Art. 7. 1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , il Governo della Repubblica puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 8, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria.
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31 marzo 1987
31 marzo 1987
Giurisprudenza • 10
- 1. Corte Cost., sentenza 30/07/1993, n. 364Provvedimento: […] infatti, non sarebbe consentita l'emanazione di un decreto-legge contenente modifiche del codice di procedura penale in presenza della delega al Governo ad emanare, entro un triennio dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, disposizioni integrative e correttive su conforme parere di una Commissione bicamerale (art. 7 e 8 della legge n. 81 del 1987). […] La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo triennio di vigenza dello stesso codice non esclude, pertanto, […]Leggi di più...
- asserita conseguente incostituzionalita'·
- riduzione, da trenta a quindici giorni, del termine per il deposito della motivazione·
- sentenza dibattimentale con motivazione non contestuale alla redazione del dispositivo·
- sentenza con motivazione non contestuale alla redazione del dispositivo·
- imputato presente·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 364/93 a. processo penale·
- riduzione del termine per il deposito dei motivi da trenta a quindici giorni·
- sent. 364/93 b. processo penale·
- esclusione·
- adozione di tale modifica con decreto-legge (regolarmente convertito)·
- non fondatezza.