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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 05/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott. Umberto Giacomelli - Presidente dott.ssa Chiara Sandini - Giudice dott. Beniamino Margiotta - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 1520/2024 per la separazione personale dei coniugi
, cittadino ucraino, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, residente in [...],
[...]
e
, cittadina ucraina, nata in [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Hidra Zoldan del Foro di Belluno
*
Con l'intervento del P.M.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto. Il PM ha concluso per l'accoglimento dell'omologa della separazione consensuale e della declaratoria di scioglimento del matrimonio
PREMESSO che con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di essersi uniti in matrimonio a Lviv (Ucraina) in data 09/02/2019 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno, al n. 121, parte II,
pagina 1 di 4 serie C, anno 2024) in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale è nata in [...], in data [...], dato atto altresì che tra di loro sono CP_2 insorte divergenze e dissapori conseguenti ad incomprensioni ed incompatibilità di carattere tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con parere d.d. 21/08/2024 il Pubblico Ministero ha chiesto di omologare la separazione tra i coniugi.
Con note congiunte d.d. 29/08/2024 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni già indicate, prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e , si Parte_1 Controparte_1 sono uniti in matrimonio a Lviv (Ucraina) in data 09/02/2019 (atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno, al n. 121, parte II, serie C, anno 2024) in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale è nata in
Ucraina, in data 9.08.2019, , ad oggi minorenne. CP_2
Trattandosi di cittadini stranieri, il presente giudizio presenta elementi di estraneità e deve essere quindi verificata la giurisdizione del giudice italiano, la quale sussiste in forza delle previsioni di cui all'art. 3, Reg. UE n. 2019/1111 del Consiglio, del 25.6.2019,
“relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori” (c.d. Bruxelles II-ter, applicabile dal 1°.8.2022) che ha sostituito il Reg. CE n.
2201/2003.
Per la legge applicabile, occorre fare riferimento all'art. 31 della l. n. 218/1995, come modificato dal d.lgs. 149/2022: “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni." A sua volta, il regolamento n. 2010/1259/UE del
Consiglio del 20 dicembre 2010, all'art. 8, prevede che, in mancanza di una scelta degli pagina 2 di 4 interessati, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati, tra l'altro, dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Pertanto, tenendo presente che i coniugi non hanno scelto la legge applicabile e sono residenti in Italia nel circondario di questo Tribunale (cfr. doc. 1), è della legge italiana che occorre fare applicazione.
Nel merito va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio e pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della prole.
considerato che
secondo la Corte di Cassazione “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”
(Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727); rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898,
“nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”; ritenuto pertanto che la causa, all'esito della pronuncia sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile una volta decorsi i termini previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e alle condizioni formulate nel ricorso depositato Parte_1 Controparte_1 in data 08/08/2024, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
pagina 3 di 4 2) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il 20 gennaio 2024
Il Presidente
Dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice relatore
Dott. Beniamino Margiotta
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