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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/11/2024, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Promiscua composta dai magistrati:
dott. Carlo Errico - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere est. dott.ssa Alessandra Ferraro - consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 384/2024 R.G., passata in decisione all'udienza del 22/10/2024, vertente
T R A
(c.f. ), difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv. Riccardo Manfredi;
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Francesco Larocca;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.
1489/2023 emessa il 19.10.23 e pubblicata il 31.10.2023.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 19-31 ottobre 2023, pronunciava la separazione dei coniugi Parte_2
e, per ciò che qui interessa, poneva a carico dell' l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat.
2.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello , Parte_1 limitatamente alla statuizione relativa all'assegno di mantenimento accordato alla resistente. A sostegno, la difesa ha lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento alle condizioni economiche delle parti.
Richiamando le norme in materia di assegno divorzile, la difesa ha dedotto la mancata considerazione della durata effettiva della convivenza (costellata da prolungare interruzioni), la circostanza che la resistente svolgesse attività lavorativa e vivesse in un immobile dalla stessa locato, e, per altro verso, ha evidenziato le precarie condizioni dello stesso . In particolare, Pt_1
l'appellante ha dedotto di aver cancellato la propria partita iva come titolare di uno studio fotografico e di aver intrapreso una collaborazione occasionale nello stesso ambito lavorativo;
di vivere nell'ex laboratorio fotografico di appena 20 mq. con l'aiuto economico dei propri parenti.
L'appellante ha quindi concluso con la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, del quale non ricorrono i presupposti, stante l'autonomia economica della stessa, e, in subordine, la riduzione dell'importo liquidato dal Tribunale.
3.-Si è costituita con comparsa , contestando i Controparte_1 motivi di impugnazione. Ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. assumendo l'evidente infondatezza del gravame, nonché ai sensi dell'art.342 c.p.c. per mancata indicazione specifica dei motivi;
nel merito ha eccepito l'incongruenza della censura esposta dall'appellante, in quanto basata sulle norme in materia di assegno divorzile.
4.-Il Procuratore Generale, con parere del 10.10.24, ha concluso per l'accoglimento parziale dell'appello con conseguente riduzione dell'assegno alla somma di euro 200 al mese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22.10.2024 la causa
è stata riservata per la decisione.
5.-Il gravame risulta parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
pag. 2/6 Vanno disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dalla parte appellata.
Con riferimento all'art. 342 c.p.c., il gravame risulta strutturato in modo tale da rendere comprensibili le doglianze rispetto alla sentenza di primo grado, con indicazione dei capi che si ritiene deficitari in punto di diritto e di fatto.
Sull'ammissibilità dell'appello è pacifico che i motivi addotti rispondano al principio di chiarezza e specificità, necessario e sufficiente ai fini dell'esame da parte di questo giudice: sul punto vedi Cass. n. 7675 del 19/03/2019, secondo cui “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”.
Il richiamo di norme in materia di assegno divorzile da parte dell'appellante non preclude l'esame del merito, in quanto i profili in fatto dedotti nei motivi di gravame - condizioni economiche delle parti e concreto articolarsi del rapporto di coniugio anche sotto il profilo della effettiva durata - assumono rilevanza anche per la determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione. A quest'ultimo fine occorre infatti accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e, in ordine alla durata della convivenza, la giurisprudenza ha affermato che “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. 25618/2007, Rv. 600715-01). Sul tema la S.C. ha precisato che alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti;
tuttavia, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della
pag. 3/6 determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n.
1162/2017, Rv. 643354–01; Cass. n. 23378/2004, Rv. 578279-01).
6.-Con riferimento al merito, occorre premettere – per l'aspetto rilevante in questa sede - che, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, costituita in sostanza dalle dichiarazioni che le stesse parti hanno reso nel corso del giudizio attraverso i rispettivi scritti difensivi e dalla documentazione prodotta, sono emerse le seguenti circostanze di fatto:
la svolge attualmente lavori precari di assistenza familiare e CP_1 come donna delle pulizie;
non risultano acquisiti elementi in ordine agli emolumenti percepiti;
non risulta contestato che la stessa viva anche con l'aiuto dell'anziana madre, pensionata, e sia titolare del contratto di locazione relativo alla casa, prima adibita ad abitazione coniugale e successivamente rimasta nella sia disponibilità (non è stato esplicitata la misura del canone); dalla documentazione prodotta emerge che la stessa nel 2021 ha acquistato un'utilitaria usata al dichiarato prezzo di 3.000 euro (visura PRA in atti);
l' svolgeva in costanza di matrimonio l'attività autonoma di Pt_1 fotografo (con titolarità di partita iva); nel periodo della separazione ha cessato detta professione e attualmente svolge attività lavorativa come collaboratore nello stesso settore;
non è contestato che lo stesso viva presso l'immobile prima adibito a studio fotografico (non vi sono elementi circa le dimensioni dell'alloggio e la sua concreta idoneità a fungere da abitazione, sia pure per una sola persona); in ogni caso, non sembra sostenga spese per la propria sistemazione abitativa.
Le parti non hanno fornito elementi circa il tenore di vita in costanza di matrimonio (l'abitazione coniugale, come accennato, era costituita da un alloggio tolto in locazione con contratto intestato alla ). Non risulta CP_1 specificamente contestato che il rapporto matrimoniale abbia subito diverse interruzioni, anche prolungate, e che a fronte di un arco temporale, dalla data di celebrazione (20.6.2007) a quella del deposito del ricorso di separazione (30.10.2020), di circa 13 anni, la durata effettiva della convivenza coniugale sia stata di circa 5 anni. Non vi è dubbio che nei periodi di interruzione della convivenza, ognuno dei coniugi abbia provveduto alle proprie esigenze, senza il sostegno dell'altro, indice, questo, della sussistenza in concreto di profili di autonomia economica da parte di ciascuno.
pag. 4/6 Valutando complessivamente queste circostanze, ritiene il Collegio giustificato riconoscere allo stato un assegno di mantenimento alla , CP_1 in ragione sia delle concrete condizioni lavorative (non può sottacersi che
, rispetto alla moglie, possegga una specifica e più redditizia Parte_1 capacità lavorativa) e degli aspetti patrimoniali (lo stesso dispone di un immobile utilizzato come alloggio, mentre la è onerata di un canone CP_1 di locazione). In ordine alla misura dell'assegno, in assenza di concreti parametri reddituali di alcuna delle parti e valorizzando gli elementi testè esposti, appare adeguato un assegno di euro 200 al mese, con decorrenza dal mese successivo rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata
(quindi da novembre 2023) e aggiornamento su base annuale sulla base degli indici Istat dal novembre 2025 in avanti.
7.-Sul regolamento delle spese di lite, si ritiene di confermare l'integrale compensazione disposta in primo grado (stante la soccombenza reciproca in relazione alle domande di addebito e di riconoscimento di assegno), mentre per il giudizio di appello sussistono i presupposti per una compensazione parziale in misura della metà, stante il rigetto della domanda principale di revoca dell'assegno proposta dall'appellante, con parametrazione della quota residua sul decisum (pari al valore di euro 4.800, determinato ex art.13, comma 1 cpc). L'importo liquidato in dispositivo deve essere versato all'erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato (delibera del COA di Lecce in data 5.6.2024 in relazione all'istanza del 2.2.24).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sezione promiscua, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto del Parte_1
26.4.2024, nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Brindisi n.1489/2023 pubblicata il 31.10.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione;
2) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di l'obbligo di versare a l'assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di mantenimento di euro 200,00, da corrispondersi con decorrenza dal mese di novembre 2023 entro il 15 di ogni mese e con aggiornamento
Istat annuale dal novembre 2025 in avanti;
pag. 5/6 3) condanna alla rifusione alla controparte delle spese Controparte_1 del grado, compensate per la metà e liquidate per la differenza in euro
750,00, oltre spese generali di studio nella misura del 15%, iva e cpa, da versarsi all'erario.
Così deciso in Lecce in data 12 novembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Carlo Errico
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Promiscua composta dai magistrati:
dott. Carlo Errico - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere est. dott.ssa Alessandra Ferraro - consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 384/2024 R.G., passata in decisione all'udienza del 22/10/2024, vertente
T R A
(c.f. ), difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv. Riccardo Manfredi;
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Francesco Larocca;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.
1489/2023 emessa il 19.10.23 e pubblicata il 31.10.2023.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 19-31 ottobre 2023, pronunciava la separazione dei coniugi Parte_2
e, per ciò che qui interessa, poneva a carico dell' l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat.
2.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello , Parte_1 limitatamente alla statuizione relativa all'assegno di mantenimento accordato alla resistente. A sostegno, la difesa ha lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento alle condizioni economiche delle parti.
Richiamando le norme in materia di assegno divorzile, la difesa ha dedotto la mancata considerazione della durata effettiva della convivenza (costellata da prolungare interruzioni), la circostanza che la resistente svolgesse attività lavorativa e vivesse in un immobile dalla stessa locato, e, per altro verso, ha evidenziato le precarie condizioni dello stesso . In particolare, Pt_1
l'appellante ha dedotto di aver cancellato la propria partita iva come titolare di uno studio fotografico e di aver intrapreso una collaborazione occasionale nello stesso ambito lavorativo;
di vivere nell'ex laboratorio fotografico di appena 20 mq. con l'aiuto economico dei propri parenti.
L'appellante ha quindi concluso con la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, del quale non ricorrono i presupposti, stante l'autonomia economica della stessa, e, in subordine, la riduzione dell'importo liquidato dal Tribunale.
3.-Si è costituita con comparsa , contestando i Controparte_1 motivi di impugnazione. Ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. assumendo l'evidente infondatezza del gravame, nonché ai sensi dell'art.342 c.p.c. per mancata indicazione specifica dei motivi;
nel merito ha eccepito l'incongruenza della censura esposta dall'appellante, in quanto basata sulle norme in materia di assegno divorzile.
4.-Il Procuratore Generale, con parere del 10.10.24, ha concluso per l'accoglimento parziale dell'appello con conseguente riduzione dell'assegno alla somma di euro 200 al mese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22.10.2024 la causa
è stata riservata per la decisione.
5.-Il gravame risulta parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
pag. 2/6 Vanno disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dalla parte appellata.
Con riferimento all'art. 342 c.p.c., il gravame risulta strutturato in modo tale da rendere comprensibili le doglianze rispetto alla sentenza di primo grado, con indicazione dei capi che si ritiene deficitari in punto di diritto e di fatto.
Sull'ammissibilità dell'appello è pacifico che i motivi addotti rispondano al principio di chiarezza e specificità, necessario e sufficiente ai fini dell'esame da parte di questo giudice: sul punto vedi Cass. n. 7675 del 19/03/2019, secondo cui “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”.
Il richiamo di norme in materia di assegno divorzile da parte dell'appellante non preclude l'esame del merito, in quanto i profili in fatto dedotti nei motivi di gravame - condizioni economiche delle parti e concreto articolarsi del rapporto di coniugio anche sotto il profilo della effettiva durata - assumono rilevanza anche per la determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione. A quest'ultimo fine occorre infatti accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e, in ordine alla durata della convivenza, la giurisprudenza ha affermato che “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. 25618/2007, Rv. 600715-01). Sul tema la S.C. ha precisato che alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti;
tuttavia, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della
pag. 3/6 determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n.
1162/2017, Rv. 643354–01; Cass. n. 23378/2004, Rv. 578279-01).
6.-Con riferimento al merito, occorre premettere – per l'aspetto rilevante in questa sede - che, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, costituita in sostanza dalle dichiarazioni che le stesse parti hanno reso nel corso del giudizio attraverso i rispettivi scritti difensivi e dalla documentazione prodotta, sono emerse le seguenti circostanze di fatto:
la svolge attualmente lavori precari di assistenza familiare e CP_1 come donna delle pulizie;
non risultano acquisiti elementi in ordine agli emolumenti percepiti;
non risulta contestato che la stessa viva anche con l'aiuto dell'anziana madre, pensionata, e sia titolare del contratto di locazione relativo alla casa, prima adibita ad abitazione coniugale e successivamente rimasta nella sia disponibilità (non è stato esplicitata la misura del canone); dalla documentazione prodotta emerge che la stessa nel 2021 ha acquistato un'utilitaria usata al dichiarato prezzo di 3.000 euro (visura PRA in atti);
l' svolgeva in costanza di matrimonio l'attività autonoma di Pt_1 fotografo (con titolarità di partita iva); nel periodo della separazione ha cessato detta professione e attualmente svolge attività lavorativa come collaboratore nello stesso settore;
non è contestato che lo stesso viva presso l'immobile prima adibito a studio fotografico (non vi sono elementi circa le dimensioni dell'alloggio e la sua concreta idoneità a fungere da abitazione, sia pure per una sola persona); in ogni caso, non sembra sostenga spese per la propria sistemazione abitativa.
Le parti non hanno fornito elementi circa il tenore di vita in costanza di matrimonio (l'abitazione coniugale, come accennato, era costituita da un alloggio tolto in locazione con contratto intestato alla ). Non risulta CP_1 specificamente contestato che il rapporto matrimoniale abbia subito diverse interruzioni, anche prolungate, e che a fronte di un arco temporale, dalla data di celebrazione (20.6.2007) a quella del deposito del ricorso di separazione (30.10.2020), di circa 13 anni, la durata effettiva della convivenza coniugale sia stata di circa 5 anni. Non vi è dubbio che nei periodi di interruzione della convivenza, ognuno dei coniugi abbia provveduto alle proprie esigenze, senza il sostegno dell'altro, indice, questo, della sussistenza in concreto di profili di autonomia economica da parte di ciascuno.
pag. 4/6 Valutando complessivamente queste circostanze, ritiene il Collegio giustificato riconoscere allo stato un assegno di mantenimento alla , CP_1 in ragione sia delle concrete condizioni lavorative (non può sottacersi che
, rispetto alla moglie, possegga una specifica e più redditizia Parte_1 capacità lavorativa) e degli aspetti patrimoniali (lo stesso dispone di un immobile utilizzato come alloggio, mentre la è onerata di un canone CP_1 di locazione). In ordine alla misura dell'assegno, in assenza di concreti parametri reddituali di alcuna delle parti e valorizzando gli elementi testè esposti, appare adeguato un assegno di euro 200 al mese, con decorrenza dal mese successivo rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata
(quindi da novembre 2023) e aggiornamento su base annuale sulla base degli indici Istat dal novembre 2025 in avanti.
7.-Sul regolamento delle spese di lite, si ritiene di confermare l'integrale compensazione disposta in primo grado (stante la soccombenza reciproca in relazione alle domande di addebito e di riconoscimento di assegno), mentre per il giudizio di appello sussistono i presupposti per una compensazione parziale in misura della metà, stante il rigetto della domanda principale di revoca dell'assegno proposta dall'appellante, con parametrazione della quota residua sul decisum (pari al valore di euro 4.800, determinato ex art.13, comma 1 cpc). L'importo liquidato in dispositivo deve essere versato all'erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato (delibera del COA di Lecce in data 5.6.2024 in relazione all'istanza del 2.2.24).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sezione promiscua, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto del Parte_1
26.4.2024, nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Brindisi n.1489/2023 pubblicata il 31.10.2023, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione;
2) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di l'obbligo di versare a l'assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di mantenimento di euro 200,00, da corrispondersi con decorrenza dal mese di novembre 2023 entro il 15 di ogni mese e con aggiornamento
Istat annuale dal novembre 2025 in avanti;
pag. 5/6 3) condanna alla rifusione alla controparte delle spese Controparte_1 del grado, compensate per la metà e liquidate per la differenza in euro
750,00, oltre spese generali di studio nella misura del 15%, iva e cpa, da versarsi all'erario.
Così deciso in Lecce in data 12 novembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Carlo Errico
pag. 6/6