Versione
15 agosto 1965
15 agosto 1965
Art. 1.
I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5 , dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965.
La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.
I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5 , dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965.
La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/1973, n. 152Provvedimento: La pensione di anzianita, cui hanno diritto, secondo l'art 1 della legge n 903 del 1965 che l'ha introdotta nell'ordinamento, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS di qualsiasi eta purche possano far valere trentacinque anni di effettiva contribuzione, costituisce una Forma previdenziale distinta nella sua funzione, nei suoi presupposti e nei suoi requisiti condizionanti che si aggiunge alle preesistenti forme assicurative e non puo, quindi, confondersi con esse.*Leggi di più...
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