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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 7119/2022 R.G., discussa all'udienza del 03.04.2025
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pede e Paolo Spalluto, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1401/2022 depositata il CP_1
25.02.2022.
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.04.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento n. 326919535 del 24.10.2021, il corpo dei Carabinieri di Campi
Salentina ha contestato a la violazione dell'art. 117 co.
2-bis e co. 5 C.d.S. per la Parte_1 circolazione alla guida del veicolo tg. DR511YE, avente potenza superiore al consentito per i titolari di patente B da meno di un anno, comminando altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Con successivo verbale di accertamento n. 390428839 del 12.12.2021 il corpo dei Carabinieri di
Campi Salentina ha altresì contestato a la violazione dell'art. 218 co. 6 C.d.S., per Parte_1 la circolazione alla guida del predetto veicolo nonostante la sottoposizione del conducente alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo e ritirando la patente al trasgressore.
1. – Avverso quest'ultimo verbale, n. 390428839, ha proposto opposizione dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di eccependo la nullità della notificazione del primo verbale di CP_1 accertamento, presupposto delle sanzioni irrogate nel successivo verbale. La si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
2. – ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, contestandone Parte_1 la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto non impugnato il primo verbale (n. 326919535 – avente ad oggetto la sospensione della patente) e omesso di dichiarare la nullità del verbale opposto (n. 390428839 del 12.12.2021 avente ad oggetto ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo), derivante dalla nullità della notificazione del primo verbale di accertamento.
La è rimasta contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il giudicante che l'appello sia infondato.
1. – Come esposto in premessa, si è opposto al verbale di accertamento di violazione Parte_1 del CdS n. 390428839, eccependo quale motivo di gravame l'erronea interpretazione e applicazione della legge, nonché il vizio motivazionale, per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto non impugnato il verbale di accertamento n. 326919535 – con il quale veniva irrogata al trasgressore la sospensione della patente – e omesso di dichiarare la nullità derivata del verbale opposto – con il quale veniva irrogato il fermo amministrativo del veicolo e il ritiro della patente – quale vizio conseguente alla nullità della notificazione del primo verbale di accertamento, ritenuto atto presupposto rispetto alle sanzioni comminate con il successivo verbale.
Al riguardo si osserva quanto segue.
1.1 – Il giudice di prime cure, in sentenza, ha ritenuto che “i verbalizzanti, attraverso gli accertamenti effettuati presso la banca dati SDI verificavano che a carico del ricorrente era stato elevato verbale nr. 326919535 […] Tale violazione non è stata mai fatta oggetto d'impugnazione ed in quanto tale è risultata intangibile”.
Dall'esame degli atti di causa emerge, tuttavia, come avverso il citato verbale di accertamento,
ha presentato ricorso al Prefetto, il quale con ordinanza-ingiunzione del 22.03.2022 Parte_2 ha rigettato. La predetta ordinanza-ingiunzione non risulta, dagli atti di causa, essere stata successivamente oggetto di impugnativa giudiziale.
Sebbene, dunque, la statuizione del giudice di prime cure appaia censurabile sotto il profilo dell'erronea ritenuta assenza di impugnazione del primo verbale di accertamento, non può dirsi altrettanto rispetto alle conclusioni sostanziali alle quali lo stesso è pervenuto, dovendosi rilevare come, pur essendo stato effettivamente impugnato innanzi al Prefetto il verbale di accertamento n. 326919535, non risulta invece opposta l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di rigetto e, per effetto dell'art. 18, comma 3, L. n. 689/1981, la stessa è divenuta esecutiva.
Come risulta, infatti, dalla documentazione esibita (attestazione dei CC di Campi Salentina del
27.5.2024) il prefetto con ordinanza del 22/3/2022 ordina e ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa correlata al verbale n. 326919535. Detta ordinanza non risulta impugnata, ancorché correttamente notifica all'indirizzo pec del difensore, seppur solo in data 16.4.2022.
1.2 – Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince poi come ad oggetto del giudizio di opposizione vi fosse unicamente il verbale di accertamento n. 390428839, siccome lo stesso ricorrente ha inteso delimitare l'oggetto del giudizio “AVVERSO E PER
L'ANNULLAMENTO del verbale di contestazione n. 390428839”.
Alla luce di quanto precede, deve darsi atto che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto di escludere dall'ambito di decisione le contestazioni relative ad atti presupposti, le quali non hanno formato – e non formano – oggetto del giudizio.
Si soggiunge come, in ogni caso, il dedotto vizio di notificazione del primo verbale di accertamento, relativo alla ricezione dello stesso da parte di soggetto (il padre convivente) diverso dal trasgressore, non è meritevole di pregio in quanto, quand'anche fondato, non produrrebbe nel caso di specie la nullità del relativo verbale di accertamento, tantomeno la nullità derivata del successivo verbale.
Difatti, a mente della giurisprudenza della Suprema Corte, Cass. sentenza n. 11550/2022, “La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio”.
Nel caso di specie, parte appellante vorrebbe far discendere la nullità del verbale opposto dalla nullità della notificazione di un precedente verbale di accertamento, il quale, tuttavia, è stato anch'esso opposto, seppure in sola sede amministrativa, così sanando qualsivoglia vizio di notificazione per il raggiungimento dello scopo.
Diversamente opinando, si addiverrebbe all'assurda conclusione secondo la quale il medesimo soggetto ha avuto conoscenza del primo verbale di accertamento ai fini di opporsi allo stesso innanzi al Prefetto e che, viceversa, lo stesso non ne fosse a conoscenza ai fini della validità delle sanzioni successivamente irrogate con il secondo verbale.
In definitiva, l'appello è infondato e deve confermarsi la sentenza impugnata.
2. – Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1401/2022, depositata il 25.02.2022: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 3/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per
il Processo, Dott. Matteo Muci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 7119/2022 R.G., discussa all'udienza del 03.04.2025
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pede e Paolo Spalluto, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1401/2022 depositata il CP_1
25.02.2022.
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.04.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento n. 326919535 del 24.10.2021, il corpo dei Carabinieri di Campi
Salentina ha contestato a la violazione dell'art. 117 co.
2-bis e co. 5 C.d.S. per la Parte_1 circolazione alla guida del veicolo tg. DR511YE, avente potenza superiore al consentito per i titolari di patente B da meno di un anno, comminando altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Con successivo verbale di accertamento n. 390428839 del 12.12.2021 il corpo dei Carabinieri di
Campi Salentina ha altresì contestato a la violazione dell'art. 218 co. 6 C.d.S., per Parte_1 la circolazione alla guida del predetto veicolo nonostante la sottoposizione del conducente alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo e ritirando la patente al trasgressore.
1. – Avverso quest'ultimo verbale, n. 390428839, ha proposto opposizione dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di eccependo la nullità della notificazione del primo verbale di CP_1 accertamento, presupposto delle sanzioni irrogate nel successivo verbale. La si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
2. – ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, contestandone Parte_1 la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto non impugnato il primo verbale (n. 326919535 – avente ad oggetto la sospensione della patente) e omesso di dichiarare la nullità del verbale opposto (n. 390428839 del 12.12.2021 avente ad oggetto ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo), derivante dalla nullità della notificazione del primo verbale di accertamento.
La è rimasta contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il giudicante che l'appello sia infondato.
1. – Come esposto in premessa, si è opposto al verbale di accertamento di violazione Parte_1 del CdS n. 390428839, eccependo quale motivo di gravame l'erronea interpretazione e applicazione della legge, nonché il vizio motivazionale, per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto non impugnato il verbale di accertamento n. 326919535 – con il quale veniva irrogata al trasgressore la sospensione della patente – e omesso di dichiarare la nullità derivata del verbale opposto – con il quale veniva irrogato il fermo amministrativo del veicolo e il ritiro della patente – quale vizio conseguente alla nullità della notificazione del primo verbale di accertamento, ritenuto atto presupposto rispetto alle sanzioni comminate con il successivo verbale.
Al riguardo si osserva quanto segue.
1.1 – Il giudice di prime cure, in sentenza, ha ritenuto che “i verbalizzanti, attraverso gli accertamenti effettuati presso la banca dati SDI verificavano che a carico del ricorrente era stato elevato verbale nr. 326919535 […] Tale violazione non è stata mai fatta oggetto d'impugnazione ed in quanto tale è risultata intangibile”.
Dall'esame degli atti di causa emerge, tuttavia, come avverso il citato verbale di accertamento,
ha presentato ricorso al Prefetto, il quale con ordinanza-ingiunzione del 22.03.2022 Parte_2 ha rigettato. La predetta ordinanza-ingiunzione non risulta, dagli atti di causa, essere stata successivamente oggetto di impugnativa giudiziale.
Sebbene, dunque, la statuizione del giudice di prime cure appaia censurabile sotto il profilo dell'erronea ritenuta assenza di impugnazione del primo verbale di accertamento, non può dirsi altrettanto rispetto alle conclusioni sostanziali alle quali lo stesso è pervenuto, dovendosi rilevare come, pur essendo stato effettivamente impugnato innanzi al Prefetto il verbale di accertamento n. 326919535, non risulta invece opposta l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di rigetto e, per effetto dell'art. 18, comma 3, L. n. 689/1981, la stessa è divenuta esecutiva.
Come risulta, infatti, dalla documentazione esibita (attestazione dei CC di Campi Salentina del
27.5.2024) il prefetto con ordinanza del 22/3/2022 ordina e ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa correlata al verbale n. 326919535. Detta ordinanza non risulta impugnata, ancorché correttamente notifica all'indirizzo pec del difensore, seppur solo in data 16.4.2022.
1.2 – Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince poi come ad oggetto del giudizio di opposizione vi fosse unicamente il verbale di accertamento n. 390428839, siccome lo stesso ricorrente ha inteso delimitare l'oggetto del giudizio “AVVERSO E PER
L'ANNULLAMENTO del verbale di contestazione n. 390428839”.
Alla luce di quanto precede, deve darsi atto che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto di escludere dall'ambito di decisione le contestazioni relative ad atti presupposti, le quali non hanno formato – e non formano – oggetto del giudizio.
Si soggiunge come, in ogni caso, il dedotto vizio di notificazione del primo verbale di accertamento, relativo alla ricezione dello stesso da parte di soggetto (il padre convivente) diverso dal trasgressore, non è meritevole di pregio in quanto, quand'anche fondato, non produrrebbe nel caso di specie la nullità del relativo verbale di accertamento, tantomeno la nullità derivata del successivo verbale.
Difatti, a mente della giurisprudenza della Suprema Corte, Cass. sentenza n. 11550/2022, “La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio”.
Nel caso di specie, parte appellante vorrebbe far discendere la nullità del verbale opposto dalla nullità della notificazione di un precedente verbale di accertamento, il quale, tuttavia, è stato anch'esso opposto, seppure in sola sede amministrativa, così sanando qualsivoglia vizio di notificazione per il raggiungimento dello scopo.
Diversamente opinando, si addiverrebbe all'assurda conclusione secondo la quale il medesimo soggetto ha avuto conoscenza del primo verbale di accertamento ai fini di opporsi allo stesso innanzi al Prefetto e che, viceversa, lo stesso non ne fosse a conoscenza ai fini della validità delle sanzioni successivamente irrogate con il secondo verbale.
In definitiva, l'appello è infondato e deve confermarsi la sentenza impugnata.
2. – Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1401/2022, depositata il 25.02.2022: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 3/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per
il Processo, Dott. Matteo Muci.