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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5434/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5434/2020 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alaia ( presso lo studio del quale, in C.F._1
Volla, via R. Sanzio n. 3, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E in Napoli, ( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Finaldi ( ) C.F._2 presso lo studio del quale, in Napoli al Corso Umberto I n. 75, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 4 novembre 2024. La parte convenuta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 31 ottobre 2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
società esercente attività imprenditoriale in Napoli nei locali siti al civico Parte_1
72 di via Genova sottostanti al condominio di , ha citato in giudizio tale Controparte_1 condominio per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni derivanti dagli allagamenti verificatisi i giorni 26.09.2018, 02.10.2018, 08.10.2018 e 13.11.2018 per effetto dell'esondazione di materiale proveniente dalla rottura della colonna fecale condominiale;
danni quantificati in euro 10.500,69 quali spese sostenute (stante la mancata attivazione del condominio) per il ripristino dello status quo ante, nonché in una somma (non inferiore ad euro 10.000,00) dovuta a titolo di “lucro cessante” per la chiusura dell'attività aziendale protratta per 15 giorni.
Il condominio di ha chiesto di rigettare la domanda eccependo: i) Controparte_1
l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento della negoziazione assistita;
ii) la nullità dell'atto di citazione “atteso che risultano del tutto omessi la precisa indicazione della “cosa oggetto della domanda” ed i fatti costituenti il titolo della medesima e delle ragioni a supporto di quest'ultima”; iii) la carenza di legittimazione attiva della controparte (non avendo la stessa prodotto copia del contratto in base al quale avrebbe la disponibilità dei locali asseritamente interessati dagli pagina 1 di 6 allagamenti); iv) la propria carenza di legittimazione passiva (essendo inverosimile che, a distanza di pochi giorni, si verifichino ben quattro rotture della colonna fecale essendo assai più verosimile che gli allagamenti siano stati conseguenza di un'ostruzione della colonna non imputabile al ). Nel CP_1 merito il convenuto ha dedotto che: v) alcuna prova è stata resa con riferimento agli allagamenti;
vi) neppure risultano provati i danni atteso, tra l'altro, che l'attrice: a) non ha provato il pagamento delle fatture (relative ad importi spropositati); b) non ha allegato che l'importo del pc portatile di euro 480,52 oltre i.v.a. è stato, in realtà, rimborsato dalla c) ha formulato Controparte_2 pretese risarcitorie lievitate già nel corso delle plurime costituzioni in mora (il che conferma l'inattendibilità della quantificazione dei danni offerta dalla controparte).
Inutilmente esperita la negoziazione assistita (circostanza che, in ogni caso, consente di ritenere superata l'eccezione sopra riportata sub i), concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., acquisita la prova testimoniale (udienza del 16.05.2023) e depositata la relazione da parte del nominato c.t.U., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
2.1. Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta. Premessa la distinzione tra legittimazione processuale e titolarità del diritto azionato (si veda quanto di seguito si dirà con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva), in via assorbente deve infatti rilevarsi che la disponibilità dei locali interessati dalle infiltrazioni sulla base di un contratto non appare necessaria al fine dell'accoglimento di una domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ciò che rileva, infatti, è (oltre a quanto si dirà) semplicemente la prova dell'esistenza di un danno patito da chi (anche solo di fatto) aveva la disponibilità di quei locali (e la disponibilità in capo all'attrice dei locali interessati dalle infiltrazioni deve ritenersi provata alla luce del rapporto di intervento dei vigili del fuoco del 26.09.2018, della relazione di perizia redatta dalla “Buongiorno s.a.s.”, delle dichiarazioni testimoniali e della relazione depositata dal c.t.U.). La considerazione che precede rende pertanto irrilevante l'esame delle contestazioni dal convenuto svolte con riferimento al contratto prodotto dall'attrice in allegato alla nota depositata il 6.2.2021).
2.2. Parimenti priva di pregio è l'eccezione di carenza legittimazione passiva sollevata dal convenuto. Come chiarito, tra le altre, da Cass., sez. 2, sent. 6 marzo 2008, n. 6132, l'accertamento in ordine alla legittimazione processuale “deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto” (nello stesso senso, di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814).
Alla luce del principio richiamato e del tenore dell'atto di citazione non può dunque dubitarsi della legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Altro (rispetto alla legittimazione processuale) è, invece, il profilo relativo alla titolarità del rapporto sostanziale;
questione (cui, nella sostanza, ha fatto riferimento il convenuto) che, stando anche ai precedenti di legittimità da ultimo citati, attiene ai concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, alla sua fondatezza (fondatezza che, per le ragioni di seguito indicate, deve essere ravvisata).
2.3. Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità (per genericità) dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta. Pur presentando l'atto introduttivo del presente giudizio talune criticità
(sulle quali ci si soffermerà di seguito), lo stesso consente di ritenere sufficientemente determinati il pagina 2 di 6 petitum e la causa petendi della domanda, consentendo pertanto al convenuto (il quale, non a caso, così ha provveduto) di apprestare le proprie difese (tra le altre, v. Cass., sez. 3, sent. 15 maggio 2013, n.
11751).
3. Con riferimento al merito, occorre rilevare che l'attrice ha formulato la propria pretesa risarcitoria, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
3.1. A riguardo è opportuno osservare che, mediante ampio riferimento a Cass., S. U., ord. 30 giugno
2022, n. 20943, la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. “ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità
e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
In più occasioni (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 19 maggio 2021, n. 13595; Cass., sez. 2, sent. 4 febbraio 2021, n. 2623) la Suprema Corte ha pure affermato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti del condominio. Quanto -nello specifico- alle tubazioni, considerato che le stesse sono, ai sensi dell'art. 1117, co. 1, n. 3) c.c., di proprietà comune fino al punto di diramazione, assolvendo ad una funzione comune fino all'ingresso nella singola unità immobiliare privata (Cass., sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 583), il condominio risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati da infiltrazioni propagatesi dalle parti comuni (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 8 ottobre 1998, n. 9940).
3.2. Tanto detto, questo Giudice ritiene che le infiltrazioni oggetto di causa si siano propagate dalle parti comuni delle tubazioni del convenuto. CP_1
Occorre premettere che, pur avendone chiesto prontamente (almeno sin dal 19.10.2018) l'intervento, il non si è attivato al fine della risoluzione dei problemi manifestatisi (per quanto si dirà) con CP_1 riferimento alla colonna fecale. Tanto è del resto confermato dagli stessi scritti conclusionali della parte convenuta dai quali risultano le difficoltà nella gestione condominiale derivanti dalle dimissioni dell'amministratore del tempo e dalla presentazione di ricorso per la nomina giudiziale di nuovo amministratore (circostanze, queste, che non possono essere imputate alla parte attrice). A fronte di una simile inerzia, nel rispetto di principi solidaristici (art. 2 Cost.), l'odierna attrice si è attivata per evitare un aggravamento del danno ed ha prontamente provveduto (come si dirà) al ripristino dello stato dei luoghi. Non v'è dubbio che un simile ripristino abbia ostacolato la ricognizione a mezzo di c.t.U.
(magari anche nel corso di un procedimento per a.t.p.) delle cause delle infiltrazioni. Ritiene tuttavia questo Giudice che (ferma la rispondenza dell'attività dell'attrice ai richiamati principi solidaristici) la prova della causa delle infiltrazioni possa ritenersi raggiunta alla luce di quanto si dirà.
Con riferimento al fatto verificatosi il 26.9.2018 la propagazione di “copiose” infiltrazioni di acqua
“dovute alla rottura di un tubo di scarico fecale sovrapposto ad una controsoffittatura metallica verificato che l'acqua provenisse da tale tubazione si chiamava il portiere dello stabile che (…) dichiarava che già era in attesa di una ditta per il ripristino dei luoghi (…)” risulta attestata dal rapporto dell'intervento effettuato (lo stesso 26.9.2018) dai vigili del fuoco (e prodotto dalla parte attrice in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.). A dispetto delle difese svolte dalla parte convenuta, il contenuto del rapporto consente di ritenere che i vigili del fuoco, giunti in loco lo stesso giorno del primo evento infiltrativo, abbiano verificato proprio la provenienza pagina 3 di 6 delle “copiose” infiltrazioni dal “tubo di scarico fecale” (tanto discende, appunto, sia dalla prima parte del sopra ritrascritto passaggio del rapporto, sia dal passaggio ove è scritto “verificato che l'acqua provenisse da tale tubazione”). Nello stesso senso depone anche la relazione tecnica effettuata dalla
(società di consulenza della compagnia di Parte_2 assicurazione del condominio -avente, peraltro, al più, interesse ad escludere la riconducibilità degli eventi causativi del danno ad una conduttura condominiale) prodotta dalla parte attrice sempre in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. In tale relazione (che risulta redatta non nell'immediatezza dei fatti -come invece il rapporto dei vigili del fuoco- ma pur sempre in tempi prossimi ai fatti oggetto di causa ed a fronte di accesso in loco) si riconducono alla rottura della colonna fecale non solo l'evento del 26.9.2018, ma, pure, quelli successivi richiamati nell'atto introduttivo del presente giudizio (si veda la pagina 4 di tale relazione ove è scritto che l'“intervento di riparazione della tubazione fecale si è reso necessario anche in vista di altri tre successivi episodi di infiltrazioni in data 02/10/2018, 31/10/2018 e 13/11/2018, che hanno interessato le stesse zone, a cui sono seguite le allegate lettere di richiesta di risarcimento danni da parte dell'Avv. Alaia nei confronti dell'avv. il quale non ha tuttavia fornito riscontro alcuno”). Ancora, la sostanziale contestualità CP_3 dei tempi nonché (secondo quanto risulta dalla relazione da ultimo richiamata) la sostanziale coincidenza dell'area interessata dalle infiltrazioni conferma ulteriormente la riconducibilità di (tutti) gli episodi infiltrativi richiamati nell'atto di citazione alla rottura della colonna fecale oggetto di custodia da parte del . CP_1
Accertato il nesso di causalità tra la rottura della colonna fecale del convenuto ed il danno CP_1 lamentato dall'attrice, deve rilevarsi come la parte convenuta non abbia provato quel fortuito idoneo
(alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità) ad escludere la propria responsabilità ex art. 2051 c.c. (sul punto si veda pure, tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 23 ottobre 1998, n. 10556); fortuito che, nella sostanza, si è limitato ad evocare solo in astratto mediante ripetuta, ampia ritrascrizione di un precedente giurisprudenziale.
Da quanto detto discende quindi la responsabilità della odierna parte convenuta.
3.3. Con riferimento alla quantificazione dei danni occorre osservare quanto segue.
3.3.1. In via preliminare è opportuno richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale la liquidazione in via equitativa del danno (che costituisce potere discrezionale del giudice -Cass., sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310) richiede sia l'accertamento in concreto dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, sia il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 12 aprile 2023, n. 9744).
Ebbene, come detto, mediante la produzione dei rilievi fotografici allegati alla nota depositata il
6.2.2021, del rapporto dei vigili del fuoco e della relazione della consulente incaricata dalla compagnia di assicurazione, la società attrice ha sufficientemente (tenuto pure conto della necessità di ripristinare con immediatezza lo stato dei luoghi e dell'inerzia del condominio -inerzia che non ha consentito una tempestiva verifica dei danni alla presenza di entrambe le parti del presente giudizio) provato l'esistenza di un pregiudizio risarcibile. Con riferimento all'entità del risarcimento, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per una liquidazione equitativa. Tanto considerato che la segnalata necessità (a maggior ragione a fronte dell'inerzia del ) di ripristinare con urgenza lo stato dei luoghi ha comportato l'immediato CP_1
pagina 4 di 6 intervento di imprese incaricate dall'attrice (senza possibilità, si ribadisce, di analitica verifica dei danni alla presenza di entrambe le parti) e che la genericità (rilevata pure dal c.t.U.) di talune fatture emesse da tali imprese non può certo imputarsi alla società danneggiata. D'altro canto (e ferma la natura assorbente delle considerazioni che precedono), il tempo trascorso non consente di pervenire altrimenti ad una liquidazione di un pregiudizio risarcibile che (per quanto detto) deve ritenersi accertato.
Ebbene, il consulente dell'assicurazione ha stimato il danno subito in euro 4.500,00 “[…] senza tener conto degli ulteriori tre eventi infiltrativi verificatisi in data 02/10/2018, 31/10/2018 e 13/11/2018 che hanno interessato gli stessi ambienti dell'evento in esame del 26/09/2018”. Considerata la stima effettuata (nella immediatezza dei fatti) da tale consulente, tenuto conto della necessità di ristorare pure i danni (non valutati nella relazione da ultimo richiamata) derivanti dagli ulteriori eventi infiltrativi e preso atto delle (pur generiche -tanto che il relativo tenore non è preso, in via diretta, in considerazione ai fini della liquidazione) fatture prodotte dall'attrice, ritiene questo Giudice il risarcimento possa essere quantificato nella misura di euro 7.500,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda
(17.2.2020) al saldo (somma che tiene conto delle deduzioni del convenuto quanto al ristoro del danno relativo al personal computer).
3.3.2. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del “lucro cessante”. In primis, non è possibile accertare in modo compiuto il tempo per il quale i locali impiegati dall'attrice non sarebbero stati utilizzabili. Sul punto è infatti appena il caso di osservare che le allegazioni di parte risultano sprovviste di adeguata precisione e, in parte, contraddittorie (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al fatto che nell'atto di citazione si legge, dapprima, che “in data 13.11.2018 si verificava l'ennesimo episodio di allagamento dei locali, per cui la società istante era costretta ad interrompere la propria attività lavorativa a causa dell'aria divenuta irrespirabile” e, successivamente, che “[…] a seguito dell'interruzione dell'attività lavorativa per un totale di gg. 15 nell'arco dei quattro episodi di allagamento richiamati in premessa”; ancora nella lettera di messa in mora del 19.11.2018 si legge che “il giorno 13 novembre u.s. un nuovo episodio di allagamento dalla condotta fecale ha provocato l'ennesima interruzione dell'attività lavorativa, causando malessere agli stessi impiegati dell'azienda che, per il fetore insopportabile, hanno dovuto abbandonare le proprie postazioni e guadagnare celermente l'uscita”). Pure le dichiarazioni (sul punto, per la verità, piuttosto generiche) del teste non consentono di far luce sul periodo di inagibilità dei locali (tale Testimone_1 teste ha, in particolare, riferito che l'impossibilità di lavorare nei locali si sarebbe protratta per un periodo addirittura più lungo –“circa un mese”- di quello allegato dall'attrice secondo le modalità sopra indicate).
Ancora (e fermo il carattere assorbente della considerazione che precede), l'attrice (che neppure puntualmente ha allegato l'attività dalla stessa svolta e quella svolta nei locali interessati dalle infiltrazioni) non ha offerto alcun elemento (ad esempio, calo del fatturato) alla stregua del quale quantificare la voce di danno qui in esame. Ne discende che, non sussistenti (alla luce della giurisprudenza sopra richiamata) i presupposti per la liquidazione del risarcimento in via equitativa, la domanda, in parte qua, non può essere accolta.
3. Avuto riguardo all'esito della lite, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico del convenuto le spese di c.t.u. liquidate con decreto depositato il 13.05.2024. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. n. 127/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00 pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il in persona dell'amministratore p. t., Controparte_4 al pagamento, in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., della somma di euro 7.500,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda (17.2.2020) al saldo;
2) pone, in via definitiva ed integrale, a carico del , in Controparte_5 persona dell'amministratore p. t., le spese di c.t.U. liquidate con provvedimento depositato il
13.05.2024;
3) condanna il , in persona dell'amministratore p. t., al Controparte_5 pagamento, in favore dell'avv. Fabio Alaia, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in euro 5.077,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge
Così deciso in Napoli, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5434/2020 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Alaia ( presso lo studio del quale, in C.F._1
Volla, via R. Sanzio n. 3, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E in Napoli, ( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Finaldi ( ) C.F._2 presso lo studio del quale, in Napoli al Corso Umberto I n. 75, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 4 novembre 2024. La parte convenuta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 31 ottobre 2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
società esercente attività imprenditoriale in Napoli nei locali siti al civico Parte_1
72 di via Genova sottostanti al condominio di , ha citato in giudizio tale Controparte_1 condominio per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni derivanti dagli allagamenti verificatisi i giorni 26.09.2018, 02.10.2018, 08.10.2018 e 13.11.2018 per effetto dell'esondazione di materiale proveniente dalla rottura della colonna fecale condominiale;
danni quantificati in euro 10.500,69 quali spese sostenute (stante la mancata attivazione del condominio) per il ripristino dello status quo ante, nonché in una somma (non inferiore ad euro 10.000,00) dovuta a titolo di “lucro cessante” per la chiusura dell'attività aziendale protratta per 15 giorni.
Il condominio di ha chiesto di rigettare la domanda eccependo: i) Controparte_1
l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento della negoziazione assistita;
ii) la nullità dell'atto di citazione “atteso che risultano del tutto omessi la precisa indicazione della “cosa oggetto della domanda” ed i fatti costituenti il titolo della medesima e delle ragioni a supporto di quest'ultima”; iii) la carenza di legittimazione attiva della controparte (non avendo la stessa prodotto copia del contratto in base al quale avrebbe la disponibilità dei locali asseritamente interessati dagli pagina 1 di 6 allagamenti); iv) la propria carenza di legittimazione passiva (essendo inverosimile che, a distanza di pochi giorni, si verifichino ben quattro rotture della colonna fecale essendo assai più verosimile che gli allagamenti siano stati conseguenza di un'ostruzione della colonna non imputabile al ). Nel CP_1 merito il convenuto ha dedotto che: v) alcuna prova è stata resa con riferimento agli allagamenti;
vi) neppure risultano provati i danni atteso, tra l'altro, che l'attrice: a) non ha provato il pagamento delle fatture (relative ad importi spropositati); b) non ha allegato che l'importo del pc portatile di euro 480,52 oltre i.v.a. è stato, in realtà, rimborsato dalla c) ha formulato Controparte_2 pretese risarcitorie lievitate già nel corso delle plurime costituzioni in mora (il che conferma l'inattendibilità della quantificazione dei danni offerta dalla controparte).
Inutilmente esperita la negoziazione assistita (circostanza che, in ogni caso, consente di ritenere superata l'eccezione sopra riportata sub i), concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., acquisita la prova testimoniale (udienza del 16.05.2023) e depositata la relazione da parte del nominato c.t.U., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
2.1. Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta. Premessa la distinzione tra legittimazione processuale e titolarità del diritto azionato (si veda quanto di seguito si dirà con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva), in via assorbente deve infatti rilevarsi che la disponibilità dei locali interessati dalle infiltrazioni sulla base di un contratto non appare necessaria al fine dell'accoglimento di una domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ciò che rileva, infatti, è (oltre a quanto si dirà) semplicemente la prova dell'esistenza di un danno patito da chi (anche solo di fatto) aveva la disponibilità di quei locali (e la disponibilità in capo all'attrice dei locali interessati dalle infiltrazioni deve ritenersi provata alla luce del rapporto di intervento dei vigili del fuoco del 26.09.2018, della relazione di perizia redatta dalla “Buongiorno s.a.s.”, delle dichiarazioni testimoniali e della relazione depositata dal c.t.U.). La considerazione che precede rende pertanto irrilevante l'esame delle contestazioni dal convenuto svolte con riferimento al contratto prodotto dall'attrice in allegato alla nota depositata il 6.2.2021).
2.2. Parimenti priva di pregio è l'eccezione di carenza legittimazione passiva sollevata dal convenuto. Come chiarito, tra le altre, da Cass., sez. 2, sent. 6 marzo 2008, n. 6132, l'accertamento in ordine alla legittimazione processuale “deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto” (nello stesso senso, di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814).
Alla luce del principio richiamato e del tenore dell'atto di citazione non può dunque dubitarsi della legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Altro (rispetto alla legittimazione processuale) è, invece, il profilo relativo alla titolarità del rapporto sostanziale;
questione (cui, nella sostanza, ha fatto riferimento il convenuto) che, stando anche ai precedenti di legittimità da ultimo citati, attiene ai concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, alla sua fondatezza (fondatezza che, per le ragioni di seguito indicate, deve essere ravvisata).
2.3. Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità (per genericità) dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta. Pur presentando l'atto introduttivo del presente giudizio talune criticità
(sulle quali ci si soffermerà di seguito), lo stesso consente di ritenere sufficientemente determinati il pagina 2 di 6 petitum e la causa petendi della domanda, consentendo pertanto al convenuto (il quale, non a caso, così ha provveduto) di apprestare le proprie difese (tra le altre, v. Cass., sez. 3, sent. 15 maggio 2013, n.
11751).
3. Con riferimento al merito, occorre rilevare che l'attrice ha formulato la propria pretesa risarcitoria, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
3.1. A riguardo è opportuno osservare che, mediante ampio riferimento a Cass., S. U., ord. 30 giugno
2022, n. 20943, la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. “ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità
e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
In più occasioni (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 19 maggio 2021, n. 13595; Cass., sez. 2, sent. 4 febbraio 2021, n. 2623) la Suprema Corte ha pure affermato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti del condominio. Quanto -nello specifico- alle tubazioni, considerato che le stesse sono, ai sensi dell'art. 1117, co. 1, n. 3) c.c., di proprietà comune fino al punto di diramazione, assolvendo ad una funzione comune fino all'ingresso nella singola unità immobiliare privata (Cass., sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 583), il condominio risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati da infiltrazioni propagatesi dalle parti comuni (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 8 ottobre 1998, n. 9940).
3.2. Tanto detto, questo Giudice ritiene che le infiltrazioni oggetto di causa si siano propagate dalle parti comuni delle tubazioni del convenuto. CP_1
Occorre premettere che, pur avendone chiesto prontamente (almeno sin dal 19.10.2018) l'intervento, il non si è attivato al fine della risoluzione dei problemi manifestatisi (per quanto si dirà) con CP_1 riferimento alla colonna fecale. Tanto è del resto confermato dagli stessi scritti conclusionali della parte convenuta dai quali risultano le difficoltà nella gestione condominiale derivanti dalle dimissioni dell'amministratore del tempo e dalla presentazione di ricorso per la nomina giudiziale di nuovo amministratore (circostanze, queste, che non possono essere imputate alla parte attrice). A fronte di una simile inerzia, nel rispetto di principi solidaristici (art. 2 Cost.), l'odierna attrice si è attivata per evitare un aggravamento del danno ed ha prontamente provveduto (come si dirà) al ripristino dello stato dei luoghi. Non v'è dubbio che un simile ripristino abbia ostacolato la ricognizione a mezzo di c.t.U.
(magari anche nel corso di un procedimento per a.t.p.) delle cause delle infiltrazioni. Ritiene tuttavia questo Giudice che (ferma la rispondenza dell'attività dell'attrice ai richiamati principi solidaristici) la prova della causa delle infiltrazioni possa ritenersi raggiunta alla luce di quanto si dirà.
Con riferimento al fatto verificatosi il 26.9.2018 la propagazione di “copiose” infiltrazioni di acqua
“dovute alla rottura di un tubo di scarico fecale sovrapposto ad una controsoffittatura metallica verificato che l'acqua provenisse da tale tubazione si chiamava il portiere dello stabile che (…) dichiarava che già era in attesa di una ditta per il ripristino dei luoghi (…)” risulta attestata dal rapporto dell'intervento effettuato (lo stesso 26.9.2018) dai vigili del fuoco (e prodotto dalla parte attrice in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.). A dispetto delle difese svolte dalla parte convenuta, il contenuto del rapporto consente di ritenere che i vigili del fuoco, giunti in loco lo stesso giorno del primo evento infiltrativo, abbiano verificato proprio la provenienza pagina 3 di 6 delle “copiose” infiltrazioni dal “tubo di scarico fecale” (tanto discende, appunto, sia dalla prima parte del sopra ritrascritto passaggio del rapporto, sia dal passaggio ove è scritto “verificato che l'acqua provenisse da tale tubazione”). Nello stesso senso depone anche la relazione tecnica effettuata dalla
(società di consulenza della compagnia di Parte_2 assicurazione del condominio -avente, peraltro, al più, interesse ad escludere la riconducibilità degli eventi causativi del danno ad una conduttura condominiale) prodotta dalla parte attrice sempre in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. In tale relazione (che risulta redatta non nell'immediatezza dei fatti -come invece il rapporto dei vigili del fuoco- ma pur sempre in tempi prossimi ai fatti oggetto di causa ed a fronte di accesso in loco) si riconducono alla rottura della colonna fecale non solo l'evento del 26.9.2018, ma, pure, quelli successivi richiamati nell'atto introduttivo del presente giudizio (si veda la pagina 4 di tale relazione ove è scritto che l'“intervento di riparazione della tubazione fecale si è reso necessario anche in vista di altri tre successivi episodi di infiltrazioni in data 02/10/2018, 31/10/2018 e 13/11/2018, che hanno interessato le stesse zone, a cui sono seguite le allegate lettere di richiesta di risarcimento danni da parte dell'Avv. Alaia nei confronti dell'avv. il quale non ha tuttavia fornito riscontro alcuno”). Ancora, la sostanziale contestualità CP_3 dei tempi nonché (secondo quanto risulta dalla relazione da ultimo richiamata) la sostanziale coincidenza dell'area interessata dalle infiltrazioni conferma ulteriormente la riconducibilità di (tutti) gli episodi infiltrativi richiamati nell'atto di citazione alla rottura della colonna fecale oggetto di custodia da parte del . CP_1
Accertato il nesso di causalità tra la rottura della colonna fecale del convenuto ed il danno CP_1 lamentato dall'attrice, deve rilevarsi come la parte convenuta non abbia provato quel fortuito idoneo
(alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità) ad escludere la propria responsabilità ex art. 2051 c.c. (sul punto si veda pure, tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 23 ottobre 1998, n. 10556); fortuito che, nella sostanza, si è limitato ad evocare solo in astratto mediante ripetuta, ampia ritrascrizione di un precedente giurisprudenziale.
Da quanto detto discende quindi la responsabilità della odierna parte convenuta.
3.3. Con riferimento alla quantificazione dei danni occorre osservare quanto segue.
3.3.1. In via preliminare è opportuno richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale la liquidazione in via equitativa del danno (che costituisce potere discrezionale del giudice -Cass., sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310) richiede sia l'accertamento in concreto dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, sia il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 12 aprile 2023, n. 9744).
Ebbene, come detto, mediante la produzione dei rilievi fotografici allegati alla nota depositata il
6.2.2021, del rapporto dei vigili del fuoco e della relazione della consulente incaricata dalla compagnia di assicurazione, la società attrice ha sufficientemente (tenuto pure conto della necessità di ripristinare con immediatezza lo stato dei luoghi e dell'inerzia del condominio -inerzia che non ha consentito una tempestiva verifica dei danni alla presenza di entrambe le parti del presente giudizio) provato l'esistenza di un pregiudizio risarcibile. Con riferimento all'entità del risarcimento, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per una liquidazione equitativa. Tanto considerato che la segnalata necessità (a maggior ragione a fronte dell'inerzia del ) di ripristinare con urgenza lo stato dei luoghi ha comportato l'immediato CP_1
pagina 4 di 6 intervento di imprese incaricate dall'attrice (senza possibilità, si ribadisce, di analitica verifica dei danni alla presenza di entrambe le parti) e che la genericità (rilevata pure dal c.t.U.) di talune fatture emesse da tali imprese non può certo imputarsi alla società danneggiata. D'altro canto (e ferma la natura assorbente delle considerazioni che precedono), il tempo trascorso non consente di pervenire altrimenti ad una liquidazione di un pregiudizio risarcibile che (per quanto detto) deve ritenersi accertato.
Ebbene, il consulente dell'assicurazione ha stimato il danno subito in euro 4.500,00 “[…] senza tener conto degli ulteriori tre eventi infiltrativi verificatisi in data 02/10/2018, 31/10/2018 e 13/11/2018 che hanno interessato gli stessi ambienti dell'evento in esame del 26/09/2018”. Considerata la stima effettuata (nella immediatezza dei fatti) da tale consulente, tenuto conto della necessità di ristorare pure i danni (non valutati nella relazione da ultimo richiamata) derivanti dagli ulteriori eventi infiltrativi e preso atto delle (pur generiche -tanto che il relativo tenore non è preso, in via diretta, in considerazione ai fini della liquidazione) fatture prodotte dall'attrice, ritiene questo Giudice il risarcimento possa essere quantificato nella misura di euro 7.500,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda
(17.2.2020) al saldo (somma che tiene conto delle deduzioni del convenuto quanto al ristoro del danno relativo al personal computer).
3.3.2. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del “lucro cessante”. In primis, non è possibile accertare in modo compiuto il tempo per il quale i locali impiegati dall'attrice non sarebbero stati utilizzabili. Sul punto è infatti appena il caso di osservare che le allegazioni di parte risultano sprovviste di adeguata precisione e, in parte, contraddittorie (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al fatto che nell'atto di citazione si legge, dapprima, che “in data 13.11.2018 si verificava l'ennesimo episodio di allagamento dei locali, per cui la società istante era costretta ad interrompere la propria attività lavorativa a causa dell'aria divenuta irrespirabile” e, successivamente, che “[…] a seguito dell'interruzione dell'attività lavorativa per un totale di gg. 15 nell'arco dei quattro episodi di allagamento richiamati in premessa”; ancora nella lettera di messa in mora del 19.11.2018 si legge che “il giorno 13 novembre u.s. un nuovo episodio di allagamento dalla condotta fecale ha provocato l'ennesima interruzione dell'attività lavorativa, causando malessere agli stessi impiegati dell'azienda che, per il fetore insopportabile, hanno dovuto abbandonare le proprie postazioni e guadagnare celermente l'uscita”). Pure le dichiarazioni (sul punto, per la verità, piuttosto generiche) del teste non consentono di far luce sul periodo di inagibilità dei locali (tale Testimone_1 teste ha, in particolare, riferito che l'impossibilità di lavorare nei locali si sarebbe protratta per un periodo addirittura più lungo –“circa un mese”- di quello allegato dall'attrice secondo le modalità sopra indicate).
Ancora (e fermo il carattere assorbente della considerazione che precede), l'attrice (che neppure puntualmente ha allegato l'attività dalla stessa svolta e quella svolta nei locali interessati dalle infiltrazioni) non ha offerto alcun elemento (ad esempio, calo del fatturato) alla stregua del quale quantificare la voce di danno qui in esame. Ne discende che, non sussistenti (alla luce della giurisprudenza sopra richiamata) i presupposti per la liquidazione del risarcimento in via equitativa, la domanda, in parte qua, non può essere accolta.
3. Avuto riguardo all'esito della lite, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico del convenuto le spese di c.t.u. liquidate con decreto depositato il 13.05.2024. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. n. 127/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00 pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il in persona dell'amministratore p. t., Controparte_4 al pagamento, in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., della somma di euro 7.500,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda (17.2.2020) al saldo;
2) pone, in via definitiva ed integrale, a carico del , in Controparte_5 persona dell'amministratore p. t., le spese di c.t.U. liquidate con provvedimento depositato il
13.05.2024;
3) condanna il , in persona dell'amministratore p. t., al Controparte_5 pagamento, in favore dell'avv. Fabio Alaia, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi e, per compensi, in euro 5.077,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge
Così deciso in Napoli, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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