cfr. ex multis, Cass. ord. 3 novembre 2021, n. 31251).
A ciò deve aggiungersi che, secondo l'orientamento da ultimo prevalente, il diritto sancito dall'art. 119 TUB può effettivamente essere esercitato anche a giudizio pendente, attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., ma «a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato» (cfr.
Cass., 7 agosto 2023, n. 24032; in senso conforme: Cass., 1° agosto 2022, n. 23861; Cass.,
13 settembre 2021, n. 24641; Cass., 13 settembre 2021, n. 24641).
Viceversa, dagli atti di causa (in particolare, vedasi comparsa di costituzione e risposta, pag.11; integrazione dell'atto di citazione depositata in data 18.07.2013, pag. 20; memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. di parte attrice) non emerge né che l'istituto di credito abbia opposto un rifiuto, né tanto meno che lo stesso abbia omesso di riscontrare la richiesta formulata ex art. 119 co. 4 TUB dagli odierni attori.
Al contrario, a fronte della richiesta (all. 4 atto di citazione) datata 30/10/12, la con CP_2 raccomandata del 28/11/12 - e quindi nel termine di 90 giorni concesso dal 119 co.4 TUB
– (cfr. doc. allegato alla memoria integrativa di parte attrice del 18.07.2013) ha invitato Pt_3
a presentarsi presso la filiale di competenza (Filiale imprese Olbia) per il ritiro della
[...] documentazione, previo pagamento delle commissioni dovute (da ricondurre ai costi di produzione previsti dal 119 co.4 TUB stesso). Tuttavia, il non ha dato seguito Pt_2 all'invito "non dovendosi il cliente presentarsi in agenzia ma dovendo essere spedite dalla banca, previa quantificazione del costo delle stesse" e quindi " in data 28/1/2013 sono state nuovamente richieste le copie," e lamentando che "Ad oggi, alcuna documentazione è stata consegnata da parte dell'istituto di credito convenuto a parte attrice".
Pertanto, il in data 14/3/14 ha inviato comunicazione fax alla filiale di competenza, Pt_2 nella quale lamentava che, malgrado l'invito a ritirare la documentazione richiesta in agenzia, non gli era stato consegnato nulla. pagina 16 di 19 Viceversa, secondo la prospettazione della controparte , "la banca aveva invitato Parte_5 controparte al ritiro della documentazione richiesta (vedasi memorie 183, comma VI, C. p c n. 3) ma la stessa aveva omesso di presentarsi per il ritiro".
Nel caso di specie, pertanto, risulta evidente che la banca, già a fronte della prima richiesta ex art 199 co.4 TUB (del 30/10/12) abbia adempiuto al dovere imposto da tale norma di legge, restando a carico di parte attrice provare che si fosse effettivamente recata presso la filiale per il ritiro e di aver ricevuto un diniego da parte della banca.
Al contrario, parte attrice ha esplicitamente ammesso di non essersi mai recata in banca in quel frangente temporale, ma di aver formulato una nuova richiesta il 28/1/13, poiché, secondo la sua prospettazione, aveva diritto a che gli venisse spedita tale documentazione
(diritto, si veda bene, non previsto dalla normativa). Solo a distanza di più di un anno (il
14/3/14) egli si recava in banca (come avrebbe preteso di provare chiedendo l'ammissione di prova testimoniale sul punto) richiedendo che gli venisse consegnata tale documentazione ed asseritamente riceveva un rifiuto determinato dal fatto che le copie non fossero a disposizione degli operatori.
Dunque, la convenuta, pertanto, non ha opposto alcun rifiuto né è rimasta inerte alla richiesta dell'attore ma si è limitata a chiedere il rimborso delle spese per la produzione di tale documentazione come espressamente previsto dall'art. 119 T.U.B.
Non risultando provato che la convenuta abbia violato i doveri sulla stessa incombenti ex art. 119 T.U.B., l'istanza di emissione dell'ordine di esibizione non ha potuto trovare accoglimento, stante la funzione meramente residuale di tale mezzo istruttorio, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Poste tali premesse, anche la perizia contabile, sebbene ammessa, risultava del tutto esplorativa anche con riferimento all'unico contratto presente in atti.
In ogni caso, prendendo in considerazione gli esiti della stessa, risulta necessario discostarsene, dovendosi ritenere non attendibili le conclusioni cui perviene il CTU, in quanto frutto di valutazioni svolte in mancanza di un presupposto giuridico fondamentale, ovvero l'accertamento dell'invalidità o dell'inesistenza delle clausole lamentate dall'attore e poste a fondamento della domanda. In assenza di tale accertamento – che non è possibile compiere in mancanza di un'indicazione precisa della parte, come si è detto sopra – il ricalcolo del saldo del conto corrente è operazione scorretta
Più precisamente: al paragrafo 3, il CTU procede a rideterminare il tasso di interesse applicato dalla banca, in quanto asseritamente superiore al tasso legale, sul presupposto non verificato né verificabile in base della documentazione versata in atti, della mancata pagina 17 di 19 pattuizione dello stesso ad opera delle parti. Ne deriva che le conclusioni della CTU sul punto devono essere evidentemente disattese.
Alla luce di tutto quanto evidenziato, è stata altresì disattesa la richiesta di richiamare la
CTU, in quanto appare evidente che non apporterebbe alla causa nessuna utilità, poiché, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, essa non può sopperire ad una carenza di allegazione della parte attrice. Si dovrebbe infatti chiedere al consulente di rideterminare i saldi applicando tassi e scomputando costi presupponendo che gli stessi siano invalidi, senza che alcuna parte l'abbia provato e ancor prima allegato in via specifica.
Da tutto quanto precede, consegue il rigetto integrale delle domande così come formulate dagli attori.
Quanto alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di quanto dovuto rispetto al cc n. 5995522/0182, originariamente formulata dalla convenuta e successivamente oggetto di rinuncia, la medesima dev'essere presa in esame ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, quale criterio imprescindibile per la pronuncia sulle spese.
Ebbene, rispetto alla stessa, l'istituto di credito deve ritenersi virtualmente vittorioso, avendo fornito prova sia del rapporto giuridico, stante la produzione del contratto – peraltro integrato in data 31.10.2008 mediante scambio di corrispondenza con
[...]
(docc. 8 e 9 allegati alla comparsa) e ulteriormente con la CP_1 Controparte_2 il 26.11.2009 (doc. 10) – sia della debenza delle somme così come quantificate, vista la produzione di tutti gli estratti conto, dal momento di apertura del conto (17.2.2000) sino alla sua chiusura, avvenuta il 31.12.2010 (cfr. verbale di operazioni peritali datato
24.5.2016), dai quali emerge un credito a favore della banca pari ad euro 93.379,70. Infatti, non solo ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente, titolo in base al quale avrebbe agito nei confronti di ma anche il contratto di fideiussione, in ragione Parte_1 del quale avrebbe agito anche nei confronti dei due fideiussori.
Per contro, rispetto a tale domanda, gli attori non hanno dimostrato alcun fatto impeditivo, estintivo o modificativo dei diritti posti a fondamento della stessa.
Pertanto, anche rispetto a tale domanda, gli attori sono virtualmente soccombenti.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014.
Le spese della CTU sono definitivamente poste a carico degli attori in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 18 di 19 assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande formulate da in persona del l.r.p.t. Parte_1 Parte_2
in proprio,
[...] Parte_2 Parte_3
DICHIARA inammissibili le domande formulate da;
Parte_4
DICHIARA cessata la materia del contendere rispetto alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in quanto rinunciata;
CONDANNA gli attori in persona del l.r.p.t. Parte_1 Parte_2
in proprio, e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, a rifondere in favore di le spese di Parte_4 Controparte_1 lite del presente giudizio, da liquidarsi, in euro 22.000,00, oltre spese generali al 15%, IV e
CPA come per legge.
PONE definitivamente le spese della CTU a carico di tutte le parti attrici in solido tra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 21 marzo 2025
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Affari Civili
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 548/2013 promossa da:
– P.IV , in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IV_1 Parte_2 con sede in
– C.F. in proprio Pt_2 Parte_2 C.F._1
– C.F. Parte_3 C.F._2
– C.F. Parte_4 CodiceFiscale_3 tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Sorgentone e
Giuseppe Carlo Satta
ATTORI- CONVENUTI in via riconvenzionale
Contro
(già P.IV. Controparte_1 Controparte_2
P.IV_2 rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Ricciotti
CONVENUTA- ATTRICE in via riconvenzionale
Oggetto: accertamento saldo apertura di credito in c/c
La causa è stata decisa sulle seguenti
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori, come da note depositate in data 21.09.2023:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda rigettata,
1) essendo i contratti mancanti, o in subordine essendo nulla la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia;
2) essendo i contratti mancanti, o in subordine essendo nulla la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale che annuale, dall'Istituto;
3) essendo i contratti mancanti o in subordine essendo nulle le clausole che prevedano la CMS, la commissione di affidamento, la commissione disponibilità fondi, per l'istruttoria della pratica di fido, per i diritti di segreteria, per la chiusura periodica, per la tenuta conto e le singole operazioni, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'istituto;
4) per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare l'erroneità dei saldi dei c/c 1000/668, del c/c
51461990180, del c/c 55220182 nonchè il saldo reale degli stessi all'ultimo e/c in atti calcolati in base ai numeri che precedono, ricalcolando l'e/c partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c;
5) per i c/c che appaiano chiusi al momento della domanda si chiede altresì che sia condannata la banca alla restituzione di quanto indebitamente pagato dalla correntista alla chiusura del conto;
6) In ogni caso condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite da distrarsi a favore dell'avv. Andrea
Sorgentone quale antistatario.”
Nell'interesse di parte convenuta, come da note depositate in data 22.03.2023:
“Richiamate tutte le difese quale mandataria di Parte_5 CP_1 Controparte_1 chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le conclusioni come segue, con la precisazione che le conclusioni non formulate si intendono abbandonate.
In via pregiudiziale
Disporre la cancellazione della causa dal ruolo in quanto controparte non ha integrato la domanda nei termini assegnati dal giudice in analogia a quanto disposto dall'art. 164 C.p.c. comma 2, in ordine alla mancata rin nova zione e/o comunque rigettare la domanda in rito per nullità radicale della medesima
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei garanti e Parte_2 Parte_3
nonché il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire di P ier con
[...] Pt_2 Pt_4 contestuale declaratoria di improponibilità e inammissibilità delle domande da questi proposte.
In via principale
pagina 2 di 19 Dichiarare la contrarietà ai canoni generali di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c delle pretese avversarie, con conseguente reiezione integrale delle domande attoree.
Dichiarare la prescrizione quinquennale dei diritti azionati dagli attori con riferimento a tutte le operazioni annotate nei conti correnti per cui è causa nel periodo antecedente la data del 28/11/2006
o quantomeno del 26 febbraio 2008
Dichiarare la prescrizione decennale in relazione a tutte le operazioni annotate nei medesimi conti correnti anteriormente al 28/11/2001 o quantomeno al 26 febbraio 2003
Dichiarare la prescrizione decennale di tutte le rime sse solutorie affluite sui conti correnti in questione antecedentemente alla data del 28/11/2001 o quantomeno del 26 febbraio 2003.
Per l'effetto, rigettarsi le avverse domande in ragione della intervenuta e di chiarata prescrizione.
Dichiararsi l'infondatezza delle domande attrici, assolvendosi la Banca convenuta da ogni avversa pretesa e richiesta.
In via Istruttoria
Nel richiamare le contestazioni formulate all'udienza del 02/05/2019, da aversi qui per interamente riportate e trascritte, si insiste anche in questa sede affinché il Giudice voglia disporre che il CTU depositi in giudizio la relazione integrale comprendente sia i verbali delle operazioni peritali (del 17/03/2013(15) e del 24/05/2016) che la prima “bozza” di perizia e relativi allegati, così come comunicata via pec ai CTP nonché le osservazioni dei CTP.
Il consulente, difatti, ha depositato unicamente la relazione “integrativa”, cioè quella redatta a seguito del quesito posto, su richiesta di parte attrice, dal giudice all'udienza del 07/0 2/2017, allorquando era già stata comunicata ai CTP la prima bozza di perizia (di cui appunto si chiede il deposito). Rilevata, altresì, anche in questa sede (cfr udienza del 2/5/2019) l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella perizia depositata, che si è rivelata non conforme alle produzioni documentali in atti e d alle allegazioni delle parti, atteso che le risultanze cui è pervenuto sono evidentemente basate su una erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio post o che gli estratti conto del rapporto n. 5995522/0182 quantomeno dal 17/02/2000 al 31/12/2012 sono stati depositati senza soluzione di continuità, quindi integralmente, si chiede che il Giudice richiami il CTU a chiarimenti sul punto.
