Articolo 1412 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1412. Concessione 1. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all'onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche. 2. La concessione di dette decorazioni ha luogo solo se l'atto compiuto e' tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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