Articolo 146 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 145Articolo 147
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13 novembre 1960
Art. 146. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo

Quando il decreto del Ministro, che infligge la sanzione disciplinare, sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facolta' dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati, entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la, comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell' articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 , ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.
Decorso tale termine il procedimento disciplinare non puo' essere rinnovato.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960