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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere relatore
Dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 216 del ruolo generale affari contenziosi civili per l'anno 2023 promossa da:
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Francesca Maria Pisano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 12.6.2023
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Roma ed elettivamente domiciliato in CP_1
Cagliari, presso la sede legale dell'Ente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela D'Innella, Pietro
Ranieri Allori e Cecilia Ticca in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Resistente
All'udienza del 4.7.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e la non congruità della determinazione dell'indennità di esproprio, calcolata dall' nell'atto di acquisizione rep. n. 1863 del CP_1
02.05.2023, in € 865,56, dei terreni di proprietà del signor , siti nel Comune di Parte_1
Castiadas, podere Ersat 36, Loc. Sitò, distinti al N.C.T. al foglio 54, mappali n. 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 516, 529;
E per l'effetto: rideterminare l'indennità di esproprio dei terreni di proprietà del signor
[...]
, nella misura dallo stesso quantificata di € 88.501,95, e comunque superiore a quella Parte_1
valutata dalla società CP_1
In subordine;
nella denegata ipotesi non si confermi l'indennità fissata dal signor ai sensi e Pt_1
per gli effetti dell'articolo 54 DPR 327/01 si chiede espressamente la determinazione giudiziale delle indennità e in tal caso ammettere consulenza tecnica fissando i criteri di stima, con nomina di un terzo consulente e riserva da parte dell'appellante alla nomina del proprio consulente di parte.
Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Nell'interesse della resistente: voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis:
Rigettare la domanda attorea e mandare assolta l' dalle avverse pretese in quanto CP_1
infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 7.6.2023, ha esposto quanto Parte_1
segue:
- con decreto prot. N. 584/1° Sett. del 12.3.1998 del Prefetto della Provincia di Cagliari l'Impresa di
Costruzioni Fabiani S.p.A. era stata autorizzata ad occupare d'urgenza, in nome e per conto di i terreni necessari per l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova SS 125, CP_1
tronco San Priamo – Capo Boi, di proprietà della famiglia Pt_1
- in data 21.4.1998 era stato redatto il verbale di consistenza e immissione in possesso dei terreni siti in Comune di Muravera, distinti in catasto al F. 54, mappali 251, 252, 261 e 262, per una superficie complessiva di mq. 45.214; - aveva determinato l'indennità di espropriazione in complessive lire 234.784.900, ed in data CP_1
10.6.1998 aveva corrisposto a , al tempo proprietario dei terreni, un acconto pari al Parte_2
80% della predetta indennità, pari a lire 187.827.600;
- nel 2011, inoltre, a seguito di pignoramento presso terzi, l' era stato autorizzato al CP_1
pagamento, in favore del Banco di Sardegna, creditore del debitore esecutato Parte_2
della somma di € 30.913,40;
- che pertanto, al netto dei due predetti pagamenti, residuava un indennizzo ancora da versare pari a
€ 33.931,23;
- il decreto di esproprio, peraltro, non era stato mai emesso e pertanto, esso ricorrente, erede di
, aveva convenuto davanti al Tribunale di Cagliari l' al fine di ottenere il Parte_2 CP_1
risarcimento dei danni;
- con atto rep. n. 1863 del 2.5.2023 aveva disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 42 bis DPR CP_1
327/2001, dei fondi già occupati, determinando una indennità ancora dovuta pari a € 865,56.
Tanto esposto, il ricorrente ha sostenuto che la misura dell'indennizzo, così come calcolata da era errata, posto che, secondo i suoi calcoli, l'indennizzo residuo ancora dovuto era pari a € CP_1
88.501,95; ne ha, pertanto, chiesto la rideterminazione nella somma da lui indicata, ovvero in subordine disporre consulenza tecnica per la stima dei fondi. tardivamente costituitasi, ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il CP_1
rigetto.
Con ordinanza del 2 gennaio 2024 questa Corte ha rilevato che con il proposto ricorso il non Pt_1
aveva contestato l'indennità – valore venale del bene – come determinata dall' con il CP_1
provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001, quanto, invece, i relativi conteggi;
non ricorrevano, pertanto, i presupposti per disporre consulenza tecnica d'ufficio.
La causa è stata quindi istruita mediante produzioni documentali e rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies.
La domanda non è fondata.
Con il provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/01 del 2.5.2023 ha determinato il valore CP_1
venale dell'area in € 77.052,00; il pregiudizio non patrimoniale (10%) in € 7.705,20, e il pregiudizio patrimoniale per il periodo di occupazione senza titolo (5% per anno) in € 97.004,86, par complessivi € 177.219,60.
Il non ha contestato le predette liquidazioni, quanto, invece, il resto del conteggio effettuato Pt_1
da detto ente, infatti, ha considerato la detrazione dell'acconto di € 97.004,86 (lire CP_1
187.827.600) versato il 10.6.1998 a nonché il successivo importo di € 30.913,40, Parte_2
corrisposto al creditore procedente del a seguito di pignoramento del terzo. Pt_1
Sui due predetti acconti, quindi, ha calcolato gli interessi legali dalla data dei rispettivi pagamenti, pervenendo, in tal modo, ad un importo residuo ancora dovuto di € 865,56.
Secondo il ricorrente, invece, appare evidente esservi stato un errore di calcolo, giacché, non contestate le somme liquidate ex art. 42 bis, né gli importi ricevuti a titolo di acconto, dal complessivo totale dovuto di € 177.219,60 avrebbe dovuto detrarre l'acconto corrisposto di CP_1
€ 97.00,86, con un residuo ancora dovuto di € 80.214,74; su tale importo, quindi, avrebbe dovuto applicare gli interessi a favore di esso ricorrente, pari a € 39.200,61, e quindi dal complessivo importo per capitale ed interessi, pari a € 119.415,35, detratto il pagamento di € 30.913,40 effettuato da in favore del creditore procedente, residua un credito a proprio favore di € CP_1
88.501,95.
Ebbene, il conteggio prospettato dal ricorrente non è corretto, mentre invece ha effettuato il CP_1
calcolo di quanto ancora dovuto al in applicazione di quanto previsto dall'art. 42 bis DPR Pt_1
327/01.
Invero, detta disposizione, al comma 2, prevede che il provvedimento di acquisizione sanante può essere adottato anche quando sia stato annullato il decreto di esproprio, e si osserva a maggior ragione quando detto decreto non sia mai stato emesso, e che “In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”; ancora, al comma 8 dell'art. 42 bis in esame è previsto che le disposizioni dettate si applicano ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, ed è ribadito che le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute a titolo di indennizzo per l'acquisizione sanante. In materia, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che, nei casi in cui non sia intervenuto un provvedimento di esproprio, “sull'importo fissato in sede di eventuale provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis dovranno essere comunque detratte tutte le somme, maggiorate dell'interesse legale, già a suo tempo direttamente erogate”, in applicazione di quanto disposto all'art. 42 bis, commi secondo ed ottavo (Consiglio di Stato n. 4613/2012).
Tale principio è stato precisato con il rilievo che il provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001 deve contenere l'indicazione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione ex nunc della proprietà del fondo, “detratte le somme che la parte ricorrente abbia eventualmente già ricevuto, a qualsiasi titolo, con riferimento alla procedura (somme che vanno maggiorate degli interessi compensativi maturati nel lasso di tempo di godimento delle stesse)” (TAR Sicilia n. 545/2012; conf. TAR
Calabria n. 902/2011).
Nel caso in esame, pertanto, del tutto correttamente ha provveduto a detrarre le somme in CP_1
acconto già corrisposte al proprietario dell'area, nonché a conteggiare sugli stessi gli interessi in ragione del godimento avuto degli importi così ottenuti.
Da ultimo, va rilevato che con note del 29.5.2023 il ricorrente ha lamentato il mancato risarcimento relativo alla mancata coltivazione del fondo, calcolando “gli ettari espropriati”, il foraggio coltivato per ettaro, il costo dello stesso a quintale, moltiplicato per tutti gli anni di mancata lavorazione, per in totale di circa € 135.000,000; trattasi, peraltro, di una domanda di risarcimento danni che non ha alcuna attinenza con l'oggetto del presente giudizio, e che dovrà, del caso, essere proposta davanti ad un giudice in primo grado.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio per effetto della soccombenza, che si liquidano secondo lo scaglione di valore da
€ 52,001 a € 260.000, avuto riguardo al valore della domanda, e secondo i valori minimi considerata la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. Condanna il alla rifusione, in favore di delle spese del presente giudizio, Pt_1 CP_1
che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere relatore
Dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 216 del ruolo generale affari contenziosi civili per l'anno 2023 promossa da:
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Francesca Maria Pisano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 12.6.2023
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Roma ed elettivamente domiciliato in CP_1
Cagliari, presso la sede legale dell'Ente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela D'Innella, Pietro
Ranieri Allori e Cecilia Ticca in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Resistente
All'udienza del 4.7.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e la non congruità della determinazione dell'indennità di esproprio, calcolata dall' nell'atto di acquisizione rep. n. 1863 del CP_1
02.05.2023, in € 865,56, dei terreni di proprietà del signor , siti nel Comune di Parte_1
Castiadas, podere Ersat 36, Loc. Sitò, distinti al N.C.T. al foglio 54, mappali n. 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 516, 529;
E per l'effetto: rideterminare l'indennità di esproprio dei terreni di proprietà del signor
[...]
, nella misura dallo stesso quantificata di € 88.501,95, e comunque superiore a quella Parte_1
valutata dalla società CP_1
In subordine;
nella denegata ipotesi non si confermi l'indennità fissata dal signor ai sensi e Pt_1
per gli effetti dell'articolo 54 DPR 327/01 si chiede espressamente la determinazione giudiziale delle indennità e in tal caso ammettere consulenza tecnica fissando i criteri di stima, con nomina di un terzo consulente e riserva da parte dell'appellante alla nomina del proprio consulente di parte.
Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Nell'interesse della resistente: voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis:
Rigettare la domanda attorea e mandare assolta l' dalle avverse pretese in quanto CP_1
infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 7.6.2023, ha esposto quanto Parte_1
segue:
- con decreto prot. N. 584/1° Sett. del 12.3.1998 del Prefetto della Provincia di Cagliari l'Impresa di
Costruzioni Fabiani S.p.A. era stata autorizzata ad occupare d'urgenza, in nome e per conto di i terreni necessari per l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova SS 125, CP_1
tronco San Priamo – Capo Boi, di proprietà della famiglia Pt_1
- in data 21.4.1998 era stato redatto il verbale di consistenza e immissione in possesso dei terreni siti in Comune di Muravera, distinti in catasto al F. 54, mappali 251, 252, 261 e 262, per una superficie complessiva di mq. 45.214; - aveva determinato l'indennità di espropriazione in complessive lire 234.784.900, ed in data CP_1
10.6.1998 aveva corrisposto a , al tempo proprietario dei terreni, un acconto pari al Parte_2
80% della predetta indennità, pari a lire 187.827.600;
- nel 2011, inoltre, a seguito di pignoramento presso terzi, l' era stato autorizzato al CP_1
pagamento, in favore del Banco di Sardegna, creditore del debitore esecutato Parte_2
della somma di € 30.913,40;
- che pertanto, al netto dei due predetti pagamenti, residuava un indennizzo ancora da versare pari a
€ 33.931,23;
- il decreto di esproprio, peraltro, non era stato mai emesso e pertanto, esso ricorrente, erede di
, aveva convenuto davanti al Tribunale di Cagliari l' al fine di ottenere il Parte_2 CP_1
risarcimento dei danni;
- con atto rep. n. 1863 del 2.5.2023 aveva disposto l'acquisizione, ai sensi dell'art. 42 bis DPR CP_1
327/2001, dei fondi già occupati, determinando una indennità ancora dovuta pari a € 865,56.
Tanto esposto, il ricorrente ha sostenuto che la misura dell'indennizzo, così come calcolata da era errata, posto che, secondo i suoi calcoli, l'indennizzo residuo ancora dovuto era pari a € CP_1
88.501,95; ne ha, pertanto, chiesto la rideterminazione nella somma da lui indicata, ovvero in subordine disporre consulenza tecnica per la stima dei fondi. tardivamente costituitasi, ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il CP_1
rigetto.
Con ordinanza del 2 gennaio 2024 questa Corte ha rilevato che con il proposto ricorso il non Pt_1
aveva contestato l'indennità – valore venale del bene – come determinata dall' con il CP_1
provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001, quanto, invece, i relativi conteggi;
non ricorrevano, pertanto, i presupposti per disporre consulenza tecnica d'ufficio.
La causa è stata quindi istruita mediante produzioni documentali e rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies.
La domanda non è fondata.
Con il provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/01 del 2.5.2023 ha determinato il valore CP_1
venale dell'area in € 77.052,00; il pregiudizio non patrimoniale (10%) in € 7.705,20, e il pregiudizio patrimoniale per il periodo di occupazione senza titolo (5% per anno) in € 97.004,86, par complessivi € 177.219,60.
Il non ha contestato le predette liquidazioni, quanto, invece, il resto del conteggio effettuato Pt_1
da detto ente, infatti, ha considerato la detrazione dell'acconto di € 97.004,86 (lire CP_1
187.827.600) versato il 10.6.1998 a nonché il successivo importo di € 30.913,40, Parte_2
corrisposto al creditore procedente del a seguito di pignoramento del terzo. Pt_1
Sui due predetti acconti, quindi, ha calcolato gli interessi legali dalla data dei rispettivi pagamenti, pervenendo, in tal modo, ad un importo residuo ancora dovuto di € 865,56.
Secondo il ricorrente, invece, appare evidente esservi stato un errore di calcolo, giacché, non contestate le somme liquidate ex art. 42 bis, né gli importi ricevuti a titolo di acconto, dal complessivo totale dovuto di € 177.219,60 avrebbe dovuto detrarre l'acconto corrisposto di CP_1
€ 97.00,86, con un residuo ancora dovuto di € 80.214,74; su tale importo, quindi, avrebbe dovuto applicare gli interessi a favore di esso ricorrente, pari a € 39.200,61, e quindi dal complessivo importo per capitale ed interessi, pari a € 119.415,35, detratto il pagamento di € 30.913,40 effettuato da in favore del creditore procedente, residua un credito a proprio favore di € CP_1
88.501,95.
Ebbene, il conteggio prospettato dal ricorrente non è corretto, mentre invece ha effettuato il CP_1
calcolo di quanto ancora dovuto al in applicazione di quanto previsto dall'art. 42 bis DPR Pt_1
327/01.
Invero, detta disposizione, al comma 2, prevede che il provvedimento di acquisizione sanante può essere adottato anche quando sia stato annullato il decreto di esproprio, e si osserva a maggior ragione quando detto decreto non sia mai stato emesso, e che “In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”; ancora, al comma 8 dell'art. 42 bis in esame è previsto che le disposizioni dettate si applicano ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, ed è ribadito che le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute a titolo di indennizzo per l'acquisizione sanante. In materia, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che, nei casi in cui non sia intervenuto un provvedimento di esproprio, “sull'importo fissato in sede di eventuale provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis dovranno essere comunque detratte tutte le somme, maggiorate dell'interesse legale, già a suo tempo direttamente erogate”, in applicazione di quanto disposto all'art. 42 bis, commi secondo ed ottavo (Consiglio di Stato n. 4613/2012).
Tale principio è stato precisato con il rilievo che il provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/2001 deve contenere l'indicazione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione ex nunc della proprietà del fondo, “detratte le somme che la parte ricorrente abbia eventualmente già ricevuto, a qualsiasi titolo, con riferimento alla procedura (somme che vanno maggiorate degli interessi compensativi maturati nel lasso di tempo di godimento delle stesse)” (TAR Sicilia n. 545/2012; conf. TAR
Calabria n. 902/2011).
Nel caso in esame, pertanto, del tutto correttamente ha provveduto a detrarre le somme in CP_1
acconto già corrisposte al proprietario dell'area, nonché a conteggiare sugli stessi gli interessi in ragione del godimento avuto degli importi così ottenuti.
Da ultimo, va rilevato che con note del 29.5.2023 il ricorrente ha lamentato il mancato risarcimento relativo alla mancata coltivazione del fondo, calcolando “gli ettari espropriati”, il foraggio coltivato per ettaro, il costo dello stesso a quintale, moltiplicato per tutti gli anni di mancata lavorazione, per in totale di circa € 135.000,000; trattasi, peraltro, di una domanda di risarcimento danni che non ha alcuna attinenza con l'oggetto del presente giudizio, e che dovrà, del caso, essere proposta davanti ad un giudice in primo grado.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio per effetto della soccombenza, che si liquidano secondo lo scaglione di valore da
€ 52,001 a € 260.000, avuto riguardo al valore della domanda, e secondo i valori minimi considerata la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. Condanna il alla rifusione, in favore di delle spese del presente giudizio, Pt_1 CP_1
che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu