Sentenza 22 settembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2003, n. 14052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14052 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2003 |
Testo completo
Aula A RE PU BBLICA I TAL IANA In nome del Popolo Italiano ↓ x LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Magistrati:14052/03 SEZIONE LAVORO ogg.previdenza Composta dag R.G.19492/00 Dr. Vincenzo Trezza Ettore Mercurio " Mario Putaturo Donati Viscido Rel. " Rep. " Donato Figurelli Cron. 28229 " AT TA " Ud 28/3/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto 3 da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -1.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in Roma, via della Frezza n.17 presso 1 Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avv.Vincenza Gorga, Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto,per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
LU DE NA, elett.dom.in Roma, via Bergamo n.3 presso lo agli avv.Alberto dell'avv. Amos Andreoni che, unitamente studio 1868 1 IC e AL TE,la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna in data 4 febbraio 2000,480/99(R.G.N.2759/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 28/3/2003,la Cons.Dr.Mario Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Viscido;
BE e EN DE, per delega uditi gli avv. Fabiani dell'avv. Amos Andreoni;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del LA che ha concluso perSost.Proc. Gen.Dr.Antonio l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7 gennaio 1997 il Pretore del lavoro di Bologna, in accoglimento della domanda proposta da CA De Donatis nei confronti dell'INPS, accertava il diritto dello stesso al trattamento di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per l'anno 1993, ai sensi dell'art.7 DL 21 marzo 1988, n.86, convertito nella legge n.160 del 1988, condannando l'Istituto a corrispondere la relativa prestazione. t Avverso la decisione proponeva gravame l'INPS, che ribadiva l'insussistenza di uno dei presupposti del diritto preteso,cioè dello stato di disoccupazione involontaria, per avere l'assicurato lavorato, nel 1994, alle dipendenze dell'Ente Fiera di Bologna,con 2 contratto di lavoro a tempo definito (part-time) ciclico verticale. Nella resistenza del De Donatis, il Tribunale, con sentenza del l'appello, confermando la sentenza 4 febbraio 2000, rigettava impugnata. Osservava il Tribunale che l'appellato, assunto a tempo indeterminato con contratto part-time, aveva diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria richiesto per l'anno 1994 in quanto iscritto nelle liste di collocamento. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo, denunciandosi violazione e falsaCon il primo applicazione dell'art.44 del RD n.2270 del 1924 e degli att.45,73,3° comma, 76,3° comma,77 del RDL n.1827 del 1935, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la decisione pretorile sul riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione, interpretando le anzidette norme nel senso che il legislatore avrebbe fatto riferimento ad uno stato di disoccupazione per mancanza di lavoro e non per risoluzione o cessazione del rapporto. Α1 contrario, dall'intero quadro normativo che regola la ፡ materia si evince che la tutela della disoccupazione esclusivamente diretta a coloro che non siano più titolari di un rapporto di lavoro stabile e continuativo, per cui solo in tali ipotesi è garantita al lavoratore la percezione di un 3 reddito, necessario ai bisogni della vita, per un periodo predeterminato che si ritiene occorrente per la ricerca di una nuova occupazione. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.76,1° e 2° comma, del RD n. 1827 del 1935 e 1991, n. 108, convertito con modificazionidell'art.1 DL 29 marzo e 5nella legge 1° giugno 1991,n.169,ai sensi dell'art.360 nn.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza sotto l'ulteriore profilo della fittizia equiparazione dell'attività dedotta ad oggetto del contratto part-time verticale alle lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione. Tale equiparazione e il riferimento alla sentenza n. 160 del della Corte Costituzionale non sono però 1974 pertinenti,trattandosi di fattispecie completamente diversa, per avere la lavoratrice lavorato per più di 52 settimane nell'arco dell'ultimo biennio. Entrambi i motivi,da esaminarsi congiuntamente, vanno accolti perché fondati. In subiecta materia la Corte Suprema, a Sezioni Unite,con sentenza del 6 febbraio 2003, n.1732 questa sede va -- che in ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno nel comporre il contrasto insorto all'interno della sezione lavoro, ha affermato il principio secondo cui ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo c.d. verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi ladi pausa, con conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali,la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione. Le Sezioni Unite hanno operato una completa ed articolata involontaria,ricostruzione della nozione di disoccupazione rilevandone la variabilità, nonostante l'identificazione di alcuni per stabili connotati per prassi amministrativa e giurisprudenza, legislatore.Tali siccome rimessa alle scelte discrezionali del scelte vengono rilette attraverso l'esame delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 160 del 1974 (in tema di disoccupazione 7 conseguente al periodo di sosta о di stagione morta) e 132 del - 1991 (in tema di lavoratrici madri con contratto a tempo parziale di tipo verticale su base annua).Da tali sentenze discenderebbe, ad avviso della sentenza n.1141 del 1999 della Sezione lavoro della Corte, un generale principio di tutela previdenziale nel caso di stato inattività durante le stagioni morte.Tale principio non è però condiviso dalle Sezioni Unite le quali, parallelamente, hanno realizzato una ricognizione dei contenuti concettuali della nozione di lavoro a tempo parziale, già determinato dall'art.5,comma 1,d.l. n.726 del 1984, pervenendo, attraverso un dettagliato esame degli artt.40 del capo I del rdl n.1827 del 1935 e 76 del capo IV del medesimo rdl n.1827,a conclusioni difformi 5 Ph rispetto a quelle tratteggiate dalle sentenze nn.3766 del 2000,2802 e 2804 del 2001, oltre che dalla sentenza n.1141 del 1999.Le stesse hanno così affermato che:i periodi di pausa del part time verticale non integrano alcuna delle ipotesi individuate di disoccupazione involontaria;
la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile, nei periodi di pausa. La volontarietà della limitazione temporale è rilevabile dalla espressione "lavoratori disponibili a svolgere...", contenuta nell'art.5,comma 1, legge n.726 del 1984, mentre nel settore del pubblico impiego la trasformazione del rapporto a tempo parziale è condizionata alla sola domanda del dipendente,ai sensi dell'art.l,comma 58,della legge n.662 del 1996. E se è vero che talvolta la volontà del lavoratore,che : condizionata dalle oggettive sceglie il tempo parziale, è prestazione, così come avviene nelle caratteristiche della lavorazioni stagionali, è altrettanto vero che queste sono necessariamente di numero limitato nonché tassativamente specificate dalla pubblica amministrazione (cfr. art. 76, secondo comma, rdl n.1827 del 1935), ossia non aumentabili a volontà, mentre la conclusione di contratti a tempo parziale siccome rimessa alla volont à privata è suscettibile di estensione illimitata. Parimenti illimitati sono i casi di lavoro a tempo non pieno, per i quali non risulta essere ipotizzato l'indennizzo del 6 Pu tempo di inattività, come nel caso del lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale oppure del cosidetto lavoro ripartito. Ciò comporta la non estensibilità ad essi in via analogica della disciplina della disoccupazione per i contratti stagionali, non tanto per il carattere eccezionale di questa disciplina (art.14 delle preleggi), quanto per la mancanza di ' "eadem ratio". Né, alla stregua di tale interpretazione, sussistono profili di incostituzionalità della normativa in materia (artt.45,73,76 e 77 RD.L.VO n.1827 del 1935 e artt. 4 e 9 del D.L.vo n.61 del 2000),per contrasto con gli artt.3 e 38 della Costituzione. Dalle esame complessivo della sentenza n.1732 del 2003 emerge, infatti, che le Sezioni Unite hanno compiutamente valutato le questioni in oggetto, sul rilievo che è rimesso al legislatore di scegliere se e in che modo favorire la conclusione dei contratti a tempo parziale (esigenza accentuata dall'art.1 della direttiva comunitaria n.81 del 1997 nonché dalla Corte Costituzionale con sentenza n.202 del 28 maggio 1999), in modo tuttavia da evitare un ampliamento degli indennizzi rimesso sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento permanente della sottoccupazione, il cui pericolo è stato segnalato dalla dottrina. Così come è rimessa alla discrezionalità del legislatore,e perciò non può risultare da automatiche estensioni per analogia in sede di interpretazione-applicazione delle leggi vigenti, la costruzione di trattamenti di disoccupazione variabili a seconda 7 PM della gravità della situazione di bisogno,propria di chi fruisca di un'occupazione a tempo ridotto,solo in presenza di effettiva mancanza di reddito e di non imputabilità al singolo. - sempre secondo le Sezioni Unite È indicativo del resto che il sopravvenuto d.lgs. n.61 del 2000,nel dare una nuova disciplina del contratto a tempo parziale, abbia esteso ad esso alcuni benefici del contratto a tempo pieno (art.4) detti la disciplina previdenziale (art. 9), senza tuttavia dare una particolare tutela contro la disoccupazione parziale. Esso ha anzi abrogato espressamente l'art.5 d.l. n.726 del 1984 (art.11 lettera a), così non prevedendo l'iscrizione del lavoratore nelle liste del collocamento. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata.La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi del comma 1° dell'art.384 c.p.c.,decide la causa nel merito, rigettando la domanda di CA IN.Sulle spese dell'intero processo non si deve provvedere, ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
ricorso;
cassa e, decidendo nel La Corte, accoglie il merito, rigetta la domanda;
nulla per le spese dell'inte rocesso. DELLA Roma, 28 marzo 2003 Il Presidente Il Consid E -173 N. 533 LSRESA. TASSA Vinceus Tresse Мало Рили добра IL CANCELLIERE SE NS I D EL L ' AR T . 1 0 Depositato in Cancelleria oggi, 22 SET, 2003 "CANCELLIERE eauso