Articolo 5 della Legge 1 aprile 1971, n. 217
Articolo 4Articolo 6
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20 maggio 1971
Art. 5. (Funzionamento della commissione)

La commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato e' convocata dal presidente.
Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e per la validita' delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti.
A parita' di voti, prevale quello di chi presiede la adunanza.
Le votazioni, quando sia richiesto da almeno tre componenti, si eseguono per scrutinio segreto.
Entrata in vigore il 20 maggio 1971