TRIB
Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/05/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice deIGnato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11416/2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 10.04.2025 e vertente
TRA
, (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ANTONINO CASTORINA, presso il cui studio in Via S. Anna II Tronco, n. 105, Reggio Calabria
è elettivamente domiciliata (cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura depositata in data 26.09.2023, da intendersi collazionata telematicamente al ricorso introduttivo, in sostituzione di quella depositata con quest'ultimo; ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di
Bologna del 3.10.2023 (depositata il 6.10.2023);
OPPONENTE
E
, (c.f. / p.iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marzio Pecci, con domicilio eletto in via Flaminia n.171, Rimini (cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura collazionata telematicamente alla comparsa costitutiva;
OPPOSTA
NONCHE'
, (c.f ), in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
e difeso dagli Avv.ti Samantha Zebri e Antonella Trentini, con domicilio eletto presso l'Avvocatura civica, p.zza Maggiore n.6, giusta procura collazionata telematicamente alla comparsa CP_2
costitutiva.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 CONCLUSIONI: “ Preliminarmente il Giudice ascoltati i difensori delle parti e dato atto della provenienza della causa da altro GI a seguito di remissione sul ruolo istruttorio e successivo rinvio, autorizza le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note autorizzate sui chiarimenti richiesti dal precedente GI.” (cfr. verbale dell'udienza del 10.04.2025).
FATTO
Con ricorso depositato l'11.09.2023 e notificato all' ed al Controparte_4
in data 18.09.2023 con pedissequo decreto del GI (che lo ha riqualificato come Controparte_2
ricorso ex art. 281 decies c.p.c.), la IG.ra ha proposto opposizione all'intimazione di Pt_1
pagamento n. 11020219005212062000 notificatale in data 18.07.2023 limitatamente all'importo di
€ 17.246,66 fondato sulla richiamata cartella di pagamento n. 11020100103385806000
'asseritamente' notificata il 05/07/2011 per sanzioni amministrative dell'anno 2006.
L'opponente ha eccepito, anzitutto, la mancata notifica del verbale di accertamento e di tutti gli atti presupposti all'intimazione , nonché, nel merito, la prescrizione (quinquennale) del credito.
Si è costituita in giudizio l' (sin d'ora per brevità , Controparte_4 CP_5
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, quanto all'opposizione
'recuperatoria' avanzata dalla ricorrente (in punto di omessa notifica del verbale di accertamento presupposto) e chiedendo, sempre in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'ente impositore, ovvero il nel merito, l'agente della riscossione ha chiesto Controparte_2 il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite, assumendo la legittimità del proprio operato e regolare notifica della cartella di pagamento il 5.07.2011 e successivi atti interruttivi della prescrizione (fermo amministrativo il 19.02.2016 e da ultimo, l'intimazione opposta, notificata il
18.07.2023, entro il termine quinquennale di prescrizione, in scadenza il 13.08.2023, considerata la sospensione della prescrizione nel periodo COVID dall'8.03.2020 al 31.08.2021 ex art. 68 DL
18/2020).
Con comparsa depositata il 23.10.2023 si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_2
eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso come notificatogli "perché privo di procura alle liti, risultandovi apposta in calce una procura alle liti riferita ad un diverso procedimento pendente davanti al Giudice di Pace di Torino” , cui è seguita la notifica via pec il 26.09.2023 del medesimo ricorso – unitamente agli stessi decreti del Tribunale – con diversa procura “priva di qualunque riferimento allo specifico contenzioso e recante una sottoscrizione palesemente ed inequivocabilmente differente da quella apposta nella procura allegata ai ricorsi notificati il
18/09/2023” (rif.docc.1 e 2), con conseguente inammissibile e grave incertezza sulla sua effettiva ascrivibilità all'odierna ricorrente e asserita tardività dell'opposizione all'intimazione.
2 Nel merito, il ha allegato (e documentato) che: CP_2
- “il debito oggetto di opposizione trae origine dal verbale di accertata violazione
n.36477/2006 (doc.5) con cui il 17/12/2006 la Polizia Locale aveva contestato alla IG.ra
l'abusivo esercizio di commercio su area pubblica, in via Michelino all'ingresso Pt_1
della fiera, di prodotti non alimentari in occasione della manifestazione denominata
“Motorshow”, in violazione dell'art.28, comma 7, del D.Lgs.114/98. Detto verbale è stato ritualmente notificato sul posto dagli agenti (che hanno verbalizzato la sua scelta di non firmalo) al relativo trasgressore, IG.ra che decideva di non oblarlo;
veniva Pt_1
quindi emessa l'ordinanza-ingiunzione n.3565/2006 del 21/02/2007 (doc.7), ritualmente notificata il 20/03/2007 nelle mani stesse della stessa IG.ra ”; Parte_1
- “in seguito il ha legittimamente e tempestivamente mandato a riscossione coattiva CP_2
il credito di cui alla suddetta ordinanza-ingiunzione (non pagata né impugnata dalla IG.ra
, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche appositamente disciplinate dal Pt_1
Legislatore tramite ruolo affidato alla allora Concessionaria ex lege (oggi CP_6
, c.d. )”. Controparte_4 CP_5
Sulla base di quanto sopra, l'amministrazione comunale ha concluso, chiedendo, per quanto di competenza: “IN VIA PRELIMINARE - dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché non assistito da valida procura alle liti e/o perché irrituale e/o tardivo quale opposizione ad atto esecutivo
(intimazione di pagamento) e/o fondato su motivi impropri, come rilevato in narrativa;
nel merito - rigettare per le motivazioni di cui in premessa tutte le avverse domande, confermando l'integrale legittimità dell'opposta intimazione di pagamento n.11020219005212062000 relativamente alla cartella di pagamento n.11020100103385806000 (che ne è parziale oggetto), oltre che l'esecutività dei crediti del avviati a riscossione con i suddetti atti;
- in ogni caso, Controparte_2
respingere integralmente nei confronti del la richiesta di condanna al Controparte_2
pagamento delle spese processuali per le ragioni di cui in premessa;
spese che comunque non andranno imputate al , o che nei rapporti tra e debitore andranno Controparte_2 CP_2
compensate ex art.92 c.p.c.; salva in ogni caso la possibilità del di agire in manleva al CP_2
riguardo nei confronti del Concessionario”, con vittoria di spese di lite.
Quindi la causa, istruita documentalmente, trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo dal precedente GI per chiarimenti in relazione alla notifica della cartella di pagamento (ritenuta regolare la notifica dell'atto presupposto), all'udienza del 10.04.2025, frattanto mutato il GI, è stata nuovamente discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
3 DIRITTO
1.In limine
Preliminarmente, si rileva l'intervenuta tempestiva regolarizzazione della procura alle liti collazionata telematicamente al ricorso, con il deposito avvenuto del 26.09.2023, su impulso della parte ricorrente prima dell'assegnazione del termine all'uopo previsto ex art. 182 c.p.c. da parte del GI e l'assenza di termini di decadenza per l'opposizione ad intimazione di pagamento in esame (mero sollecito di pagamento), di tal ché non assumono rilievo sul punto le deduzioni del (evidente altresì la riferibilità della procura alla causa in epigrafe;
cfr. altresì CP_2
domanda di ammissione al p.s.s.; inammissibile, in assenza di querela di falso, la contestazione su sottoscrizione 'differente' della procura, come ribadito da ultimo da Cass. ord. 13/02/2025, n.
3653).
Sempre in limine, si dà atto della qualificazione del ricorso operata dal precedente GI ex art. 281 decies c.p.c. cui le parti hanno prestato adesione.
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione in esame deve qualificarsi in parte come opposizione c.d. recuperatoria (quanto all'eccepita inesistenza della notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, id est verbale di accertamento e ordinanza-ingiunzione) ed in parte come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in relazione al motivo inerente l'eccepita prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione
(assorbito e comunque tardivo il motivo ex art. 617 c.p.c. in punto di omessa motivazione dell'atto).
Ciò posto, l'opposizione è all'evidenza destituita di fondamento quanto all'eccepita inesistenza della notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza-ingiunzione del
[...]
quali atti presupposti alla cartella di pagamento: come correttamente osservato e CP_2 documentato dal Comune opposto in parte qua risulta ex actis la notifica “a mani” dell'opponente dell'ordinanza-ingiunzione n. 3565/2006 in data 20.03.2007 (e ancor prima del verbale di accertamento, cfr. supra); ordinanza pacificamente non opposta nei termini di legge, sì da rendere inammissibile qualsivoglia contestazione nel merito (cfr. doc. 5,6,7 alla comparsa costitutiva del . CP_2
In parte qua, dunque, l'opposizione come proposta va rigettata.
Per converso, assorbito ogni ulteriore rilievo, merita accoglimento l'opposizione, da qualificarsi come opposizione preventiva ex art. 615 co. 1 c.p.c. ( comunque azione di accertamento negativo del credito), fondata sull'omessa notifica della cartella di pagamento n.11020100103385806000
4 e conseguente prescrizione del credito da sanzione amministrativa sotteso, richiamato nell'intimazione di pagamento (del 2023) opposta.
La documentazione versata in atti dall non prova, contrariamente a quanto assunto dalla CP_5
stessa, il rituale perfezionamento della notifica della cartella di pagamento
n.11020100103385806000, solo asseritamente avvenuta in data 16.06.2011/5.07.2011.
Sul punto giova rammentare che, come di recente ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 27729 del 2024 (nel solco dei principi delle S.U. Cass. n. 10012/2021):
- solo nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, “all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso
l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione
(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014; conf Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
9782 del 19/04/2018 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27825 del 31/10/2018);
- viceversa, in caso di irreperibilità cd. assoluta continua a trovare applicazione l'art. 60 comma 1, lett. e) dPR n. 600/1973 (“l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e IGillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”).
In dettaglio, la notificazione delle cartelle di pagamento nel sistema delineato dall'art. 60 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata “secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune”.
Ne consegue che, perché possa correttamente applicarsi la procedura notificatoria riguardante la cd. “irreperibilità assoluta” di cui all'art. 60 comma 1, lett. e) è necessario che dalla relata di
5 notifica emerga “con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (v. Sez. 5, 28/09/2007, n. 20425).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da a supporto dell'intervenuta notifica CP_5
della cartella di pagamento (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa costitutiva) esclude che si fosse al cospetto di una notifica ex art. 140 c.p.c. (soggetto temporaneamente irreperibile), ma al contempo non documenta sufficientemente gli elementi dai quali evincere che si fosse al cospetto di ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica.
L'esito della notifica in esame è il seguente:
-attestazione mancato recapito della raccomandata A/R (che riporta il numero della cartella esattoriale in oggetto) in data 10.01.2011 per “ soggetto sconosciuto” (barrata la relativa casella, distinta da altra casella “soggetto irreperibile”), sulla cui base in data 16.06.2011 il messo notificatore ha provveduto a: (barrata relativa casella) “deposit(o) in Comune e affi(ssione) all'albo dell'avviso dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario”, vuota la casella sottostante (circa eventuali verifiche effettuate).
Ciò posto, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene l'adito
Tribunale che la documentazione offerta a supporto del rituale perfezionamento della notifica in esame non consenta di desumere alcuna attività di ricerca compiuta dal messo notificatore ai fini della validità della notifica agli irreperibili come effettuata;
inoltre, neppure risulta prima facie compilata la parte (pur indicata con apposita casella) relativa alla data di affissione dell'avviso presso la casa comunale (cfr. scarno tenore doc.1, allegato alla comparsa costitutiva e nuovamente depositato, a fronte dei chiarimenti richiesti dal precedente GI, con nota del
21.12.2024; inammissibile ulteriore documentazione tardivamente prodotta).
Con la conseguenza che la notifica della cartella esattoriale in esame, come documentata, deve ritenersi nulla e come tale inidonea ad assumere rilievo ai fini della interruzione della prescrizione del credito sotteso.
In assenza, pertanto, di documentati atti interruttivi della prescrizione ex art. 28 della
Legge 24 novembre 1981, n. 689 nel quinquennio decorrente dal 20.03.2007 (data di rituale notifica dell'ordinanza-ingiunzione) al marzo 2012, è fondata l'eccezione di prescrizione del credito in esame già alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo del 17.02.2016 e,
a fortiori, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (notificata il
18.07.2023).
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c.
(infondatezza/inammissibilità della opposizione recuperatoria, fondatezza dell'opposizione ex
6 art. 615 co. 1 c.p.c.) e considerate le peculiarità della vicenda (ed inconferenza di talune censure di parte opponente, ivi compreso l'omesso deposito di avviso di ricevimento della notifica della cartella di pagamento, non pertinente, nella specie, non venendo in rilievo una notifica a soggetto
'temporaneamente' irreperibile), sono integralmente compensate tra le parti. Rimessa a separato decreto, su istanza del soggetto legittimato, la liquidazione delle spese in favore del difensore della parte opponente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, DICHIARA l'inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 11020219005212062000, limitatamente al credito di cui alla Cartella di pagamento n. 11020100103385806000 avente ad oggetto “SANZ.
AMMINISTRATIVA L. 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE/MAGG. PAG. L.
689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2006, per un importo di € 17.246,66;
2) ACCERTA l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n.
11020100103385806000 e per l'effetto l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente relativamente e limitatamente al suddetto credito;
3) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, in data 10/05/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice deIGnato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11416/2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 10.04.2025 e vertente
TRA
, (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ANTONINO CASTORINA, presso il cui studio in Via S. Anna II Tronco, n. 105, Reggio Calabria
è elettivamente domiciliata (cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura depositata in data 26.09.2023, da intendersi collazionata telematicamente al ricorso introduttivo, in sostituzione di quella depositata con quest'ultimo; ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di
Bologna del 3.10.2023 (depositata il 6.10.2023);
OPPONENTE
E
, (c.f. / p.iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marzio Pecci, con domicilio eletto in via Flaminia n.171, Rimini (cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura collazionata telematicamente alla comparsa costitutiva;
OPPOSTA
NONCHE'
, (c.f ), in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
e difeso dagli Avv.ti Samantha Zebri e Antonella Trentini, con domicilio eletto presso l'Avvocatura civica, p.zza Maggiore n.6, giusta procura collazionata telematicamente alla comparsa CP_2
costitutiva.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 CONCLUSIONI: “ Preliminarmente il Giudice ascoltati i difensori delle parti e dato atto della provenienza della causa da altro GI a seguito di remissione sul ruolo istruttorio e successivo rinvio, autorizza le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note autorizzate sui chiarimenti richiesti dal precedente GI.” (cfr. verbale dell'udienza del 10.04.2025).
FATTO
Con ricorso depositato l'11.09.2023 e notificato all' ed al Controparte_4
in data 18.09.2023 con pedissequo decreto del GI (che lo ha riqualificato come Controparte_2
ricorso ex art. 281 decies c.p.c.), la IG.ra ha proposto opposizione all'intimazione di Pt_1
pagamento n. 11020219005212062000 notificatale in data 18.07.2023 limitatamente all'importo di
€ 17.246,66 fondato sulla richiamata cartella di pagamento n. 11020100103385806000
'asseritamente' notificata il 05/07/2011 per sanzioni amministrative dell'anno 2006.
L'opponente ha eccepito, anzitutto, la mancata notifica del verbale di accertamento e di tutti gli atti presupposti all'intimazione , nonché, nel merito, la prescrizione (quinquennale) del credito.
Si è costituita in giudizio l' (sin d'ora per brevità , Controparte_4 CP_5
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, quanto all'opposizione
'recuperatoria' avanzata dalla ricorrente (in punto di omessa notifica del verbale di accertamento presupposto) e chiedendo, sempre in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'ente impositore, ovvero il nel merito, l'agente della riscossione ha chiesto Controparte_2 il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite, assumendo la legittimità del proprio operato e regolare notifica della cartella di pagamento il 5.07.2011 e successivi atti interruttivi della prescrizione (fermo amministrativo il 19.02.2016 e da ultimo, l'intimazione opposta, notificata il
18.07.2023, entro il termine quinquennale di prescrizione, in scadenza il 13.08.2023, considerata la sospensione della prescrizione nel periodo COVID dall'8.03.2020 al 31.08.2021 ex art. 68 DL
18/2020).
Con comparsa depositata il 23.10.2023 si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_2
eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso come notificatogli "perché privo di procura alle liti, risultandovi apposta in calce una procura alle liti riferita ad un diverso procedimento pendente davanti al Giudice di Pace di Torino” , cui è seguita la notifica via pec il 26.09.2023 del medesimo ricorso – unitamente agli stessi decreti del Tribunale – con diversa procura “priva di qualunque riferimento allo specifico contenzioso e recante una sottoscrizione palesemente ed inequivocabilmente differente da quella apposta nella procura allegata ai ricorsi notificati il
18/09/2023” (rif.docc.1 e 2), con conseguente inammissibile e grave incertezza sulla sua effettiva ascrivibilità all'odierna ricorrente e asserita tardività dell'opposizione all'intimazione.
2 Nel merito, il ha allegato (e documentato) che: CP_2
- “il debito oggetto di opposizione trae origine dal verbale di accertata violazione
n.36477/2006 (doc.5) con cui il 17/12/2006 la Polizia Locale aveva contestato alla IG.ra
l'abusivo esercizio di commercio su area pubblica, in via Michelino all'ingresso Pt_1
della fiera, di prodotti non alimentari in occasione della manifestazione denominata
“Motorshow”, in violazione dell'art.28, comma 7, del D.Lgs.114/98. Detto verbale è stato ritualmente notificato sul posto dagli agenti (che hanno verbalizzato la sua scelta di non firmalo) al relativo trasgressore, IG.ra che decideva di non oblarlo;
veniva Pt_1
quindi emessa l'ordinanza-ingiunzione n.3565/2006 del 21/02/2007 (doc.7), ritualmente notificata il 20/03/2007 nelle mani stesse della stessa IG.ra ”; Parte_1
- “in seguito il ha legittimamente e tempestivamente mandato a riscossione coattiva CP_2
il credito di cui alla suddetta ordinanza-ingiunzione (non pagata né impugnata dalla IG.ra
, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche appositamente disciplinate dal Pt_1
Legislatore tramite ruolo affidato alla allora Concessionaria ex lege (oggi CP_6
, c.d. )”. Controparte_4 CP_5
Sulla base di quanto sopra, l'amministrazione comunale ha concluso, chiedendo, per quanto di competenza: “IN VIA PRELIMINARE - dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché non assistito da valida procura alle liti e/o perché irrituale e/o tardivo quale opposizione ad atto esecutivo
(intimazione di pagamento) e/o fondato su motivi impropri, come rilevato in narrativa;
nel merito - rigettare per le motivazioni di cui in premessa tutte le avverse domande, confermando l'integrale legittimità dell'opposta intimazione di pagamento n.11020219005212062000 relativamente alla cartella di pagamento n.11020100103385806000 (che ne è parziale oggetto), oltre che l'esecutività dei crediti del avviati a riscossione con i suddetti atti;
- in ogni caso, Controparte_2
respingere integralmente nei confronti del la richiesta di condanna al Controparte_2
pagamento delle spese processuali per le ragioni di cui in premessa;
spese che comunque non andranno imputate al , o che nei rapporti tra e debitore andranno Controparte_2 CP_2
compensate ex art.92 c.p.c.; salva in ogni caso la possibilità del di agire in manleva al CP_2
riguardo nei confronti del Concessionario”, con vittoria di spese di lite.
Quindi la causa, istruita documentalmente, trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo dal precedente GI per chiarimenti in relazione alla notifica della cartella di pagamento (ritenuta regolare la notifica dell'atto presupposto), all'udienza del 10.04.2025, frattanto mutato il GI, è stata nuovamente discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
3 DIRITTO
1.In limine
Preliminarmente, si rileva l'intervenuta tempestiva regolarizzazione della procura alle liti collazionata telematicamente al ricorso, con il deposito avvenuto del 26.09.2023, su impulso della parte ricorrente prima dell'assegnazione del termine all'uopo previsto ex art. 182 c.p.c. da parte del GI e l'assenza di termini di decadenza per l'opposizione ad intimazione di pagamento in esame (mero sollecito di pagamento), di tal ché non assumono rilievo sul punto le deduzioni del (evidente altresì la riferibilità della procura alla causa in epigrafe;
cfr. altresì CP_2
domanda di ammissione al p.s.s.; inammissibile, in assenza di querela di falso, la contestazione su sottoscrizione 'differente' della procura, come ribadito da ultimo da Cass. ord. 13/02/2025, n.
3653).
Sempre in limine, si dà atto della qualificazione del ricorso operata dal precedente GI ex art. 281 decies c.p.c. cui le parti hanno prestato adesione.
2- Nel merito dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione in esame deve qualificarsi in parte come opposizione c.d. recuperatoria (quanto all'eccepita inesistenza della notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, id est verbale di accertamento e ordinanza-ingiunzione) ed in parte come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in relazione al motivo inerente l'eccepita prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione
(assorbito e comunque tardivo il motivo ex art. 617 c.p.c. in punto di omessa motivazione dell'atto).
Ciò posto, l'opposizione è all'evidenza destituita di fondamento quanto all'eccepita inesistenza della notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza-ingiunzione del
[...]
quali atti presupposti alla cartella di pagamento: come correttamente osservato e CP_2 documentato dal Comune opposto in parte qua risulta ex actis la notifica “a mani” dell'opponente dell'ordinanza-ingiunzione n. 3565/2006 in data 20.03.2007 (e ancor prima del verbale di accertamento, cfr. supra); ordinanza pacificamente non opposta nei termini di legge, sì da rendere inammissibile qualsivoglia contestazione nel merito (cfr. doc. 5,6,7 alla comparsa costitutiva del . CP_2
In parte qua, dunque, l'opposizione come proposta va rigettata.
Per converso, assorbito ogni ulteriore rilievo, merita accoglimento l'opposizione, da qualificarsi come opposizione preventiva ex art. 615 co. 1 c.p.c. ( comunque azione di accertamento negativo del credito), fondata sull'omessa notifica della cartella di pagamento n.11020100103385806000
4 e conseguente prescrizione del credito da sanzione amministrativa sotteso, richiamato nell'intimazione di pagamento (del 2023) opposta.
La documentazione versata in atti dall non prova, contrariamente a quanto assunto dalla CP_5
stessa, il rituale perfezionamento della notifica della cartella di pagamento
n.11020100103385806000, solo asseritamente avvenuta in data 16.06.2011/5.07.2011.
Sul punto giova rammentare che, come di recente ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 27729 del 2024 (nel solco dei principi delle S.U. Cass. n. 10012/2021):
- solo nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, “all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso
l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione
(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014; conf Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
9782 del 19/04/2018 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27825 del 31/10/2018);
- viceversa, in caso di irreperibilità cd. assoluta continua a trovare applicazione l'art. 60 comma 1, lett. e) dPR n. 600/1973 (“l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e IGillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”).
