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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LIOIA FRANCESCO PAOLO e dell'avv. ARNONE MANLIO ( ) Via Giulio C.F._2
De Petra 71122 Foggia;
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUTOLO DANIELE Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Rho Parte_1 [...]
per chiederne la condanna al pagamento di euro 900, a titolo di indennizzo previsto dalla CP_1 carta dei servizi della convenuta, ed euro 120,72, quali corrispettivi pagati in assenza della prestazione telefonica e di connessione a internet promessa dalla convenuta nel rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
L'attrice, in particolare, ha dedotto che la convenuta aveva omesso di effettuare la migrazione della sua utenza telefonica nel passaggio dal vecchio operatore FASTWEB, pur avendole promesso in contratto la portabilità del numero di telefono originario, avendole invece attivato un'altra numerazione.
Per conservare la vecchia numerazione l'attrice ha continuato a pagare per tre mesi sia le fatture del precedente operatore, sia le fatture di , di cui domanda la ripetizione. CP_1
Il Giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile la domanda dell'attrice per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dalla normativa di settore come condizione della domanda, e l'ha condannata al pagamento delle spese di quel grado.
Specificamente, nel giudizio di primo grado si legge che la domanda avanzata ai fini del tentativo di conciliazione (svoltosi con esito negativo), avente ad oggetto l'importo di euro 5.000, maggiore di quanto richiesto nel successivo giudizio, non avrebbe potuto effettivamente favorire la conciliazione giudiziale della controversia, che costituisce la ratio della legge.
La appella la sentenza di primo grado evidenziando che la vicenda portata all'esame Parte_1 dell'organo conciliatore competente è quella medesima costitutiva della causa petendi del successivo giudizio di primo grado, che quindi deve considerarsi procedibile.
Nel merito l'appellante ripropone le medesime domande avanzate in primo grado.
Il Tribunale rileva che nella “domanda di attivazione del procedimento ADR”, documentata nel fascicolo di primo grado, l'attrice ha lamentato la mancata migrazione della sua precedente numerazione da parte della convenuta , che le aveva garantito la portabilità di esso, ossia CP_1 proprio l'oggetto della controversia portata davanti al Giudice di Pace. Nel medesimo documento si legge, prestampato: “valore indicativo della controversia”, frase cui segue una prima casella, sbarrata,
“fino a euro 5.000” e una seconda casella, non sbarrata, “oltre euro 5.000”. Infine, si attesta: “la mancata adesione della parte invitata ”. CP_1
Poiché, osserva il Tribunale, la controversia rappresentata in sede conciliativa è quella medesima portata davanti al Giudice di primo grado, e poiché l'importo di euro 5.000 era semplicemente l'importo indicativo del valore massimo della controversia e non quello senz'altro richiesto a CP_1
l'affermazione della mancata corrispondenza oggettiva nella motivazione della sentenza
[...] impugnata è infondata, così che la domanda giudiziale, essendo senz'altro procedibile, doveva e deve essere decisa nel merito.
giustifica la mancata migrazione del numero affermando che l'utenza presso il precedente CP_1 operatore FASTWEB era attiva soltanto per il servizio dati e non per il servizio voce, ciò che avrebbe reso impossibile la migrazione, come risulterebbe dalle note a sistema presenti sui terminali dell'appellata.
Il Tribunale ritiene che l'allegazione e documentazione di cui al capoverso precedente non assolve all'onere probatorio gravante sull'operatore telefonico appellato ai sensi dell'art. 1218 c.c., nell'interpretazione letterale orientata sulla base del noto principio della vicinanza della prova. L'impossibilità non imputabile al debitore della prestazione risiederebbe nell'ostacolo tecnico, allegato da , ma rimasto soltanto a livello di affermazione indimostrata. Infatti, ciò che l'appellata CP_1
pagina 2 di 3 avrebbe dovuto dimostrare e non ha fatto è che tale ipotetico ostacolo tecnico, ossia la migrazione della linea solo dati, fosse insuperabile. D'altro canto, ciò ancora non giustificherebbe per il CP_1 fatto che, sapendo o dovendo sapere, che la linea di cui si chiedeva la migrazione era solo dati, nondimeno l'aveva promessa.
Non si può, però, accogliere la domanda di pagamento delle penali previste nella carta dei servizi della compagnia telefonica appellata, per il seguente motivo.
Seppure è vero, osserva il Tribunale, che la penale contrattuale, quali sono quelle previste nelle carte dei servizi delle compagnie telefoniche, deve essere riconosciuta a prescindere dalla prova del danno, non può omettere di rilevarsi l'assoluta mancanza di allegazione da parte dell'attrice di qualsiasi criterio di quantificazione dell'importo di euro 900, richiesto a tale titolo.
Deve, invece, riconoscersi l'importo di euro 120,72, pagato quale corrispettivo della prestazione di migrazione, non eseguita, di cui è stata chiesta la ripetizione, con l'implicita ma necessaria domanda presupposta della risoluzione del contratto per inadempimento.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., devono riconoscersi gli interessi legali dal giorno del pagamento, potendo equipararsi l'inadempimento imputabile alla mala fede.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, devono essere compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento parziale dell'appello e in riforma della sentenza n. 203/23, emessa dal Giudice di Pace di Rho, condanna a pagare euro 120,72 a con gli CP_1 Parte_1 interessi specificati in motivazione, e compensa per intero le spese del giudizio di primo grado;
rigetta ogni altra domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
compensa per intero le spese di questo grado di giudizio.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LIOIA FRANCESCO PAOLO e dell'avv. ARNONE MANLIO ( ) Via Giulio C.F._2
De Petra 71122 Foggia;
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUTOLO DANIELE Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Rho Parte_1 [...]
per chiederne la condanna al pagamento di euro 900, a titolo di indennizzo previsto dalla CP_1 carta dei servizi della convenuta, ed euro 120,72, quali corrispettivi pagati in assenza della prestazione telefonica e di connessione a internet promessa dalla convenuta nel rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
L'attrice, in particolare, ha dedotto che la convenuta aveva omesso di effettuare la migrazione della sua utenza telefonica nel passaggio dal vecchio operatore FASTWEB, pur avendole promesso in contratto la portabilità del numero di telefono originario, avendole invece attivato un'altra numerazione.
Per conservare la vecchia numerazione l'attrice ha continuato a pagare per tre mesi sia le fatture del precedente operatore, sia le fatture di , di cui domanda la ripetizione. CP_1
Il Giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile la domanda dell'attrice per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dalla normativa di settore come condizione della domanda, e l'ha condannata al pagamento delle spese di quel grado.
Specificamente, nel giudizio di primo grado si legge che la domanda avanzata ai fini del tentativo di conciliazione (svoltosi con esito negativo), avente ad oggetto l'importo di euro 5.000, maggiore di quanto richiesto nel successivo giudizio, non avrebbe potuto effettivamente favorire la conciliazione giudiziale della controversia, che costituisce la ratio della legge.
La appella la sentenza di primo grado evidenziando che la vicenda portata all'esame Parte_1 dell'organo conciliatore competente è quella medesima costitutiva della causa petendi del successivo giudizio di primo grado, che quindi deve considerarsi procedibile.
Nel merito l'appellante ripropone le medesime domande avanzate in primo grado.
Il Tribunale rileva che nella “domanda di attivazione del procedimento ADR”, documentata nel fascicolo di primo grado, l'attrice ha lamentato la mancata migrazione della sua precedente numerazione da parte della convenuta , che le aveva garantito la portabilità di esso, ossia CP_1 proprio l'oggetto della controversia portata davanti al Giudice di Pace. Nel medesimo documento si legge, prestampato: “valore indicativo della controversia”, frase cui segue una prima casella, sbarrata,
“fino a euro 5.000” e una seconda casella, non sbarrata, “oltre euro 5.000”. Infine, si attesta: “la mancata adesione della parte invitata ”. CP_1
Poiché, osserva il Tribunale, la controversia rappresentata in sede conciliativa è quella medesima portata davanti al Giudice di primo grado, e poiché l'importo di euro 5.000 era semplicemente l'importo indicativo del valore massimo della controversia e non quello senz'altro richiesto a CP_1
l'affermazione della mancata corrispondenza oggettiva nella motivazione della sentenza
[...] impugnata è infondata, così che la domanda giudiziale, essendo senz'altro procedibile, doveva e deve essere decisa nel merito.
giustifica la mancata migrazione del numero affermando che l'utenza presso il precedente CP_1 operatore FASTWEB era attiva soltanto per il servizio dati e non per il servizio voce, ciò che avrebbe reso impossibile la migrazione, come risulterebbe dalle note a sistema presenti sui terminali dell'appellata.
Il Tribunale ritiene che l'allegazione e documentazione di cui al capoverso precedente non assolve all'onere probatorio gravante sull'operatore telefonico appellato ai sensi dell'art. 1218 c.c., nell'interpretazione letterale orientata sulla base del noto principio della vicinanza della prova. L'impossibilità non imputabile al debitore della prestazione risiederebbe nell'ostacolo tecnico, allegato da , ma rimasto soltanto a livello di affermazione indimostrata. Infatti, ciò che l'appellata CP_1
pagina 2 di 3 avrebbe dovuto dimostrare e non ha fatto è che tale ipotetico ostacolo tecnico, ossia la migrazione della linea solo dati, fosse insuperabile. D'altro canto, ciò ancora non giustificherebbe per il CP_1 fatto che, sapendo o dovendo sapere, che la linea di cui si chiedeva la migrazione era solo dati, nondimeno l'aveva promessa.
Non si può, però, accogliere la domanda di pagamento delle penali previste nella carta dei servizi della compagnia telefonica appellata, per il seguente motivo.
Seppure è vero, osserva il Tribunale, che la penale contrattuale, quali sono quelle previste nelle carte dei servizi delle compagnie telefoniche, deve essere riconosciuta a prescindere dalla prova del danno, non può omettere di rilevarsi l'assoluta mancanza di allegazione da parte dell'attrice di qualsiasi criterio di quantificazione dell'importo di euro 900, richiesto a tale titolo.
Deve, invece, riconoscersi l'importo di euro 120,72, pagato quale corrispettivo della prestazione di migrazione, non eseguita, di cui è stata chiesta la ripetizione, con l'implicita ma necessaria domanda presupposta della risoluzione del contratto per inadempimento.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., devono riconoscersi gli interessi legali dal giorno del pagamento, potendo equipararsi l'inadempimento imputabile alla mala fede.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, devono essere compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento parziale dell'appello e in riforma della sentenza n. 203/23, emessa dal Giudice di Pace di Rho, condanna a pagare euro 120,72 a con gli CP_1 Parte_1 interessi specificati in motivazione, e compensa per intero le spese del giudizio di primo grado;
rigetta ogni altra domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
compensa per intero le spese di questo grado di giudizio.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3