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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1188/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 05.06.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1188/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a precetto” e vertente
TRA
( ) - avv. IANNONE Parte_1 C.F._1
LORENZO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. OLIVA MARGHERITA Controparte_1 C.F._3
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.03.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il precetto notificato in data
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26.02.2025, a mezzo del quale , in virtù della sentenza n. Controparte_1
103/25 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Nocera RI in data 30.01.2025, aveva intimato il pagamento della complessiva somma di
€ 29.814,41. Eccepiva, in particolare, l'omessa indicazione del numero di
R.G. del procedimento in cui sarebbe stata pronunciata la sentenza;
che il precetto aveva esortato il pagamento di una somma a titolo di indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo non quantificata in sentenza né altrimenti liquidabile, atteso che il provvedimento giudiziario si era limitato a una condanna generica di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre accessori;
che, in ogni caso, la retribuzione globale di fatto andava parametrata in € 1.501,33 mensili e non in € 2.093,16 invece utilizzata dal lavoratore;
che il precetto aveva intimato il pagamento finanche di una somma a titolo di tfr che invece sarebbe stata già corrisposta alla parte creditrice alla data del 06.04.2023; che il precettante non aveva indicato la modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria;
che il lavoratore non aveva detratto, dalle poste a credito, l'aliunde perceptum o percipiendum. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro adito, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado posta a base della procedura esecutiva, peraltro già sottoposta a gravame, di dichiarare, in via principale, nullo il precetto e insussistente il diritto del resistente ad agire in forma esecutiva.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.05.2025, insistendo per la legittimità del precetto e concludendo come in atti per il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e va accolta, seppure parzialmente e nei limiti di cui alla presente motivazione.
In diritto si evidenzia che, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il titolo esecutivo giudiziale non completo in tutti i suoi elementi ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra-testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione
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all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio
(cfr. Cass. S.U. 11066/12). La stessa Corte Regolatrice, dopo questo importante arresto, ha poi ulteriormente specificato che l'interpretazione extra-testuale del provvedimento giudiziario deve anche vertere sulla base degli elementi idoneamente richiamati nel titolo (Cass. n. 9161/13); in pratica, una consimile integrazione è consentita pur sempre a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (Cass. 1027/13; Cass.
9161/13). Secondo il condivisibile parere del giudice di legittimità, quindi, è pur sempre necessario, da un lato, che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte e di cui sia solo mancata un'adeguata estrinsecazione al momento della formazione del documento complesso che costituisce il titolo, ma soprattutto, dall'altro lato, che quest'ultimo non sia intrinsecamente contraddittorio, ovvero che la possibilità di un suo completamento con altri atti del processo - o, in via ancora più eccezionale, con atti ad esso estrinseci, purché idoneamente richiamati o presupposti nei primi - sia sufficientemente univoca e possibile senza autentiche attività cognitive suppletive od integrative, da espletarsi ex novo (cfr. Cass. 1027/13, in motivazione).
In definitiva, a parere del decidente, al fine di accertare se il titolo giudiziario presupposto sia concretamente eseguibile, è di certo consentito al giudice dell'opposizione di intervenire sulle riscontrate lacune della sentenza presupposta, ma a condizione che il titolo richiami per relationem gli atti sui quali si fonda il decisum di condanna, pervenendo così a un mero riscontro di elementi chiari ed univoci già esaminati e discussi e non anche necessitante di ulteriori attività cognitive, pacificamente non ammesse in fase esecutiva.
Ciò premesso e tornando al caso che qui occupa, appare chiaro che, di per sé, il titolo giudiziario posto in esecuzione, con riferimento
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all'indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato, non possa considerarsi esecutivo per difetto di liquidità. Invero, la sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera RI (in atti) si limita a condannare l'odierna opponente a risarcire il danno al ricorrente nella misura “pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre accessori”. Quindi, né nel dispositivo né, tantomeno, nel corpo della motivazione si fa espresso riferimento alla quantificazione economica della retribuzione mensile da prendersi come parametro contabile;
inoltre, a differenza di quanto sostiene il lavoratore opposto, la sentenza in esame non individua neanche un ulteriore documento (quale ad es. una busta paga) al fine di poter agevolmente integrare in maniera extra-testuale il contenuto della decisione. Infatti,
l'odierno resistente, nella sua memoria, virgoletta il contenuto della sentenza in esame sostenendo che la stessa abbia posto “a base di calcolo la retribuzione di fatto del mese di novembre 2022 pari a € 2.093,16”, ma tale assunto si presenta del tutto inconsistente, non essendoci alcun passaggio nel corpo del provvedimento giudiziale. Appare, pertanto, inammissibile l'attività liquidatoria effettuata dal creditore, in quanto costituente un vero e proprio accertamento del quantum debeatur sganciato da ogni elemento rinvenibile nel testo della sentenza e necessitante, invece, di apposita cognizione. Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che il titolo in oggetto sia illiquido e, come tale insuscettibile di esecuzione forzata, per la parte inerente alla condanna generica al pagamento dell'indennità risarcitoria a seguito di accertamento di licenziamento illegittimo.
Quanto, invece, al precetto relativo alla posta del tfr, l'assunto attoreo si presenta manifestamente infondato e non meritevole di accoglimento.
In questa sede, invero, non si può che prendere il credito così come fotografato nel titolo esecutivo giudiziario, essendo irrilevanti i fenomeni modificativi, impeditivi ed estintivi verificatisi anteriormente alla sua pronuncia, dovendo gli stessi essere eventualmente scrutinati in sede di gravame nel merito.
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Gli altri motivi di doglianza esplicitati nel ricorso in opposizione, di carattere meramente formale, si presentano, al pari, manifestamente infondati.
Invero, quanto alla mancata indicazione del numero di r.g. nel precetto, la mancanza è assolutamente irrilevante, atteso che il creditore ha notificato anche il provvedimento giudiziario completo in ogni sua parte, rendendo il debitore pienamente in grado di espletare le proprie difese in sede esecutiva.
Inoltre, il provvedimento giudiziario, per quanto attiene al tfr ovvero alla parte che qui interessa, non fa alcun riferimento all'aliunde perceptum
o percipiendum, con la conseguenza che il precetto deve ritenersi assolutamente liquido ed esigibile ovvero suscettibile di esecuzione forzata.
Da ultimo, quanto alla mancata indicazione del calcolo degli accessori, l'eccezione del debitore si presenta oltremodo generica e indeterminata, non avendo, di contro, egli proposto una diversa modalità di calcolo;
ad ogni modo, la non eccessiva entità dell'importo in relazione alla sorte capitale (€ 170,76 su € 1.760,15) rendono il calcolo effettuato dal debitore come apparentemente congruo.
Tanto asserito e venendo al tipo di pronunzia giudiziale, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, poiché l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento negativo della sussistenza del diritto posto a base dell'esecuzione minacciata od iniziata, è di tutta evidenza che il giudice dell'opposizione può, alternativamente: a) riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, rigettarla in toto, qualora accerti l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa esecutiva nella loro interezza;
b) al contrario, nel presupposto del riconoscimento della loro totale inesistenza, accogliere l'opposizione in toto, negando il diritto di procedere esecutivamente nella sua totalità; c) ma anche riconoscere la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di procedere esecutivamente soltanto pro parte, qualora il diritto per cui è minacciata od iniziata l'esecuzione concerna un oggetto divisibile, di modo che il diritto stesso possa esistere per parte di esso, e, quindi, in tal caso, accogliere soltanto parzialmente l'opposizione all'esecuzione e rigettarla per la parte restante,
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con la conseguenza che quel diritto resta accertato come esistente in parte e come inesistente per il residuo (cfr. Cass. n. 12239/07).
Ne deriva che, all'accoglimento parziale dell'opposizione segue, pertanto, l'annullamento del precetto per quella parte eccedente la somma di € 1.760,15 per tfr oltre € 170,76 per accessori calcolati sino alla data del precetto del 26.02.2025, stante l'insussistenza, per il residuo, del diritto dell'opposto a procedere a esecuzione forzata nei confronti dell'opponente sulla base del titolo giudiziario azionato.
Le spese processuali sono interamente compensate sia per reciproca soccombenza e sia in quanto l'opponente, pur a seguito di un titolo giudiziario illiquido, non si è reso parte diligente per l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla il precetto del
26.02.2025 per la parte eccedente la somma di € 1.760,15 imputata a titolo di tfr, oltre € 170,76 per accessori;
2) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Nocera RI, 05.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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