Rileva, inoltre, che come già sostenuto dal proprio CTP nelle osservazioni alla bozza di perizia (che si allega) alla quale integralmente si rimanda, il contratto di conto corrente n. 2146199/01/80 non risulta essere intestato alla in quanto non è stato oggetto di cessione. Lo stesso, pertanto, doveva essere Parte_1 escluso dal ricalcolo. In ogni caso, la ricostruzione del rapporto doveva essere fatta a decorrere dal
28/01/1991 e non già come chiesto dalla parte attrice dal 3/03/1997.
In tutti i casi
Col favore delle spese.” pagina 3 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , Pt_1 Parte_2
in proprio e quale rappresentante pro tempore, nonché e
[...] Parte_3
in qualità di fideiussori, hanno convenuto in giudizio la Parte_4 [...]
chiedendo al Tribunale di accertare l'erroneità dei saldi dei conto Controparte_2 correnti n. 1000/668 al 30.09.2008, del c/c 51461990180 al 31.12.04, del c/c n. 55220182 al
31.12.00 e ricalcolare il saldo reale degli stessi in tali date, determinando le somme indebitamente pagate dal correntista in tali rapporti.
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice:
- la era titolare presso la dei seguenti rapporti di conto Parte_1 Controparte_2 corrente:
1) Almeno dal 1/04/2001 c/c ordinario n° 1000/668 con un saldo di – 105.519, 82 euro al
30/9/08;
2) Almeno dal 28/02/1991 c/c n° 51461990180 (già intestato alla ) con Parte_6 un saldo di 1.147,25 euro al 31/10/2004;
3) Almeno dal 17/02/2000 c/c n° 55220182 con un saldo di -93379,70 euro al
31/12/2010;
Inoltre, gli attori hanno dedotto la mancanza per il primo c/c degli ee/cc precedenti la data del 01/04/01, per il secondo quelli dal 01/10/96 al 31/12/96 e per il terzo quelli dal
01/10/2000 al 31/12/00.
- gli attori non sono stati in grado di produrre – per non averli ottenuti dalla Banca nonostante espressa richiesta in tale senso - tutti gli ee/cc dall'inizio dei rapporti, rappresentando quindi la necessità di considerare saldi di partenza pari a zero “da quando si abbia una serie continua di E/C”.
Hanno quindi chiesto al Tribunale di accertare:
- la nullità della clausola sugli interessi che rinvii agli usi su piazza “se sia presente un contratto”, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c.;
- l'applicazione di tassi connotati da usura sopravvenuta per quanto attiene al contratto n°
51461990180, se ed in quanto stipulato in forma scritta ante emanazione L. 154/92; e nell'ipotesi, invece, di stipula verbale, nullità ex art. 117 comma 3 TUB;
- il TAEG comprendendo tutte “le spese e costi illegittimi o senza giusta causa collegati all'erogazione del credito sancendo l'art. 644 c.p. il principio della onnicomprensività della nozione di interesse, per evitare
l'aggiramento della norma”, ivi compresi la CMS e gli interessi di mora;
pagina 4 di 19 - il TAEG superiore ai tassi soglia calcolati tempo per tempo in base ai D.M. emanati, come si evincerebbe da una perizia allegata;
- l'illegittimità dell'anatocismo, sia in carenza che in presenza di un contratto scritto, con conseguente necessità di calcolare gli interessi a debito del correntista senza capitalizzazione alcuna.; Part
- l'illegittimità della , delle Commissioni di affidamento, di disponibilità e mancanza fondi, Diritti per istruttoria fido, Maggiorazione extra fido, Spese di tenuta conto per singole operazioni ed i Diritti di segreteria in quanto mancherebbe un contratto scritto;
- l'illegittimità della CMS anche se prevista con atto scritto perché costituirebbe pattuizione priva di causa e di oggetto determinato o determinabile ex art. 1346 c.c.;
- l'illegittimità dei giorni valuta (di seguito, per brevità, “G.V.”) per carenza di contratto o, in subordine, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c. poiché per la determinazione delle valute si farebbe riferimento a “indeterminabili condizioni d'uso”;
- l'inadeguatezza della eventuale definitività degli ee/cc a precludere il ricalcolo dei saldi di c/c e decorrenza della prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto;
- la non debenza– sia nell'ipotesi di presenza che in quella di mancata stipula di contratto scritto- delle somme addebitate ultra tasso soglia e, in subordine, dichiararle dovute solo nei limiti del tasso soglia, nonché delle somme addebitate per: anatocismo;
CSM; Commissioni di affidamento, di disponibilità e mancanza fondi;
Diritti per istruttoria fido;
G.V.;
Maggiorazione extra fido;
Spese di tenuta conto per singole operazioni;
Diritti di segreteria e per chiusura periodica;
oltrechè delle somme versate “ultra” tasso legale “….essendo i contratti mancanti o la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali illegittima….”
Alla luce di tutto quanto dedotto, ha concluso quindi chiedendo di accertare e dichiarare l'erroneità dei saldi dei conti correnti e l'effettivo saldo, condannando la al CP_2 pagamento delle somme indebitamente percette;
in subordine, accertare e dichiarare l'indeterminabilità del saldo di c/c e condannare la alla chiusura del rapporto. In via CP_2 istruttoria, ha chiesto disporsi una CTU tecnico contabile al fine di determinare la illegittimità dei rapporti e le somme indebitamente corrisposte nel corso del tempo a titolo di interessi, spese, commissioni ed il saldo del conto al momento della domanda.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 10/05/2013, si è costituita nel presente giudizio in qualità di procuratrice di Parte_5 Controparte_2
(oggi contestando integralmente le pretese avversarie e deducendo, Controparte_1 in particolare, che:
pagina 5 di 19 - i tre contratti di conto corrente indicati da controparte, in realtà avrebbero dovuto essere ricondotti ad un unico contratto, contrassegnato dal n. 55220182 e acceso con la il CP_2
17/02/2000 (doc. 7 comparsa costituzione), ulteriormente integrato in data 31/10/2008
(docc. 8 e 9) e poi in data 26/11/2009 (doc. 10);
- viceversa, il contratto 1000/668 menzionato da controparte risultava estinto su richiesta del 5/11/2008.
- intervenuta prescrizione delle pretese di controparte;
- la nullità insanabile dell'atto di citazione in quanto mancante degli elementi minimi necessari per determinare la causa petendi ed il petitum.
- il difetto di legittimazione attiva e improponibilità delle domande dei garanti in quanto trattasi di contratto autonomo di garanzia e comunque stante l'applicazione della Clausola
“solve et repete”;
- il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del il quale non Parte_4 risulta aver assunto il ruolo di garante della Parte_6
- la correttezza del comportamento tenuto dalla banca e l'assenza di buona fede della controparte;
- la prescrizione quinquennale o in subordine decennale dei diritti azionati con decorrenza dalla data di annotazione delle operazioni in conto;
- la decadenza della controparte ex art 1182 c.c. per omessa impugnazione e/o contestazione nei termini di legge delle risultanze dei conti correnti;
- legittimità degli interessi e delle commissioni eventualmente applicati e la genericità e, quindi, inammissibilità delle doglianze avverse.
Inoltre, la convenuta ha formulato una domanda in via riconvenzionale, chiedendo al
Tribunale di condannare gli attori al pagamento della somma complessiva di euro
89.823,29.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza sull'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, il Giudice, con ordinanza del 26 giugno 2013, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione nella parte in cui “non specifica la data di stipulazione dei singoli contratti di conto corrente e delle fideiussioni oggetto del giudizio;
non specifica i periodi oggetto di contestazione in relazione a ciascun rapporto contrattuale;
non viene chiaramente allegato se detti contratti sono stati poi seguiti da apertura di credito, né viene indicata la data di pattuizione della stessa”; ha così concesso termine fino al 20 luglio 2013 per l'integrazione della domanda, fissando nuova udienza al 17 gennaio 2014.
pagina 6 di 19 In data 18 luglio 2013 gli attori hanno provveduto al deposito di memorie integrative dell'atto introduttivo, deducendo: che la banca fosse tenuta a spedire la documentazione asseritamente richiesta ex art. 119 TUB e che il cliente non fosse tenuto a presentarsi in agenzia per il ritiro;
che la banca in relazione al c/c 55220182 avesse depositato il contratto di c/c del 17/02/2000 e fosse tenuta a provare l'effettivo ammontare del saldo del suddetto conto per cui aveva formulato domanda riconvenzionale;
che, invece, per quanto attiene al conto n. 51461990180 vi fosse prova della sua esistenza dal 1991 al 2004, pertanto non poteva essere confluito sul c/c 55220182 come viceversa affermato dall'istituto di credito;
che per tale c/c non fosse stato stipulato alcun contratto scritto;
per l'indicazione dei periodi oggetto di contestazione e per la determinazione del quantum oggetto della domanda, si è riportata a tre fogli di calcolo depositati unitamente alla memoria integrativa.
Ha poi dedotto che, non avendo la provveduto ad ottemperare alla richiesta di CP_2 consegnare la documentazione richiesta, non era possibile per l'attore integrare ulteriormente la domanda, se non all'esito dell'ordine di esibizione da parte del giudice ex art 210 c.p.c., per cui ha formulato la relativa istanza.
Alla successiva udienza del 17 gennaio 2014, parte convenuta ha contestato il contenuto delle suddette memorie, rilevando la persistenza delle lacune che avevano indotto il Giudice
a dichiararne la nullità, evidenziando che, diversamente da quanto affermato dagli attori, emergeva dalla lettera della banca del 28/11/12 depositata da quest'ultima, che la Parte_1 fosse stata invitata a ritirare presso la banca copia della documentazione richiesta previo pagamento delle spese e dell'esibizione dei documenti d'identità e della documentazione attestante la qualità di legale rappresentante della società; contestando, altresì, la comprensibilità, genericità e congruità dei conteggi ex adverso prodotti con le memorie e l'inidoneità degli stessi a colmare le lacune evidenziate dal giudice e, alla luce della mancata integrazione, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo in analogia a quanto disposto dall'art. 164 c.p.c. comma 2 in ordine alla mancata rinnovazione, oppure il rigetto in rito della domanda avversa per radicale nullità della stessa;
quanto alle istanze istruttorie, parte convenuta si è opposta sia alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., sia alla
CTU rilevando come spettasse a parte attrice l'onere di provare la propria domanda.
All'esito, il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Parte attrice ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2 e n.
3.
Nella memoria n. 2 ha contestato la circostanza che la banca avesse invitato il correntista a recarsi in agenzia per il ritiro della documentazione richiesta, deducendo viceversa di aver pagina 7 di 19 inviato in data 14/3/2014 un fax indirizzato al legale della banca e alla impiegata della banca Daniela Pau, a riprova del rifiuto della banca di consegnare la documentazione, così rinnovando l'istanza per l'ordine di esibizione;
in subordine ha richiesto l'ammissione di prova per testi con quesito: “vero che il 14/03/2014 e precedentemente il Sig si era Parte_3 recato presso l'agenzia di Olbia agenzia per il rilascio delle copie già (asseritamente) chieste con lettera AR ricevendo ogni volta il rifiuto”; ha invitato la banca a depositare la copia degli estratti conto mancanti;
ha richiamato la giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi in ordine all'onere della prova in materia di accertamento negativo e ricalcolo del credito in assenza di continuità degli estratti conto.
A sua volta, l'istituto di credito convenuto ha provveduto al deposito di tutte e tre le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.: nella prima, ha ribadito l'eccezione di nullità della citazione e la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo e/o di nullità in rito della domanda per omessa integrazione della stessa nei termini assegnati dal giudice;
nella seconda, ha rilevato l'omesso deposito della memoria n. 1, 183, comma 6, c.p.c., di parte avversa e ha depositato la documentazione relativa agli estratti conto 599552201-82 fino all'estinzione, ed estratti conto 1000/668; nella terza memoria, ha contestato la tardività della rappresentazione dei fatti descritti da controparte nella memoria ex art. 183, c.p.c. n 2, rilevando che la precisazione e specificazione della domanda doveva essere effettuata al massimo nelle memorie n. 1 che però non erano state depositate, deducendo in ogni caso la tardività e irrilevanza in detta fase del giudizio delle contestazioni in ordine agli asseriti rifiuti della banca di consegnare la documentazione;
Con provvedimento del 2/12/2014, a scioglimento della riserva assunta in pari data, il
Giudice ha disposto procedersi a CTU chiedendo che venisse accertato quanto dovuto dalla società attrice alla banca opposta alla data di recesso degli affidamenti e di cessazione di efficacia dei rapporti contrattuali indicati nell'atto introduttivo, sulla base di quanto ivi precisato (“verifica se relativamente ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 108/1996 il tasso di interesse pattuito supera il tasso soglia in vigore al momento della pattuizione, e in tal caso bisognava espungere gli interessi;
in difetto di pattuizione di interessi preveda
l'applicazione degli interessi ex art. 117 comma 2 TUB;
prevedere la capitalizzazione degli interessi ove convenuta tra le parti a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione CICR del 9/02/2000; relativamente alla capitalizzazione degli interessi verificare se vi sono rimesse del correntista volte a ripristinare il limite massimo dell'affidamento concesso e indicare la data, e ove la rimessa sia eccedente il decennio decorrente dall'ultimo atto di costituzione in mora non espungere dal calcolo gli interessi;
nell'imputazione dei pagamenti si doveva fare riferimento ai criteri legali dell'art. 1194 c.c.; applicazione dei pagina 8 di 19 giorni di valuta come da pattuizione o dalla data del compimento della singola operazione;
applicazione delle CMS e altre commissioni ove pattuite”); ha quindi rinviato al 7/01/2015 per il conferimento dell'incarico.
Nelle more del giudizio, a seguito di fusione per incorporazione in data 3 novembre 2014, a rogito del Notaio rep. 116.599 e racc. 20.163, con Persona_1 Controparte_1 sede in Torino ha incorporato la con sede in Cagliari, Viale Controparte_2
Bonaria, CF con efficacia dal 10.11.2014. P.IV_2
All'udienza del 7/01/2015 parte attrice ha richiesto che venisse formulato ulteriore quesito chiedendo che il CTU consideri come punto di partenza il “saldo zero” a fronte della domanda riconvenzionale della banca.
All'udienza del 1/12/2015 parte convenuta ha richiesto che il Giudice revocasse l'ordinanza di nomina del CTU rilevando che a seguito dell'ordinanza del 26/06/2013, che dichiarava la nullità della citazione disponendone l'integrazione, parte attrice non avesse ottemperato a tale richiesta.
Il Giudice, preso atto della rinuncia dell'incarico del CTU designato, ha provveduto alla nomina di altro Consulente tecnico, rinviando all'udienza del 03/05/2016.
In tale udienza, è stato affidato al CTU l'incarico come da quesito formulato il 2/12/2014; alla successiva udienza del 07/02/2017, parte attrice ha richiesto che, in caso di assenza di estratti conto, nell'ipotesi in cui quello immediatamente successivo riporti un saldo negativo per il correntista, venissero rielaborati i rapporti partendo da un saldo “zero”. Il Giudice ha accolto tale richiesta in ordine al ricalcolo in ipotesi di mancanza di estratti conto.
In data 13/02/2019 il CTU, Dott. ha depositato l'elaborato peritale così come Per_2 integrato con i quesiti posti dal giudice il 07/02/2017.
All'udienza del 2 maggio 2019, il Giudice, salva ogni diversa valutazione in sede di decisione, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del
18/12/2020 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di una serie di rinvii, all'esito della riserva assunta all'udienza del 17/04/2024, il
Giudice ha formulato ex art 185 bis c.p.c. la seguente proposta transattiva “Versamento della parte attrice alla banca convenuta della somma onnicomprensiva di Euro 60.000,00 eventualmente rateizzabile secondo gli accordi tra le parti;
- rinuncia delle parti ad ogni ulteriore reciproca domanda;
- rinuncia di entrambe le parti agli atti del presente procedimento;
- compensazione integrale delle spese del presente giudizio.”, fissando poi l'udienza del 13/11/2024 per verificare l'esito della proposta e, in caso negativo, la prosecuzione della causa.
pagina 9 di 19 Alla suddetta udienza, parte attrice ha dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa e ha richiesto il richiamo del CTU, mentre parte convenuta ha dichiarato di accettare la proposta formulata dal giudice richiamando in subordine le deduzioni di cui all'udienza del
17/04/2024.
Successivamente è stato disposto il rinvio all'udienza del 22.01.2025.
Nelle more, con variazione tabellare prot. 382/2024 adottata nell'ambito degli obiettivi
PNRR per l'abbattimento dell'arretrato nella materia del contezioso civile ordinario presso l'intestato Ufficio, il presente fascicolo è stato riassegnato alla scrivente Giudice, la quale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.01.2025, ha assegnato alle parti il termine di 20 gg per il deposito delle comparse conclusionali (ex art 190, comma 2, c.p.c.) e l'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito delle repliche.
Tanto premesso, dev'essere in primo luogo correttamente perimetrato il thema decidendum del presente giudizio.
A tal proposito, si evidenzia sin da ora la rinuncia, proveniente da entrambe le parti, ad alcune delle domande che originariamente costituivano l'oggetto del processo.
Da un lato, con la memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 10.12.2020 in vista dell'udienza originariamente fissata per il 18.12.2020, gli attori hanno precisato “che non è riproposta la domanda (originariamente al n. 1) sull'usura a seguito della sentenza a SS.UU. della
Corte di Cassazione 16303/2018 che ha reso difficilmente riscontrabile un superamento del tasso soglia”.
Dall'altro, l'istituto di credito convenuto, costituendosi con la comparsa depositata in data
10/05/2013, aveva formulato, in via riconvenzionale principale, domanda di accertamento
“delle somme dovute dalla debitrice principale in forza dei rapporti obbligatori “inter partes”” e, per l'effetto, di condanna “della e dei garanti e Pt_1 Parte_3 Parte_2
a pagare a favore della la somma di euro 89.823,29, di cui euro
[...] Controparte_2
87.436,70 in linea capitale ed euro 2.386,59 per interessi alla data del 9.12.2012 maggiorata degli interessi nel frattempo maturati e di quelli maturandi, o quella somma veriore, maggiore o minore, accertanda”; in via riconvenzionale subordinata, aveva richiesto “la condanna della debitrice principale e dei garanti e ad Parte_1 Parte_3 Parte_2 indennizzare l'opposta per la diminuzione patrimoniale subita in ragione della messa a disposizione delle somme affidate, secondo le risultanze di apposita CTU che fin da adeso si chiede che il Tribunale disponga”.
Tuttavia, come si evince dalle conclusioni così come precisate e riportate in epigrafe, tale domanda è stata oggetto di successiva implicita rinuncia da parte della convenuta.
pagina 10 di 19 Sul punto, occorre evidenziare che la rinuncia alla domanda, in quanto rinuncia al diritto soggettivo, costituisce “atto abdicativo per la cui validità ed efficacia non si richiede alcuna accettazione ad opera delle controparti processuali ma la sola capacità giuridica del titolare del diritto azionato” a differenza della “rinuncia agli atti del giudizio per la quale si richiede accettazione (Cass.,
12/10/2011 n. 23749, confermando un indirizzo consolidato, statuisce: “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.”)” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
33761 del 19/12/2019, Rv. 656508 - 01).
Nella fattispecie in esame, attesa la mancata adozione di forme particolari da parte dell'istituto di credito, deve ritenersi che abbia inteso rinunciare implicitamente alla domanda formulata in via riconvenzionale nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Sul piano delle conseguenze processuali della rinuncia, con riferimento a entrambe le parti, richiamando altresì il succitato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, il Giudice non può che prendere atto del venir meno del proprio potere-dovere di giudicare in merito alla domanda oggetto di rinuncia, “fatta salva ogni determinazione riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali (da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale: cfr., tra le altre, Cass. n. 271/06, n. 21244/06)”.
La rinuncia alla domanda, dunque, impone in ogni caso la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis, Trib. Catania, sent. 9 gennaio 2025), determinando la pronuncia di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie soltanto parziale.
L'oggetto del giudizio va pertanto circoscritto alle residue domande formulate dagli attori e, in particolare, dalla società da in proprio e in Parte_1 Parte_2 qualità di legale rappresentante pro tempore della predetta società, da Parte_3
e da .
[...] Parte_4
Sotto il profilo soggettivo, secondo le prospettazioni di cui all'atto introduttivo, tali soggetti rivestirebbero la qualità, quanto alla società, di titolare dei rapporti di conto corrente presso la oggi Intesa San Paolo;
quanto ai “rimanenti attori”, gli Controparte_2 stessi sarebbero, “salvo errore”, “fideiussori” e, in quanto tali, avrebbero quindi un interesse
“quanto meno per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa di alcuni addebiti (tra i quali rientra l'anatocismo e l'usura) a verificare l'effettivo saldo debitore del c/c”.
Ebbene, con riferimento a questi ultimi, dalla documentazione versata in atti (doc. 12-13-14 allegati alla comparsa) risulta che e Parte_2 Parte_3 pagina 11 di 19 abbiano sottoscritto, a favore dell'istituto di credito la Pt_2 Controparte_1 fideiussione omnibus del 31.10.2008, avente ad oggetto tutto quanto dovuto dalla Parte_1 quale debitore principale, fino alla concorrenza dell'importo di euro 240.000,00 e che siano stati successivamente destinatari dell'intimazione di pagamento del 28.11.2011, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 79. 307.,60 oltre interessi e accessori.
Diversamente, alcun documento comunque acquisito al fascicolo della presente causa consente di individuare il titolo per cui agisce in giudizio la cui Parte_4 domanda pertanto è radicalmente inammissibile, difettando la legittimazione ad agire quale condizione dell'azione.
Quanto ai garanti, viceversa, sebbene la loro posizione processuale non possa essere del tutto parificata a quella della società attrice, in quanto, secondo la stessa prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, costoro non sono titolari del rapporto giuridico che costituisce causa petendi della domanda, essendo viceversa titolari del rapporto fideiussorio, va riconosciuto in capo agli stessi un interesse sostanziale a che la controversia abbia un certo esito, poiché ne subirebbero senz'altro gli effetti.
Infatti, il fideiussore è in astratto legittimato, anche in via principale, ad esperire azione di accertamento negativo del debito del garantito, avendo interesse ad accertare l'inesistenza di quel debito che si riflette evidentemente sulla sua posizione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sent.
4605 del 8.07.1983, secondo cui “il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, atteso il suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione, che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria, in ragione del suo carattere accessorio”).
Venendo al merito delle domande formulate dagli attori, le stesse non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Costituisce principio cardine del processo civile la ripartizione dell'onere probatorio secondo il noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit.
Tale principio è scolpito chiaramente nell'art. 2697 c.c., ove si afferma che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, mentre “chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione di fonda”.
La suddetta norma fornisce così anche il criterio di distribuzione tra le parti delle conseguenze negative derivanti dalla mancata prova dei fatti: sarà soccombente la parte che non ha fornito la dimostrazione dei fatti che aveva l'onere di provare.
Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento della nullità di clausole contrattuali e la conseguente revisione del saldo ovvero per la ripetizione delle pagina 12 di 19 somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari o per qualunque altra ragione, incombe sul medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di allegare specificamente e di altrettanto specificamente provare tutti i fatti posti a base della domanda.
Grava dunque sul correntista-attore l'onere di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari etc., avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Sul punto, la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è unanime nel ritenere che anche in caso di accertamento negativo trova applicazione il normale criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c. La regola di riparto dell'onere probatorio, pertanto, non subisce deroghe in ragione della natura negativa dei fatti dedotti.
In tal senso, la Suprema Corte, in una recente pronuncia ha affermato: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. 3374/07; Cass.
12963/05; Cass. 7282/97; Cass.).
In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12)” (Cfr.
Cass. civ., 9201/2015).
Ne consegue che la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, e ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto, inviato per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento).
Conseguentemente tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e/a di fido o finanziamento/mutuo in genere e degli estratti conto relativi pagina 13 di 19 e tutto il rapporto contrattuale dedotto in causa, atteso che soltanto la produzione del contratto, unitamente all'intera sequenza degli estratti conto, consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorsa tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o di commissioni e spese indebite e la loro eventuale illegittimità (T. Genova 15.05.2016; Tribunale Benevento, sez. II, 14/03/2016;
Trib. Bologna n. 1309/17, n. 2419/17, n. 20952/17.)
Ancora: “è principio condivisibile […] quello che onera il correntista che agisce in ripetizione di corredare la sua domanda, oltre che con il necessario tasso di specificità nelle allegazioni quanto a petitum e causa petendi, di tutta la documentazione necessaria - se non anche di totale completezza - per la ricostruzione del rapporto e la dimostrazione della illegittimità degli addebiti che contesta, e quindi per provare, oltre alla dazione, l'inesistenza della causa debendi (cfr. Cass. 27704 e 27705/2018), anche con fatti positivi contrari o presunzioni.” (C. App. Bologna, n. 1968 del 22.06.2021).
Si tratta peraltro di documenti che, qualora non siano in possesso del correntista, possono, secondo la giurisprudenza più aperta e favorevole al cliente, essere facilmente reperiti, posto il diritto dello stesso, ex art. 119 co. 4 TUB, di ottenere dall'istituto bancario la consegna, a proprie spese, di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
È evidente, poi, che una interpretazione restrittiva dell'art. 119, co. 4, TUB, ossia escludente la documentazione contrattualistica, si risolverebbe in completo e sostanziale sfavore del cliente.
Stante, quindi, il diritto sostanziale del correntista di chiedere e ottenere dalla banca la documentazione contabile inerente al rapporto (ex art 119 TUB), è evidente che nel caso in cui il medesimo non produca in giudizio la documentazione contrattuale e contabile necessaria a sostegno della domanda - né dimostri di avere avanzato, prima del giudizio, richiesta in tal senso alla banca senza aver ricevuto riscontro o avendo avuto un diniego espresso (che non riguarda la fattispecie odierna) - il Giudice dovrà rigettare la domanda, non essendo tale carenza probatoria giustificabile né in altro modo colmabile.
Quale ulteriore conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio nei termini appena delineati, è evidente che le carenze istruttorie non possano essere colmate attraverso l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, la cui funzione è quella di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute e non quella di esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste.
pagina 14 di 19 Poste le suddette coordinate ermeneutiche in punto di onus probandi, la loro applicazione alla fattispecie in esame conduce inevitabilmente ad affermare che nel caso di specie ricadeva sulla debitrice nonché sui fideiussori, l'onere di produrre tutta la Parte_1 documentazione a supporto probatorio dei fatti costitutivi della domanda di accertamento della mancanza o dell'invalidità delle summenzionate clausole, nonché di ripetizione dell'indebito per la invalidità o inesistenza delle stesse.
Invero, gli attori non hanno prodotto alcuno dei tre contratti di conto corrente dedotti a fondamento della propria domanda (n. 1000/668 al 30.09.2008, del c/c 51461990180 al
31.12.04, del c/c n. 55220182 al 31.12.00), motivo per cui non può dirsi raggiunto nemmeno un principio di prova dei fatti costitutivi delle pretese avanzate con il presente giudizio.
L'unico contratto di conto corrente rinvenuto tra gli atti di causa (c/c n. 55220182 al
31.12.00) è stato, infatti, fornito dall'istituto di credito convenuto.
Pertanto, rispetto ai contratti che non sono stati prodotti, alcuna pretesa può essere accolta, non potendo che affermarsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori.
Oltretutto, occorre evidenziare che – anche con riferimento al c/c n. 55220182 al 31.12.00
– a fronte di un onere di allegazione specifica, gli attori omettono di individuare, persino in via di prima approssimazione, quali, tra le clausole contrattuali contenute nel contratto, siano viziate per i motivi genericamente dedotti e, di conseguenza, di quantificare gli importi che asseriscono essere stati indebitamente addebitati.
Infatti, sebbene l'atto di citazione sia stato oggetto di integrazione, in ottemperanza all'ordinanza del 26.06.2013 pronunciata dal Giudice allora titolare del fascicolo, persiste un tale grado di indeterminatezza e genericità nella formulazione delle domande, da impedire da un lato, alla convenuta di difendersi puntualmente rispetto ad esse, dall'altro all'organo giudicante di vagliare compiutamente la fondatezza della stesse.
Ma non solo: posto che il summenzionato contratto è stato prodotto dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, ben avrebbe potuto parte attrice precisare meglio le proprie pretese in sede di memoria ex art. 183 co. 6, n.1 c.p.c., che invece ha omesso del tutto di depositare.
A fronte di tali gravi mancanze in punto di allegazione, prima ancora che di assolvimento dell'onere probatorio, parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito per il richiamo della CTU e per l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con riferimento a tutta la documentazione bancaria mancante. pagina 15 di 19 Sotto questo secondo profilo, va ribadito quanto affermato con l'ordinanza del 3.02.2025, circa l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di tale provvedimento da parte del
Giudice.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio
a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.” (cfr. ex multis, Cass. ord. 3 novembre 2021, n. 31251).
A ciò deve aggiungersi che, secondo l'orientamento da ultimo prevalente, il diritto sancito dall'art. 119 TUB può effettivamente essere esercitato anche a giudizio pendente, attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., ma «a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato» (cfr.
Cass., 7 agosto 2023, n. 24032; in senso conforme: Cass., 1° agosto 2022, n. 23861; Cass.,
13 settembre 2021, n. 24641; Cass., 13 settembre 2021, n. 24641).
Viceversa, dagli atti di causa (in particolare, vedasi comparsa di costituzione e risposta, pag.11; integrazione dell'atto di citazione depositata in data 18.07.2013, pag. 20; memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. di parte attrice) non emerge né che l'istituto di credito abbia opposto un rifiuto, né tanto meno che lo stesso abbia omesso di riscontrare la richiesta formulata ex art. 119 co. 4 TUB dagli odierni attori.
Al contrario, a fronte della richiesta (all. 4 atto di citazione) datata 30/10/12, la con CP_2 raccomandata del 28/11/12 - e quindi nel termine di 90 giorni concesso dal 119 co.4 TUB
– (cfr. doc. allegato alla memoria integrativa di parte attrice del 18.07.2013) ha invitato Pt_3
a presentarsi presso la filiale di competenza (Filiale imprese Olbia) per il ritiro della
[...] documentazione, previo pagamento delle commissioni dovute (da ricondurre ai costi di produzione previsti dal 119 co.4 TUB stesso). Tuttavia, il non ha dato seguito Pt_2 all'invito "non dovendosi il cliente presentarsi in agenzia ma dovendo essere spedite dalla banca, previa quantificazione del costo delle stesse" e quindi " in data 28/1/2013 sono state nuovamente richieste le copie," e lamentando che "Ad oggi, alcuna documentazione è stata consegnata da parte dell'istituto di credito convenuto a parte attrice".
Pertanto, il in data 14/3/14 ha inviato comunicazione fax alla filiale di competenza, Pt_2 nella quale lamentava che, malgrado l'invito a ritirare la documentazione richiesta in agenzia, non gli era stato consegnato nulla. pagina 16 di 19 Viceversa, secondo la prospettazione della controparte , "la banca aveva invitato Parte_5 controparte al ritiro della documentazione richiesta (vedasi memorie 183, comma VI, C. p c n. 3) ma la stessa aveva omesso di presentarsi per il ritiro".
Nel caso di specie, pertanto, risulta evidente che la banca, già a fronte della prima richiesta ex art 199 co.4 TUB (del 30/10/12) abbia adempiuto al dovere imposto da tale norma di legge, restando a carico di parte attrice provare che si fosse effettivamente recata presso la filiale per il ritiro e di aver ricevuto un diniego da parte della banca.
Al contrario, parte attrice ha esplicitamente ammesso di non essersi mai recata in banca in quel frangente temporale, ma di aver formulato una nuova richiesta il 28/1/13, poiché, secondo la sua prospettazione, aveva diritto a che gli venisse spedita tale documentazione
(diritto, si veda bene, non previsto dalla normativa). Solo a distanza di più di un anno (il
14/3/14) egli si recava in banca (come avrebbe preteso di provare chiedendo l'ammissione di prova testimoniale sul punto) richiedendo che gli venisse consegnata tale documentazione ed asseritamente riceveva un rifiuto determinato dal fatto che le copie non fossero a disposizione degli operatori.
Dunque, la convenuta, pertanto, non ha opposto alcun rifiuto né è rimasta inerte alla richiesta dell'attore ma si è limitata a chiedere il rimborso delle spese per la produzione di tale documentazione come espressamente previsto dall'art. 119 T.U.B.
Non risultando provato che la convenuta abbia violato i doveri sulla stessa incombenti ex art. 119 T.U.B., l'istanza di emissione dell'ordine di esibizione non ha potuto trovare accoglimento, stante la funzione meramente residuale di tale mezzo istruttorio, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Poste tali premesse, anche la perizia contabile, sebbene ammessa, risultava del tutto esplorativa anche con riferimento all'unico contratto presente in atti.
In ogni caso, prendendo in considerazione gli esiti della stessa, risulta necessario discostarsene, dovendosi ritenere non attendibili le conclusioni cui perviene il CTU, in quanto frutto di valutazioni svolte in mancanza di un presupposto giuridico fondamentale, ovvero l'accertamento dell'invalidità o dell'inesistenza delle clausole lamentate dall'attore e poste a fondamento della domanda. In assenza di tale accertamento – che non è possibile compiere in mancanza di un'indicazione precisa della parte, come si è detto sopra – il ricalcolo del saldo del conto corrente è operazione scorretta
Più precisamente: al paragrafo 3, il CTU procede a rideterminare il tasso di interesse applicato dalla banca, in quanto asseritamente superiore al tasso legale, sul presupposto non verificato né verificabile in base della documentazione versata in atti, della mancata pagina 17 di 19 pattuizione dello stesso ad opera delle parti. Ne deriva che le conclusioni della CTU sul punto devono essere evidentemente disattese.
Alla luce di tutto quanto evidenziato, è stata altresì disattesa la richiesta di richiamare la
CTU, in quanto appare evidente che non apporterebbe alla causa nessuna utilità, poiché, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, essa non può sopperire ad una carenza di allegazione della parte attrice. Si dovrebbe infatti chiedere al consulente di rideterminare i saldi applicando tassi e scomputando costi presupponendo che gli stessi siano invalidi, senza che alcuna parte l'abbia provato e ancor prima allegato in via specifica.
Da tutto quanto precede, consegue il rigetto integrale delle domande così come formulate dagli attori.
Quanto alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di quanto dovuto rispetto al cc n. 5995522/0182, originariamente formulata dalla convenuta e successivamente oggetto di rinuncia, la medesima dev'essere presa in esame ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, quale criterio imprescindibile per la pronuncia sulle spese.
Ebbene, rispetto alla stessa, l'istituto di credito deve ritenersi virtualmente vittorioso, avendo fornito prova sia del rapporto giuridico, stante la produzione del contratto – peraltro integrato in data 31.10.2008 mediante scambio di corrispondenza con
[...]
(docc. 8 e 9 allegati alla comparsa) e ulteriormente con la CP_1 Controparte_2 il 26.11.2009 (doc. 10) – sia della debenza delle somme così come quantificate, vista la produzione di tutti gli estratti conto, dal momento di apertura del conto (17.2.2000) sino alla sua chiusura, avvenuta il 31.12.2010 (cfr. verbale di operazioni peritali datato
24.5.2016), dai quali emerge un credito a favore della banca pari ad euro 93.379,70. Infatti, non solo ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente, titolo in base al quale avrebbe agito nei confronti di ma anche il contratto di fideiussione, in ragione Parte_1 del quale avrebbe agito anche nei confronti dei due fideiussori.
Per contro, rispetto a tale domanda, gli attori non hanno dimostrato alcun fatto impeditivo, estintivo o modificativo dei diritti posti a fondamento della stessa.
Pertanto, anche rispetto a tale domanda, gli attori sono virtualmente soccombenti.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014.
Le spese della CTU sono definitivamente poste a carico degli attori in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 18 di 19 assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande formulate da in persona del l.r.p.t. Parte_1 Parte_2
in proprio,
[...] Parte_2 Parte_3
DICHIARA inammissibili le domande formulate da;
Parte_4
DICHIARA cessata la materia del contendere rispetto alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in quanto rinunciata;
CONDANNA gli attori in persona del l.r.p.t. Parte_1 Parte_2
in proprio, e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, a rifondere in favore di le spese di Parte_4 Controparte_1 lite del presente giudizio, da liquidarsi, in euro 22.000,00, oltre spese generali al 15%, IV e
CPA come per legge.
PONE definitivamente le spese della CTU a carico di tutte le parti attrici in solido tra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 21 marzo 2025
La Giudice
Antonia Palombella
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