Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 6312/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
02/04/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CASTIGLIONE;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRA MORCAVALLO;
Controparte_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San CO
AN (CS) in data 04/09/2010, dal quale sono nati i figli, Francesco (17/11/2013) e Per_1
(02/01/2020).
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza in data
26/05/2022, si sono consensualmente separati come da verbale omologato con decreto del medesimo
Tribunale del 26/07/2022.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
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Si prende atto, infine, dell'accordo relativo all'assegno unico nei termini di cui al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
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