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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano
Dott. Andrea Pirola
Dott. Antonella Attardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3629/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, con sede in Arezzo, Via Giacomo Konz 34/35, elettivamente domiciliata in Lodi, Via Paolo Gorini 40/B, presso lo studio degli avv.ti Mario Conte e
Giovanni Valentino, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c.;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), residente a [...] C.F._1
Biancamano 12, elettivamente domiciliato in Monza (MB), via U. Biancamano n. 14, presso lo pagina 1 di 21 studio dall'avv. Alessandro Iacangelo che lo rappresenta e difende, giusta procura;
APPELLATO
C.F.: , residente in [...] C.F._2
Partitora n. 11, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via San Martino n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Ferrari che lo rappresenta e difende, giusta procura;
APPELLATO
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:
Nel merito in riforma e/o annullamento della Sent. n. 2714-2024 emessa dal Tribunale Civile di
Monza – dott.ssa Latella – così disporre:
“in via principale
- accertarsi in ragione di quanto esposto nella premessa narrativa del presente atto, l'esclusiva responsabilità dei convenuti in misura del 90% a carico del Sig. e del 10% a Controparte_1
carico del Sig. nella produzione del sinistro descritto in premessa, o in quella Controparte_2 diversa misura reputata opportuna e conforme a giustizia.
Per l'effetto
- condannare i convenuti, ciascuno in ragione ed in conformità a quanto richiesto in citazione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'incidente patito dall'autovettura FM 454 RH cosi come indicato nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio (in cui si specificava che la richiesta risarcitoria proposta era da intendersi, in ogni caso, al netto di quanto eventualmente liquidato dalla compagnia di assicurazione in ragione della polizza presente al momento del sinistro). In virtù di CP_3 quanto sopra e della documentazione versata in atti in una con le precisazioni di cui alla memoria di cui all'art. 186 VI° co. c.p.c. 1° termine, la domanda viene ridotta della somma di € pagina 2 di 21 84.709,48 corrispondente alla spesa sostenutasi per la riparazione, pagata direttamente dalla compagnia di assicurazione al riparatore al netto dell'IVA (versata come per legge da SE
IA S.r.l.), e giusta da fattura FVL 1119 del 03.11.2021 regolarmente depositata agli atti di causa, ed emessa dalla carrozzeria per l'importo indicato. Il tutto, ripetesi, Controparte_4 in ragione del fatto che – nelle more del giudizio e successivamente alla CP_5
riassunzione dello stesso dinnanzi al Tribunale di Monza – ha sostenuto i costi di riparazione eccezion fatta per il fermo tecnico, per la svalutazione della vettura e per tutte le altre voci di danno riferite in citazione, la cui richiesta risarcitoria è stata, ed è, quindi fatta salva.
In ragione di quanto sopra esposto e sempre in conformità a quanto richiesto in citazione, condannare i convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, al risarcimento dei danni patrimoniali sopra descritti e conseguenti al fermo tecnico oltre che alla svalutazione del veicolo nella somma scientificamente individuata secondo l'applicazione dell'indicata
FORMULA DI TORNAGHI e/o altro criterio scientifico e/o di diversa natura eventualmente reputati idonei ed opportuni dall'On.le Tribunale adito. Il tutto secondo l'attribuzione di responsabilità ai convenuti così come ritenuta conforme a giustizia e per le causali ravvisate più adeguate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo.
- condannare i convenuti, in conformità a quanto richiesto in citazione, al ristoro dei danni conseguenti al mancato utilizzo del veicolo come da documentazione probatoria versata in atti e da cui si evince l'esatto importo delle prestazioni acquistate dalla clientela SE IA e rimaste ovviamente inevase per l'indisponibilità della vettura ancora in riparazione e restituita all'istante, sempre con documenti probatori esibiti, soltanto alla fine del mese di ottobre 2021. - in via gradata e nella denegata e non creduta ipotesi che alcuna voce di danno sia riconoscibile in favore dell'attrice, pronunciarsi in ogni caso declatoria di responsabilità del sinistro a carico di uno o entrambi i convenuti per quanto di ragione e nella misura ritenuta conforme a giustizia.
Rigettare, sempre ed in ogni caso, tutte le avverse domande, richieste ed eccezioni formulate dai convenuti, nessuna esclusa.
- nel caso di rimessione della causa sul ruolo, in via istruttoria, ci si riporta alle richieste formulate nelle note ex art. 183 VI comma c.p.c. che qui abbiansi per ripetute e trascritte. pagina 3 di 21 Vinte le spese e gli onorari di causa, e con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare;
in via principale, nel merito: rigettare il gravame proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui narrativa, confermando conseguentemente la sentenza n. 2714/2024 emessa dal Tribunale di Monza il 11.11.2024 e condannando, altresì, parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta:
i. nel merito: respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1
inammissibile e/o comunque infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in atti;
ii. in via incidentale, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannare
[...]
alla refusione delle spese di lite del processo di primo grado a favore del Parte_1 convenuto nella misura prevista dal tariffario forense vigente per scaglione di valore CP_2
applicabile, per le quattro fasi del giudizio, cioè, per complessivi € 14.103,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a spese generali, iva e cpa di legge;
iii. in ogni caso, o accertata la sussistenza dei presupposti di legge, in entrambi i gradi di giudizio o in quello ritenuto sussistente, condannare ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni a favore del convenuto nella Controparte_2
misura ritenuta di giustizia;
o con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 4 di 21 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione possono così ricostruirsi.
Con ricorso in riassunzione depositato a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento R.G. n. 19951/2021, con cui ne veniva dichiarata l'incompetenza in favore del Tribunale di Monza quale foro speciale del consumatore, la (d'ora in avanti SE) conveniva in Parte_1 giudizio e per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali dalla stessa asseritamente subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 19 giugno 2021 presso il circuito di Cervesina.
La SE è una società che ha ad oggetto il noleggio di autovetture sportive di lusso e l'organizzazione di eventi in cui la clientela guida, in autodromi presi in locazione temporanea giornaliera, le supercar messe a disposizione dall'azienda con istruttore a bordo.
A fondamento della propria pretesa, la società attrice deduceva che:
− in data 19 giugno 2021 alle ore 15.00 circa, presso il Complesso Motoristico “Tazio
Nuvolari” noleggiato dalla SE IA, mentre conduceva l'autovettura Controparte_1
Mercedes AMG DT-R, cagionava un sinistro al veicolo durante un'esperienza di guida. A bordo dell'auto vi era anche un istruttore professionista, in forza di Controparte_2
contratto di prestazione autonoma occasionale da questi sottoscritto con la società attrice;
− specificava che, nel corso della prestazione, il convenuto assumeva una condotta CP_1
di guida particolarmente aggressiva e imprudente, tanto da determinare la perdita di controllo del veicolo che, dopo un'escursione in ghiaia, impattava la parte anteriore sinistra contro la barriera di pneumatici posta a protezione del muro di contenimento del complesso motoristico, riportando ingenti danni all'autovettura;
− evidenziava che l'istruttore pur di comprovata professionalità, non era Controparte_2
adeguatamente intervenuto a prevenire il danno.
A seguito di quanto allegato, la società attrice chiedeva, previo accertamento della responsabilità pro quota dei convenuti (che individuava nella misura del 90% per e CP_1
pagina 5 di 21 del 10% per , il risarcimento dei danni per la riparazione dell'auto, per la sua CP_2 svalutazione e per il fermo tecnico, il tutto per un totale di € 140.000,00.
Secondo quanto dedotto dalla SE IA, la fonte della responsabilità di era Controparte_1
da rinvenire nella modulistica dallo stesso sottoscritta, in cui i partecipanti dichiaravano, tra l'altro, di essere responsabili dei propri comportamenti dolosi e/o colposi e delle relative conseguenze in caso di danni (doc. all. 4 e 8 fasc. telematico). La responsabilità nei confronti di invece, troverebbe origine nel contratto autonomo di prestazione d'opera Controparte_2
dallo stesso sottoscritto e in cui assumeva un impegno di carattere professionale, assicurando a
SE IA la necessaria competenza nello svolgimento del proprio compito di istruttore e tutor del cliente alla guida (doc. all. 5 fasc. telematico).
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione della dinamica del Controparte_1 sinistro operata dall'attrice e riconducendo l'evento occorso al mancato funzionamento dell'impianto frenante (circostanza avallata da una perizia di parte prodotta in atti a firma dell'Ing. ). Nel proprio atto difensivo, infatti, il conducente rilevava di aver mantenuto Per_1
un'andatura regolare e di aver seguito le istruzioni ricevute dall'istruttore durante tutta l'esperienza di guida, sostenendo che le riprese della telecamera installata sull'auto (nella disponibilità di SE) avrebbero dato prova di quanto dallo stesso sostenuto. Infine, chiedeva la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.
Si costituiva anche l'istruttore che, nel merito, ritendo di essere esente da Controparte_2
responsabilità, a fondamento delle proprie difese richiamava la clausola di responsabilità secondo cui “In qualità di istruttore, si assume la responsabilità del proprio operato, e nel solo ed esclusivo caso di aver fornito al cliente palesi ed erronee indicazioni di guida ben videofilmate dall'impianto interno dell'autovettura e che abbia portato al cagionarsi dei danni, si impegna al risarcimento degli stessi. SE IA s.r.l. solleva gli istruttori da qualsiasi responsabilità per danni tecnici e/o cedimenti strutturali tutti, accaduti alla vettura durante la loro presenza a bordo sia come piloti, sia come accompagnatori”. Sosteneva di aver svolto il proprio incarico in modo ineccepibile, fornendo al conducente ogni indicazione utile perché la guida si svolgesse correttamente ed in piena sicurezza, rilevando che, in ogni pagina 6 di 21 caso, nulla avrebbe potuto fare per impedire il sinistro. Confermava infine le circostanze allegate da in merito al difetto di funzionamento dell'impianto frenante. Controparte_1
Nelle more del giudizio di primo grado, con atto di denuncia-querela da parte di CP_1
veniva instaurato un procedimento penale per i medesimi fatti oggetto di causa.
[...]
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la SE IA faceva presente che la
[...]
– in ragione della polizza presente al momento del sinistro – aveva CP_6 CP_3 sostenuto i costi di riparazione dell'auto pari ad euro 84.709,48; la domanda risarcitoria veniva quindi limitata al danno da fermo tecnico e svalutazione. Parte attrice provvedeva altresì a depositare il filmato della videocamera posta all'interno della vettura (doc. 16), l'estratto della scatola nera dell'auto (doc. 2) e i verbali dell'attività d'indagine della polizia giudiziaria (doc.
1).
Esaurita la fase istruttoria e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione. Con sentenza n. 2714/2024 pubblicata l'11 novembre 2024, il
Tribunale di Monza così decideva:
“Rigetta le eccezioni preliminari dei convenuti
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al danno auto;
Rigetta per il resto integralmente la domanda giudiziale quanto all'accertamento di responsabilità dei convenuti ed alla condanna al risarcimento dei danni;
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti pari ad euro
4.000,00 per compensi ciascuno oltre accessori per legge”.
Il primo giudice, inquadrando la fattispecie in esame nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, ha ritenuto che non potesse essere accolta la ricostruzione dei fatti così come riassunta da parte attrice, tenuto conto dei due principali elementi probatori: il rapporto della
Polstrada di Pavia acquisito nel procedimento penale e la riproduzione video depositata dall'attrice. Secondo quanto motivato dal giudicante, tali elementi probatori – insieme agli altri acquisiti nel corso del giudizio – hanno evidenziato il mancato funzionamento dei freni come causa legata in rapporto probabilistico all'evento occorso, ritenendo che il video fosse stato determinate per rilevare che alcun comportamento anomalo potesse essere ascritto né al pagina 7 di 21 conducente né all'istruttore, escludendo così ogni responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello SE IA s.r.l. in ragione dei seguenti motivi:
1) Errore di diritto e vizio di motivazione in merito alla responsabilità aquiliana – sul contratto di noleggio (locazione) e sulla responsabilità dell'istruttore;
2) Errore di diritto e vizio di motivazione sul nesso di causalità;
3) Errore di diritto e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove dedotte in giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame proposto Controparte_1
dall'appellante perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con deposito della propria comparsa di risposta si costituiva anche chiedendo Controparte_2 il rigetto dell'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, sviluppava un motivo di appello incidentale chiedendo la condanna di Parte_1 alla refusione delle spese di lite del processo di primo grado a favore del convenuto CP_2
nella misura prevista dal tariffario forense vigente per scaglione di valore applicabile, per le quattro fasi del giudizio, cioè per complessivi € 14.103,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a spese generali, iva e cpa di legge;
accertata la sussistenza dei presupposti di legge, chiedeva altresì la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 13 maggio 2025 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 16 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla suddetta data, di giorni 50 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salva l'applicazione di quanto disposto dal co. 4 dell'art. 127 ter ricorrendone i presupposti.
pagina 8 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, SE IA s.r.l. deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ricondotto la vicenda in esame nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. L'appellante sostiene che il giudice ha erroneamente escluso ogni profilo di responsabilità contrattuale in capo ai convenuti pur in presenza di rapporti contrattuali formalizzati tramite la stipulazione di un contratto di noleggio da parte del sig. per l'esperienza di guida e tramite la sottoscrizione del contratto di prestazione di CP_1 lavoro autonomo occasionale dell'istruttore CP_2
SE sostiene che per entrambi vi fossero specifici obblighi di diligenza, prudenza e sorveglianza, violati nel caso di specie e di cui il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto: si tratta in primis della condotta tenuta dal durante la guida, la quale – secondo CP_1
la ricostruzione dell'appellante – si sarebbe discostata dalle indicazioni ricevute e dalle cautele dovute. L'inadempimento rilevante ex art. 1218 c.c. sarebbe pertanto integrato sia dalle modalità di utilizzo dell'autovettura che dalla mancata riconsegna del bene nelle medesime condizioni in cui è stato dato. Quanto alla posizione del SE ritiene che il giudice CP_2
abbia sottovalutato il ruolo da questi ricoperto all'interno dell'autovettura, quale soggetto qualificato e incaricato anche del controllo e dell'assistenza nella conduzione del mezzo.
Secondo l'appellante, quindi, avrebbe omesso di intervenire efficacemente per Controparte_2
evitare il sinistro o, comunque, per attenuarne le conseguenze.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della statuizione del primo giudice nella parte in cui ha sostenuto che non vi fosse alcun nesso causale tra la condotta di guida eccessiva tenuta dal e l'evento dannoso, lamentando, quindi, l'erronea attribuzione della causa CP_1
del sinistro a un presunto guasto meccanico. Secondo la SE IA, il Tribunale avrebbe fatto proprio un assunto del tutto indimostrato, fondato su mere allegazioni dei convenuti, circa un preteso malfunzionamento dell'impianto frenante. Tale tesi, a parere dell'appellante, sarebbe sprovvista di fondamento documentale o tecnico, e sarebbe stata valorizzata in assenza di adeguata istruttoria.
Con il terzo motivo d'appello, SE IA s.r.l. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di attribuire rilevanza probatoria al verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria. pagina 9 di 21 Secondo SE il verbale, allegato ritualmente in atti, rappresentava una prova oggettiva e imparziale del fatto che l'autovettura non presentava alcuna anomalia tecnica successivamente all'incidente, né segni che potessero far ritenere un malfunzionamento dell'impianto frenante.
SE sostiene che il primo giudice abbia svalutato tale documento, preferendo una ricostruzione fondata su dichiarazioni soggettive e prive di supporto tecnico, quali quelle rese dal conducente e dall'istruttore senza procedere ad un'adeguata analisi del contenuto del CP_1 CP_2 verbale di PG e degli elementi documentali allegati. Più in generale, lamenta che il giudicante abbia sottovalutato gli elementi indiziari (scatola nera, perizia PG) a supporto della responsabilità dei convenuti.
I suddetti motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi.
La Corte osserva che, per un corretto esame delle censure indicate, occorre svolgere il seguente inquadramento de iure, anche al fine di individuare il regime giudico applicabile al caso concreto ed i conseguenti oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti.
Nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c. viene in rilievo il concetto di inadempimento che si configura tutte le volte in cui il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta.
Affinché il debitore non incorra in responsabilità, l'adempimento deve quindi essere esatto, vale a dire che il comportamento assunto dall'obbligato deve corrispondere a quello dedotto nel rapporto giuridico, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Sotto il primo profilo, la prestazione deve avere il medesimo contenuto di quella pattuita e svolgersi secondo le modalità di esecuzione che consentono la realizzazione dell'interesse del creditore. Quanto al secondo aspetto, l'esecuzione della prestazione deve avvenire nelle mani di un soggetto legittimato a riceverla.
Per la valutazione della corrispondenza tra la prestazione eseguita e quella dovuta, si suol far riferimento al generale criterio contenuto all'art. 1176 c.c., in base al quale, nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia o, nel caso di cui al comma 2, quella del professionista. Tale diligenza va dunque intesa come osservanza delle regole comportamentali anche extragiuridiche necessarie per la corretta esecuzione dell'attività in cui si sostanzia la prestazione: al debitore non si richiede eccezionale sforzo nell'adempimento, ma solo un livello medio di diligenza che tuttavia risulti adeguato alla pagina 10 di 21 realizzazione dell'interesse creditorio. La diligenza del buon padre di famiglia non costituisce, quindi, unicamente un criterio generale di determinazione delle modalità di esecuzione della prestazione, ma rileva altresì come indice di valutazione della correttezza del comportamento del debitore ai fini della formazione di un giudizio di responsabilità ex art. 1218 c.c.
Dal combinato disposto degli artt. 1176, 1223 e 1256 c.c. è possibile desumere gli elementi costitutivi della responsabilità da inadempimento e segnatamente: il titolo, cioè la fonte del diritto e del rapporto contrattuale;
l'inadempimento oggettivo, cioè la obiettiva mancanza della prestazione, a fronte della attualità ed esigibilità della stessa;
il danno subito per effetto della lesione;
il nesso causale che collega l'inadempimento al danno stesso ed infine la colpa, quale criterio di imputazione soggettiva, presunta dal legislatore e superabile solo con la prova contraria.
A differenza della responsabilità aquiliana che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio (negoziale o legale), tra danneggiato o danneggiante, ma soltanto la violazione del generale dovere del neminem laedere, quella contrattuale consiste, quindi, nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto.
Dall'analisi complessiva del materiale istruttorio ritualmente acquisito al giudizio, deve ritenersi accertata la natura contrattuale dei rapporti intercorsi tra Parte_2
e i convenuti e
[...] Controparte_1 Controparte_2
Con riferimento a risulta documentalmente provato che egli acquistò un Controparte_1
“voucher esperienza di guida” (doc. 4 fasc. attoreo) direttamente da SE per la partecipazione all'attività su pista con vettura sportiva messa a disposizione dalla stessa società. L'acquisto è stato perfezionato mediante corrispondenza elettronica, pagamento del corrispettivo e successiva sottoscrizione della modulistica preordinata predisposta dalla società, comprendente il consenso informato, l'esonero di responsabilità e il regolamento di condotta (doc. 8 fasc. attoreo).
Dall'esame congiunto di tali documenti (esperienza di guida doc. 4 e modulistica doc. 8), si ricavano i principali obblighi assunti contrattualmente da tra cui: Controparte_1
− la consapevolezza e accettazione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività su pista;
pagina 11 di 21 − l'obbligo di osservare le regole generali della circolazione stradale, con deroga limitata ai limiti di velocità;
− l'impegno a seguire tutte le istruzioni impartite dall'istruttore/copilota, in funzione della sicurezza dell'esperienza;
− la dichiarazione di idoneità psicofisica alla guida;
− l'esonero di responsabilità dell'organizzatore per danni eventualmente subiti, salvo che in ipotesi di dolo o colpa grave;
− la rinuncia ad azioni legali nei confronti di istruttori, accompagnatori e tecnici;
− il rispetto delle regole di condotta e, in particolare, l'obbligo di adottare un comportamento prudente, corretto e conforme alle regole di sicurezza.
Tali clausole definiscono un contratto a prestazioni corrispettive, in cui l'organizzatore assume l'obbligo di fornire l'esperienza di guida e il partecipante quello di eseguirla con diligenza e nel rispetto delle istruzioni ricevute. Al rapporto così configurato si applicano le norme sulla responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., con le conseguenze risarcitorie previste in caso di inadempimento da parte dell'utente, ove provato il nesso causale con l'evento dannoso.
Quanto alla posizione di risulta agli atti che egli ha partecipato in qualità di Controparte_2 istruttore a bordo, avendo sottoscritto un apposito contratto autonomo di collaborazione con
SE (doc. 5, fasc. attoreo). Lo svolgimento della prestazione lavorativa pattuita consisteva nell'insegnamento delle discipline sportive secondo il calendario concordato con l'associazione o ente proponente.
Tale accordo configura un rapporto contrattuale in senso proprio, comportante obblighi specifici di assistenza, sorveglianza e intervento durante lo svolgimento delle sessioni in pista.
Tra le clausole rilevanti ai fini del presente giudizio si evidenziano:
− l'autonomia del collaboratore che, pur non essendo subordinato, si impegnava al rispetto degli orari, modalità e standard qualitativi indicati dall'organizzazione;
− la responsabilità per l'istruttore limitata ai soli casi di istruzioni palesemente errate e videoregistrate, che avessero causato un eventuale danno;
pagina 12 di 21 − una clausola di esonero di responsabilità, che implica, per converso, l'obbligo di operare con diligenza e nel rispetto delle normative di sicurezza;
− l'obbligo di tenere una condotta professionale, rispettosa dei regolamenti associativi e del contesto in cui si svolge l'attività.
L'attività dell'istruttore, ancorché svolta a bordo e senza guida diretta, non può qualificarsi quale mera presenza occasionale o di cortesia, bensì costituisce parte integrante del servizio contrattualmente offerto da SE, e comporta pertanto responsabilità contrattuale in caso di inosservanza colposa degli obblighi assunti, valutata alla luce della diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c. Ne consegue che, eventuali omissioni o condotte imprudenti dell'istruttore nell'espletamento delle sue mansioni, devono essere valutate CP_2 sotto il profilo della responsabilità contrattuale per inesatto adempimento dell'obbligazione assunta (art. 1218 c.c. e, per quanto attiene alla perizia, art. 1176 comma 2 c.c.).
Va quindi disatteso il richiamo all'art. 2043 c.c. operato dal primo giudice, dal momento che, quanto appena detto, dimostra l'esistenza di obbligazioni giuridicamente rilevanti assunte dagli appellati nei confronti della SE (per i criteri distintivi nella presente materia cfr. Cass., S.U. n.
18623/2008).
Quanto al profilo della diligenza – centrale nel contesto della responsabilità contrattuale – va rilevato quanto segue.
Secondo la Relazione al codice civile la diligenza consiste in “quel complesso di cure e di cautele che il debitore deve impiegare per soddisfare la propria obbligazione”. Il criterio della diligenza esprime, quindi, un modello ideale di comportamento a cui il debitore deve uniformarsi nell'adempiere l'obbligazione, osservando una condotta conforme allo standard di riferimento, pena l'inadempimento e, al tempo stesso, la colpa.
Per valutare se la prestazione del debitore sia stata esattamente eseguita (in specie, sotto il profilo qualitativo), è necessario fare riferimento al criterio della diligenza: l'esecuzione non diligente di una prestazione equivale ad inadempimento. Ciò vale, in particolare, con riguardo alle obbligazioni di mezzi, infatti, “in queste obbligazioni in cui l'oggetto è l'attività,
pagina 13 di 21 l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione” (Cass.
n.23918/2006).
La diligenza rappresenta altresì criterio di imputazione dell'inadempimento al debitore.
L'inosservanza della stessa, infatti, costituisce colpa: se il debitore tiene una condotta difforme da quella imposta dall'ordinamento attraverso la regola della diligenza, versa in colpa.
Il primo comma dell'art. 1176 c.c. prende in considerazione le prestazioni non tecniche, prevedendo che il criterio normale della colpevolezza è quello della negligenza;
il secondo prende in considerazione le prestazioni tecniche, stabilendo che, in questo caso, la misura della colpa deve essere desunta dalle regole dell'arte: il riferimento è pertanto all'imperizia.
Da ultimo, la diligenza funge anche come criterio di imputazione dell'impossibilità della prestazione. In base all'art. 1218 c.c., il debitore “è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Sulla nozione di causa non imputabile non esiste una definizione legislativa, né identità di vedute negli interpreti. La giurisprudenza utilizza il criterio della diligenza per valutare se la causa che ha determinato l'impossibilità della prestazione debba essere imputata al debitore, oppure no: la causa non è imputabile quando è imprevedibile o, quantomeno, inevitabile da parte del debitore;
in quest'ottica, l'imprevedibilità e l'inevitabilità designano complessivamente la mancanza di colpa.
La diligenza, quindi, rappresenta il criterio per la valutazione del comportamento del debitore in relazione alla sopravvenuta impossibilità della prestazione (cioè, in ultima analisi, per la decisione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'obbligato oppure no).
Ciò posto, deve ora valutarsi se, nel caso di specie, gli appellati e Controparte_1 CP_2
abbiano eseguito le rispettive prestazioni in modo conforme ai canoni di diligenza
[...] contrattualmente e legalmente richiesti, ovvero se il sinistro verificatosi integri un'ipotesi di inadempimento colpevole da parte degli stessi, con conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In punto di fatto, risulta pacifico che in data 19 giugno 2021 il sig. a bordo della CP_1
vettura Mercedes AMG GT-R fornita da SE, durante una sessione di guida su pista, ha perso pagina 14 di 21 il controllo del mezzo, determinandone l'uscita di strada e il successivo impatto contro un muretto in cemento, con gravi danni al veicolo e conseguente sospensione dell'attività.
Tanto premesso, gli appellati hanno contestato la loro responsabilità allegando, in via principale, l'esistenza di un guasto tecnico al sistema frenante che avrebbe reso inevitabile l'incidente, oltre che l'adozione di un comportamento diligente e conforme al contesto.
La Corte ritiene a riguardo che non sia configurabile, nel caso concreto, alcun inadempimento imputabile ai convenuti e avendo entrambi eseguito la Controparte_1 Controparte_2
prestazione contrattuale con la diligenza richiesta dagli artt. 1176 e 1218 c.c.
A fondamento di tale conclusione, assume rilievo decisivo la produzione in giudizio, da parte dell'appellante SE, del video ripreso dalla telecamera interna installata a bordo della vettura al momento dell'esperienza di guida. Detto video, regolarmente acquisito in atti e privo di contestazioni circa l'autenticità e la completezza, documenta integralmente (per una durata di
11 min.) la condotta dei due soggetti a bordo del veicolo nel tempo immediatamente precedente all'incidente fino all'impatto.
Dalla visione del filmato (doc. 16) emerge in maniera inequivocabile che:
• ha tenuto le mani sul volante in modo continuativo, mantenendo un Controparte_1
atteggiamento concentrato e prudente;
ha rispettato le traiettorie suggerite, evitato manovre brusche o azzardate ed ha seguito puntualmente tutte le istruzioni ricevute dall'istruttore, senza violare alcuna norma del Codice della Strada;
• a sua volta, è stato costantemente vigile e reattivo, impartendo al Controparte_2 conducente indicazioni continue, tecnicamente corrette e perfettamente coerenti con il tipo di attività svolta, mantenendo autocontrollo e professionalità fino all'istante dell'impatto.
Come correttamente dedotto dallo stesso inoltre, anche qualora egli avesse CP_2 intuito il manifestarsi di una situazione critica poco prima dell'impatto, non avrebbe in alcun modo potuto impedire l'evento. Ciò in quanto la vettura impiegata nell'esperienza di guida era priva di doppi comandi: l'istruttore non disponeva di pedali né poteva accedere al freno elettronico di emergenza, posizionato a sinistra del volante e dunque pagina 15 di 21 irraggiungibile dal sedile del passeggero, come dimostrano le foto depositate dallo stesso (doc. 2). Inoltre, un eventuale intervento diretto sul volante da parte dell'istruttore, oltre a costituire un'ingerenza del tutto anomala nelle dinamiche di guida su pista, avrebbe potuto provocare la perdita di controllo del mezzo e un possibile ribaltamento, atteso che il veicolo procedeva a velocità sostenuta e che l'aderenza dei corpi agli schienali - dovuta al pretensionamento automatico delle cinture - rendeva di fatto impossibile manovre di emergenza da parte del passeggero. Tale ricostruzione consente di escludere, in punto di fatto e di diritto, qualsiasi profilo di colpa ascrivibile all'istruttore per omessa reazione o intervento.
L'evento dannoso si è dunque verificato nonostante l'adozione di una condotta pienamente diligente da parte di entrambi i soggetti coinvolti, il che esclude in radice la possibilità di ravvisare un inadempimento contrattuale rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c. Né può assumere rilievo, ai fini della responsabilità, la mera verificazione dell'incidente, posto che, come noto, la responsabilità da inadempimento non è oggettiva, ma richiede l'imputabilità soggettiva della condotta secondo il criterio della colpa, che nel caso di specie deve ritenersi esclusa per mancanza del requisito dell'imperizia, negligenza o imprudenza.
Il comportamento di entrambi gli appellati risulta pertanto conforme al parametro della diligenza professionale per l'istruttore e della diligenza ordinaria del buon padre di famiglia per il partecipante, nonché alle clausole pattizie e regolamentari sottoscritte.
Allo stesso tempo risulta ragionevole ascrivere l'impossibilità della prestazione al malfunzionamento dei freni. Alla luce delle risultanze istruttorie, infatti, appare verosimile che la causa determinante dell'uscita di pista non sia riconducibile ad un errore umano, bensì ad un progressivo malfunzionamento dell'impianto frenante della vettura. In particolare, risulta provato che il veicolo in uso al momento del sinistro non montava l'impianto frenante carboceramico di serie, bensì un impianto in acciaio, notoriamente più sensibile al fenomeno del fading in condizioni di surriscaldamento, soprattutto in ambito sportivo e ad alte prestazioni.
Tale ipotesi causale trova conferma anche nel fatto che i primi quattro giri del circuito si erano svolti regolarmente, senza alcun segnale di anomalia, mentre solo nel corso del quinto giro il pagina 16 di 21 conducente ha cominciato a percepire un progressivo allungamento della frenata, culminato nella totale inefficacia dell'impianto poco prima dell'impatto. L'evoluzione graduale del fenomeno e la coincidenza temporale con il surriscaldamento dell'apparato meccanico inducono a ritenere, con elevato grado di probabilità, che la causa dell'incidente sia da individuarsi in un guasto tecnico non imputabile agli odierni appellati.
Conseguentemente, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia operato una ricostruzione puntuale e congruamente motivata del sinistro, valorizzando il video della camera car, le dichiarazioni rese dai protagonisti e i dati tecnici, sostenendo che l'incidente era dipeso da un malfunzionamento improvviso dell'impianto frenante del veicolo, non imputabile né al conducente né all'istruttore. In assenza di prova di una condotta negligente o imprudente dei convenuti, l'azione risarcitoria è stata correttamente respinta.
Quanto alla censura sollevata da parte appellante in merito alla pretesa erroneità della statuizione del giudice di primo grado per non aver valorizzato le risultanze delle attività
d'indagine della Polizia Giudiziaria, si osserva quanto segue.
È principio consolidato che, in sede civile, il giudice può utilizzare le prove acquisite in un procedimento penale anche non definito, purché le stesse siano regolarmente introdotte nel processo e valutate secondo il principio del libero convincimento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., senza vincoli di prova legale né automatismi valutativi.
Nel caso di specie, la relazione redatta dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini penali svolte in relazione al medesimo fatto storico oggetto di causa (doc. 01, prima memoria 183
c.p.c. SE) non evidenzia anomalie tecniche riscontrabili sul veicolo immediatamente dopo il sinistro, ma neppure esclude in termini certi e tecnicamente fondati l'eventualità di un progressivo malfunzionamento dell'impianto frenante in condizioni di stress termico, tanto più considerato che l'impianto originario carboceramico era stato sostituito con un impianto in acciaio, notoriamente più suscettibile a perdita di efficienza in contesti ad alta sollecitazione.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che le risultanze del verbale di Polizia Giudiziaria non siano idonee a superare le altre prove acquisite in causa, in particolare il video registrato dalla telecamera interna al veicolo, che costituisce documento oggettivo e immediatamente pagina 17 di 21 percettivo del comportamento dei soggetti coinvolti e che attesta in modo chiaro e inequivocabile la correttezza e la diligenza delle condotte tenute da entrambi i convenuti.
Pertanto, si deve ritenere corretta la valutazione del primo giudice sotto il profilo del metodo
(libero apprezzamento delle prove) e, per quanto qui rileva, anche nel merito, non potendo attribuirsi alle dichiarazioni contenute nel verbale penale un valore assorbente o vincolante rispetto al più diretto riscontro fornito dai documenti video e dagli altri elementi di prova prodotti in giudizio.
Per quanto anzidetto, anche tale ulteriore profilo deve essere disatteso.
Quanto alla domanda avanzata da ai sensi dell'art. 96 c.p.c., volta a ottenere la Controparte_2
condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, la stessa non può essere accolta, in quanto non ricorrono i presupposti di legge. Com'è noto, la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, cioè con la consapevolezza della infondatezza delle proprie ragioni ovvero con un grado di trascuratezza inescusabile nella proposizione della lite o nella difesa.
Tali condizioni, che integrano un'ipotesi di illecito processuale, devono essere accertate in modo rigoroso e sulla base di elementi oggettivi e inequivoci.
Nel caso di specie, non può ritenersi che SE IA abbia agito in malafede o con colpa grave.
Le argomentazioni difensive svolte, ancorché infondate alla luce dell'istruttoria espletata, non sono apparse manifestamente pretestuose, né tali da denotare un uso strumentale e abusivo del processo. La stessa parte appellante ha allegato elementi probatori che, pur non idonei a fondare la responsabilità dei convenuti, non possono ritenersi del tutto sforniti di contenuto fattuale o giuridico.
Ne consegue l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c. per accogliere la domanda di condanna per responsabilità aggravata, la quale deve pertanto essere rigettata.
Tutto quanto esposto comporta la reiezione dell'appello principale proposto da SE IA srl.
Sulle spese del giudizio di primo grado
Con un unico motivo di appello incidentale, la difesa di chiede la parziale Controparte_2
riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di pagina 18 di 21 lite, deducendo che il giudice abbia erroneamente disposto la compensazione di un terzo delle spese tra le parti in assenza di motivazione, in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Inoltre, l'appellante incidentale censura la liquidazione dei compensi legali, eccependo che la somma riconosciuta (€ 4.000,00) sia incongrua e inferiore ai parametri tabellari di cui al D.M.
55/2014, considerato il valore della causa, la sua complessità e l'attività defensionale svolta. In particolare, rileva che il Tribunale abbia ingiustificatamente omesso di liquidare la fase istruttoria, nonostante essa risulti regolarmente svolta.
Sulla base di tali argomentazioni, la difesa chiede che le spese del primo grado siano poste integralmente a carico della parte soccombente, SE IA S.r.l., e liquidate in misura conforme ai parametri normativi vigenti, con riconoscimento di tutte e quattro le fasi processuali.
La censura sollevata in ordine alla regolamentazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado deve essere accolta.
La sentenza impugnata ha infatti disposto la compensazione di un terzo delle spese di lite tra le parti senza fornire alcuna motivazione, in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che impone l'indicazione esplicita dei “giusti motivi” alla base della deroga al principio della soccombenza.
Ulteriormente errata risulta la liquidazione del compenso spettante alla difesa di parte convenuta, quantificato in euro 4.000,00 per ciascun resistente, somma inferiore rispetto ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto della natura, del valore della controversia
(indeterminabile di media complessità), nonché dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Si rileva altresì che la sentenza impugnata, oltre a quanto sopra, ha omesso di considerare una delle quattro fasi del giudizio di primo grado, liquidando il compenso in base a sole tre fasi processuali, in assenza di qualsiasi giustificazione in tal senso. Tale ulteriore profilo di erroneità determina un'ulteriore lesione del diritto al giusto compenso dell'avvocato, in violazione dei parametri forensi vigenti.
Pertanto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, le spese di lite del primo grado devono essere poste per intero a carico della parte soccombente, SE IA S.r.l., e liquidate in favore del convenuto tenuto conto del DM 55/2014 come aggiornato dal DM Controparte_2
147/2022, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, in pagina 19 di 21 base al valore della causa (indeterminabile di media complessità) in € 10.860,00, di cui €
2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, IVA
e cpa come per legge.
Diversamente, quanto alla posizione di deve rilevarsi che egli non ha Controparte_1
proposto appello incidentale avverso la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado. La pronuncia sulle spese processuali, pur avendo natura accessoria, è comunque autonoma e suscettibile di passare in giudicato separatamente dal merito (così come si ricava dall'art. 329 c.p.c.). Pertanto, la parte che non impugni la statuizione sulle spese ne accetta gli effetti, con la conseguente formazione del giudicato interno, anche se la decisione su quel punto dipende dalla sorte del merito.
Ne consegue che tale capo della decisione, non essendo stato oggetto di impugnazione, è passato in giudicato nei suoi confronti, con conseguente preclusione per il giudice del gravame di ogni possibilità di modifica, anche d'ufficio.
Sulle spese del giudizio di appello
Le spese di lite del grado d'appello devono essere poste per intero a carico della parte soccombente, SE IA S.r.l., e liquidate in favore degli appellati e Controparte_1 CP_2
tenuto conto del DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, dell'attività
[...] difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, in base al valore della causa
(indeterminabile di media complessità), esclusa la fase istruttoria assente in questo grado di giudizio, in € 8.470,00 ciascuno, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario,
IVA e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti - ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa – così dispone:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 20 di 21 2. accoglie l'appello incidentale proposto da relativo alle spese di lite di Controparte_2
primo grado e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2714/2024 emessa dal
Tribunale di Monza, condanna al rimborso delle Parte_1
spese di lite del primo grado di giudizio nei confronti di che liquida in Controparte_2
€ 10.860,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4. condanna al rimborso delle spese di lite del Parte_1
giudizio d'appello nei confronti di e di che liquida in Controparte_2 Controparte_1
€ 8.470,00 per ciascuno, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 23 settembre 2025
Il Presidente est.
Maria Elena Catalano
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano
Dott. Andrea Pirola
Dott. Antonella Attardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3629/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, con sede in Arezzo, Via Giacomo Konz 34/35, elettivamente domiciliata in Lodi, Via Paolo Gorini 40/B, presso lo studio degli avv.ti Mario Conte e
Giovanni Valentino, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c.;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), residente a [...] C.F._1
Biancamano 12, elettivamente domiciliato in Monza (MB), via U. Biancamano n. 14, presso lo pagina 1 di 21 studio dall'avv. Alessandro Iacangelo che lo rappresenta e difende, giusta procura;
APPELLATO
C.F.: , residente in [...] C.F._2
Partitora n. 11, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via San Martino n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Ferrari che lo rappresenta e difende, giusta procura;
APPELLATO
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:
Nel merito in riforma e/o annullamento della Sent. n. 2714-2024 emessa dal Tribunale Civile di
Monza – dott.ssa Latella – così disporre:
“in via principale
- accertarsi in ragione di quanto esposto nella premessa narrativa del presente atto, l'esclusiva responsabilità dei convenuti in misura del 90% a carico del Sig. e del 10% a Controparte_1
carico del Sig. nella produzione del sinistro descritto in premessa, o in quella Controparte_2 diversa misura reputata opportuna e conforme a giustizia.
Per l'effetto
- condannare i convenuti, ciascuno in ragione ed in conformità a quanto richiesto in citazione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'incidente patito dall'autovettura FM 454 RH cosi come indicato nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio (in cui si specificava che la richiesta risarcitoria proposta era da intendersi, in ogni caso, al netto di quanto eventualmente liquidato dalla compagnia di assicurazione in ragione della polizza presente al momento del sinistro). In virtù di CP_3 quanto sopra e della documentazione versata in atti in una con le precisazioni di cui alla memoria di cui all'art. 186 VI° co. c.p.c. 1° termine, la domanda viene ridotta della somma di € pagina 2 di 21 84.709,48 corrispondente alla spesa sostenutasi per la riparazione, pagata direttamente dalla compagnia di assicurazione al riparatore al netto dell'IVA (versata come per legge da SE
IA S.r.l.), e giusta da fattura FVL 1119 del 03.11.2021 regolarmente depositata agli atti di causa, ed emessa dalla carrozzeria per l'importo indicato. Il tutto, ripetesi, Controparte_4 in ragione del fatto che – nelle more del giudizio e successivamente alla CP_5
riassunzione dello stesso dinnanzi al Tribunale di Monza – ha sostenuto i costi di riparazione eccezion fatta per il fermo tecnico, per la svalutazione della vettura e per tutte le altre voci di danno riferite in citazione, la cui richiesta risarcitoria è stata, ed è, quindi fatta salva.
In ragione di quanto sopra esposto e sempre in conformità a quanto richiesto in citazione, condannare i convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, al risarcimento dei danni patrimoniali sopra descritti e conseguenti al fermo tecnico oltre che alla svalutazione del veicolo nella somma scientificamente individuata secondo l'applicazione dell'indicata
FORMULA DI TORNAGHI e/o altro criterio scientifico e/o di diversa natura eventualmente reputati idonei ed opportuni dall'On.le Tribunale adito. Il tutto secondo l'attribuzione di responsabilità ai convenuti così come ritenuta conforme a giustizia e per le causali ravvisate più adeguate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo.
- condannare i convenuti, in conformità a quanto richiesto in citazione, al ristoro dei danni conseguenti al mancato utilizzo del veicolo come da documentazione probatoria versata in atti e da cui si evince l'esatto importo delle prestazioni acquistate dalla clientela SE IA e rimaste ovviamente inevase per l'indisponibilità della vettura ancora in riparazione e restituita all'istante, sempre con documenti probatori esibiti, soltanto alla fine del mese di ottobre 2021. - in via gradata e nella denegata e non creduta ipotesi che alcuna voce di danno sia riconoscibile in favore dell'attrice, pronunciarsi in ogni caso declatoria di responsabilità del sinistro a carico di uno o entrambi i convenuti per quanto di ragione e nella misura ritenuta conforme a giustizia.
Rigettare, sempre ed in ogni caso, tutte le avverse domande, richieste ed eccezioni formulate dai convenuti, nessuna esclusa.
- nel caso di rimessione della causa sul ruolo, in via istruttoria, ci si riporta alle richieste formulate nelle note ex art. 183 VI comma c.p.c. che qui abbiansi per ripetute e trascritte. pagina 3 di 21 Vinte le spese e gli onorari di causa, e con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare;
in via principale, nel merito: rigettare il gravame proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui narrativa, confermando conseguentemente la sentenza n. 2714/2024 emessa dal Tribunale di Monza il 11.11.2024 e condannando, altresì, parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta:
i. nel merito: respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1
inammissibile e/o comunque infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in atti;
ii. in via incidentale, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannare
[...]
alla refusione delle spese di lite del processo di primo grado a favore del Parte_1 convenuto nella misura prevista dal tariffario forense vigente per scaglione di valore CP_2
applicabile, per le quattro fasi del giudizio, cioè, per complessivi € 14.103,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a spese generali, iva e cpa di legge;
iii. in ogni caso, o accertata la sussistenza dei presupposti di legge, in entrambi i gradi di giudizio o in quello ritenuto sussistente, condannare ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni a favore del convenuto nella Controparte_2
misura ritenuta di giustizia;
o con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 4 di 21 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione possono così ricostruirsi.
Con ricorso in riassunzione depositato a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento R.G. n. 19951/2021, con cui ne veniva dichiarata l'incompetenza in favore del Tribunale di Monza quale foro speciale del consumatore, la (d'ora in avanti SE) conveniva in Parte_1 giudizio e per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali dalla stessa asseritamente subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 19 giugno 2021 presso il circuito di Cervesina.
La SE è una società che ha ad oggetto il noleggio di autovetture sportive di lusso e l'organizzazione di eventi in cui la clientela guida, in autodromi presi in locazione temporanea giornaliera, le supercar messe a disposizione dall'azienda con istruttore a bordo.
A fondamento della propria pretesa, la società attrice deduceva che:
− in data 19 giugno 2021 alle ore 15.00 circa, presso il Complesso Motoristico “Tazio
Nuvolari” noleggiato dalla SE IA, mentre conduceva l'autovettura Controparte_1
Mercedes AMG DT-R, cagionava un sinistro al veicolo durante un'esperienza di guida. A bordo dell'auto vi era anche un istruttore professionista, in forza di Controparte_2
contratto di prestazione autonoma occasionale da questi sottoscritto con la società attrice;
− specificava che, nel corso della prestazione, il convenuto assumeva una condotta CP_1
di guida particolarmente aggressiva e imprudente, tanto da determinare la perdita di controllo del veicolo che, dopo un'escursione in ghiaia, impattava la parte anteriore sinistra contro la barriera di pneumatici posta a protezione del muro di contenimento del complesso motoristico, riportando ingenti danni all'autovettura;
− evidenziava che l'istruttore pur di comprovata professionalità, non era Controparte_2
adeguatamente intervenuto a prevenire il danno.
A seguito di quanto allegato, la società attrice chiedeva, previo accertamento della responsabilità pro quota dei convenuti (che individuava nella misura del 90% per e CP_1
pagina 5 di 21 del 10% per , il risarcimento dei danni per la riparazione dell'auto, per la sua CP_2 svalutazione e per il fermo tecnico, il tutto per un totale di € 140.000,00.
Secondo quanto dedotto dalla SE IA, la fonte della responsabilità di era Controparte_1
da rinvenire nella modulistica dallo stesso sottoscritta, in cui i partecipanti dichiaravano, tra l'altro, di essere responsabili dei propri comportamenti dolosi e/o colposi e delle relative conseguenze in caso di danni (doc. all. 4 e 8 fasc. telematico). La responsabilità nei confronti di invece, troverebbe origine nel contratto autonomo di prestazione d'opera Controparte_2
dallo stesso sottoscritto e in cui assumeva un impegno di carattere professionale, assicurando a
SE IA la necessaria competenza nello svolgimento del proprio compito di istruttore e tutor del cliente alla guida (doc. all. 5 fasc. telematico).
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione della dinamica del Controparte_1 sinistro operata dall'attrice e riconducendo l'evento occorso al mancato funzionamento dell'impianto frenante (circostanza avallata da una perizia di parte prodotta in atti a firma dell'Ing. ). Nel proprio atto difensivo, infatti, il conducente rilevava di aver mantenuto Per_1
un'andatura regolare e di aver seguito le istruzioni ricevute dall'istruttore durante tutta l'esperienza di guida, sostenendo che le riprese della telecamera installata sull'auto (nella disponibilità di SE) avrebbero dato prova di quanto dallo stesso sostenuto. Infine, chiedeva la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.
Si costituiva anche l'istruttore che, nel merito, ritendo di essere esente da Controparte_2
responsabilità, a fondamento delle proprie difese richiamava la clausola di responsabilità secondo cui “In qualità di istruttore, si assume la responsabilità del proprio operato, e nel solo ed esclusivo caso di aver fornito al cliente palesi ed erronee indicazioni di guida ben videofilmate dall'impianto interno dell'autovettura e che abbia portato al cagionarsi dei danni, si impegna al risarcimento degli stessi. SE IA s.r.l. solleva gli istruttori da qualsiasi responsabilità per danni tecnici e/o cedimenti strutturali tutti, accaduti alla vettura durante la loro presenza a bordo sia come piloti, sia come accompagnatori”. Sosteneva di aver svolto il proprio incarico in modo ineccepibile, fornendo al conducente ogni indicazione utile perché la guida si svolgesse correttamente ed in piena sicurezza, rilevando che, in ogni pagina 6 di 21 caso, nulla avrebbe potuto fare per impedire il sinistro. Confermava infine le circostanze allegate da in merito al difetto di funzionamento dell'impianto frenante. Controparte_1
Nelle more del giudizio di primo grado, con atto di denuncia-querela da parte di CP_1
veniva instaurato un procedimento penale per i medesimi fatti oggetto di causa.
[...]
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la SE IA faceva presente che la
[...]
– in ragione della polizza presente al momento del sinistro – aveva CP_6 CP_3 sostenuto i costi di riparazione dell'auto pari ad euro 84.709,48; la domanda risarcitoria veniva quindi limitata al danno da fermo tecnico e svalutazione. Parte attrice provvedeva altresì a depositare il filmato della videocamera posta all'interno della vettura (doc. 16), l'estratto della scatola nera dell'auto (doc. 2) e i verbali dell'attività d'indagine della polizia giudiziaria (doc.
1).
Esaurita la fase istruttoria e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione. Con sentenza n. 2714/2024 pubblicata l'11 novembre 2024, il
Tribunale di Monza così decideva:
“Rigetta le eccezioni preliminari dei convenuti
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al danno auto;
Rigetta per il resto integralmente la domanda giudiziale quanto all'accertamento di responsabilità dei convenuti ed alla condanna al risarcimento dei danni;
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti pari ad euro
4.000,00 per compensi ciascuno oltre accessori per legge”.
Il primo giudice, inquadrando la fattispecie in esame nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, ha ritenuto che non potesse essere accolta la ricostruzione dei fatti così come riassunta da parte attrice, tenuto conto dei due principali elementi probatori: il rapporto della
Polstrada di Pavia acquisito nel procedimento penale e la riproduzione video depositata dall'attrice. Secondo quanto motivato dal giudicante, tali elementi probatori – insieme agli altri acquisiti nel corso del giudizio – hanno evidenziato il mancato funzionamento dei freni come causa legata in rapporto probabilistico all'evento occorso, ritenendo che il video fosse stato determinate per rilevare che alcun comportamento anomalo potesse essere ascritto né al pagina 7 di 21 conducente né all'istruttore, escludendo così ogni responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello SE IA s.r.l. in ragione dei seguenti motivi:
1) Errore di diritto e vizio di motivazione in merito alla responsabilità aquiliana – sul contratto di noleggio (locazione) e sulla responsabilità dell'istruttore;
2) Errore di diritto e vizio di motivazione sul nesso di causalità;
3) Errore di diritto e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove dedotte in giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame proposto Controparte_1
dall'appellante perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con deposito della propria comparsa di risposta si costituiva anche chiedendo Controparte_2 il rigetto dell'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, sviluppava un motivo di appello incidentale chiedendo la condanna di Parte_1 alla refusione delle spese di lite del processo di primo grado a favore del convenuto CP_2
nella misura prevista dal tariffario forense vigente per scaglione di valore applicabile, per le quattro fasi del giudizio, cioè per complessivi € 14.103,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a spese generali, iva e cpa di legge;
accertata la sussistenza dei presupposti di legge, chiedeva altresì la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 13 maggio 2025 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 16 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla suddetta data, di giorni 50 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salva l'applicazione di quanto disposto dal co. 4 dell'art. 127 ter ricorrendone i presupposti.
pagina 8 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, SE IA s.r.l. deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ricondotto la vicenda in esame nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. L'appellante sostiene che il giudice ha erroneamente escluso ogni profilo di responsabilità contrattuale in capo ai convenuti pur in presenza di rapporti contrattuali formalizzati tramite la stipulazione di un contratto di noleggio da parte del sig. per l'esperienza di guida e tramite la sottoscrizione del contratto di prestazione di CP_1 lavoro autonomo occasionale dell'istruttore CP_2
SE sostiene che per entrambi vi fossero specifici obblighi di diligenza, prudenza e sorveglianza, violati nel caso di specie e di cui il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto: si tratta in primis della condotta tenuta dal durante la guida, la quale – secondo CP_1
la ricostruzione dell'appellante – si sarebbe discostata dalle indicazioni ricevute e dalle cautele dovute. L'inadempimento rilevante ex art. 1218 c.c. sarebbe pertanto integrato sia dalle modalità di utilizzo dell'autovettura che dalla mancata riconsegna del bene nelle medesime condizioni in cui è stato dato. Quanto alla posizione del SE ritiene che il giudice CP_2
abbia sottovalutato il ruolo da questi ricoperto all'interno dell'autovettura, quale soggetto qualificato e incaricato anche del controllo e dell'assistenza nella conduzione del mezzo.
Secondo l'appellante, quindi, avrebbe omesso di intervenire efficacemente per Controparte_2
evitare il sinistro o, comunque, per attenuarne le conseguenze.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della statuizione del primo giudice nella parte in cui ha sostenuto che non vi fosse alcun nesso causale tra la condotta di guida eccessiva tenuta dal e l'evento dannoso, lamentando, quindi, l'erronea attribuzione della causa CP_1
del sinistro a un presunto guasto meccanico. Secondo la SE IA, il Tribunale avrebbe fatto proprio un assunto del tutto indimostrato, fondato su mere allegazioni dei convenuti, circa un preteso malfunzionamento dell'impianto frenante. Tale tesi, a parere dell'appellante, sarebbe sprovvista di fondamento documentale o tecnico, e sarebbe stata valorizzata in assenza di adeguata istruttoria.
Con il terzo motivo d'appello, SE IA s.r.l. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di attribuire rilevanza probatoria al verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria. pagina 9 di 21 Secondo SE il verbale, allegato ritualmente in atti, rappresentava una prova oggettiva e imparziale del fatto che l'autovettura non presentava alcuna anomalia tecnica successivamente all'incidente, né segni che potessero far ritenere un malfunzionamento dell'impianto frenante.
SE sostiene che il primo giudice abbia svalutato tale documento, preferendo una ricostruzione fondata su dichiarazioni soggettive e prive di supporto tecnico, quali quelle rese dal conducente e dall'istruttore senza procedere ad un'adeguata analisi del contenuto del CP_1 CP_2 verbale di PG e degli elementi documentali allegati. Più in generale, lamenta che il giudicante abbia sottovalutato gli elementi indiziari (scatola nera, perizia PG) a supporto della responsabilità dei convenuti.
I suddetti motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi.
La Corte osserva che, per un corretto esame delle censure indicate, occorre svolgere il seguente inquadramento de iure, anche al fine di individuare il regime giudico applicabile al caso concreto ed i conseguenti oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti.
Nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 c.c. viene in rilievo il concetto di inadempimento che si configura tutte le volte in cui il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta.
Affinché il debitore non incorra in responsabilità, l'adempimento deve quindi essere esatto, vale a dire che il comportamento assunto dall'obbligato deve corrispondere a quello dedotto nel rapporto giuridico, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Sotto il primo profilo, la prestazione deve avere il medesimo contenuto di quella pattuita e svolgersi secondo le modalità di esecuzione che consentono la realizzazione dell'interesse del creditore. Quanto al secondo aspetto, l'esecuzione della prestazione deve avvenire nelle mani di un soggetto legittimato a riceverla.
Per la valutazione della corrispondenza tra la prestazione eseguita e quella dovuta, si suol far riferimento al generale criterio contenuto all'art. 1176 c.c., in base al quale, nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia o, nel caso di cui al comma 2, quella del professionista. Tale diligenza va dunque intesa come osservanza delle regole comportamentali anche extragiuridiche necessarie per la corretta esecuzione dell'attività in cui si sostanzia la prestazione: al debitore non si richiede eccezionale sforzo nell'adempimento, ma solo un livello medio di diligenza che tuttavia risulti adeguato alla pagina 10 di 21 realizzazione dell'interesse creditorio. La diligenza del buon padre di famiglia non costituisce, quindi, unicamente un criterio generale di determinazione delle modalità di esecuzione della prestazione, ma rileva altresì come indice di valutazione della correttezza del comportamento del debitore ai fini della formazione di un giudizio di responsabilità ex art. 1218 c.c.
Dal combinato disposto degli artt. 1176, 1223 e 1256 c.c. è possibile desumere gli elementi costitutivi della responsabilità da inadempimento e segnatamente: il titolo, cioè la fonte del diritto e del rapporto contrattuale;
l'inadempimento oggettivo, cioè la obiettiva mancanza della prestazione, a fronte della attualità ed esigibilità della stessa;
il danno subito per effetto della lesione;
il nesso causale che collega l'inadempimento al danno stesso ed infine la colpa, quale criterio di imputazione soggettiva, presunta dal legislatore e superabile solo con la prova contraria.
A differenza della responsabilità aquiliana che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio (negoziale o legale), tra danneggiato o danneggiante, ma soltanto la violazione del generale dovere del neminem laedere, quella contrattuale consiste, quindi, nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto.
Dall'analisi complessiva del materiale istruttorio ritualmente acquisito al giudizio, deve ritenersi accertata la natura contrattuale dei rapporti intercorsi tra Parte_2
e i convenuti e
[...] Controparte_1 Controparte_2
Con riferimento a risulta documentalmente provato che egli acquistò un Controparte_1
“voucher esperienza di guida” (doc. 4 fasc. attoreo) direttamente da SE per la partecipazione all'attività su pista con vettura sportiva messa a disposizione dalla stessa società. L'acquisto è stato perfezionato mediante corrispondenza elettronica, pagamento del corrispettivo e successiva sottoscrizione della modulistica preordinata predisposta dalla società, comprendente il consenso informato, l'esonero di responsabilità e il regolamento di condotta (doc. 8 fasc. attoreo).
Dall'esame congiunto di tali documenti (esperienza di guida doc. 4 e modulistica doc. 8), si ricavano i principali obblighi assunti contrattualmente da tra cui: Controparte_1
− la consapevolezza e accettazione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività su pista;
pagina 11 di 21 − l'obbligo di osservare le regole generali della circolazione stradale, con deroga limitata ai limiti di velocità;
− l'impegno a seguire tutte le istruzioni impartite dall'istruttore/copilota, in funzione della sicurezza dell'esperienza;
− la dichiarazione di idoneità psicofisica alla guida;
− l'esonero di responsabilità dell'organizzatore per danni eventualmente subiti, salvo che in ipotesi di dolo o colpa grave;
− la rinuncia ad azioni legali nei confronti di istruttori, accompagnatori e tecnici;
− il rispetto delle regole di condotta e, in particolare, l'obbligo di adottare un comportamento prudente, corretto e conforme alle regole di sicurezza.
Tali clausole definiscono un contratto a prestazioni corrispettive, in cui l'organizzatore assume l'obbligo di fornire l'esperienza di guida e il partecipante quello di eseguirla con diligenza e nel rispetto delle istruzioni ricevute. Al rapporto così configurato si applicano le norme sulla responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., con le conseguenze risarcitorie previste in caso di inadempimento da parte dell'utente, ove provato il nesso causale con l'evento dannoso.
Quanto alla posizione di risulta agli atti che egli ha partecipato in qualità di Controparte_2 istruttore a bordo, avendo sottoscritto un apposito contratto autonomo di collaborazione con
SE (doc. 5, fasc. attoreo). Lo svolgimento della prestazione lavorativa pattuita consisteva nell'insegnamento delle discipline sportive secondo il calendario concordato con l'associazione o ente proponente.
Tale accordo configura un rapporto contrattuale in senso proprio, comportante obblighi specifici di assistenza, sorveglianza e intervento durante lo svolgimento delle sessioni in pista.
Tra le clausole rilevanti ai fini del presente giudizio si evidenziano:
− l'autonomia del collaboratore che, pur non essendo subordinato, si impegnava al rispetto degli orari, modalità e standard qualitativi indicati dall'organizzazione;
− la responsabilità per l'istruttore limitata ai soli casi di istruzioni palesemente errate e videoregistrate, che avessero causato un eventuale danno;
pagina 12 di 21 − una clausola di esonero di responsabilità, che implica, per converso, l'obbligo di operare con diligenza e nel rispetto delle normative di sicurezza;
− l'obbligo di tenere una condotta professionale, rispettosa dei regolamenti associativi e del contesto in cui si svolge l'attività.
L'attività dell'istruttore, ancorché svolta a bordo e senza guida diretta, non può qualificarsi quale mera presenza occasionale o di cortesia, bensì costituisce parte integrante del servizio contrattualmente offerto da SE, e comporta pertanto responsabilità contrattuale in caso di inosservanza colposa degli obblighi assunti, valutata alla luce della diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c. Ne consegue che, eventuali omissioni o condotte imprudenti dell'istruttore nell'espletamento delle sue mansioni, devono essere valutate CP_2 sotto il profilo della responsabilità contrattuale per inesatto adempimento dell'obbligazione assunta (art. 1218 c.c. e, per quanto attiene alla perizia, art. 1176 comma 2 c.c.).
Va quindi disatteso il richiamo all'art. 2043 c.c. operato dal primo giudice, dal momento che, quanto appena detto, dimostra l'esistenza di obbligazioni giuridicamente rilevanti assunte dagli appellati nei confronti della SE (per i criteri distintivi nella presente materia cfr. Cass., S.U. n.
18623/2008).
Quanto al profilo della diligenza – centrale nel contesto della responsabilità contrattuale – va rilevato quanto segue.
Secondo la Relazione al codice civile la diligenza consiste in “quel complesso di cure e di cautele che il debitore deve impiegare per soddisfare la propria obbligazione”. Il criterio della diligenza esprime, quindi, un modello ideale di comportamento a cui il debitore deve uniformarsi nell'adempiere l'obbligazione, osservando una condotta conforme allo standard di riferimento, pena l'inadempimento e, al tempo stesso, la colpa.
Per valutare se la prestazione del debitore sia stata esattamente eseguita (in specie, sotto il profilo qualitativo), è necessario fare riferimento al criterio della diligenza: l'esecuzione non diligente di una prestazione equivale ad inadempimento. Ciò vale, in particolare, con riguardo alle obbligazioni di mezzi, infatti, “in queste obbligazioni in cui l'oggetto è l'attività,
pagina 13 di 21 l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione” (Cass.
n.23918/2006).
La diligenza rappresenta altresì criterio di imputazione dell'inadempimento al debitore.
L'inosservanza della stessa, infatti, costituisce colpa: se il debitore tiene una condotta difforme da quella imposta dall'ordinamento attraverso la regola della diligenza, versa in colpa.
Il primo comma dell'art. 1176 c.c. prende in considerazione le prestazioni non tecniche, prevedendo che il criterio normale della colpevolezza è quello della negligenza;
il secondo prende in considerazione le prestazioni tecniche, stabilendo che, in questo caso, la misura della colpa deve essere desunta dalle regole dell'arte: il riferimento è pertanto all'imperizia.
Da ultimo, la diligenza funge anche come criterio di imputazione dell'impossibilità della prestazione. In base all'art. 1218 c.c., il debitore “è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Sulla nozione di causa non imputabile non esiste una definizione legislativa, né identità di vedute negli interpreti. La giurisprudenza utilizza il criterio della diligenza per valutare se la causa che ha determinato l'impossibilità della prestazione debba essere imputata al debitore, oppure no: la causa non è imputabile quando è imprevedibile o, quantomeno, inevitabile da parte del debitore;
in quest'ottica, l'imprevedibilità e l'inevitabilità designano complessivamente la mancanza di colpa.
La diligenza, quindi, rappresenta il criterio per la valutazione del comportamento del debitore in relazione alla sopravvenuta impossibilità della prestazione (cioè, in ultima analisi, per la decisione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'obbligato oppure no).
Ciò posto, deve ora valutarsi se, nel caso di specie, gli appellati e Controparte_1 CP_2
abbiano eseguito le rispettive prestazioni in modo conforme ai canoni di diligenza
[...] contrattualmente e legalmente richiesti, ovvero se il sinistro verificatosi integri un'ipotesi di inadempimento colpevole da parte degli stessi, con conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In punto di fatto, risulta pacifico che in data 19 giugno 2021 il sig. a bordo della CP_1
vettura Mercedes AMG GT-R fornita da SE, durante una sessione di guida su pista, ha perso pagina 14 di 21 il controllo del mezzo, determinandone l'uscita di strada e il successivo impatto contro un muretto in cemento, con gravi danni al veicolo e conseguente sospensione dell'attività.
Tanto premesso, gli appellati hanno contestato la loro responsabilità allegando, in via principale, l'esistenza di un guasto tecnico al sistema frenante che avrebbe reso inevitabile l'incidente, oltre che l'adozione di un comportamento diligente e conforme al contesto.
La Corte ritiene a riguardo che non sia configurabile, nel caso concreto, alcun inadempimento imputabile ai convenuti e avendo entrambi eseguito la Controparte_1 Controparte_2
prestazione contrattuale con la diligenza richiesta dagli artt. 1176 e 1218 c.c.
A fondamento di tale conclusione, assume rilievo decisivo la produzione in giudizio, da parte dell'appellante SE, del video ripreso dalla telecamera interna installata a bordo della vettura al momento dell'esperienza di guida. Detto video, regolarmente acquisito in atti e privo di contestazioni circa l'autenticità e la completezza, documenta integralmente (per una durata di
11 min.) la condotta dei due soggetti a bordo del veicolo nel tempo immediatamente precedente all'incidente fino all'impatto.
Dalla visione del filmato (doc. 16) emerge in maniera inequivocabile che:
• ha tenuto le mani sul volante in modo continuativo, mantenendo un Controparte_1
atteggiamento concentrato e prudente;
ha rispettato le traiettorie suggerite, evitato manovre brusche o azzardate ed ha seguito puntualmente tutte le istruzioni ricevute dall'istruttore, senza violare alcuna norma del Codice della Strada;
• a sua volta, è stato costantemente vigile e reattivo, impartendo al Controparte_2 conducente indicazioni continue, tecnicamente corrette e perfettamente coerenti con il tipo di attività svolta, mantenendo autocontrollo e professionalità fino all'istante dell'impatto.
Come correttamente dedotto dallo stesso inoltre, anche qualora egli avesse CP_2 intuito il manifestarsi di una situazione critica poco prima dell'impatto, non avrebbe in alcun modo potuto impedire l'evento. Ciò in quanto la vettura impiegata nell'esperienza di guida era priva di doppi comandi: l'istruttore non disponeva di pedali né poteva accedere al freno elettronico di emergenza, posizionato a sinistra del volante e dunque pagina 15 di 21 irraggiungibile dal sedile del passeggero, come dimostrano le foto depositate dallo stesso (doc. 2). Inoltre, un eventuale intervento diretto sul volante da parte dell'istruttore, oltre a costituire un'ingerenza del tutto anomala nelle dinamiche di guida su pista, avrebbe potuto provocare la perdita di controllo del mezzo e un possibile ribaltamento, atteso che il veicolo procedeva a velocità sostenuta e che l'aderenza dei corpi agli schienali - dovuta al pretensionamento automatico delle cinture - rendeva di fatto impossibile manovre di emergenza da parte del passeggero. Tale ricostruzione consente di escludere, in punto di fatto e di diritto, qualsiasi profilo di colpa ascrivibile all'istruttore per omessa reazione o intervento.
L'evento dannoso si è dunque verificato nonostante l'adozione di una condotta pienamente diligente da parte di entrambi i soggetti coinvolti, il che esclude in radice la possibilità di ravvisare un inadempimento contrattuale rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c. Né può assumere rilievo, ai fini della responsabilità, la mera verificazione dell'incidente, posto che, come noto, la responsabilità da inadempimento non è oggettiva, ma richiede l'imputabilità soggettiva della condotta secondo il criterio della colpa, che nel caso di specie deve ritenersi esclusa per mancanza del requisito dell'imperizia, negligenza o imprudenza.
Il comportamento di entrambi gli appellati risulta pertanto conforme al parametro della diligenza professionale per l'istruttore e della diligenza ordinaria del buon padre di famiglia per il partecipante, nonché alle clausole pattizie e regolamentari sottoscritte.
Allo stesso tempo risulta ragionevole ascrivere l'impossibilità della prestazione al malfunzionamento dei freni. Alla luce delle risultanze istruttorie, infatti, appare verosimile che la causa determinante dell'uscita di pista non sia riconducibile ad un errore umano, bensì ad un progressivo malfunzionamento dell'impianto frenante della vettura. In particolare, risulta provato che il veicolo in uso al momento del sinistro non montava l'impianto frenante carboceramico di serie, bensì un impianto in acciaio, notoriamente più sensibile al fenomeno del fading in condizioni di surriscaldamento, soprattutto in ambito sportivo e ad alte prestazioni.
Tale ipotesi causale trova conferma anche nel fatto che i primi quattro giri del circuito si erano svolti regolarmente, senza alcun segnale di anomalia, mentre solo nel corso del quinto giro il pagina 16 di 21 conducente ha cominciato a percepire un progressivo allungamento della frenata, culminato nella totale inefficacia dell'impianto poco prima dell'impatto. L'evoluzione graduale del fenomeno e la coincidenza temporale con il surriscaldamento dell'apparato meccanico inducono a ritenere, con elevato grado di probabilità, che la causa dell'incidente sia da individuarsi in un guasto tecnico non imputabile agli odierni appellati.
Conseguentemente, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia operato una ricostruzione puntuale e congruamente motivata del sinistro, valorizzando il video della camera car, le dichiarazioni rese dai protagonisti e i dati tecnici, sostenendo che l'incidente era dipeso da un malfunzionamento improvviso dell'impianto frenante del veicolo, non imputabile né al conducente né all'istruttore. In assenza di prova di una condotta negligente o imprudente dei convenuti, l'azione risarcitoria è stata correttamente respinta.
Quanto alla censura sollevata da parte appellante in merito alla pretesa erroneità della statuizione del giudice di primo grado per non aver valorizzato le risultanze delle attività
d'indagine della Polizia Giudiziaria, si osserva quanto segue.
È principio consolidato che, in sede civile, il giudice può utilizzare le prove acquisite in un procedimento penale anche non definito, purché le stesse siano regolarmente introdotte nel processo e valutate secondo il principio del libero convincimento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., senza vincoli di prova legale né automatismi valutativi.
Nel caso di specie, la relazione redatta dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini penali svolte in relazione al medesimo fatto storico oggetto di causa (doc. 01, prima memoria 183
c.p.c. SE) non evidenzia anomalie tecniche riscontrabili sul veicolo immediatamente dopo il sinistro, ma neppure esclude in termini certi e tecnicamente fondati l'eventualità di un progressivo malfunzionamento dell'impianto frenante in condizioni di stress termico, tanto più considerato che l'impianto originario carboceramico era stato sostituito con un impianto in acciaio, notoriamente più suscettibile a perdita di efficienza in contesti ad alta sollecitazione.
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che le risultanze del verbale di Polizia Giudiziaria non siano idonee a superare le altre prove acquisite in causa, in particolare il video registrato dalla telecamera interna al veicolo, che costituisce documento oggettivo e immediatamente pagina 17 di 21 percettivo del comportamento dei soggetti coinvolti e che attesta in modo chiaro e inequivocabile la correttezza e la diligenza delle condotte tenute da entrambi i convenuti.
Pertanto, si deve ritenere corretta la valutazione del primo giudice sotto il profilo del metodo
(libero apprezzamento delle prove) e, per quanto qui rileva, anche nel merito, non potendo attribuirsi alle dichiarazioni contenute nel verbale penale un valore assorbente o vincolante rispetto al più diretto riscontro fornito dai documenti video e dagli altri elementi di prova prodotti in giudizio.
Per quanto anzidetto, anche tale ulteriore profilo deve essere disatteso.
Quanto alla domanda avanzata da ai sensi dell'art. 96 c.p.c., volta a ottenere la Controparte_2
condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, la stessa non può essere accolta, in quanto non ricorrono i presupposti di legge. Com'è noto, la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, cioè con la consapevolezza della infondatezza delle proprie ragioni ovvero con un grado di trascuratezza inescusabile nella proposizione della lite o nella difesa.
Tali condizioni, che integrano un'ipotesi di illecito processuale, devono essere accertate in modo rigoroso e sulla base di elementi oggettivi e inequivoci.
Nel caso di specie, non può ritenersi che SE IA abbia agito in malafede o con colpa grave.
Le argomentazioni difensive svolte, ancorché infondate alla luce dell'istruttoria espletata, non sono apparse manifestamente pretestuose, né tali da denotare un uso strumentale e abusivo del processo. La stessa parte appellante ha allegato elementi probatori che, pur non idonei a fondare la responsabilità dei convenuti, non possono ritenersi del tutto sforniti di contenuto fattuale o giuridico.
Ne consegue l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c. per accogliere la domanda di condanna per responsabilità aggravata, la quale deve pertanto essere rigettata.
Tutto quanto esposto comporta la reiezione dell'appello principale proposto da SE IA srl.
Sulle spese del giudizio di primo grado
Con un unico motivo di appello incidentale, la difesa di chiede la parziale Controparte_2
riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di pagina 18 di 21 lite, deducendo che il giudice abbia erroneamente disposto la compensazione di un terzo delle spese tra le parti in assenza di motivazione, in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Inoltre, l'appellante incidentale censura la liquidazione dei compensi legali, eccependo che la somma riconosciuta (€ 4.000,00) sia incongrua e inferiore ai parametri tabellari di cui al D.M.
55/2014, considerato il valore della causa, la sua complessità e l'attività defensionale svolta. In particolare, rileva che il Tribunale abbia ingiustificatamente omesso di liquidare la fase istruttoria, nonostante essa risulti regolarmente svolta.
Sulla base di tali argomentazioni, la difesa chiede che le spese del primo grado siano poste integralmente a carico della parte soccombente, SE IA S.r.l., e liquidate in misura conforme ai parametri normativi vigenti, con riconoscimento di tutte e quattro le fasi processuali.
La censura sollevata in ordine alla regolamentazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado deve essere accolta.
La sentenza impugnata ha infatti disposto la compensazione di un terzo delle spese di lite tra le parti senza fornire alcuna motivazione, in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che impone l'indicazione esplicita dei “giusti motivi” alla base della deroga al principio della soccombenza.
Ulteriormente errata risulta la liquidazione del compenso spettante alla difesa di parte convenuta, quantificato in euro 4.000,00 per ciascun resistente, somma inferiore rispetto ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto della natura, del valore della controversia
(indeterminabile di media complessità), nonché dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Si rileva altresì che la sentenza impugnata, oltre a quanto sopra, ha omesso di considerare una delle quattro fasi del giudizio di primo grado, liquidando il compenso in base a sole tre fasi processuali, in assenza di qualsiasi giustificazione in tal senso. Tale ulteriore profilo di erroneità determina un'ulteriore lesione del diritto al giusto compenso dell'avvocato, in violazione dei parametri forensi vigenti.
Pertanto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, le spese di lite del primo grado devono essere poste per intero a carico della parte soccombente, SE IA S.r.l., e liquidate in favore del convenuto tenuto conto del DM 55/2014 come aggiornato dal DM Controparte_2
147/2022, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, in pagina 19 di 21 base al valore della causa (indeterminabile di media complessità) in € 10.860,00, di cui €
2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, IVA
e cpa come per legge.
Diversamente, quanto alla posizione di deve rilevarsi che egli non ha Controparte_1
proposto appello incidentale avverso la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado. La pronuncia sulle spese processuali, pur avendo natura accessoria, è comunque autonoma e suscettibile di passare in giudicato separatamente dal merito (così come si ricava dall'art. 329 c.p.c.). Pertanto, la parte che non impugni la statuizione sulle spese ne accetta gli effetti, con la conseguente formazione del giudicato interno, anche se la decisione su quel punto dipende dalla sorte del merito.
Ne consegue che tale capo della decisione, non essendo stato oggetto di impugnazione, è passato in giudicato nei suoi confronti, con conseguente preclusione per il giudice del gravame di ogni possibilità di modifica, anche d'ufficio.
Sulle spese del giudizio di appello
Le spese di lite del grado d'appello devono essere poste per intero a carico della parte soccombente, SE IA S.r.l., e liquidate in favore degli appellati e Controparte_1 CP_2
tenuto conto del DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, dell'attività
[...] difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, in base al valore della causa
(indeterminabile di media complessità), esclusa la fase istruttoria assente in questo grado di giudizio, in € 8.470,00 ciascuno, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario,
IVA e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti - ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa – così dispone:
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
pagina 20 di 21 2. accoglie l'appello incidentale proposto da relativo alle spese di lite di Controparte_2
primo grado e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2714/2024 emessa dal
Tribunale di Monza, condanna al rimborso delle Parte_1
spese di lite del primo grado di giudizio nei confronti di che liquida in Controparte_2
€ 10.860,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4. condanna al rimborso delle spese di lite del Parte_1
giudizio d'appello nei confronti di e di che liquida in Controparte_2 Controparte_1
€ 8.470,00 per ciascuno, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 23 settembre 2025
Il Presidente est.
Maria Elena Catalano
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