Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 11814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11814 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11814/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03634/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3634 del 2025, proposto da
SA D'SP, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Fraticelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, n. 58;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- della nota della Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. I Gruppo Centro Storico Ufficio Infortunistica Stradale prot. VA/2025/0016510 trasmessa con comunicazione via p.e.c. del 3 febbraio 2025, avente ad oggetto “ Rapporto di incidente stradale ”, di diniego dell’ostensione alle riprese della videosorveglianza pubblica richieste con istanza di accesso ai documenti amministrativi formulata dalla ricorrente ex artt. 22 e ss della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. inviata a mezzo p.e.c. il 25 ottobre 2024;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, con istanza di accesso trasmessa via p.e.c. il 25 ottobre 2024 alla Polizia Locale di Roma Capitale, alla Questura di Roma ed a Roma Capitale – Dipartimento Cybersecurity e sicurezza urbana, con riferimento ad un sinistro stradale nel quale era stata coinvolta l’autovettura di sua proprietà, avvenuto il 24 ottobre 2024, alle ore 09:20 circa in Roma, in corrispondenza dell’intersezione tra piazza Bocca della Verità e via della Greca, chiedeva l’esibizione e la copia del verbale, delle dichiarazioni rilasciate dai conducenti dei veicoli coinvolti e dai vigili urbani in servizio, delle riproduzioni fotografiche dei veicoli e del luogo del sinistro, dei relativi rilievi effettuati nonché, infine, dei filmati eseguiti dal sistema di videosorveglianza pubblica, per mezzo delle telecamere collocate nella zona del sinistro, in quella data dalle ore 09:10 alle ore 10:00, evidenziando a supporto della propria pretesa l’interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire la documentazione innanzi elencata, al fine di verificare l’effettiva responsabilità dell’incidente in questione.
La Polizia Locale di Roma Capitale con la nota in epigrafe, nel riscontrare tale richiesta, trasmetteva solo il “ Rapporto di incidente stradale ”, il “ Verbale di sommarie informazioni ” ed il “ Fascicolo fotografico ” contenente le riproduzioni per immagini del luogo del sinistro, evidenziando, quanto alle riprese video richieste, che “ in data 31/10/2024 perveniva risposta positiva per le immagini della Questura di Roma, rappresentando che nell’orario indicato la telecamera stava inquadrando esclusivamente Piazza Bocca della Verità” .
La ricorrente insorge, proponendo, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., il ricorso in epigrafe, chiedendo l’annullamento della nota in data 3 febbraio 2025 di trasmissione della documentazione ostesa (contestata nella parte in cui non contiene anche i filmati in questione) nonché la condanna dell’amministrazione resistente a consentire l’accesso anche alle riprese delle telecamere del sistema di videosorveglianza pubblica, genericamente lamentando la violazione della normativa in materia di accesso e un preteso difetto di motivazione e di istruttoria.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo l’irricevibilità del ricorso, evidenziando il carattere provvedimentale della sola nota della Polizia di Roma Capitale del 6 dicembre 2024 (versata in atti da parte resistente il 7 aprile 2025 e, invece, omessa da parte ricorrente), in cui si evidenziava come “ Relativamente alla richiesta di filmati, si rappresenta che sono stati acquisiti dall'ufficio e saranno disponibili per la visualizzazione, trascorsi i termini predetti (di presentazione della querela da parte della persona offesa) , previo appuntamento ” invero mai richiesto dall’interessata.
Instava comunque l’amministrazione per la reiezione nel merito del ricorso, in ragione del non aver essa denegato l’accesso bensì indicato specificatamente le modalità di esecuzione ai fini di un’ostensione integrale dei documenti richiesti.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare l’eccezione in rito formalmente formulata in atti dalla difesa capitolina, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso proposto, risultando agli di causa che la ricorrente abbia già ottenuto la documentazione da costei pretesa con l’istanza del 25 ottobre 2024 e che, per quel che riguarda le videoriprese pretese – l’unico documento di cui si lamenta in giudizio l’omessa ostensione – l’amministrazione le abbia già rese disponibili all’istante con nota del 6 dicembre 2024, ragionevolmente prevedendo a tal fine “ un previo appuntamento ” che, come allegato dall’amministrazione, non è mai stati richiesto dall’interessata e che, invece, era suo onere domandare successivamente allo scadere del termine di 120 giorni dal fatto – spirato già anteriormente alla proposizione del ricorso - stabilito per proposizione di querela (a quanto è dato sapere, mai formalizzata).
Il Collegio è, infatti, dell’avviso che legittimamente l’amministrazione nel riscontrare l’istanza di accesso, piuttosto che procedere direttamente alla divulgazione dei filmati, abbia ritenuto necessario fissare a tale fine un relativo incontro con l’istante nell’intento di consentire agli uffici competenti la possibilità di valutare, in contradditorio con l’interessata, i dati di effettivo interesse e, comunque, di oscurare, per evidenti ragioni di riservatezza, quelli relativi alle persone non coinvolte nell’incidente in questione, quali le targhe di altri veicoli o i volti di persone estranee a tale evento.
Ben si comprende, infatti, come l’interesse concreto, diretto e attuale, di natura difensiva vantato dalla ricorrente all’ostensione delle immagini registrate, da costei ragionevolmente valutate indispensabili per verificare la dinamica del sinistro e poter risalire al relativo responsabile, debba, infatti, essere necessariamente coniugato con il contrapposto diritto alla riservatezza di soggetti terzi, con la conseguenza che l’accesso non potrà che essere limitato “ alle specifiche immagini da cui si evinca la dinamica del sinistro ” - le uniche da considerarsi strettamente indispensabili alla difesa della ricorrente – “ con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone o contengano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda ” (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, n. 2608 del 2 maggio 2023).
Né alcun rilievo in senso contrario assume il riferimento, eseguito dalla difesa di parte ricorrente in sede di camera di consiglio, al sollecito inoltrato dall’istante il 7 novembre 2024, ove nel reiterare la richiesta di accesso, in ultimo, “ in alternativa, si richiede (va) di indicare le modalità di ritiro della documentazione richiesta presso i vostri uffici ”, trattandosi di comunicazione anteriore alla citata nota del 6 dicembre 2024 - che tale sollecito riscontrava, rendendo disponibili i filmati “ previo appuntamento ” - non potendo anche solo perciò una tale richiesta di indicazione delle modalità di ritiro valere come domanda di appuntamento.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso deve essere disatteso per essere stata la documentazione pretesa già messa a disposizione della ricorrente.
Spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Roma Capitale, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO