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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2392/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ALDA Parte_1 C.F._1 BARBINI e dall'avv. ALESSANDRO CICCHI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Via del Bufalo n. 10
PERUGIA presso il difensore avv. ALESSANDRO CICCHI
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, ossia «il Tribunale adito voglia: Pronunciare ai sensi dell'art.3, n. 2), lett.b), L.898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto in Sansepolcro (Ar) tra il sig. e la sig.ra in data 21 marzo 1987 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Civitella in Val di Chiana (Ar) nell'anno 1987, Numero 6 Parte II Serie C Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra avendo la stessa mezzi economici adeguati». Controparte_1
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 6.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 2 (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 18.6.2024, ha convenuto in giudizio la coniuge, Parte_1 [...]
ed ha esposto: di avere contratto con lei matrimonio civile in data 21.3.1987 a Sansepolcro;
CP_1 che dall'unione non sono nati figli;
che con decreto del 14-29 luglio 1998, il Tribunale di Arezzo ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (senza adottare provvedimenti accessori); che la separazione si è protratta ininterrottamente senza alcuna riconciliazione. Il ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, senza altre condizioni.
Alla prima udienza del 5.2.2025, veniva sentito il solo ricorrente, stante la mancata comparizione della resistente, e all'esito dell'audizione, la causa veniva rimessa immediatamente in decisione in conformità alla richiesta del difensore del sig. e preso atto dell'assenza di attività istruttoria da espletare. Parte_1
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituita in giudizio nonostante Controparte_2 rituale notifica.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte della resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando, in presenza di separazione consensuale omologata, la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
In difetto di domanda, nessuna pronuncia accessoria deve essere adottata.
Quanto, infine, alle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio della resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SANSEPOLCRO il 21.3.1987 tra Parte_1
, nato il [...] in Civitella in [...], e , nata il
[...] Controparte_1
23.12.1953 a Bozzolo (MN), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sansepolcro al n. 2, parte I, anno 1987, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Perugia, 6 marzo 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2392/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ALDA Parte_1 C.F._1 BARBINI e dall'avv. ALESSANDRO CICCHI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Via del Bufalo n. 10
PERUGIA presso il difensore avv. ALESSANDRO CICCHI
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, ossia «il Tribunale adito voglia: Pronunciare ai sensi dell'art.3, n. 2), lett.b), L.898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto in Sansepolcro (Ar) tra il sig. e la sig.ra in data 21 marzo 1987 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Civitella in Val di Chiana (Ar) nell'anno 1987, Numero 6 Parte II Serie C Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra avendo la stessa mezzi economici adeguati». Controparte_1
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 6.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 2 (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 18.6.2024, ha convenuto in giudizio la coniuge, Parte_1 [...]
ed ha esposto: di avere contratto con lei matrimonio civile in data 21.3.1987 a Sansepolcro;
CP_1 che dall'unione non sono nati figli;
che con decreto del 14-29 luglio 1998, il Tribunale di Arezzo ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (senza adottare provvedimenti accessori); che la separazione si è protratta ininterrottamente senza alcuna riconciliazione. Il ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, senza altre condizioni.
Alla prima udienza del 5.2.2025, veniva sentito il solo ricorrente, stante la mancata comparizione della resistente, e all'esito dell'audizione, la causa veniva rimessa immediatamente in decisione in conformità alla richiesta del difensore del sig. e preso atto dell'assenza di attività istruttoria da espletare. Parte_1
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituita in giudizio nonostante Controparte_2 rituale notifica.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte della resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando, in presenza di separazione consensuale omologata, la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
In difetto di domanda, nessuna pronuncia accessoria deve essere adottata.
Quanto, infine, alle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio della resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SANSEPOLCRO il 21.3.1987 tra Parte_1
, nato il [...] in Civitella in [...], e , nata il
[...] Controparte_1
23.12.1953 a Bozzolo (MN), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sansepolcro al n. 2, parte I, anno 1987, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Perugia, 6 marzo 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 2 di 2