Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 210 milioni per l'anno 1991, a lire 230 milioni per l'anno 1992 e a lire 250 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.