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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/06/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1888/2019 vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Santa Flavia, Contrada Urio n. 11, presso lo studio dell'Avv. Irina Di Piazza,
che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al ricorso introduttivo,
- RICORRENTE -
E
[...]
Controparte_1
- C.F. , in persona del Sindaco metropolitano e legale
[...] P.IVA_1
Pag. 1 rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell' in CP_2
, Via Maqueda n. 100 CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
avente oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 3386 del 19.04.2019
notificata il 15.05.2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note a trattazione scritta cui si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c.,
immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge
18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa breve premessa, si osserva che con ricorso regolarmente notificato,
il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3386
del 19.04.2019 notificata il 15.05.2019, con la quale gli era stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione dell'art 193 del
D.lgs. n.152/2006, sanzionabile ai sensi dell'art 258 comma 4 dello stesso decreto, di € 3.100,00 “in quanto soggetto non aderente su base volontaria al
S.I.S.T.R.I., effettuava, in località Bagheria Via Cittàdi Palermo, in data 12.06.2018
Pag. 2 alle ore 12,00, con l'autocarro ATVC tg ZA600YV per trasporto di cose uso proprio, un
trasporto, da Via Tolomeo a Via Peppino Impastato –Bagheria, di rifiutinon pericolosi,
nella fattispecie parte di un'autovettura priva di qualsiasi segno identificativo, di
cablaggio e di liquidi, senza il prescritto formulario identificativo dei rifiuti”.
La , regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_1
costituita ed in questa sede se ne dichiara la contumacia.
In data 14.10.2022 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 83 del D.L.
17.03.2020 n. 18, comma 7, lett. h, sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Parte ricorrente con memoria conclusiva chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con la liquidazione delle spese di giudizio in considerazione della soccombenza virtuale, in quanto, dopo la notificazione del ricorso introduttivo, la , con ordinanza n. 4218 del Controparte_1
21.06.2021, ha revocato in autotutela l'ordinanza opposta.
Secondo l'orientamento della Cassazione condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia
Pag. 3 alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. Civile Sez. III, 1 giugno 2004; Cass.
Sez. Lav. 10 luglio 2001, n. 9332; Cass. Sez. Unite, 28 settembre 2000, n. 1048).
Si deve poi osservare che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi,
intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite,
che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. Civile, Sez. III, 1 aprile 2004, n.
6395; Cass. Civile Sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. Civile Sez. Un. 26 luglio
2004 n. 13969; Cass. Civile, Sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Pertanto, il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da
Pag. 4 eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti,
ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte attrice.
Stante la richiesta della parte attrice deve provvedersi sulle spese.
In merito, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884
del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494,
Cass. 2/8/2004 n. 14775).
Visto l'espresso riconoscimento della fondatezza della domanda da parte della
, che in data 21.06.2021 dopo l'inizio dell'azione Controparte_1
giudiziaria e la notifica del ricorso, accogliendo i rilievi del ricorrente ha revocato in autotutela l'ordinanza opposta, non appare dubbia la soccombenza virtuale della parte resistente.
La va, pertanto, condannata al pagamento delle Controparte_1
spese di lite maturate liquidate in € 2.552,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Pag.
5 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la al rimborso in favore della parte Controparte_1
ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.552,00, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 15 giugno 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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