Articolo 7 della Legge 16 febbraio 1987, n. 81
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 marzo 1987
Art. 7. 1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , il Governo della Repubblica puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 8, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria.
Entrata in vigore il 31 marzo 1987
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