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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena M. A. Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1768 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 13/11/2024 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in VIA ANDREA COSTA N. 17 - MELITO DI PORTO SALVO, presso lo studio dell'avv.
IARIA GIUSEPPINA, che la rappresenta e difende per procura depositata in data 01.12.2022
e per nuova procura depositata in data 09.03.2023
ATTRICE
e
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VIA P.IVA_1
SANT'ANNA II TRONCO, 101/B - , presso lo studio dell'avv. Controparte_1
AZZARA' FRANCESCO GUGLIELMO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale medica.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
pagina 1 di 10 CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, depositato il 30.05.2022, evocava in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale l' al fine di ottenere il risarcimento della Controparte_2 somma di € 356.281,00, a titolo di danno biologico (pari al 31% per la depressione ed al 20% per il deficit visivo).
In particolare, esponeva che in data 22.11.2018 l'UO di P.S. del presidio ospedaliero di Melito
P.S. le aveva diagnosticato una congiuntivite e che, poiché i fastidi ed i dolori all'occhio sinistro persistevano nonostante le cure prescritte, in data 04.12.2018 si era nuovamente rivolta al medesimo nosocomio, dove le era stata diagnosticata una trombosi venosa retinica Contro all'occhio sinistro, confermata anche dal , ove era stata diretta per una diagnosi più accurata.
Successivamente in data 29.12.2018 si era sottoposta ad Angiografia retinica e laser terapia presso l'ospedale di Locri, che aveva rilasciato la seguente certificazione: “…VN OD 5/10 non migliorabile con lenti, VN OS 1/10 non migliorabile, OD retinopatia ipertensiva di III grado, OS esiti di trombosi centrale retinica panfotocoagulata…”.
Deduceva, pertanto, che in occasione del primo accesso al pronto soccorso i sanitari avevano commesso un evidente errore diagnosticando una semplice congiuntivite in luogo della trombosi venosa, diagnosticata solo in occasione del secondo accesso, nonostante la presenza di vari fattori di rischio connessi alle patologie da cui era affetta (glaucoma, diabete mellito, ipertensione). Ciò aveva provocato una diminuzione del visus ingenerando un danno quantificabile nel 31% e nella somma di € 80.000,00 ed aveva aggravato lo stato depressivo di cui già soffriva.
In data 12.10.2022 si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda attorea.
In primis evidenziava che l'attrice, in data 01.02.2020, aveva - per i medesimi fatti - espletato il procedimento ex art. 696bis c.p.c., iscritto al n. 2292/2020 RG, nell'ambito del quale i ctu nominati avevano escluso profili di responsabilità in capo ai medici che avevano avuto in cura l'attrice in data 22.11.2018.
pagina 2 di 10 In secondo luogo, deduceva l'infondatezza della domanda come formulata, in quanto priva di riscontri probatori e di idonee argomentazioni scientifiche soprattutto con riferimento al nesso eziologico.
In ultimo eccepiva l'abnormità della richiesta risarcitoria.
All'udienza del 26.10.2022 veniva assegnato a parte attrice un termine per rinnovare la procura alle liti nonché un ulteriore termine per espletare il procedimento di mediazione ex d.lgs.
28/2010.
In data 19.01.2023 si costituiva il nuovo difensore dell'attrice avv. D'Aguì in sostituzione del precedente avv. Iaria, revocato in data 09.01.2023.
Subito dopo, in data 08.02.2023, il nuovo avvocato rinunciava all'incarico e l'attrice nominava nuovamente l'avv. Iaria, che si ricostituiva in giudizio in data 18.06.2023.
Con ordinanza del 10.07.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 13.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' in relazione ai Parte_1 Controparte_2 danni dalla stessa asseritamente subiti in conseguenza di un supposto errore diagnostico da parte dei sanitari in servizio presso l'unità di P.S. del presidio ospedaliero di Melito Porto
Salvo in data 22.11.2018.
Ciò posto, in punto di diritto è bene chiarire che la domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio ha carattere contrattuale: tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra. Il nosocomio risponde, quindi, anche per il fatto doloso o colposo degli ausiliari di cui si è avvalso per la realizzazione della prestazione contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
(così, Cass., SS. UU., n. 9556/2002; Cass., Sez. III, n. 1620/2012).
pagina 3 di 10 La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente ha, pertanto, natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all' inadempimento di obbligazioni a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all' inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario (v. Cass., Sez. Un., Il gennaio 2008, n. 581; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698). In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è Controparte_4 obbligato a garantire allo stesso un sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità.
La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la casa di cura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale. La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756;
Cass. 4/4/2003 n.5329).
Tale impostazione è stata da ultimo avvallata anche dalla recente riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- che ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità ed ha altresì esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c..
Da quanto sopra deriva che si applicano le regole probatorie di cui agli artt. 1218 ss. c.c., sicché grava sul paziente danneggiato (e per lui sui suoi eredi) l'onere di provare il danno pagina 4 di 10 subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo
l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824;
Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass.
31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n.
975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392).
Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “ In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
pagina 5 di 10 provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Con specifico riferimento all'accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., applicano la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta asseritamente dannosa (Cass. n.
14759 del 26.06.2007).
Tutto ciò premesso in punto di diritto, si osserva che la domanda attorea risulta infondata alla luce della ctu espletata nel procedimento di ATP (allegata da parte convenuta), che ha coinvolto le medesime parti processuali dell'odierno giudizio. La predetta consulenza, espletata nel pieno contraddittorio delle parti, infatti, risulta utilizzabile nel presente giudizio, in cui si è ritenuto superfluo disporne un'altra, in mancanza di specifici e puntuali rilievi da parte dell'attrice circa la non correttezza delle conclusioni rassegnate dai consulenti in quel giudizio e ritenendosi ampiamente condivisibili le argomentazioni dei ctu che li hanno condotti a ritenere insussistenti profili di responsabilità ascrivibili ai sanitari del presidio di
Melito P.S..
Invero, solo nella comparsa conclusionale parte attrice si limita ad osservare che le conclusioni cui sono giunti i ctu non si fonderebbero su accertamenti approfonditi al fine di ribadire la tesi sulla quale si fonda la domanda risarcitoria, ossia l'omessa tempestiva diagnosi della trombosi venosa, diagnosticata solo in data 04.12.2018 e scambiata erroneamente, a suo dire, per una banale congiuntivite in occasione del primo accesso al pronto soccorso risalente al
22.11.2018..
aldilà della totale assenza di argomentazioni di tipo scientifico e dell'allegazione di CP_5 letteratura espressasi in materia da parte dell'attrice, deve osservarsi comunque che i ctu pagina 6 di 10 nominati nel procedimento di ATP hanno redatto una consulenza assolutamente esaustiva e condivisibile.
In primo luogo, i ctu hanno descritto accuratamente la patologia occorsa alla paziente, secondo i dati di letteratura, per poi soffermarsi sul primo accesso in pronto soccorso dell'attrice: “Al primo accesso in pronto soccorso, sulla base della sintomatologia riferita, l'attenzione dei sanitari fu indirizzata verso una patologia del segmento anteriore, in particolare verso cornea e congiuntiva. La diagnosi di congiuntivite appare conseguenziale ai sintomi accusati, gli stessi ribaditi in sede peritale, nonché alla presentazione clinica. Non avendo riferito sintomi che potessero far pensare ad una patologia del segmento posteriore (retina, nervo ottico), la periziata fu dimessa con terapia. Si precisa che il quadro sussistente al primo accesso in pronto soccorso non era né tipico né suggestivo per patologie vascolari acute della retina, pertanto non vi erano elementi oggettivi di giudizio tali da orientare i sanitari verso tali ipotesi diagnostiche né verso i relativi approfondimenti clinico-strumentali.” (vd. pag. 7 della ctu), evidenziando come la diagnosi fosse perfettamente coerente con la presentazione clinica ed i sintomi riferiti (lacrimazione e dolore occhio sinistro in seguito a trauma).
Sul punto si evidenzia, infatti, che il sintomo tipico della trombosi venosa è la perdita di visus con un marcato ed improvviso deficit visivo frequentemente inferiore ad 1/10 e raramente preceduto da episodi di annebbiamento.
Ebbene, il sintomo tipico della trombosi era del tutto assente al primo accesso in pronto soccorso mentre era presente al secondo, il che consente di escludere che già al primo accesso vi fossero segni clinici che avrebbero dovuto orientare i medici verso la trombosi venosa, evidentemente insorta in epoca successiva.
A ciò aggiungasi che le osservazioni formulate dall'attrice alla ctu nel procedimento di ATP si sono focalizzate unicamente sulla sua assenza di cultura e sulla consequenziale irrilevanza del suo riferito in merito ai sintomi accusati: “non riesco ad immaginare come possa essere addebitato ad un paziente tra l'altro con assenza di cultura (nomade) l'erronea descrizione dei sintomi e far inferire da questo, poi, la corretta diagnosi ma solo su quei riferiti sintomi senza adottare esami e analisi. È il sanitario a dover effettuare, dopo anamnesi, visite ed esami specifici anche con analisi differenziata ad esclusione ma sempre sulla
pagina 7 di 10 base di esami e non di un riferito! La perizia non puo' dirsi corretta. Il Ctu avrebbe dovuto partire dalla patologia e dagli esiti avuti ed applicare le linee guida per verificare cio' che il sanitario doveva eseguire”.
Si tratta all'evidenza di rilievi privi di fondamento scientifico e senz'altro inidonei a scalfire le chiare conclusioni dei ctu, che hanno correttamente replicato quanto segue: “Si precisa che
l'approccio medico corretto non può prescindere dall'anamnesi e dall'esame obiettivo e, in ogni caso, non sta al paziente adoperare termini tecnici: il medico raccoglie la sintomatologia riferita e in base alle evidenze oggettive si orienta verso un sospetto diagnostico, successivamente confermato ovvero escluso da ulteriori approfondimenti.
Pertanto, precisando che chiunque a prescindere dal proprio grado di istruzione - a tal proposito, non si comprende la sottolineatura sul nomadismo - può descrivere uno stato di alterazione dalla normalità, nella fattispecie per cui è ricorso si richiama che in data 22.11.2018 la ricorrente riferiva dolore e lacrimazione - sintomatologia ribadita in sede di consulenza - e presentava segni clinici di infiammazione della congiuntiva: pertanto, a seguito di visita specialistica oculistica, la diagnosi di congiuntivite risulta del tutto aderente al quadro clinico-anamnestico. Deve sottolinearsi ulteriormente che non vi erano segni suggestivi di interessamento vascolare della retina, quest'ultimo peraltro riscontrato obiettivamente solo in sede di secondo accesso in pronto soccorso del 4.12.2018. Da tutto quanto precede, come già indicato in bozza, non vi sono elementi oggettivi a valenza diagnostica medico-legale tali da ritenere con criterio di alta probabilità logica che la trombosi venosa retinica diagnosticata il 4.12.2018 fosse già sussistente in data 22.11.2018”.
Orbene, si condivide pienamente la risposta fornita dai ctu, in quanto non si comprende il motivo per cui i medici avrebbero dovuto effettuare approfondimenti diagnostici a fronte di sintomi non riferiti e che certamente la paziente, a prescindere dal suo grado di istruzione, era perfettamente in grado di esporre: se ha riferito del dolore e della lacrimazione avrebbe certamente riferito di una consistente perdita del visus, come peraltro avvenuto in occasione del secondo accesso.
Per le ragioni esposte questo Giudice reputa che non vi siano responsabilità ascrivibili ai sanitari che hanno visitato la paziente in data 22.11.2018, in quanto - sulla base della documentazione prodotta e di quanto riferito dalla stessa attrice (che in sede di operazioni peritali ha confermato che gli unici sintomi presenti erano dolore e lacrimazione) - la trombosi venosa non era ancora insorta a quella data o comunque non vi erano segni clinici che pagina 8 di 10 avrebbero dovuto insospettire i sanitari e spingerli verso una diagnosi diversa dalla congiuntivite, che invece era perfettamente aderente al quadro patologico presentato dall'attrice.
In definitiva, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto l'attrice deve rifondere alla convenuta la somma di € 6.023,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex
DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed esclusa la fase istruttoria (non tenutasi), secondo i minimi tariffari stante l'assenza di questioni giuridiche complesse e la redazione di due soli atti difensivi.
Da ultimo, deve disporsi la condanna dell' ai sensi dell'art. 8 comma Controparte_2
4bis del d.lgs. 28/2010 (nella versione vigente al momento della presentazione della domanda di mediazione), al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in quanto la stessa si è sottratta senza valido motivo alla procedura, così di fatto vanificandone la finalità conciliativa
(la giustificazione addotta è stata quella per cui vi era già una ctu che aveva escluso la responsabilità della struttura, il che ovviamente non può giustificare l'assenza della parte afferendo al merito della fondatezza della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 6.023,00, per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario;
3. Condanna l' al versamento in favore dell'entrata del bilancio Controparte_2
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
pagina 9 di 10 Manda alla Cancelleria per il recupero della sanzione di legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 18/04/2025. il Giudice
Dott.ssa Elena Luppino
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