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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1194 R.G.A.2022 promossa in grado di appello D A
, in Parte_1 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi. Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Controparte_1 ni. Appellata Oggetto: ripetizione di indebito. All'udienza di discussione del 17 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.11.2021 chiedeva Controparte_1 dichiararsi l'irripetibilità della somma di eu tituzione era stata sollecitata dall' con nota del 24.01.2021 a titolo di indebita CP_2 percezione, per superamento dei limiti reddituali, della pensione n.07050852 cat. INV. CIV., relativa al periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020. Deduceva la ricorrente:
- l'illegittimità della pretesa restitutoria ai sensi dell'art.52 comma 2 della l. 9/03/1989 n.88 e dell'art.13, secondo comma, l. n.412/1991;
- l'esigenza di tutelare, in assenza di dolo, il legittimo affidamento della percipiente;
1 - la ripetibilità delle prestazioni assistenziali, in applicazione dell'art.3, comma 9, D.L. 173/1988 “solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta”;
- l'invalidità del contestato provvedimento di recupero perché carente di adeguata motivazione. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, CP_2 rilevando:
- la legittimità dell'azione recuperatoria, tempestivamente avviata dall'Istituto, per avere la beneficiato, a partire da febbraio 2020, CP_1 della pensione di reversi AT. SO. N. 04253361, i cui importi, sommati alla pensione di vecchiaia VO n.10076441 già in godimento, avevano determinato il superamento del limite reddituale previsto dal legislatore per l'anno 2020 (€ 16.982,49) per la conservazione della pensione di invalidità civile della quale era titolare dal 2004;
- l'inapplicabilità alla vicenda per cui è causa della sanatoria, originata dal combinato disposto degli artt.52 della legge n.88/89 e 13, comma 2, della legge n.412/91, perché relativa ai soli indebiti previdenziali;
- l'insussistenza nella fattispecie di un legittimo affidamento stante il macroscopico superamento, agevolmente percepibile dalla beneficiaria, del limite reddituale previsto per l'anno 2020 per effetto del percepimento della pensione di reversibilità;
- l'estraneità rispetto all'odierno thema decidendum della disciplina dettata dall'art.3, comma 9, D.L. 173/1988 perché relativa alle prestazioni assistenziale in favore dei soggetti non vedenti o audiolesi. Con sentenza n. 3204/2022, pubblicata in data 10.10.2022, il Tribunale G.L. di Palermo accoglieva il ricorso. Il Giudice di prime cure, richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, riteneva irripetibili le somme richieste dall' trattandosi di prestazioni tutte erogate CP_2 dall' e, pertant quest'ultimo “conoscibili” senza che potesse Pt_1 add alla alcun difetto di trasmissione dei propri dati CP_1 reddituali. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso CP_2 depositato in Cancelleria l'11.11.2022, chiedendo riforma e lamentando:
- l'erronea applicazione da parte dell'adito magistrato dei principi dettati dal legislatore e interpretati dalla più consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale;
- l'insussistenza del diritto della all'erogazione della pensione CP_1 di reversibilità, a far data dal fe 2020, per il macroscopico
2 superamento dei prescritti limiti reddituali, nell'evidente assenza di un legittimo affidamento invocabile dalla percipiente;
- la tempestività dell'azione recuperatoria dell' anche ai sensi CP_2 dell'art.35 del D.L. 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che disciplina le modalità di accertamento e controllo riferite sia alle prestazioni previdenziali che a quelle assistenziali. Ha resistito in giudizio, con memoria del 31.10.2024, CP_1
variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e
[...] do il rigetto del gravame. All'udienza del 17 aprile 2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - L'appello è fondato. Com'è noto, in materia di indebito assistenziale, tale pacificamente è quello oggi in contestazione, opera uno speciale “principio di settore” per cui la relativa regolamentazione “è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. Corte Cost., ord. 08/07/2004, n.264). Una disciplina speciale per la quale, “in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, vale la regola propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento” (cfr. Corte di appello di Palermo, Sez. lav., sent. 12/01/2023, n. 1113). In particolare, con riferimento alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, oggi in rilievo, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. Sez. I, Sentenza n.26036 del 15/10/2019 e in senso analogo Cass. Sez. L., Sentenza n.28771 del 09/11/2018). Occorre, tuttavia, rilevare che in tema di indebito assistenziale l'art.35, comma 8, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n.14, ha introdotto precise modalità per l'attività di controllo e accertamento, prevedendo che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il
3 reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Il successivo comma 10 bis, introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge 30 luglio 2010 n.122 statuisce che “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. Per effetto, dunque, del combinato disposto delle suddette previsioni normative, al fine del riconoscimento e della quantificazione delle prestazioni collegate al reddito già in corso di versamento, a far data dal 1° gennaio 2010, si devono sommare ogni anno:
- i redditi percepiti per la prima volta nell'anno in corso con riferimento a quelle prestazioni oggetto di obbligatoria comunicazione al Casellario de quo;
- i redditi conseguiti a titolo diverso nell'anno precedente. Nell'eventualità i cui tale conteggio porti a un superamento del limite reddituale massimo (personale o familiare) previsto dal legislatore per quello stesso anno l' può legittimamente avviare l'azione di CP_2 recupero dell'indebito nel dell'anno successivo. Opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte per la quale
“In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 11/04/2014, n. 8633). In estrema sintesi, solo nei dodici mesi successivi a quelli di erogazione della nuova prestazione previdenziale o assistenziale l' Pt_1
è nelle condizioni, in ragione della dichiarazione dei
4 tempestivamente presentata dal beneficiario ovvero per effetto di un accertamento d'ufficio a fronte di elargizioni reddituale provenienti proprio dall' di poter contestare compiutamente l'indebita CP_2 percezione della prestazione e di poter esercitare tempestivamente l'azione di recupero dell'indebito.
Situazione verificatasi nella fattispecie per cui è causa laddove alla già percettrice di pensione di vecchiaia, è stata elargita, a far data CP_1 dal febbraio 2020, anche la pensione di reversibilità che, sommata alla prima ha determinato, per quell'anno, il superamento del reddito personale utile al mantenimento della pensione di inabilità civile per il periodo contestato. Circostanza fattuale riscontrabile dall' solo a conclusione del Pt_1
2020, che rende tempestiva, dunque legitti ichiesta di restituzione dell'indebito formulata, con riferimento all'anno 2020, con nota di recupero del 24.01.2021. Non rileva, infatti, in materia, si ribadisce, la condotta della percipiente, chiaramente non dolosa, ma piuttosto la tempestività dell'azione di controllo annuale dell' sui redditi percepiti Pt_1 dall'appellata. Per quanto suesposto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Le spese di lite del doppio grado, liquidate , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.3204/2022, emessa dal Tribunale GL di Palermo in data 10 ottobre 2022, rigetta il ricorso proposto da Controparte_1
Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo, in euro 811,00 e per il presente in euro 962,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, Così deciso in Palermo il 17 aprile 2025. Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente Maria G. Di Marco
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