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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 39/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARTORANA Parte_1 C.F._1
TUSA SALVATORE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CAVALLARO Controparte_1 C.F._2
YASMIN
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2025 la sig.ra chiedeva venisse pronunciata, alle Parte_1 condizioni meglio specificate in ricorso la separazione personale dei coniugi. Parte ricorrente allegava di aver contratto matrimonio in Pisa in data 04.05.2019, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Pisa anno 2019 atto n. 5 p. I serie Ufficio 4, con il sig. e il venir meno Controparte_1 tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Si costituiva parte resistente in data 17.04.2025 la quale nulla opponeva alla pronuncia di separazione, sebbene non alle condizioni prospettate dalla ricorrente ma a quelle specificate in comparsa. Nel corso del giudizio veniva, altresì, presentato dalla ricorrente ricorso ex art. 473 bis n. 15 c.p.c chiedendo venisse inaudita altera parte a lei assegnata la casa familiare, sussistendo un imminente grave pregiudizio irreparabile dato dal fatto che tale immobile era stato messo in vendita dal resistente.
Alla prima udienza del 20.05.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e parte ricorrente rinunciava alla domanda ex art. 473 bis n. 15 c.p.c.
La Presidente, preso atto di ciò, rimetteva la causa in decisione evidenziando alle parti la necessità del deposito della rinuncia e dell'accettazione nel procedimento cautelare.
Le parti procedevano in conformità con quanto richiesto con conseguente estinzione del sub procedimento 39-1/2025.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato nel foglio di precisazione di note congiunte depositato il 19.5.2025 - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole.
Invero, tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Pisa in data 04.05.2019, trascritto nel CP_1
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Pisa anno 2019 atto n. 5 p. I serie Ufficio 4;
2. DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore , di anni 3, ad entrambi i Per_1 genitori, con responsabilità genitoriale condivisa e con domicilio prevalente presso l'appartamento coniugale abitato dalla madre, in San Giuliano Terme (PI) Via Giuseppe
Toniolo n. 228/B. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (es. interventi urgenti) verranno concordate tra i coniugi al fine di tutelare la salute del figlio. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio, salva, in difetto di accordo, la necessità di ricorrere alla decisione dell'autorità giudiziaria.
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in San Giuliano Terme (PI); via Giuseppe Toniolo 228/B,
(censita al Catasto Fabbricati del Comune di San Giuliano Terme come segue: Foglio 96, particella 287, Subalterno 11 Cat. A/2, Classe 2, consist. 5,5 vani, r.c. € 529,76), di proprietà esclusiva del signor alla RA , fino al raggiungimento CP_1 Parte_1 dell'autosufficienza economica di . Per_1
4. DISPONE che il figlio trascorrerà i fine settimana, (dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola, alla domenica sera, entro le ore 19:00), alternativamente con i due genitori. Per_1 trascorrerà, inoltre, due pomeriggi alla settimana con il padre (precisamente dall'uscita di scuola, sino all'ora di cena), nelle settimane in cui quest'ultimo terrà il figlio con sé per il weekend e tre pomeriggi a settimana con il padre (dall'uscita di scuola, all'ora di cena), nelle settimane in cui il minore permarrà con la madre durante il weekend, salvo esigenze particolari da valutarsi congiuntamente tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore. Tutto quanto sopra, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici del minore. Sarà cura del padre, nei giorni che trascorrerà con il figlio, prelevarlo da scuola o dal luogo in cui si trova e riaccompagnarlo alla casa familiare.
Qualora, per ragioni lavorative, il signor dovesse soggiornare lontano da Pisa per CP_1 periodi prolungati, questi avrà facoltà di contattare il figlio, telefonicamente o in videochiamata, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, compatibilmente con gli impegni di e Per_1 gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, almeno tre volte a settimana.
Le festività religiose verranno ripartite equamente tra i coniugi, secondo il seguente schema: dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro, previo accordo da assumere entro il 30 novembre di ciascun anno. Vacanze pasquali (domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) ad anni alterni con la madre e con il padre, da concordarsi con 30 giorni di anticipo. Vacanze estive, 15 giorni consecutivi la prima metà di agosto e 15 giorni consecutivi la seconda meta' di agosto con ciascun genitore, previo accordo da assumere entro il 30 maggio di ciascun anno. Le altre festività (a titolo esemplificativo non esaustivo: 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre) saranno equamente ripartite tra i coniugi, previo accordo, da assumere 30 giorni prima della festività. Ognuno dei genitori, per il periodo di propria competenza, si farà carico integralmente delle spese necessarie per le vacanze trascorse con il figlio. Le parti si impegnano reciprocamente ad informare l'altra parte circa il luogo in cui verranno trascorse le vacanze e/o le festività con il figlio e a fornire i propri recapiti. Entrambi
i genitori rilasciano il proprio assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità, validi per l'espatrio, del figlio, solo per fini turistici e previo assenso di entrambi i genitori.
5. PONE a carico del signor l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 700,00 CP_1
(settecento/00 euro), con rivalutazione annuale automatica in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, fintanto che questi non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla RA entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza Parte_1 dal mese di giugno 2025.
6. Prende atto che il signor in aggiunta a quanto sopra, si impegna a farsi carico CP_1 integralmente delle spese per la frequentazione della scuola materna del minore, ad esclusione delle somme extra, richieste dalla scuola materna per le uscite posteriori alle 16.00, che resteranno a carico di quel genitore che, di volta in volta, richiederà l'uscita posticipata.
7. DISPONE che fatta eccezione per quanto sopra indicato, le spese straordinarie, extra assegno, verranno ripartite equamente tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema:
- spese da ripartire equamente, anche senza previa concertazione e/o accordo tra i coniugi:
“libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori”,
- spese subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise per categoria:
A. spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazioni o alla preparazione a concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
B. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi, attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
C. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
D. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
E. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicate al figlio.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo SMS, e-mail, Whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso, pro-quota, al genitore che ha anticipato una delle predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta. Le spese extra non indicate nel summenzionato schema, si intendono ricomprese nell'assegno di mantenimento e/o a carico esclusivo del genitore che procederà alla spesa.
8. DISPONE che l'assegno unico universale INPS verrà ripartito al 50% tra i genitori.
9. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
10. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune competente di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'impegno di comunicarsi ogni cambiamento della propria residenza.
- Entrambe le parti si impegnano a sostenere il legame affettivo instaurato dal figlio con i rispettivi nonni, facilitando le visite ed assicurando che il minore trascorra adeguati periodi di tempo con entrambe le famiglie di provenienza.
- Qualora, per ragioni lavorative, il signor dovesse soggiornare lontano da Pisa per CP_1 periodi prolungati, la RA si impegna ad accompagnare presso l'abitazione Pt_1 Per_1 dei nonni paterni ed a prelevarlo al termine di ogni visita, una volta al mese.
- Il signor si impegna a rilasciare la casa coniugale ed a trasferirsi presso altra Controparte_1 abitazione, entro il 30 giugno 2025. Lo stesso preleverà tutti gli effetti ed oggetti personali e, contestualmente, consegnerà alla RA le chiavi dell'appartamento in suo Parte_1 possesso, fatta eccezione per quelle del garage. Pertanto, la casa coniugale verrà rilasciata dal signor con gli arredi, tutti di sua proprietà, che la compongono. CP_1
- Con riferimento al garage pertinenziale, le parti concordano che il signor potrà CP_1 continuare ad utilizzarlo, insieme alla RA , fino a quando non reperirà altro box e, Pt_1 comunque, non oltre il 31.12.2025. Il signor si impegna, quindi, a liberarlo dai propri CP_1 beni ed effetti personali entro e non oltre il 31.12.2025 ed a consegnare, contestualmente al rilascio, le chiavi alla RA , la quale ne riacquisterà il pieno godimento, fintanto che Pt_1
non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Per_1
- La RA , in qualità di assegnataria della casa coniugale, sarà responsabile della Parte_1 sua custodia assumendone le obbligazioni del buon padre di famiglia ed a lei resteranno a carico le spese di gestione, di ordinaria manutenzione, le spese condominiali ordinarie, le utenze e la
Tari, mentre al signor resteranno a carico i ratei del mutuo gravante Controparte_1 sull'immobile e le spese di straordinaria manutenzione. Per la ripartizione delle spese relative alla manutenzione dell'immobile, le parti dichiarano di prendere a riferimento la “Tabelle oneri e accessori” elaborata dal Sicet, il 06 Aprile 2018, che dichiarano di conoscere ed accettare, essendo stata consegnata loro una copia dai rispettivi legali.
- Qualora le parti subiranno modifiche sostanziali alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, le stesse avranno facoltà di rivedere gli odierni accordi.
- Con riferimento alle vacanze estive 2025, Le parti dichiarano di aver assunto di comune accordo la decisione di iscrivere il figlio, per 4 settimane consecutive, a decorrere dal 1° luglio 2025 sino al 25 luglio 2025, al campo estivo organizzato dalla scuola dell'Infanzia “Madre della
Misericordia”, al costo complessivo di € 540,00 che verrà ripartito equamente tra i coniugi. - Le vacanze estive 2025 verranno così ripartite: dal 26 luglio al 10 agosto con il padre, dall'11 agosto al 1° settembre con la madre.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento. Dichiarano, altresì, di aver definito ogni loro rapporto e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o causa, fatta eccezione per quanto sopra pattuito.
- Le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare ad eventuali azioni risarcitorie relative a condotte tenute in costanza di matrimonio, eventualmente contrarie agli obblighi di cui all'art. 143 c.c.
- Con la sottoscrizione dell' accordo, la RA si impegna ad abbandonare il Parte_1 giudizio ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. e/o art. 700 c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Pisa, R.G.
n. 39/25 e 39/25-01, spese legali a suo carico e rinuncia espressamente e definitivamente nei confronti del signor ad ogni diritto, pretesa ed eccezione fatti valere con il Controparte_1 predetto giudizio.
- Le spese legali compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L.P.F.
Così deciso a Pisa il 21.07.2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 39/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARTORANA Parte_1 C.F._1
TUSA SALVATORE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CAVALLARO Controparte_1 C.F._2
YASMIN
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2025 la sig.ra chiedeva venisse pronunciata, alle Parte_1 condizioni meglio specificate in ricorso la separazione personale dei coniugi. Parte ricorrente allegava di aver contratto matrimonio in Pisa in data 04.05.2019, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Pisa anno 2019 atto n. 5 p. I serie Ufficio 4, con il sig. e il venir meno Controparte_1 tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Si costituiva parte resistente in data 17.04.2025 la quale nulla opponeva alla pronuncia di separazione, sebbene non alle condizioni prospettate dalla ricorrente ma a quelle specificate in comparsa. Nel corso del giudizio veniva, altresì, presentato dalla ricorrente ricorso ex art. 473 bis n. 15 c.p.c chiedendo venisse inaudita altera parte a lei assegnata la casa familiare, sussistendo un imminente grave pregiudizio irreparabile dato dal fatto che tale immobile era stato messo in vendita dal resistente.
Alla prima udienza del 20.05.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e parte ricorrente rinunciava alla domanda ex art. 473 bis n. 15 c.p.c.
La Presidente, preso atto di ciò, rimetteva la causa in decisione evidenziando alle parti la necessità del deposito della rinuncia e dell'accettazione nel procedimento cautelare.
Le parti procedevano in conformità con quanto richiesto con conseguente estinzione del sub procedimento 39-1/2025.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato nel foglio di precisazione di note congiunte depositato il 19.5.2025 - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole.
Invero, tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Pisa in data 04.05.2019, trascritto nel CP_1
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Pisa anno 2019 atto n. 5 p. I serie Ufficio 4;
2. DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore , di anni 3, ad entrambi i Per_1 genitori, con responsabilità genitoriale condivisa e con domicilio prevalente presso l'appartamento coniugale abitato dalla madre, in San Giuliano Terme (PI) Via Giuseppe
Toniolo n. 228/B. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (es. interventi urgenti) verranno concordate tra i coniugi al fine di tutelare la salute del figlio. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio, salva, in difetto di accordo, la necessità di ricorrere alla decisione dell'autorità giudiziaria.
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in San Giuliano Terme (PI); via Giuseppe Toniolo 228/B,
(censita al Catasto Fabbricati del Comune di San Giuliano Terme come segue: Foglio 96, particella 287, Subalterno 11 Cat. A/2, Classe 2, consist. 5,5 vani, r.c. € 529,76), di proprietà esclusiva del signor alla RA , fino al raggiungimento CP_1 Parte_1 dell'autosufficienza economica di . Per_1
4. DISPONE che il figlio trascorrerà i fine settimana, (dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola, alla domenica sera, entro le ore 19:00), alternativamente con i due genitori. Per_1 trascorrerà, inoltre, due pomeriggi alla settimana con il padre (precisamente dall'uscita di scuola, sino all'ora di cena), nelle settimane in cui quest'ultimo terrà il figlio con sé per il weekend e tre pomeriggi a settimana con il padre (dall'uscita di scuola, all'ora di cena), nelle settimane in cui il minore permarrà con la madre durante il weekend, salvo esigenze particolari da valutarsi congiuntamente tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore. Tutto quanto sopra, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici del minore. Sarà cura del padre, nei giorni che trascorrerà con il figlio, prelevarlo da scuola o dal luogo in cui si trova e riaccompagnarlo alla casa familiare.
Qualora, per ragioni lavorative, il signor dovesse soggiornare lontano da Pisa per CP_1 periodi prolungati, questi avrà facoltà di contattare il figlio, telefonicamente o in videochiamata, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, compatibilmente con gli impegni di e Per_1 gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, almeno tre volte a settimana.
Le festività religiose verranno ripartite equamente tra i coniugi, secondo il seguente schema: dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro, previo accordo da assumere entro il 30 novembre di ciascun anno. Vacanze pasquali (domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) ad anni alterni con la madre e con il padre, da concordarsi con 30 giorni di anticipo. Vacanze estive, 15 giorni consecutivi la prima metà di agosto e 15 giorni consecutivi la seconda meta' di agosto con ciascun genitore, previo accordo da assumere entro il 30 maggio di ciascun anno. Le altre festività (a titolo esemplificativo non esaustivo: 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre) saranno equamente ripartite tra i coniugi, previo accordo, da assumere 30 giorni prima della festività. Ognuno dei genitori, per il periodo di propria competenza, si farà carico integralmente delle spese necessarie per le vacanze trascorse con il figlio. Le parti si impegnano reciprocamente ad informare l'altra parte circa il luogo in cui verranno trascorse le vacanze e/o le festività con il figlio e a fornire i propri recapiti. Entrambi
i genitori rilasciano il proprio assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità, validi per l'espatrio, del figlio, solo per fini turistici e previo assenso di entrambi i genitori.
5. PONE a carico del signor l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 700,00 CP_1
(settecento/00 euro), con rivalutazione annuale automatica in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, fintanto che questi non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla RA entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con decorrenza Parte_1 dal mese di giugno 2025.
6. Prende atto che il signor in aggiunta a quanto sopra, si impegna a farsi carico CP_1 integralmente delle spese per la frequentazione della scuola materna del minore, ad esclusione delle somme extra, richieste dalla scuola materna per le uscite posteriori alle 16.00, che resteranno a carico di quel genitore che, di volta in volta, richiederà l'uscita posticipata.
7. DISPONE che fatta eccezione per quanto sopra indicato, le spese straordinarie, extra assegno, verranno ripartite equamente tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema:
- spese da ripartire equamente, anche senza previa concertazione e/o accordo tra i coniugi:
“libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori”,
- spese subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise per categoria:
A. spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazioni o alla preparazione a concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
B. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi, attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
C. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
D. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
E. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicate al figlio.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo SMS, e-mail, Whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso, pro-quota, al genitore che ha anticipato una delle predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta. Le spese extra non indicate nel summenzionato schema, si intendono ricomprese nell'assegno di mantenimento e/o a carico esclusivo del genitore che procederà alla spesa.
8. DISPONE che l'assegno unico universale INPS verrà ripartito al 50% tra i genitori.
9. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
10. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune competente di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'impegno di comunicarsi ogni cambiamento della propria residenza.
- Entrambe le parti si impegnano a sostenere il legame affettivo instaurato dal figlio con i rispettivi nonni, facilitando le visite ed assicurando che il minore trascorra adeguati periodi di tempo con entrambe le famiglie di provenienza.
- Qualora, per ragioni lavorative, il signor dovesse soggiornare lontano da Pisa per CP_1 periodi prolungati, la RA si impegna ad accompagnare presso l'abitazione Pt_1 Per_1 dei nonni paterni ed a prelevarlo al termine di ogni visita, una volta al mese.
- Il signor si impegna a rilasciare la casa coniugale ed a trasferirsi presso altra Controparte_1 abitazione, entro il 30 giugno 2025. Lo stesso preleverà tutti gli effetti ed oggetti personali e, contestualmente, consegnerà alla RA le chiavi dell'appartamento in suo Parte_1 possesso, fatta eccezione per quelle del garage. Pertanto, la casa coniugale verrà rilasciata dal signor con gli arredi, tutti di sua proprietà, che la compongono. CP_1
- Con riferimento al garage pertinenziale, le parti concordano che il signor potrà CP_1 continuare ad utilizzarlo, insieme alla RA , fino a quando non reperirà altro box e, Pt_1 comunque, non oltre il 31.12.2025. Il signor si impegna, quindi, a liberarlo dai propri CP_1 beni ed effetti personali entro e non oltre il 31.12.2025 ed a consegnare, contestualmente al rilascio, le chiavi alla RA , la quale ne riacquisterà il pieno godimento, fintanto che Pt_1
non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Per_1
- La RA , in qualità di assegnataria della casa coniugale, sarà responsabile della Parte_1 sua custodia assumendone le obbligazioni del buon padre di famiglia ed a lei resteranno a carico le spese di gestione, di ordinaria manutenzione, le spese condominiali ordinarie, le utenze e la
Tari, mentre al signor resteranno a carico i ratei del mutuo gravante Controparte_1 sull'immobile e le spese di straordinaria manutenzione. Per la ripartizione delle spese relative alla manutenzione dell'immobile, le parti dichiarano di prendere a riferimento la “Tabelle oneri e accessori” elaborata dal Sicet, il 06 Aprile 2018, che dichiarano di conoscere ed accettare, essendo stata consegnata loro una copia dai rispettivi legali.
- Qualora le parti subiranno modifiche sostanziali alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, le stesse avranno facoltà di rivedere gli odierni accordi.
- Con riferimento alle vacanze estive 2025, Le parti dichiarano di aver assunto di comune accordo la decisione di iscrivere il figlio, per 4 settimane consecutive, a decorrere dal 1° luglio 2025 sino al 25 luglio 2025, al campo estivo organizzato dalla scuola dell'Infanzia “Madre della
Misericordia”, al costo complessivo di € 540,00 che verrà ripartito equamente tra i coniugi. - Le vacanze estive 2025 verranno così ripartite: dal 26 luglio al 10 agosto con il padre, dall'11 agosto al 1° settembre con la madre.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento. Dichiarano, altresì, di aver definito ogni loro rapporto e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o causa, fatta eccezione per quanto sopra pattuito.
- Le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare ad eventuali azioni risarcitorie relative a condotte tenute in costanza di matrimonio, eventualmente contrarie agli obblighi di cui all'art. 143 c.c.
- Con la sottoscrizione dell' accordo, la RA si impegna ad abbandonare il Parte_1 giudizio ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. e/o art. 700 c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Pisa, R.G.
n. 39/25 e 39/25-01, spese legali a suo carico e rinuncia espressamente e definitivamente nei confronti del signor ad ogni diritto, pretesa ed eccezione fatti valere con il Controparte_1 predetto giudizio.
- Le spese legali compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L.P.F.
Così deciso a Pisa il 21.07.2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori