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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/2/2025 nella causa iscritta al n. 5247/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Daniele Pietrosanti Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del 5.6.2023, oltre interessi legali e rivalutazione, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 4249/2022 emesso il 5.6.2023 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
All'udienza odierna la ricorrente ha rappresentato l'avvenuto pagamento e ha chiesto dichiararsi CP_ la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese processuali, in ragione del fatto che la liquidazione della somma è avvenuta solo successivamente al deposito del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
A fronte del documentato avvenuto pagamento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Il ricorso è stato depositato in data 9.10.2023 e notificato il 28.11.2023. La spettanza della pretesa è stata infatti riconosciuta dallo stesso Ente con il richiamato provvedimento di liquidazione, e dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha notificato il decreto di omologa il 5.6.2023 alla sede provinciale dell'Ente ed ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 7.6.2023 alla sede zonale.
La domanda, al momento della proposizione, era virtualmente fondata nel merito.
Soltanto nel febbraio 2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto, oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione della decisione del giudizio in prima udienza e con riduzione per assenza di questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5247/2023 r.g.:
Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del CP_1 presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 5/2/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 5/2/2025 nella causa iscritta al n. 5247/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Daniele Pietrosanti Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.10.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del 5.6.2023, oltre interessi legali e rivalutazione, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 4249/2022 emesso il 5.6.2023 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
All'udienza odierna la ricorrente ha rappresentato l'avvenuto pagamento e ha chiesto dichiararsi CP_ la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese processuali, in ragione del fatto che la liquidazione della somma è avvenuta solo successivamente al deposito del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
A fronte del documentato avvenuto pagamento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
Il ricorso è stato depositato in data 9.10.2023 e notificato il 28.11.2023. La spettanza della pretesa è stata infatti riconosciuta dallo stesso Ente con il richiamato provvedimento di liquidazione, e dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha notificato il decreto di omologa il 5.6.2023 alla sede provinciale dell'Ente ed ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 7.6.2023 alla sede zonale.
La domanda, al momento della proposizione, era virtualmente fondata nel merito.
Soltanto nel febbraio 2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto, oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione della decisione del giudizio in prima udienza e con riduzione per assenza di questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5247/2023 r.g.:
Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del CP_1 presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 5/2/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni