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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 200/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 200/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.06.2024 vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
Giudecca n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Angela Maria Fattorusso che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Bianco (R.C.), viale Matteotti terza traversa n.1, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Coluccio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellato ed appellante incidentale-
oggetto: contratti bancari – appello avverso la sentenza n. 1211/2018 del Tribunale di
Locri, pubblicata il 2.10.2028.
Conclusioni delle parti Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 29.05.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “ribadite le difese svolte con l'atto di costituzione in appello, nonché in tutti gli atti e verbali di causa, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritti, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Angela Maria Fattorusso, si riporta a quanto sin qui osservato eccepito e dedotto negli atti e verbali di causa, e chiede all' Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, di accogliere le conclusioni rassegnate in atti e, conseguentemente, di rigettare tutte le domande, richieste e conclusioni di controparte, da ritenersi inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , conveniva Controparte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare, previo accertamento contabile, alla restituzione delle somme indebitamente percepite, a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi, di commissione di massimo scoperto e altre spese, nel corso del rapporto di c/c n. 16940/33, instaurato nel mese di dicembre 1995
e conclusosi in data 25.1.2012.
Esponeva l'attore:
-di avere già convenuto, con altro atto di citazione datato 2.09.2009, la
[...]
dinanzi al Tribunale di Locri, per sentirla condannare alla Parte_1 restituzione delle somme indebitamente percepite - a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi, di commissione di massimo scoperto e altre spese - nel corso dei rapporti di c/c n.
16940/33 (instaurato nel 1995) e n. 17155.80 (instaurato nel 1996);
-che tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 75/2013 che aveva accolto la domanda di ripetizione relativamente al c.c. n. 17155.80 e aveva, invece, dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione relativamente al c.c. n. 16940/33 per essere, quest'ultimo, ancora aperto e attivo;
-che, con lettera del 26.10.2012, il aveva comunicato il Parte_1 proprio recesso dal c.c. n. 16940/33, con effetto dal 25.10.2012, indicando in
€.40.542,60 il saldo passivo a carico del correntista;
-che, per tale ragione, era venuta meno la causa di inammissibilità dell'azione a suo tempo proposta ed aveva, pertanto, riproposto la domanda.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando quanto ex adverso dedotto con richiesta di integrale rigetto. Rilevava la convenuta:
-l'intervenuta prescrizione decennale dei versamenti solutori registrati sul c/c oggetto di causa;
- la genericità della domanda attrice in quanto non supportata dalla produzione in originale del contratto di c/c e degli estratti conto integrali;
-la legittima applicazione degli interessi passivi ed attivi applicati con decorrenza dall'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000;
-la legittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre spese, in quanto espressamente pattuite in contratto.
Istruito il giudizio documentalmente e con consulenza tecnico-contabile d'ufficio, all'udienza del 5.06.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Locri, in accoglimento della domanda attrice, condannava la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , Controparte_1 della somma di €. 10.990,10 - oltre interessi legali con decorrenza dal 18.04.2014 sino al soddisfo – ed alla rifusione spese giudiziali, ponendo definitamente a carico della convenuta i costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 Parte_1 proponeva appello chiedendone la riforma integrale con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, rilevando l'infondatezza Controparte_1 dell'avverso appello, con richiesta di rigetto, e proponendo appello incidentale contro quella parte della sentenza che aveva condannato la Parte_1 al pagamento della minore somma di €. 10.990,10 in luogo di €. 47.924,42,
[...] come accertata dal consulente tecnico d'ufficio.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. -Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disapplicato la Delibera CICR del 9.02.2000 che, con decorrenza dal primo luglio 2000, ha previsto “la possibilità di stabilire contrattualmente la periodicità di capitalizzazione degli interessi stessi ed il tasso applicato”. Precisa che, la adeguandosi alla Delibera citata “ha Parte_1 provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, sulla Gazzetta Ufficiale Foglio delle inserzioni del 24 giugno 2000” chiedendo, a questa Corte, di riformare la gravata sentenza statuendo la legittimità della capitalizzazione trimestrale operata in c/c successivamente all'entrata in vigore della
Delibera CICR.
La doglianza deve essere disattesa.
In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 – così come quello di cui si discute in quanto stipulato nell'anno 1995 - sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché, in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (sul punto, anche di recente C.C. n. 9140/2020).
Tale espressa pattuizione, nel caso in esame, non è mai stata stipulata né tanto meno l'Istituto di Credito ha mai allegato che fosse intervenuta nel corso del rapporto.
Ne consegue che, in luogo della capitalizzazione trimestrale degli interessi non può essere applicata alcuna capitalizzazione, conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010.
-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante si duole della circostanza che il
Giudice di prime cure abbia rigettato l'eccezione di prescrizione decennale delle rimesse solutori in c/c, come tempestivamente formulata con l'atto di costituzione, nonostante difettasse, in atti, la prova dell'esistenza di un affidamento ovvero di un contratto di apertura di credito. Adduce che, in mancanza di affidamento o di apertura di credito, le rimesse effettuate in c/c non potevano che avere natura solutoria e, pertanto, la prescrizione, ai fini della proposta azione di ripetizione, decorreva dalle singole operazioni.
La doglianza deve essere accolta nei termini che seguono.
È notorio che, la Corte di legittimità, Sezioni Unite, con sentenza n. 24418/2010, ha distinto, nei rapporti bancari, le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie ai fni della decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).
Pertanto, nel primo caso (rimesse ripristinatorie) ogni addebito non dovuto è richiedibile alla banca dal cliente, senza alcun limite temporale;
nel secondo caso
(rimesse solutorie) sono richiedibili soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
Per quanto concerne la controversa questione relativa all'onere della prova, in relazione alla natura solutoria della rimessa, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, è recentemente intervenuta sul punto con la sentenza n. 15895/2019, precisando che
'l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
Peraltro “poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente nel conto corrente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 30/01/2019).
Nella specie, il correntista non solo non ha dimostrato, come era suo onere, l'esistenza di un contratto di apertura di credito ma lo stesso C.T.U., all'esito delle operazioni peritali, ha affermato che “non sussiste un contratto di affidamento”.
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, ritiene, quindi, questa Corte, difformemente dal primo Giudice, che l'eccezione di prescrizione come formulata dall' “senza aver indicato quali tra i versamenti risultanti dagli estratti conto Controparte_2 prodotti in giudizio avessero una funzione solutoria e potessero, quindi, fungere da dies a quo della prescrizione decennale in quanto configuranti un pagamento indebito”, fosse validamente proposta avendo, la eccepito la prescrizione di tutte le rimesse solutorie Pt_1 annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa solutoria annotata), sia il dies a quo di decorrenza. Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, intervenute a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in materia di onere di allegazione gravante sulla banca convenuta in relazione all'eccezione di prescrizione, hanno evidenziato che la nozione di allegazione “in senso proprio”, rilevante rispetto alla questione trattata, “si identifica con l'affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti alla base dell'azione o dell'eccezione: essa individua i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio”. Mentre, “non rientra nell'ambito dell'onere di allegazione la qualificazione dei fatti allegati, che costituisce, invece, attività riservata al giudice, che, nel provvedere al riguardo, non è vincolato da quella eventualmente offerta dalle parti”.
Il Supremo Collegio ha precisato, anche, che l'onere di allegazione si distingue dall'onere probatorio “attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione” e che “l'aver assolto all'onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un'eccezione fondata, in quanto l'allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze probatorie devono, infine, esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice”.
Infine, ha concluso affermando che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione che la banca convenuta individui e specifichi le diverse rimesse solutorie, posto che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è – appunto – l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e che, dunque, “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (C.C., Sezioni Unite, 15895/2019).
Ne consegue che deve essere disposto, in questa sede, un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricalcolare il saldo del c/c oggetto di causa, ai fini della prescrizione decennale, tenendo conto che “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito” – così come avvenuto con la sentenza di primo grado – “e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (C.C. n. 7721/2023).
Nondimeno, dovrà anche tenersi presente che l'accertamento delle rimesse di natura solutoria dovrà essere circoscritto agli anni 1995/1999 in quanto, come pacificamente ammesso dalle parti in causa, il con l'atto di citazione del 2.09.2009 – CP_1 avente ad oggetto anche l'accertamento delle poste indebitamente addebitate sul c.c. di cui alla presente causa – ha interrotto il termine decennale di prescrizione considerato che “l'atto di citazione, anche se invalido come domanda giudiziale può tuttavia valere come atto di costituzione in mora ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione qualora possa essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore” (C.C. n.124/2020).
Rimette, infine, la decisione in ordine alla fondatezza degli altri motivi di impugnazione ed all'appello incidentale all'esito dell'incombente istruttorio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza avverso la sentenza n. 1211/2018 del
Tribunale di Locri, pubblicata il 2.10.2028, così decide:
- conferma la gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato, relativamente al c.c. n.
16940/33, la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ed alla c.m.s.;
-dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria;
-riserva alla sentenza definitiva l'esame degli altri motivi di appello principale e dell'appello incidentale nonché la pronuncia sulle spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 200/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 200/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.06.2024 vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
Giudecca n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Angela Maria Fattorusso che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Bianco (R.C.), viale Matteotti terza traversa n.1, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Coluccio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellato ed appellante incidentale-
oggetto: contratti bancari – appello avverso la sentenza n. 1211/2018 del Tribunale di
Locri, pubblicata il 2.10.2028.
Conclusioni delle parti Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 29.05.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “ribadite le difese svolte con l'atto di costituzione in appello, nonché in tutti gli atti e verbali di causa, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritti, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Angela Maria Fattorusso, si riporta a quanto sin qui osservato eccepito e dedotto negli atti e verbali di causa, e chiede all' Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, di accogliere le conclusioni rassegnate in atti e, conseguentemente, di rigettare tutte le domande, richieste e conclusioni di controparte, da ritenersi inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , conveniva Controparte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare, previo accertamento contabile, alla restituzione delle somme indebitamente percepite, a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi, di commissione di massimo scoperto e altre spese, nel corso del rapporto di c/c n. 16940/33, instaurato nel mese di dicembre 1995
e conclusosi in data 25.1.2012.
Esponeva l'attore:
-di avere già convenuto, con altro atto di citazione datato 2.09.2009, la
[...]
dinanzi al Tribunale di Locri, per sentirla condannare alla Parte_1 restituzione delle somme indebitamente percepite - a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi, di commissione di massimo scoperto e altre spese - nel corso dei rapporti di c/c n.
16940/33 (instaurato nel 1995) e n. 17155.80 (instaurato nel 1996);
-che tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 75/2013 che aveva accolto la domanda di ripetizione relativamente al c.c. n. 17155.80 e aveva, invece, dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione relativamente al c.c. n. 16940/33 per essere, quest'ultimo, ancora aperto e attivo;
-che, con lettera del 26.10.2012, il aveva comunicato il Parte_1 proprio recesso dal c.c. n. 16940/33, con effetto dal 25.10.2012, indicando in
€.40.542,60 il saldo passivo a carico del correntista;
-che, per tale ragione, era venuta meno la causa di inammissibilità dell'azione a suo tempo proposta ed aveva, pertanto, riproposto la domanda.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando quanto ex adverso dedotto con richiesta di integrale rigetto. Rilevava la convenuta:
-l'intervenuta prescrizione decennale dei versamenti solutori registrati sul c/c oggetto di causa;
- la genericità della domanda attrice in quanto non supportata dalla produzione in originale del contratto di c/c e degli estratti conto integrali;
-la legittima applicazione degli interessi passivi ed attivi applicati con decorrenza dall'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000;
-la legittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre spese, in quanto espressamente pattuite in contratto.
Istruito il giudizio documentalmente e con consulenza tecnico-contabile d'ufficio, all'udienza del 5.06.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Locri, in accoglimento della domanda attrice, condannava la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , Controparte_1 della somma di €. 10.990,10 - oltre interessi legali con decorrenza dal 18.04.2014 sino al soddisfo – ed alla rifusione spese giudiziali, ponendo definitamente a carico della convenuta i costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 Parte_1 proponeva appello chiedendone la riforma integrale con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, rilevando l'infondatezza Controparte_1 dell'avverso appello, con richiesta di rigetto, e proponendo appello incidentale contro quella parte della sentenza che aveva condannato la Parte_1 al pagamento della minore somma di €. 10.990,10 in luogo di €. 47.924,42,
[...] come accertata dal consulente tecnico d'ufficio.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. -Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disapplicato la Delibera CICR del 9.02.2000 che, con decorrenza dal primo luglio 2000, ha previsto “la possibilità di stabilire contrattualmente la periodicità di capitalizzazione degli interessi stessi ed il tasso applicato”. Precisa che, la adeguandosi alla Delibera citata “ha Parte_1 provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, sulla Gazzetta Ufficiale Foglio delle inserzioni del 24 giugno 2000” chiedendo, a questa Corte, di riformare la gravata sentenza statuendo la legittimità della capitalizzazione trimestrale operata in c/c successivamente all'entrata in vigore della
Delibera CICR.
La doglianza deve essere disattesa.
In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 – così come quello di cui si discute in quanto stipulato nell'anno 1995 - sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché, in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (sul punto, anche di recente C.C. n. 9140/2020).
Tale espressa pattuizione, nel caso in esame, non è mai stata stipulata né tanto meno l'Istituto di Credito ha mai allegato che fosse intervenuta nel corso del rapporto.
Ne consegue che, in luogo della capitalizzazione trimestrale degli interessi non può essere applicata alcuna capitalizzazione, conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010.
-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante si duole della circostanza che il
Giudice di prime cure abbia rigettato l'eccezione di prescrizione decennale delle rimesse solutori in c/c, come tempestivamente formulata con l'atto di costituzione, nonostante difettasse, in atti, la prova dell'esistenza di un affidamento ovvero di un contratto di apertura di credito. Adduce che, in mancanza di affidamento o di apertura di credito, le rimesse effettuate in c/c non potevano che avere natura solutoria e, pertanto, la prescrizione, ai fini della proposta azione di ripetizione, decorreva dalle singole operazioni.
La doglianza deve essere accolta nei termini che seguono.
È notorio che, la Corte di legittimità, Sezioni Unite, con sentenza n. 24418/2010, ha distinto, nei rapporti bancari, le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie ai fni della decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).
Pertanto, nel primo caso (rimesse ripristinatorie) ogni addebito non dovuto è richiedibile alla banca dal cliente, senza alcun limite temporale;
nel secondo caso
(rimesse solutorie) sono richiedibili soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
Per quanto concerne la controversa questione relativa all'onere della prova, in relazione alla natura solutoria della rimessa, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, è recentemente intervenuta sul punto con la sentenza n. 15895/2019, precisando che
'l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
Peraltro “poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente nel conto corrente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 30/01/2019).
Nella specie, il correntista non solo non ha dimostrato, come era suo onere, l'esistenza di un contratto di apertura di credito ma lo stesso C.T.U., all'esito delle operazioni peritali, ha affermato che “non sussiste un contratto di affidamento”.
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, ritiene, quindi, questa Corte, difformemente dal primo Giudice, che l'eccezione di prescrizione come formulata dall' “senza aver indicato quali tra i versamenti risultanti dagli estratti conto Controparte_2 prodotti in giudizio avessero una funzione solutoria e potessero, quindi, fungere da dies a quo della prescrizione decennale in quanto configuranti un pagamento indebito”, fosse validamente proposta avendo, la eccepito la prescrizione di tutte le rimesse solutorie Pt_1 annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa solutoria annotata), sia il dies a quo di decorrenza. Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, intervenute a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in materia di onere di allegazione gravante sulla banca convenuta in relazione all'eccezione di prescrizione, hanno evidenziato che la nozione di allegazione “in senso proprio”, rilevante rispetto alla questione trattata, “si identifica con l'affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti alla base dell'azione o dell'eccezione: essa individua i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio”. Mentre, “non rientra nell'ambito dell'onere di allegazione la qualificazione dei fatti allegati, che costituisce, invece, attività riservata al giudice, che, nel provvedere al riguardo, non è vincolato da quella eventualmente offerta dalle parti”.
Il Supremo Collegio ha precisato, anche, che l'onere di allegazione si distingue dall'onere probatorio “attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione” e che “l'aver assolto all'onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un'eccezione fondata, in quanto l'allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze probatorie devono, infine, esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice”.
Infine, ha concluso affermando che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione che la banca convenuta individui e specifichi le diverse rimesse solutorie, posto che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è – appunto – l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e che, dunque, “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (C.C., Sezioni Unite, 15895/2019).
Ne consegue che deve essere disposto, in questa sede, un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricalcolare il saldo del c/c oggetto di causa, ai fini della prescrizione decennale, tenendo conto che “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito” – così come avvenuto con la sentenza di primo grado – “e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (C.C. n. 7721/2023).
Nondimeno, dovrà anche tenersi presente che l'accertamento delle rimesse di natura solutoria dovrà essere circoscritto agli anni 1995/1999 in quanto, come pacificamente ammesso dalle parti in causa, il con l'atto di citazione del 2.09.2009 – CP_1 avente ad oggetto anche l'accertamento delle poste indebitamente addebitate sul c.c. di cui alla presente causa – ha interrotto il termine decennale di prescrizione considerato che “l'atto di citazione, anche se invalido come domanda giudiziale può tuttavia valere come atto di costituzione in mora ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione qualora possa essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore” (C.C. n.124/2020).
Rimette, infine, la decisione in ordine alla fondatezza degli altri motivi di impugnazione ed all'appello incidentale all'esito dell'incombente istruttorio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza avverso la sentenza n. 1211/2018 del
Tribunale di Locri, pubblicata il 2.10.2028, così decide:
- conferma la gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato, relativamente al c.c. n.
16940/33, la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ed alla c.m.s.;
-dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria;
-riserva alla sentenza definitiva l'esame degli altri motivi di appello principale e dell'appello incidentale nonché la pronuncia sulle spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)