Sentenza 29 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 29/10/2019, n. 43985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43985 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2014 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
IN
FATTO ED IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato, dichiarando il non doversi procedere per i reati di cui agli artt. 468 e 646 c.p. perché estinti per prescrizione e confermando nel resto. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentato l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, la violazione del divieto di rideterminazione della pena in peius, la violazione di legge in ordine alla qualificazione come atto pubblico del documento di passaggio di proprietà, e, da ultimo, l'omessa riduzione della pena ex art. 482 c.p. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Le censure avanzate in ordine alla reformatio in peius della pena da parte della Corte territoriale sono fondate e meritano accoglimento. La Corte capitolina ha, infatti, dichiarato il non doversi procedere per i reati di cui agli artt. 486 e 646 c.p. in quanto estinti per prescrizione, per poi procedere alla rideterminazione della pena per il residuo reato di cui all'art.476 cp nella stessa entità della pena inflitta complessivamente in primo grado per i tre reati in continuazione.
3. Nel resto, le censure sono inammissibili perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
4. La parziale fondatezza del ricorso consente di rilevare la prescrizione del reato di cui all'art.476 c.p., maturata successivamente alla sentenza d'appello. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 3.7.2019 Il Consigliere estensore Il Pr te Dr Eduardo de Gr gorio Dr.ss esca Morelli C-17 0E- P OSITA