Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/01/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00509/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06009/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6009 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno di diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana emesso in data 13.01.2021 e notificato in data 12.02.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa TT DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 25 novembre 2016.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. del 13 gennaio 2021 ha respinto, previa comunicazione del preavviso di rigetto, la domanda dell’interessata per mancanza del requisito reddituale, “ con ciò intendendosi che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale ”.
Avverso il provvedimento di diniego insorge la richiedente con il presente strumento di gravame, deducendo la violazione dell’art. 9, lettera f) della L. 91/1992. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Insufficiente attività istruttoria. Violazione della Circolare del 05.01.2007 – difetto di ragionevolezza.
Lamenta la ricorrente l’omessa considerazione del reddito del marito e del figlio, con lei conviventi, in violazione della Circolare del 05.01.2007.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All'udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si controverte della legittimità del d.m. 13 gennaio 2021 di rigetto della domanda di cittadinanza per naturalizzazione di cui alla legge n. 91 del 1992, articolo 9, comma 1, per carenza di redditi sufficienti ad assicurare al nucleo familiare dell’interessata un’adeguata capacità di autosostentamento e mancata partecipazione alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali.
In particolare, dalle premesse motivazionali del provvedimento emerge che, alla luce delle deduzioni prodotte dall’interessata in data 16 ottobre 2020, in riscontro al preavviso di rigetto del 6 ottobre 2020, non si è ritenuta dimostrata “ la continuità della capienza reddituale risultando insufficiente i redditi per l’anno di imposta 2017, mentre risulta assente la dichiarazione relativa all’anno 2018 ”.
Di contro, parte ricorrente rimprovera all’amministrazione resistente di non aver fatto un corretto uso del potere discrezionale ad essa riconosciuto, visto che l’intero nucleo familiare della ricorrente, in particolare il marito e nell’ ultimo anno il figlio, ha prodotto negli anni 2019 e 2020 redditi superiori ai limiti sopra indicati.
In proposito, il Collegio ritiene opportuno un preliminare richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia di autosufficienza reddituale dell’aspirante cittadino (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; n. 7980/2022; n. 7889/2022; n. 7888/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, sentenza n. 1590/2022, Sez. I ter, sentenza n. 3227/2021 e sentenze ivi richiamate).
L’amministrazione segnatamente ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità e i requisiti ritenuti necessari per ottenere la cittadinanza, tra i quali la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi.
Il requisito in esame impone al richiedente lo status civitatis di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
L’accertamento del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; id., 13 maggio 2014, n. 4959; id., 3 marzo 2014, n. 2450; id., 18 febbraio 2014, n. 1956; id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/2020; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021).
Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dell’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Del parametro cui si conforma l’Amministrazione si è compiutamente occupata la Sezione da ultimo con le due recenti sentenze nn. 14163 e 14172 del 25 settembre 2023, sottolineando che esso individua una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; TAR Lazio, sez. II, 2 luglio 2015, n. 1833).
Sulla legittimità del parametro in questione, in assenza di base normativa, la giurisprudenza ha ancora affermato che “ non può convenirsi con le affermazioni di cui al ricorso, secondo le quali l’amministrazione non potrebbe considerare “indefettibile” la soglia reddituale, in quanto essa non è precisata da atti aventi rango primario. Quello che conta, invero, è che il requisito reddituale minimo integri una delle condizioni che devono risultare soddisfatte ai fini dell’acquisizione dello status di cittadino italiano, come pacificamente imposto dalle previsioni del d.m. 22 novembre 1994, prima richiamato. Va da sé che, a tal fine, una soglia minima deve essere individuata a fini di certezza, allo scopo di evitare arbitrarie e divergenti valutazioni da parte dell’amministrazione, e tale soglia è, allo stato, quella già più sopra ricostruita, considerata valido parametro anche dalla costante giurisprudenza ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 9582/2023).
Peraltro, come già ricordato sopra, la soglia in contestazione, recepita dalla Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007, è stata costantemente ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/2015) “ in quanto con un reddito inferiore si potrebbe usufruire di eventuali provvidenze previste per i cittadini in stato di indigenza, che graverebbero ulteriormente sul bilancio dello Stato ” (TAR Lazio, Sez. I ter, n. 2650/2002; TAR Liguria, sez. II, n. 4/2005).
A ben vedere si tratta delle stesse ragioni per cui è stata già da tempo risalente ritenuta legittima la prescrizione di soglie reddituali minime già solo al fine di autorizzare l’ingresso ed il soggiorno sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, per cui “ il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo; il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti; d’altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose ” (cfr. di recente, tra tante, Cons. Stato, sez. II, n. 4026/2021; cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3141/2020, n. 8839/2019, Cons. Stato, sez. I, parere n. 2176/2016 su affare 377/2016; Cons. St., sez. III, n. 2645/2015 e 2335/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 5994/2010).
Quindi, se la fissazione del requisito economico e delle relative soglie reddituali minime è necessaria per consentire allo straniero il semplice ingresso ed il temporaneo soggiorno sul territorio nazionale, a maggior ragione si richiede che tali condizioni siano soddisfatte per conseguire la cittadinanza dello Stato ospite sulla base della mera considerazione che “il più contiene il meno”: a tale riguardo è appena il caso di ricordare che si tratta di attribuire uno status che include, tra l’altro, il diritto di incolato, con conseguente permanente collegamento del soggetto al territorio del Paese di appartenenza.
Si tratta pertanto di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che la Sezione ha da subito recepito (TAR Lazio, sez. V bis, n.1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, di recente, n. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che “ il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023).
L’autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza.
Dall’esame degli atti relativi all’odierna controversia alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato, non emergono elementi in grado di scalfire la valutazione negativa cui è pervenuta la p.a. in relazione al requisito del reddito, che avrebbe dovuto raggiungere la soglia di € 13.426,05 per tutte le annualità prese in considerazione, tenuto conto del nucleo familiare dell’istante, composto dal coniuge e quattro figli.
Di contro, la ricorrente, che è casalinga, assume che l’intero nucleo familiare, in particolare il marito e nell’ultimo anno il figlio, ha prodotto negli anni 2019 e 2020 redditi superiori ai limiti sopra indicati.
Al riguardo, il Collegio rileva innanzitutto che la ricorrente ha dichiarato di essere fiscalmente a carico del coniuge convivente e che né in sede di presentazione della domanda né in riscontro al preavviso di rigetto né in altra fase del procedimento concessorio sono stati allegati dall’interessata i redditi del figlio, per cui non può in alcun modo rimproverarsi alla p.a. di non averli considerati.
In effetti, è principio generale desumibile dall’art. 2697 c.c. quello secondo cui grava su colui che aspira al conseguimento di un diritto o di un beneficio, in questo caso lo status di cittadino, l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenerlo.
Il dovere di un’istruttoria compiuta e accurata da parte dell’Amministrazione non può estendersi sino a considerare elementi di fatto non allegati, che rientrano nella disponibilità dell’istante e la cui acquisizione per l’Amministrazione è meno agevole ed il cui onere di produzione grava sull’interessato (Consiglio di Stato, sez. I, parere 11 luglio 2022, n. 1223).
Quanto alla situazione reddituale del coniuge della ricorrente e all’adempimento degli obblighi fiscali da parte dello stesso negli anni 2017 e 2018 considerati sfavorevolmente nel decreto di diniego, dalla documentazione acquisita tramite PU CO è emerso per l’anno di imposta 2017 una CU attestante redditi ammontanti a soli € 1.778,42 e per l’anno di imposta 2018 una dichiarazione dei redditi presentata in data 10/05/2021, quindi successivamente all’adozione dell’impugnato d.m. 13/01/2021 e di cui quindi non poteva tenersi conto nel corso dell’istruttoria procedimentale, attestante redditi pari ad € 22.978,00.
Orbene, le criticità contestate del provvedimento denegativo impugnato non solo trovano conferma nel valore e nell’affidabilità dei dati richiamati dal sistema PU CO (in proposito si veda la giurisprudenza in materia di risultanze delle ricerche eseguite tramite interrogazione delle banche dati telematiche a disposizione del Ministero dell’interno - PU CO, Anagrafe Tributaria, Ufficio Attività Produttive, INPS, Agenzia delle Entrate etc.- che ha chiarito che i predetti Sistemi Informatici sono strumenti che “ permettono di individuare in tempo reale il quadro completo della posizione economica del soggetto e di tutti i componenti del proprio nucleo familiare ovvero addivenire a tutte le informazioni descrittive del reddito, del patrimonio, degli affari, degli scambi, della produzione e dei consumi di ogni singolo contribuente, ovvero i dati identificativi di tutte le ditte regolarmente censite ”: TAR Lazio, sez. v bis, 1526/2024; TAR Campania, sez. VI, n. 2771/2023) ma non sono neanche smentite dalle allegazioni e produzioni di parte ricorrente, visto che non ha offerto adeguati elementi di prova contrari.
A tale ultimo riguardo, invero, si osserva che sono state depositate in giudizio, quali allegati al ricorso, da un lato, una dichiarazione dei redditi del coniuge relativa al periodo di imposta 2017, Modello Persone Fisiche 2018, da cui non risulta la data di presentazione e il relativo numero di protocollo, né l’attestazione dell’avvenuto ricevimento, ciò che non consente di mettere in discussione i dati ricavati dalla p.a. dal sistema PU CO dell’Agenzia delle entrate, dall’altro, una dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018, Modello Società di Capitali 2019, riguardante tuttavia non il coniuge, ma la Società di cui il coniuge è rappresentante, quindi non direttamente concernente il reddito del nucleo familiare dell’aspirante cittadina: l’istante non ha dunque svolto una contestazione adeguata né ha prodotto documenti atti a dimostrare il possesso del requisito reddituali nei termini richiesti negli anni nei quali sono state rilevate criticità.
Sarebbe invece stato onere dell’odierna ricorrente dimostrare in maniera puntuale l’inappropriatezza dell’attività istruttoria svolta ovvero l'erroneità degli esiti (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022: “ Quanto al riparto dell’onere probatorio, è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., il processo amministrativo è governato, in linea generale, dal principio dell'onere della prova, in base al quale ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori, riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, che siano nella rispettiva disponibilità. Infatti, sebbene tale principio sia temperato dal metodo acquisitivo nell'azione di annullamento, nondimeno il potere del giudice di acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione - al fine di compensare lo squilibrio normalmente esistente tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale – è limitato alle ipotesi in cui la parte privata non abbia la possibilità di produrre la documentazione necessaria a dimostrazione dei propri assunti difensivi (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 27/12/2017, n.6082).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che, a fronte di un provvedimento di diniego motivato sulla base della carenza del requisito reddituale, gravi sulla parte che assuma di essere in possesso del requisito fornire la prova della sussistenza di un reddito sufficiente e regolarmente dichiarato ai fini fiscali, tenuto conto che la correlata documentazione a supporto è agevolmente nella disponibilità di ogni contribuente ”.
Sulla scorta degli argomenti che precedono, il Collegio ritiene che non possono essere mosse fondate censure all’ agere dell’autorità procedente, che ha contestato la mancanza del requisito reddituale, inteso anche come “ regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale ”.
Incidentalmente, a conferma dell’accertata insufficienza reddituale del nucleo familiare della ricorrente, si rileva che dall’esame degli atti di causa emerge la carenza del requisito in esame anche in altre annualità rilevanti in relazione all’istanza di cittadinanza presentata il 25 novembre 2016. Al riguardo, basti considerare che la stessa richiedente ha dichiarato per tutti gli anni del triennio antecedente il momento della domanda un reddito di soli € 8.000,00 (prodotti dal marito, di cui si è dichiarata fiscalmente a carico), che è inferiore anche alla soglia (di € 8.263,31) fissata per un nucleo familiare unipersonale.
In ogni caso, a tutela della posizione della ricorrente, il Collegio rileva che l'avversato diniego non impedisce di reiterare la domanda una volta consolidato, nel rispetto degli obblighi fiscali, il reddito minimo richiesto per l’acquisizione dello status civitatis per un periodo minimo di tre anni (a tale riguardo occorre ricordare che, come già sopra evidenziato, i requisiti reddituali devono essere già maturati al momento della presentazione della domanda per la concessione della cittadinanza, in quanto costituiscono uno dei requisiti prescritti dalla normativa in materia, per cui, appunto, si richiede che siano prodotti documenti atti a dimostrarne il possesso nel triennio antecedente e che sia conservato fino al momento della decisione dell’istanza e persino fino al giuramento).
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della peculiarità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA ET, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
TT DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT DI | IA ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.