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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2024, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE GIUDIZIALE iscritta al RG. n. 5755/2022, promossa da
(c.f. ), nato/a a DAROU MOUSTY Parte_1 C.F._1 (Senegal), il 10/03/1976 con l'avv. TINO MACCARRONE
RICORRENTE
contro
(c.f. , nato/a a DAROU Controparte_1 C.F._2 MOUSTY (Senegal), il 10/04/1970
RESRISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Decisa a Treviso, il 10 dicembre 2024, sulle seguenti CONCLUSIONI:
DIAGNE: “1) SEPARAZIONE: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con addebito al marito per la violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di cui agli artt. 143 e ss. c.c.;
2) AFFIDAMENTO FIGLI MINORI: affidare in modo esclusivo alla madre i figli minori e con collocazione presso la stessa, Persona_1 Per_2 disponendo che la madre possa adottare, in via esclusiva e senza il consenso paterno, ogni e qualsiasi decisione strategica e/o urgente nell'interesse dei figli, di carattere educativo, medico/sanitario, inerente ad ogni e qualsivoglia documento afferenti ai minori e al passaporto dei medesimi, che la madre deterrà in via esclusiva.
3) DIRITTO DI VISITA DEI MINORI: regolamentarsi i tempi di frequentazione dei figli minori con il padre, previa valutazione della sua capacità genitoriale dopo un periodo di osservazione svolto per mezzo dei servizi sociali territorialmente competenti, che stabiliranno modi e tempi di frequentazione dei figli con il genitore;
4) MANTENIMENTO DELLA PROLE: disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento per la prole di almeno € 800,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascun figlio), a decorrere dal mese di Settembre 2022, da versarsi direttamente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma che sarà rivalutata il 1° gennaio di ogni anno nella misura dell'intera variazione dell'indice Istat prendendo a base l'indice del precedente mese di dicembre.
5) SPESE STRAORDINARIE: porsi a carico del marito l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrende ai figli, secondo il Protocollo del Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso;
6) ASSEGNO UNICO: disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra quale genitore collocatario dei minori. Pt_1
7) ESPATRIO: disporre il divieto all'espatrio dei minori, che dovrà essere subordinato al consenso esplicito e formale della sola sig.ra Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: prudenzialmente s'insiste per l'acquisizione dall'Agenzia delle Entrate delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del resistente e sulle istanze istruttorie pretermesse e\o i testi non escussi di cui alla memoria a prova diretta ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c., che si riportano di seguito pedissequamente: Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti da “vero che”:
1. nel 2005 la sig.ra si è trasferita in Italia per raggiungere il Parte_1 marito;
Controparte_1
2
2. dal 2005 al 2022 il sig. è rimasto privo di occupazione Controparte_1 lavorativa;
3. dal 2005 al 2022 il sig. ha omesso di provvedere alle Controparte_1 esigenze economiche del nucleo familiare quali ad es. bollette, canone di locazione, spesa alimentare, vestiti, scarpe, tasse e libri scolastici etc.;
4. dal 2005 al 2022 la sig.ra ha cresciuto e mantenuto Parte_1 economicamente la prole pagando ad es. spesa alimentare, vestiti, scarpe, tasse e libri scolastici, abbonamento di trasporto, visite mediche etc. senza alcun contributo da parte del marito;
5. dal 2005 al 2022 il sig. ha posto in essere aggressioni Controparte_1 fisiche e verbali nei confronti della moglie;
6. nel dicembre 2021 il sig. ha aggredito la moglie con calci Controparte_1
e pugni;
7. nel dicembre 2021 in seguito all'aggressione di cui al capitolo 6) che precede la sig.ra ha allertato i Servizi Sociali del Comune di CE Parte_1 (TV);
8. nel dicembre 2021 i Servizi Sociali del Comune di CE (TV) hanno ospitato la sig.ra in una struttura protetta;
Parte_1
9. in seguito all'aggressione del dicembre 2021 di cui al capitolo 6) che precede la sig.ra si è trasferita con i figli nell'abitazione Parte_1 di CE (TV) via Maggiore 175 di proprietà del Comune di CE (TV) come sub. doc. 2 e doc. 10 che mi si rammostrano;
10. il 9 giugno 2022, nell'abitazione di CE (TV) via Maggiore 175, il sig.
ha sferrato alla sig.ra alcuni colpi al volto Controparte_1 Parte_1 come sub. doc. 7, doc. 8 e doc. 9 che mi si rammostrano;
11. il 9 giugno 2022, in seguito all'aggressione di cui al capitolo 10) che precede, i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Oderzo hanno diagnosticato alla sig.ra una contusione allo zigomo destro Parte_1 con 4 giorni di prognosi come sub. doc. 7, doc. 8 e doc. 9 che mi si rammostrano;
12. nel luglio 2022 a GA (TV) la sig.ra AR volontaria della di CP_2 GA (TV) ha difeso la sig.ra dal sig. ; Parte_1 Controparte_1
13. nel luglio 2022 la sig.ra volontaria della di GA (TV) CP_3 CP_2 ha sporto denuncia-querela nei confronti del sig. ; Controparte_1
14. nell'estate 2022 a CE (TV) il sig. ha aggredito Controparte_1 fisicamente il figlio;
Persona_3
15. nel 2022 il sig. si è risposato e trasferito in Senegal;
Controparte_1
16. dal 2022 a oggi il sig. ha interrotto ogni contatto con la Controparte_1 moglie ed i figli rimasti in Italia;
17. nel marzo 2023 il sig. ha omesso di sottoscrivere la Controparte_1 documentazione necessaria per il rinnovo del passaporto della figlia minore;
Persona_4
3 18. dal 2022 a oggi il sig. ha omesso di versare un Controparte_1 contributo di mantenimento per la prole e per la coniuge;
19. dal 2022 a oggi la sig.ra ha provveduto da sola alla Parte_1 gestione ed al mantenimento dei figli pagando ad es. spesa alimentare, vestiti, scarpe, tasse e materiale scolastico, abbonamento di trasporto, visite mediche etc. aiutata dalla propria madre;
20. dal 2022 a oggi la sig.ra versa al Comune di CE Parte_1
(TV) un importo di € 250,00 mensili a titolo di canone di locazione per l'alloggio sito a CE (TV) via Maggiore 175 in cui vive come sub. doc. 10 e doc. 11 che mi si rammostrano;
21. dal 2022 a oggi il costo a carico della sig.ra per le utenze Parte_1 di acqua, riscaldamento ed elettricità dell'alloggio sito a CE (TV) via Maggiore 175 in cui la ricorrente vive ammonta ad € 3.318,50 annui come sub. doc. 12 che mi si rammostra;
22. tra settembre e ottobre 2023 la sig.ra ha speso circa € Parte_1 300,00 solo per l'acquisto del materiale scolastico per la prole come sub. doc. 13 che mi si rammostra. 23. da marzo 2024 il sig. è rientrato in Italia;
Controparte_1
24. da marzo 2024 il sig. svolge attività lavorativa a Caorle Controparte_1
(VE) come trasportatore per un esercizio commerciale di frutta e verdura. Si indicano come testimoni: di CE (TV) su tutti i Persona_3 capitoli di prova, di CE (TV) su tutti i capitoli di Persona_4 prova, di ES (TV) su tutti i capitoli di prova, la dott.ssa Tes_1
del Comune di CE (TV) sui capitoli da 2) a 11), la Testimone_2 sig.ra della di GA (TV) sui capitoli 12) e 13”. CP_3 CP_2
4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. È fondata, anzitutto, la domanda di separazione personale.
Risulta, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale della ricorrente – in uno con la mancata costituzione in giudizio del resistente, ancorché regolarmente citato – denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e , uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1
10.08.1999 a (Senegal), atto non trascritto nei registri dello Persona_5 stato civile italiani.
2. La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del marito.
La domanda è fondata, avendo trovato adeguato riscontro in atti quanto allegato dalla in ordine all'impossibilità di tollerare ancora le condotte Pt_1 violente tenute dal marito nei suoi confronti, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare, i Servizi Sociali del Comune di CE hanno confermato di avere prestato assistenza alla a dicembre 2021, quando – in Pt_1 dimissione dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Oderzo cui si era rivolta dopo aver subito percosse da parte del marito – è stata allontanata dalla casa coniugale insieme ai due figli conviventi ed ospitata prima nella camera di un B&B (per 10 giorni) e poi in un mini alloggio, dove ancora risiede.
È stato prodotto in atti anche un altro referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Oderzo il 9.06.2022 – quindi, pochi giorni prima dell'instaurazione del presente giudizio (il ricorso è stato depositato il 28.09.2022) – dal quale risulta, a carico della una contusione allo Pt_1 zigomo destro per riferite percosse da parte del marito, che l'avrebbe raggiunta nella nuova abitazione ed aggredita, come da denuncia presentata il giorno successivo alla Stazione dei Carabinieri di CE.
3. Dall'unione coniugale sono nati quattro figli: i due più grandi –
[...]
e già maggiorenni – vivono e studiano in Senegal;
Per_6 Persona_7 gli altri due – (27.03.2007) e (27.09.2009), Persona_1 Per_2 ancora minorenni – vivono con la madre.
3.1. Chiede la ricorrente che – a modifica dei provvedimenti presidenziali, con i quali è stato previsto un regime di affidamento condiviso dei due minori
– venga disposto l'affidamento super-esclusivo degli stessi alla madre, in
5 ragione del disinteresse morale e materiale manifestato dal padre nei confronti dei figli.
3.2. La domanda è fondata.
Ritiene infatti il Tribunale sussistenti gravi ragioni di pregiudizio per derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso: il padre, infatti, non solo è inadempiente nel pagamento del contributo di mantenimento per i figli, ma lo è anche rispetto ai turni di genitorialità – che non rispetta in alcun modo – tanto che la gestione dei minori ricade esclusivamente sulla madre.
Sul punto, hanno riferito i Servizi che, già nel 2022, “i ragazzi non [avevano] una buona relazione con il padre … che non li cerca[va] e non si occupa[va] di loro. Da quando si sono allontanati da casa, con la loro madre, Persona_8 ha visto il padre una sola volta ed hanno pure litigato. … la sig.ra ha Pt_1 sempre fornito, sa sola, tutto ciò di cui necessitano i figli”.
Inoltre, il padre trascorre lunghi periodi in Senegal, sopratutto durante la stagione invernale: questo, unitamente alla grave compromissione dei rapporti personali tra i genitori, rende verosimilmente difficoltosa per la madre l'adozione delle decisioni di straordinaria amministrazione per i figli.
3.3. Pertanto, e saranno affidati, in via Persona_1 Persona_4 esclusiva alla madre, alla quale è attribuita altresì la facoltà di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per i figli.
4. Qualora richieda in futuro di poter vedere e tenere con sé i figli CP_1 ancora minorenni, saranno i Servizi Sociali territorialmente competenti a stabilirne le modalità ed il relativo calendario, al fine di attuare – ove possibile – un graduale e non traumatico riavvicinamento.
5. Quanto agli aspetti economici, la chiede di porre a carico del Pt_1 padre un assegno di mantenimento di almeno € 200,00 per ciascuno dei figli, e quindi complessivamente un assegno non inferiore ad € 800,00.
5.1. Attualmente, in forza dei provvedimenti presidenziali, il è CP_1 tenuto al pagamento di € 150,00 per ciascun figlio, quindi € 600,00 complessivi.
5.2. Ritiene anzitutto il Collegio doversi revocare i provvedimenti provvisori nella parte in cui stabiliscono il contributo di mantenimento per i due figli più grandi, entrambi maggiorenni, che vivono stabilmente in Senegal già dal tempo della domanda;
come è noto, infatti, il contributo di mantenimento è previsto a favore del genitore che conservi con i figli maggiorenni un rapporto di coabitazione rilevante secondo la nozione di questo elaborata dalla giurisprudenza (vd. cass. 29977/2020, applicabile per analogia: “In materia
6 di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio”). Nel caso di specie – pur a fronte della verosimile contribuzione della madre ai bisogni di questi due figli – è da escludere che ricorra un legame rilevante di questi con l'abitazione familiare, in Italia, vivendo loro stabilmente presso la nonna materna in Senegal (vd. verbale udienza 10.01.2023: “I miei due figli che vivono in Senegal vanno a scuola al liceo, li mantiene mia madre, ma passo comunque dei soldi).
5.3. Quanto invece al contributo di mantenimento per i figli minorenni, il Tribunale osserva quanto segue:
- la – che ha lavorato come operaia sino al mese di febbraio Pt_1
2024, percependo redditi di circa € 1.300,00 al mese – frequenta ora un corso di operatrice socio-sanitaria (OSS) che concluderà nell'autunno del
2025 e, contestualmente, lavora come OSS presso la Casa di Riposo di Ormelle, con contratto di lavoro a tempo determinato e paga netta di circa € 1.200,00 al mese, come confermato dalla relazione dei Servizi Sociali acquisita in atti;
paga, ogni mese, un canone di locazione di € 250,00, per il mini alloggio messole a disposizione dal Comune di CE;
- in base alle informazioni pervenute dall'INAIL, il – che anche in CP_1 costanza di matrimonio non ha aveva un'occupazione stabile – ha lavorato dal 22.02.2022 al 24.09.2022 con contratto di lavoro somministro tramite Adecco Italia Spa e poi presso la ditta Giuseppe Smeazzetto per due periodi, dal 20.04.2023 al 30.09.2023 e dal 18.04.2024 al 30.04.2024; dal 2.10.2022 al 29.01.2023 ha fruito della NASPI; gli introiti lordi percepiti in questo periodo sono stati di € 38.282,46;
- il , come già detto, trascorre i mesi invernali in Senegal (dove CP_1 forse ha frattanto contratto nuove nozze), come comprovato dai periodi di lavoro effettivamente prestato in Italia;
- l'AUU è percepito integralmente dalla madre;
alla data del 10.01.2023 (quando si è tenuta l'udienza presidenziale) ammontava ad € 310,00;
- risulta dalla relazione dei Servizi Sociali dell'8.07.2024 che il minore
è “inserito temporaneamente in Comunità <> di Persona_1 Meolo (VE) per un procedimento penale a suo carico. La [madre] riferisce che sente telefonicamente il figlio … una volta alla settimana mentre gli fa visita una volta al mese” ; la ricorrente nulla ha dedotto sul punto, nemmeno in
7 comparsa conclusionale.
5.4. Tutto quanto considerato, vista la capacità reddituale di entrambi i genitori, e tenuto conto della totale allocazione degli oneri di gestione dei figli minori in capo alla madre, ritiene il Tribunale sussistenti i presupposti per aumentare il contributo per il loro mantenimento da parte del padre, da € 150,00 ad € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat;
con decorrenza dalla data della domanda, essendo stata accertata l'occupazione lavorativa del padre già da febbraio 2022. 5.5. Con la precisazione che il contributo per il mantenimento in favore di sarà dovuto alla madre, per il periodo di inserimento del figlio Persona_1 in comunità, solo a condizione che la stessa abbia provveduto e/o provvederà al pagamento dei relativi oneri.
5.6. Le spese straordinarie – come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di Famiglia in uso presso questo Tribunale – continueranno ad essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Il disposto regime di affidamento super-esclusivo assorbe le istanze di cui ai punti 6 e 7 delle precisate conclusioni.
7. Le spese di lite – come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal Dm 55/2014 e ss. m,m. per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, stante la contumacia del convenuto – sono poste a carico di , in ragione della maggiore Controparte_1 soccombenza.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nata a [...], il [...] Parte_1 e
, nato a [...], il [...], Controparte_1 uniti in matrimonio il 10/08/1999 in Senegal, con atto non trascritto nei registri dello stato civile italiano;
1. ADDEBITA la separazione a;
Controparte_1
2. AFFIDA i figli minori (27.03.2007) e Persona_9
(27.09.2009) in via esclusiva alla madre, con facoltà Persona_4 per quest'ultima di assumere, in via unilaterale, anche le decisione di maggiore interesse per gli stessi;
3. DISPONE che in futuro, qualora il padre richieda di vedere e tenere con sé i figli, saranno i Servizi Sociali territorialmente competenti a stabilirne le modalità ed il calendario;
8 4. REVOCA, a far data dalla domanda, l'obbligo posto a carico di di corrispondere, in favore di Controparte_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
[...]