In dettaglio, la notificazione delle cartelle di pagamento nel sistema delineato dall'art. 60 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata “secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune”.
Ne consegue che, perché possa correttamente applicarsi la procedura notificatoria riguardante la cd. “irreperibilità assoluta” di cui all'art. 60 comma 1, lett. e) è necessario che dalla relata di
5 notifica emerga “con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (v. Sez. 5, 28/09/2007, n. 20425).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da a supporto dell'intervenuta notifica CP_5
della cartella di pagamento (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa costitutiva) esclude che si fosse al cospetto di una notifica ex art. 140 c.p.c. (soggetto temporaneamente irreperibile), ma al contempo non documenta sufficientemente gli elementi dai quali evincere che si fosse al cospetto di ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica.
L'esito della notifica in esame è il seguente:
-attestazione mancato recapito della raccomandata A/R (che riporta il numero della cartella esattoriale in oggetto) in data 10.01.2011 per “ soggetto sconosciuto” (barrata la relativa casella, distinta da altra casella “soggetto irreperibile”), sulla cui base in data 16.06.2011 il messo notificatore ha provveduto a: (barrata relativa casella) “deposit(o) in Comune e affi(ssione) all'albo dell'avviso dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario”, vuota la casella sottostante (circa eventuali verifiche effettuate).
Ciò posto, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene l'adito
Tribunale che la documentazione offerta a supporto del rituale perfezionamento della notifica in esame non consenta di desumere alcuna attività di ricerca compiuta dal messo notificatore ai fini della validità della notifica agli irreperibili come effettuata;
inoltre, neppure risulta prima facie compilata la parte (pur indicata con apposita casella) relativa alla data di affissione dell'avviso presso la casa comunale (cfr. scarno tenore doc.1, allegato alla comparsa costitutiva e nuovamente depositato, a fronte dei chiarimenti richiesti dal precedente GI, con nota del
21.12.2024; inammissibile ulteriore documentazione tardivamente prodotta).
Con la conseguenza che la notifica della cartella esattoriale in esame, come documentata, deve ritenersi nulla e come tale inidonea ad assumere rilievo ai fini della interruzione della prescrizione del credito sotteso.
In assenza, pertanto, di documentati atti interruttivi della prescrizione ex art. 28 della
Legge 24 novembre 1981, n. 689 nel quinquennio decorrente dal 20.03.2007 (data di rituale notifica dell'ordinanza-ingiunzione) al marzo 2012, è fondata l'eccezione di prescrizione del credito in esame già alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo del 17.02.2016 e,
a fortiori, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (notificata il
18.07.2023).
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c.
(infondatezza/inammissibilità della opposizione recuperatoria, fondatezza dell'opposizione ex
6 art. 615 co. 1 c.p.c.) e considerate le peculiarità della vicenda (ed inconferenza di talune censure di parte opponente, ivi compreso l'omesso deposito di avviso di ricevimento della notifica della cartella di pagamento, non pertinente, nella specie, non venendo in rilievo una notifica a soggetto
'temporaneamente' irreperibile), sono integralmente compensate tra le parti. Rimessa a separato decreto, su istanza del soggetto legittimato, la liquidazione delle spese in favore del difensore della parte opponente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, DICHIARA l'inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 11020219005212062000, limitatamente al credito di cui alla Cartella di pagamento n. 11020100103385806000 avente ad oggetto “SANZ.
AMMINISTRATIVA L. 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE/MAGG. PAG. L.
689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2006, per un importo di € 17.246,66;
2) ACCERTA l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n.
11020100103385806000 e per l'effetto l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente relativamente e limitatamente al suddetto credito;
3) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, in data 10/05/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
7