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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr. IN ED, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1119 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta a sentenza all'udienza del 14.11.25, vertente
TRA
, con l'Avv. Giuseppe Antonio Parte_1 C.F._1
Saladino;
Parte opponente
E on l'Avv. Giuseppe Torre;
Controparte_1
Parte opposta
L in p.l.r.p.t. P.I.: , con Controparte_2 P.IVA_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
Parte opposta
NONCHE'
- in persona del Ministro p.t., domiciliato ex Controparte_3 lege c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione avverso cartella n. 030.2020.0000111301000.
CONCLUSIONI
1 Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 08.08.2022, il Sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso la cartella n. 030.2020.0000111301000, ritualmente notificata in data 18.07.2022, di Euro 9.095,88 per il recupero della pena pecuniaria
(multa) comminata con il decreto penale di condanna n. 68/2018 (R.G. GIP n.
490/2018) emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 22/03/2018 e divenuto esecutivo in data 05/07/2019.
A fondamento dell'opposizione, l'attore eccepiva la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'invito di pagamento, nonché la pretesa estinzione del reato e della pena per decorso del termine ex art. 460, comma 5 c.p.p.
Resisteva , contestando la domanda e depositando i documenti Controparte_1 forniti dal Tribunale Penale di Lamezia Terme - Ufficio GIP, ed in particolare il decreto penale di condanna n. 68/2018 con il quale l'attore, in ordine ai reati ascrittigli, era stato condannato al pagamento della pena pecuniaria della multa per
Euro 9.000,00 (come da richiesta del P.M). Il predetto decreto diveniva definitivo e irrevocabile e, dunque, esecutivo, in data 05/07/2019 (cfr. doc. 3).
L'attività istruttoria espletata, caratterizzata dalla documentazione prodotta, ha fondato la pretesa di parte resistente.
Relativamente al credito preteso, è stato provato che non è decorso il termine prescrizionale, posto che il decreto penale di condanna n. 68/2018 emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme in data 22/03/2018, diveniva definitivo e irrevocabile e, dunque, esecutivo, in data 05/07/2019 e la cartella di pagamento n.
030.2020.0000111301000, veniva notificata dall'Agente della Riscossione in data
18.07.2022, quindi, ampiamente entro i termini invocabili al caso di specie.
Quanto all'estinzione del reato, trattandosi di censura da devolvere alla cognizione esclusiva del giudice penale, funzionalmente competente, subordinato alla relativa declaratoria, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, di cui nel caso di specie non è stata comunque fornita alcuna prova.
Per altro verso, l'eccezione di omessa preliminare notifica dell'invito al pagamento risultata infondata, in quanto in tema di recupero delle spese di giustizia trova
2 applicazione quanto disposto con il Titolo II-bis del DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e composto dagli artt. 227-ter e 227- quater.
In particolare, l'articolo 227-ter ha modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili e ha previsto che Controparte_1 provveda direttamente all'iscrizione a ruolo del credito, a seguito della quale l'agente della riscossione procede all'attività di riscossione, che inizia con la notifica della cartella di pagamento.
Resta assorbita ogni diversa questione in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altro (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta l'opposizione avverso la cartella n. 030.2020.0000111301000.
Spese compensate.
Così deciso in Lamezia Terme in data 14 novembre 2025
Il Giudice
Dr. IN ED
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