Art. 7. 1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , il Governo della Repubblica puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 8, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria.
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31 marzo 1987
31 marzo 1987
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Giurisprudenza • 10
- 1. Corte Cost., sentenza 30/07/1993, n. 364Provvedimento: […] infatti, non sarebbe consentita l'emanazione di un decreto-legge contenente modifiche del codice di procedura penale in presenza della delega al Governo ad emanare, entro un triennio dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, disposizioni integrative e correttive su conforme parere di una Commissione bicamerale (art. 7 e 8 della legge n. 81 del 1987). […] La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo triennio di vigenza dello stesso codice non esclude, pertanto, […]Leggi di più...
- asserita conseguente incostituzionalita'·
- riduzione, da trenta a quindici giorni, del termine per il deposito della motivazione·
- sentenza con motivazione non contestuale alla redazione del dispositivo·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 364/93 a. processo penale·
- esclusione·
- adozione di tale modifica con decreto-legge (regolarmente convertito)
- 2. Corte Cost., sentenza 21/07/2000, n. 323Provvedimento: […] sotto questo punto di vista, nemmeno dopo che la novella del 1991 (art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12) peraltro emanata in base alla delega per la integrazione e correzione della già intervenuta legislazione delegata, e quindi necessariamente informata agli stessi originari criteri direttivi (cfr. art. 7 della legge n. 81 del 1987) ha allargato notevolmente le condizioni per l'applicabilità ai minori della custodia cautelare, portando a nove anni il limite di pena massima già fissato in dodici anni dalla prima parte del comma 1 dell'art. 23, e introducendo l'ulteriore facoltà di disporre la custodia cautelare quando si proceda per uno dei delitti previsti dall'art. 380, comma 2, […]Leggi di più...
- misure cautelari personali·
- non condivisibilita' del presupposto interpretativo, su cui si basa la censura prospettata·
- applicazione della custodia cautelare all'imputato minorenne·
- prospettata disparità di trattamento, rispetto agli imputati maggiorenni·
- processo penale·
- mancata previsione della condizione limitativa, concernente la pena·
- non fondatezza della questione.
- 3. Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2023, n. 44181Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia nel procedimento aperto a carico di Birindelli Andrea, n. Montecatini Terme il 29/05/1968 avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaucl; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso in relazione al primo, assorbente, …Leggi di più...
- accoglimento parziale di richiesta di sequestro preventivo·
- ammissibilità·
- appello del pubblico ministero·
- ragioni·
- reali·
- misure cautelari·
- impugnazioni
- 4. Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2006, n. 19549Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 18/05/2006 Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 947 Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 008063/2006 ha pronunciato la seguente: SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) ET CO N. IL 08/10/1936; 2) ET SS N. IL 07/12/1964; avverso ORDINANZA del 21/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di ROMA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO; sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito il difensore avv. CARRAIO …Leggi di più...
- sussistenza·
- omissione·
- nullità·
- richiesta del parere al p.m·
- revoca·
- estinzione·
- personali·
- misure cautelari
- 5. Corte Cost., sentenza 08/07/1993, n. 306Provvedimento: […] Premesso, in punto di rilevanza, di dover applicare nei giudizi - di cui peraltro non indica l'oggetto - quantomeno l'art. 238 cod. proc. pen., il remittente contesta la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza per introdurre con decreto-legge modifiche al codice di procedura penale: sia perché avrebbe dovuto essere adottata la procedura di cui all'art. 7 della legge delega n. 81 del 1987, sia perché la sussistenza di tali requisiti non potrebbe riconoscersi nell'esigenza di contrasto della criminalità mafiosa. […]Leggi di più...
- sent. 306/93 h. ordinamento penitenziario·
- inammissibilita' della questione.