(3.09.2003) e (13.10.2005), Persona_10 Persona_11 che già allora vivevano stabilmente in Senegal;
5. con decorrenza dalla domanda, PONE a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, in favore di , quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori (27.03.2007) e Persona_9
(27.09.2009), la somma di € 300,00 ciascuno (€ Persona_4 600,00 complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con le precisazione di cui al punto 5.5. della parte motiva quanto alla debenza del contributo per il primo;
6. PONE le spese straordinarie – come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di Famigli in uso presso questo Tribunale – a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. CONDANNA a pagare, in favore di Controparte_1 Pt_1
, le spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 3.809,00 per
[...] compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 10 dicembre 2024 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
9
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE GIUDIZIALE iscritta al RG. n. 5755/2022, promossa da
(c.f. ), nato/a a DAROU MOUSTY Parte_1 C.F._1 (Senegal), il 10/03/1976 con l'avv. TINO MACCARRONE
RICORRENTE
contro
(c.f. , nato/a a DAROU Controparte_1 C.F._2 MOUSTY (Senegal), il 10/04/1970
RESRISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Decisa a Treviso, il 10 dicembre 2024, sulle seguenti CONCLUSIONI:
DIAGNE: “1) SEPARAZIONE: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con addebito al marito per la violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di cui agli artt. 143 e ss. c.c.;
2) AFFIDAMENTO FIGLI MINORI: affidare in modo esclusivo alla madre i figli minori e con collocazione presso la stessa, Persona_1 Per_2 disponendo che la madre possa adottare, in via esclusiva e senza il consenso paterno, ogni e qualsiasi decisione strategica e/o urgente nell'interesse dei figli, di carattere educativo, medico/sanitario, inerente ad ogni e qualsivoglia documento afferenti ai minori e al passaporto dei medesimi, che la madre deterrà in via esclusiva.
3) DIRITTO DI VISITA DEI MINORI: regolamentarsi i tempi di frequentazione dei figli minori con il padre, previa valutazione della sua capacità genitoriale dopo un periodo di osservazione svolto per mezzo dei servizi sociali territorialmente competenti, che stabiliranno modi e tempi di frequentazione dei figli con il genitore;
4) MANTENIMENTO DELLA PROLE: disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento per la prole di almeno € 800,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascun figlio), a decorrere dal mese di Settembre 2022, da versarsi direttamente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma che sarà rivalutata il 1° gennaio di ogni anno nella misura dell'intera variazione dell'indice Istat prendendo a base l'indice del precedente mese di dicembre.
5) SPESE STRAORDINARIE: porsi a carico del marito l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrende ai figli, secondo il Protocollo del Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso;
6) ASSEGNO UNICO: disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra quale genitore collocatario dei minori. Pt_1
7) ESPATRIO: disporre il divieto all'espatrio dei minori, che dovrà essere subordinato al consenso esplicito e formale della sola sig.ra Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: prudenzialmente s'insiste per l'acquisizione dall'Agenzia delle Entrate delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del resistente e sulle istanze istruttorie pretermesse e\o i testi non escussi di cui alla memoria a prova diretta ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c., che si riportano di seguito pedissequamente: Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti da “vero che”:
1. nel 2005 la sig.ra si è trasferita in Italia per raggiungere il Parte_1 marito;
Controparte_1
2
2. dal 2005 al 2022 il sig. è rimasto privo di occupazione Controparte_1 lavorativa;
3. dal 2005 al 2022 il sig. ha omesso di provvedere alle Controparte_1 esigenze economiche del nucleo familiare quali ad es. bollette, canone di locazione, spesa alimentare, vestiti, scarpe, tasse e libri scolastici etc.;
4. dal 2005 al 2022 la sig.ra ha cresciuto e mantenuto Parte_1 economicamente la prole pagando ad es. spesa alimentare, vestiti, scarpe, tasse e libri scolastici, abbonamento di trasporto, visite mediche etc. senza alcun contributo da parte del marito;
5. dal 2005 al 2022 il sig. ha posto in essere aggressioni Controparte_1 fisiche e verbali nei confronti della moglie;
6. nel dicembre 2021 il sig. ha aggredito la moglie con calci Controparte_1
e pugni;
7. nel dicembre 2021 in seguito all'aggressione di cui al capitolo 6) che precede la sig.ra ha allertato i Servizi Sociali del Comune di CE Parte_1 (TV);
8. nel dicembre 2021 i Servizi Sociali del Comune di CE (TV) hanno ospitato la sig.ra in una struttura protetta;
Parte_1
9. in seguito all'aggressione del dicembre 2021 di cui al capitolo 6) che precede la sig.ra si è trasferita con i figli nell'abitazione Parte_1 di CE (TV) via Maggiore 175 di proprietà del Comune di CE (TV) come sub. doc. 2 e doc. 10 che mi si rammostrano;
10. il 9 giugno 2022, nell'abitazione di CE (TV) via Maggiore 175, il sig.
ha sferrato alla sig.ra alcuni colpi al volto Controparte_1 Parte_1 come sub. doc. 7, doc. 8 e doc. 9 che mi si rammostrano;
11. il 9 giugno 2022, in seguito all'aggressione di cui al capitolo 10) che precede, i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Oderzo hanno diagnosticato alla sig.ra una contusione allo zigomo destro Parte_1 con 4 giorni di prognosi come sub. doc. 7, doc. 8 e doc. 9 che mi si rammostrano;
12. nel luglio 2022 a GA (TV) la sig.ra AR volontaria della di CP_2 GA (TV) ha difeso la sig.ra dal sig. ; Parte_1 Controparte_1
13. nel luglio 2022 la sig.ra volontaria della di GA (TV) CP_3 CP_2 ha sporto denuncia-querela nei confronti del sig. ; Controparte_1
14. nell'estate 2022 a CE (TV) il sig. ha aggredito Controparte_1 fisicamente il figlio;
Persona_3
15. nel 2022 il sig. si è risposato e trasferito in Senegal;
Controparte_1
16. dal 2022 a oggi il sig. ha interrotto ogni contatto con la Controparte_1 moglie ed i figli rimasti in Italia;
17. nel marzo 2023 il sig. ha omesso di sottoscrivere la Controparte_1 documentazione necessaria per il rinnovo del passaporto della figlia minore;
Persona_4
3 18. dal 2022 a oggi il sig. ha omesso di versare un Controparte_1 contributo di mantenimento per la prole e per la coniuge;
19. dal 2022 a oggi la sig.ra ha provveduto da sola alla Parte_1 gestione ed al mantenimento dei figli pagando ad es. spesa alimentare, vestiti, scarpe, tasse e materiale scolastico, abbonamento di trasporto, visite mediche etc. aiutata dalla propria madre;
20. dal 2022 a oggi la sig.ra versa al Comune di CE Parte_1
(TV) un importo di € 250,00 mensili a titolo di canone di locazione per l'alloggio sito a CE (TV) via Maggiore 175 in cui vive come sub. doc. 10 e doc. 11 che mi si rammostrano;
21. dal 2022 a oggi il costo a carico della sig.ra per le utenze Parte_1 di acqua, riscaldamento ed elettricità dell'alloggio sito a CE (TV) via Maggiore 175 in cui la ricorrente vive ammonta ad € 3.318,50 annui come sub. doc. 12 che mi si rammostra;
22. tra settembre e ottobre 2023 la sig.ra ha speso circa € Parte_1 300,00 solo per l'acquisto del materiale scolastico per la prole come sub. doc. 13 che mi si rammostra. 23. da marzo 2024 il sig. è rientrato in Italia;
Controparte_1
24. da marzo 2024 il sig. svolge attività lavorativa a Caorle Controparte_1
(VE) come trasportatore per un esercizio commerciale di frutta e verdura. Si indicano come testimoni: di CE (TV) su tutti i Persona_3 capitoli di prova, di CE (TV) su tutti i capitoli di Persona_4 prova, di ES (TV) su tutti i capitoli di prova, la dott.ssa Tes_1
del Comune di CE (TV) sui capitoli da 2) a 11), la Testimone_2 sig.ra della di GA (TV) sui capitoli 12) e 13”. CP_3 CP_2
4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. È fondata, anzitutto, la domanda di separazione personale.
Risulta, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale della ricorrente – in uno con la mancata costituzione in giudizio del resistente, ancorché regolarmente citato – denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e , uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1
10.08.1999 a (Senegal), atto non trascritto nei registri dello Persona_5 stato civile italiani.
2. La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del marito.
La domanda è fondata, avendo trovato adeguato riscontro in atti quanto allegato dalla in ordine all'impossibilità di tollerare ancora le condotte Pt_1 violente tenute dal marito nei suoi confronti, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare, i Servizi Sociali del Comune di CE hanno confermato di avere prestato assistenza alla a dicembre 2021, quando – in Pt_1 dimissione dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Oderzo cui si era rivolta dopo aver subito percosse da parte del marito – è stata allontanata dalla casa coniugale insieme ai due figli conviventi ed ospitata prima nella camera di un B&B (per 10 giorni) e poi in un mini alloggio, dove ancora risiede.
È stato prodotto in atti anche un altro referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Oderzo il 9.06.2022 – quindi, pochi giorni prima dell'instaurazione del presente giudizio (il ricorso è stato depositato il 28.09.2022) – dal quale risulta, a carico della una contusione allo Pt_1 zigomo destro per riferite percosse da parte del marito, che l'avrebbe raggiunta nella nuova abitazione ed aggredita, come da denuncia presentata il giorno successivo alla Stazione dei Carabinieri di CE.
3. Dall'unione coniugale sono nati quattro figli: i due più grandi –
[...]
e già maggiorenni – vivono e studiano in Senegal;
Per_6 Persona_7 gli altri due – (27.03.2007) e (27.09.2009), Persona_1 Per_2 ancora minorenni – vivono con la madre.
3.1. Chiede la ricorrente che – a modifica dei provvedimenti presidenziali, con i quali è stato previsto un regime di affidamento condiviso dei due minori
– venga disposto l'affidamento super-esclusivo degli stessi alla madre, in
5 ragione del disinteresse morale e materiale manifestato dal padre nei confronti dei figli.
3.2. La domanda è fondata.
Ritiene infatti il Tribunale sussistenti gravi ragioni di pregiudizio per derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso: il padre, infatti, non solo è inadempiente nel pagamento del contributo di mantenimento per i figli, ma lo è anche rispetto ai turni di genitorialità – che non rispetta in alcun modo – tanto che la gestione dei minori ricade esclusivamente sulla madre.
Sul punto, hanno riferito i Servizi che, già nel 2022, “i ragazzi non [avevano] una buona relazione con il padre … che non li cerca[va] e non si occupa[va] di loro. Da quando si sono allontanati da casa, con la loro madre, Persona_8 ha visto il padre una sola volta ed hanno pure litigato. … la sig.ra ha Pt_1 sempre fornito, sa sola, tutto ciò di cui necessitano i figli”.
Inoltre, il padre trascorre lunghi periodi in Senegal, sopratutto durante la stagione invernale: questo, unitamente alla grave compromissione dei rapporti personali tra i genitori, rende verosimilmente difficoltosa per la madre l'adozione delle decisioni di straordinaria amministrazione per i figli.
3.3. Pertanto, e saranno affidati, in via Persona_1 Persona_4 esclusiva alla madre, alla quale è attribuita altresì la facoltà di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per i figli.
4. Qualora richieda in futuro di poter vedere e tenere con sé i figli CP_1 ancora minorenni, saranno i Servizi Sociali territorialmente competenti a stabilirne le modalità ed il relativo calendario, al fine di attuare – ove possibile – un graduale e non traumatico riavvicinamento.
5. Quanto agli aspetti economici, la chiede di porre a carico del Pt_1 padre un assegno di mantenimento di almeno € 200,00 per ciascuno dei figli, e quindi complessivamente un assegno non inferiore ad € 800,00.
5.1. Attualmente, in forza dei provvedimenti presidenziali, il è CP_1 tenuto al pagamento di € 150,00 per ciascun figlio, quindi € 600,00 complessivi.
5.2. Ritiene anzitutto il Collegio doversi revocare i provvedimenti provvisori nella parte in cui stabiliscono il contributo di mantenimento per i due figli più grandi, entrambi maggiorenni, che vivono stabilmente in Senegal già dal tempo della domanda;
come è noto, infatti, il contributo di mantenimento è previsto a favore del genitore che conservi con i figli maggiorenni un rapporto di coabitazione rilevante secondo la nozione di questo elaborata dalla giurisprudenza (vd. cass. 29977/2020, applicabile per analogia: “In materia
6 di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio”). Nel caso di specie – pur a fronte della verosimile contribuzione della madre ai bisogni di questi due figli – è da escludere che ricorra un legame rilevante di questi con l'abitazione familiare, in Italia, vivendo loro stabilmente presso la nonna materna in Senegal (vd. verbale udienza 10.01.2023: “I miei due figli che vivono in Senegal vanno a scuola al liceo, li mantiene mia madre, ma passo comunque dei soldi).
5.3. Quanto invece al contributo di mantenimento per i figli minorenni, il Tribunale osserva quanto segue:
- la – che ha lavorato come operaia sino al mese di febbraio Pt_1
2024, percependo redditi di circa € 1.300,00 al mese – frequenta ora un corso di operatrice socio-sanitaria (OSS) che concluderà nell'autunno del
2025 e, contestualmente, lavora come OSS presso la Casa di Riposo di Ormelle, con contratto di lavoro a tempo determinato e paga netta di circa € 1.200,00 al mese, come confermato dalla relazione dei Servizi Sociali acquisita in atti;
paga, ogni mese, un canone di locazione di € 250,00, per il mini alloggio messole a disposizione dal Comune di CE;
- in base alle informazioni pervenute dall'INAIL, il – che anche in CP_1 costanza di matrimonio non ha aveva un'occupazione stabile – ha lavorato dal 22.02.2022 al 24.09.2022 con contratto di lavoro somministro tramite Adecco Italia Spa e poi presso la ditta Giuseppe Smeazzetto per due periodi, dal 20.04.2023 al 30.09.2023 e dal 18.04.2024 al 30.04.2024; dal 2.10.2022 al 29.01.2023 ha fruito della NASPI; gli introiti lordi percepiti in questo periodo sono stati di € 38.282,46;
- il , come già detto, trascorre i mesi invernali in Senegal (dove CP_1 forse ha frattanto contratto nuove nozze), come comprovato dai periodi di lavoro effettivamente prestato in Italia;
- l'AUU è percepito integralmente dalla madre;
alla data del 10.01.2023 (quando si è tenuta l'udienza presidenziale) ammontava ad € 310,00;
- risulta dalla relazione dei Servizi Sociali dell'8.07.2024 che il minore
è “inserito temporaneamente in Comunità <
7 comparsa conclusionale.
5.4. Tutto quanto considerato, vista la capacità reddituale di entrambi i genitori, e tenuto conto della totale allocazione degli oneri di gestione dei figli minori in capo alla madre, ritiene il Tribunale sussistenti i presupposti per aumentare il contributo per il loro mantenimento da parte del padre, da € 150,00 ad € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat;
con decorrenza dalla data della domanda, essendo stata accertata l'occupazione lavorativa del padre già da febbraio 2022. 5.5. Con la precisazione che il contributo per il mantenimento in favore di sarà dovuto alla madre, per il periodo di inserimento del figlio Persona_1 in comunità, solo a condizione che la stessa abbia provveduto e/o provvederà al pagamento dei relativi oneri.
5.6. Le spese straordinarie – come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di Famiglia in uso presso questo Tribunale – continueranno ad essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
6. Il disposto regime di affidamento super-esclusivo assorbe le istanze di cui ai punti 6 e 7 delle precisate conclusioni.
7. Le spese di lite – come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal Dm 55/2014 e ss. m,m. per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, stante la contumacia del convenuto – sono poste a carico di , in ragione della maggiore Controparte_1 soccombenza.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nata a [...], il [...] Parte_1 e
, nato a [...], il [...], Controparte_1 uniti in matrimonio il 10/08/1999 in Senegal, con atto non trascritto nei registri dello stato civile italiano;
1. ADDEBITA la separazione a;
Controparte_1
2. AFFIDA i figli minori (27.03.2007) e Persona_9
(27.09.2009) in via esclusiva alla madre, con facoltà Persona_4 per quest'ultima di assumere, in via unilaterale, anche le decisione di maggiore interesse per gli stessi;
3. DISPONE che in futuro, qualora il padre richieda di vedere e tenere con sé i figli, saranno i Servizi Sociali territorialmente competenti a stabilirne le modalità ed il calendario;
8 4. REVOCA, a far data dalla domanda, l'obbligo posto a carico di di corrispondere, in favore di Controparte_1 Parte_1
l'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
[...]
(3.09.2003) e (13.10.2005), Persona_10 Persona_11 che già allora vivevano stabilmente in Senegal;
5. con decorrenza dalla domanda, PONE a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, in favore di , quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori (27.03.2007) e Persona_9
(27.09.2009), la somma di € 300,00 ciascuno (€ Persona_4 600,00 complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con le precisazione di cui al punto 5.5. della parte motiva quanto alla debenza del contributo per il primo;
6. PONE le spese straordinarie – come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di Famigli in uso presso questo Tribunale – a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. CONDANNA a pagare, in favore di Controparte_1 Pt_1
, le spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 3.809,00 per
[...] compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 10 dicembre 2024 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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