Articolo 1 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 2
Versione
15 agosto 1965
Art. 1.
I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5 , dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965.
La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.
Entrata in vigore il 15 agosto 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente