Decreto cautelare 11 maggio 2021
Ordinanza cautelare 26 maggio 2021
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/06/2025, n. 11303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11303 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11303/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04929/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4929 del 2021, proposto da
Luisa Salvo Cafumo, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Casabona, Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale della Liguria AOODRLI. Registro Regionale dei Decreti.R.0000452.10-02.2021 pubblicato in data 10.02.2021 che, per i motivi indicati in premessa dello stesso provvedimento e sulla base dell'erronea valutazione circa il riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, decreta “l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art 7 comma 9 dell'O.M. indicata in premessa, della Prof.ssa SALVO CAFUMO Luisa, nata il [...] – per le CdC - A022-A012- I FASCIA in quanto titolo di accesso presentato non è riconosciuto dal MIUR e per le CdC A011-A054- II FASCIA per mancanza dell'idoneo titolo di accesso”;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del MIUR – USR Liguria, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;
- nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto stabilita con Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina italiana, ha conseguito un titolo abilitante all’insegnamento presso un’Università della Romania, valido per le classi di concorso A022, A012, A011 e A054.
2. In data 2 febbraio 2018, la medesima presentava regolare istanza di riconoscimento del suddetto titolo abilitativo al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con D.Lgs. n. 206/2007. Tale istanza veniva protocollata in data 27 febbraio 2018 (prot. n. 3433), come da documentazione versata in atti.
3. In pendenza del procedimento di riconoscimento, la ricorrente partecipava alla procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, presentando domanda nei termini.
4. L’art. 7, comma 4, lett. e) della medesima Ordinanza prevede espressamente che, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e l’istanza di riconoscimento sia stata presentata nei termini, il candidato ha diritto all’inserimento con riserva nelle graduatorie, in attesa della definizione del procedimento.
5. Nonostante ciò, con decreto n. 452/2021 del 10 febbraio 2021, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria disponeva l’esclusione della ricorrente dalle graduatorie, per la I fascia (CdC A022 e A012) per mancanza del riconoscimento ministeriale del titolo estero, e per la II fascia (CdC A011 e A054) per asserita carenza del titolo d’accesso.
6. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva tempestivo ricorso, deducendo profili di violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento.
7. Il Ministero resistente si costituiva in giudizio con memoria di forma senza svolgere attività difensiva.
8. Il Collegio, con ordinanza n. 3032/2021 del 26 maggio 2021, ha accolto l’istanza cautelare disponendo l’ammissione della ricorrente con riserva nelle graduatorie impugnate, in attesa della definizione del giudizio parallelo concernente il diniego di riconoscimento del titolo estero, pendente presso la stessa Sezione.
9. Successivamente, il procedimento di riconoscimento si è concluso con la sentenza n. 133/2022 di questo Tribunale, con la quale è stato annullato il provvedimento ministeriale di diniego del riconoscimento del titolo abilitativo estero, con efficacia retroattiva.
10. All’udienza del 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è fondato.
12. La questione oggetto del giudizio riguarda la legittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto adottato dall’USR Liguria nei confronti della ricorrente, in pendenza del procedimento di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito all’estero, non ancora formalmente concluso all’epoca dei fatti.
13. Giova anzitutto richiamare l’art. 7, comma 4, lett. e) dell’O.M. n. 60/2020, secondo cui: “Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda [...] per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.”
14. Risulta pacifico in atti che la ricorrente aveva tempestivamente depositato l’istanza di riconoscimento del titolo nei termini prescritti (doc. 5), risultando pertanto pienamente legittimata all’inserimento con riserva, ai sensi della disciplina regolamentare sopra richiamata.
15. L’Amministrazione scolastica ha tuttavia omesso di considerare la pendenza della procedura di riconoscimento, fondando l’esclusione sul mero difetto di un decreto formale di equipollenza, in contrasto con le disposizioni regolamentari e con i precedenti giurisprudenziali in materia.
16. La giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che i docenti abilitati all’estero che abbiano presentato istanza di riconoscimento nei termini, hanno diritto all’ammissione con riserva alle procedure di reclutamento (TAR Lazio, sez. III bis, sent. n. 3400/2019; n. 5139/2020; n. 3035/2021).
17. D’altro canto, la sopravvenuta sentenza n. 133/2022 di questo stesso Tribunale ha annullato il provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero, rimuovendo con effetto retroattivo il presupposto giuridico su cui era stata fondata l’esclusione della ricorrente dalle graduatorie in questione.
18. Ne consegue che, già al momento dell’adozione del decreto impugnato, sussistevano in capo alla ricorrente i requisiti per l’inserimento con riserva nelle graduatorie, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 60/2020. La successiva pronuncia giurisdizionale ha poi consolidato la legittimità sostanziale della posizione della ricorrente, che mantiene pieno diritto all’inclusione nelle graduatorie, almeno con riserva, fino alla rideterminazione dell’Amministrazione in attuazione della sentenza che ha accolto il ricorso per il riconoscimento del titolo abilitativo.
19. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inclusa nelle graduatorie provinciali e di istituto per le classi di concorso A022, A012, A011 e A054, in conformità alla disciplina regolamentare vigente e ai principi espressi dalla giurisprudenza in materia.
20. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che quantifica complessivamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO