Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Anna Rita Pasca - Presidente
2) Dott. Riccardo Mele - Consigliere
2) Dott. Virginia Zuppetta - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.414/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
– cf. Parte_1
– in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Lecce, P.IVA_1
presso i cui uffici, siti in Lecce alla Via Rubichi 39, è elettivamente domiciliato;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e (c.f. ), tutti elettivamente C.F._2 Parte_2 C.F._3
domiciliati in Lecce, alla Via 47° Reggimento Fanteria n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Danilo
Lorenzo, dal quale sono rappresentati e difesi giusta mandato a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado,
- APPELLATI -
NONCHE'
, in persona del sindaco p.t., Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE-
ult.co., e 281 sexies c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 27 giugno 2022, notificato – per entrambi i convenuti – presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale di Lecce, in data 28-06-2022, i NI e Controparte_1 Pt_2
, convenivano in giudizio l' nonché il CP_2 Parte_1 CP_3 CP_3
chiedendo al giudice adito di: 1) accertare e dichiarare che il bene, identificato nel Catasto del
Comune di al foglio 16, p.lla 689, prot.n. 9973/80, rientrasse nella proprietà privata CP_3
degli attori;
2) ordinare all' del demanio la rideterminazione della dividente demaniale Pt_1
escludendo l'area indicata sub a); 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa, da liquidarsi con distrazione in favore del procuratore antistatario e anticipatario.
Il Tribunale “accertata la regolarità della notifica” dichiarava la contumacia dei convenuti e procedeva in rito.
La causa, istruita, mediante espletamento di c.t.u., veniva decisa con la sentenza n.1117/2024 del
20/3/2024, con cui il Tribunale “Accertava e dichiarava che il bene identificato nel Catasto del
Comune di al foglio 16, p.lla 689, prot.n. 9973/80, rientrava nella proprietà privata CP_3
degli attori;
e, per l'effetto, ordinava all'Agenzia del Demanio competente la rideterminazione della
dividente demaniale escludendo l'area indicata sub a) tra i beni appartenenti al pubblico demanio;
condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, con distrazione in
favore dell'avv. Lorenzo Danilo, che aveva reso la dichiarazione di rito;
poneva le spese di CTU in
via definitiva a carico dei convenuti.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
– in persona del direttore p.t., chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, in via
[...] pregiudiziale, ne venisse accertata e dichiarata la nullità per violazione del contraddittorio, il tutto con vittoria delle spese del gravame.
Costituendosi i NI , chiedevano il rigetto dell'avverso gravame, con vittoria di spese CP_1
e competenze.
All'odierna udienza collegiale, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata decisa ai sensi degli artt.352, ult.co., e 281 sexies
c.p.c..
2. In via pregiudiziale e di rito, con il primo motivo di gravame, l' appellante deduce “Nullità Pt_1
della sentenza per omessa regolare instaurazione del contraddittorio. Nullità della notifica dell'atto
introduttivo, eseguita unicamente presso l'Avvocatura dello Stato nell'interesse dell' Parte_1
.
[...]
Segnatamente deduce la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, in quanto erroneamente eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non applicandosi per le Agenzie Fiscali l'art. 11 RD n. 1611/1933 – che prescrive la notifica presso l'Avvocatura Erariale – stante la mera facoltà
delle predette Agenzie – tra cui appunto quella del – di avvalersi del patrocinio erariale. Pt_1
Conclude rilevando come alla nullità della notifica, non essendosi la parte costituita, consegua la nullità dell'impugnata sentenza con rimessione del giudizio al primo giudice, ex art.354 c.p.c.,
risultando violata l'integrità del contraddittorio.
3. Detta censura è fondata.
Come noto, il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze.
Testualmente, il citato art., al comma 1, dispone che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse, svolte da altri uffici del
, sono istituite l' , l' , l' e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 l' , di seguito denominate agenzie fiscali. Parte_1
Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia".
In forza del citato D.lgs., art. 61, comma 1, le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate - successivamente alla loro costituzione - a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza,
avvalendosi, eventualmente, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, art. 43.
Il successivo art. 73, comma 4, ha attribuito al Ministro delle finanze il compito di stabilire le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal dovevano essere trasferite alle agenzie. CP_4
Con D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390, è stato stabilito che le agenzie fiscali dovessero iniziare ad operare dal 1° gennaio 2001 (art. 1), subentrando, da tale data, nella titolarità dei rapporti giuridici già di pertinenza dei dipartimenti (art. 3, comma 1, lett. c).
Sulla interpretazione della nuova realtà ordinamentale, dal punto di vista della legittimazione sostanziale e processuale, la S.C. ha avuto modo di pronunciarsi, anche a sezioni unite, in più di un'occasione, affermando, tra gli altri, i seguenti principi:
1) L'agenzia fiscale è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico distinto dallo Stato e non può essere configurata duale organo dello Stato dotato di personalità giuridica, presupponendo tale configurazione che l'attività dell'ente sia direttamente imputata allo Stato medesimo in base a sicure indicazioni normative, qui invece del tutto mancanti.
2) In tema di contenzioso, a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali, dal 1 gennaio 2001 si è
verificata una successione a titolo particolare delle stesse nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie e di natura contrattuale, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria o di altra natura,
tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materia di imposizione fiscale o di determinazione dell'entrata non tributaria il cui trasferimento alle agenzie, previsto dal D.Lgs. 30
luglio 1999, n. 300, art. 57, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l'agenzia, come detto, un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto.
3) Nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001, l'applicazione dell'art. 111 c.p.c.,
comporta invece che il processo procede tra le parti originarie e che, in caso di mancata estromissione dell'Amministrazione finanziaria originariamente costituita, si forma un litisconsorzio processuale tra la stessa e l'agenzia eventualmente chiamata nel processo.
In particolare, per i giudizi di cassazione è ammissibile il ricorso proposto dal contribuente nei confronti della sola , in qualità di successore a titolo particolare, anche nel caso Controparte_5
in cui il Ministero delle finanze dante causa non risulti essere stato, esplicitamente o implicitamente,
estromesso dal giudizio di merito, in quanto la notifica del ricorso per cassazione costituisce valido mezzo per la vocatio in ius del successore a titolo particolare. Tuttavia, qualora il non si CP_4
costituisca nel giudizio così introdotto dinanzi alla Corte di cassazione, deve essere disposta nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio, quale litisconsorte necessario.
4) Ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato costituisce una mera facoltà per l'agenzia, la quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, deve richiederlo in riferimento ai singoli procedimenti - anche se non è necessaria una specifica procura -
non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra l'agenzia e l'Avvocatura, con l'ulteriore conseguenza che deve ritenersi abrogato la L. 13 maggio
1999, n. 133, art. 21, comma 1, che imponeva in ogni caso la notifica delle sentenze delle commissioni tributarie regionali presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (cfr. Cass. nn. 3116 e 3118 del 2006,
rese a sezioni unite, Cass. nn. 4936/2006, 22793/2006, 23005/2006).
Dal quadro normativo delineato - e tenuto conto dei principi enunciati a proposito del nuovo assetto dell'Amministrazione finanziaria - deve conseguentemente affermarsi - avendo la ricorrente erroneamente notificato il ricorso nei confronti dell' , presso l'Avvocatura dello Controparte_5
Stato, anziché presso la sede centrale dell'agenzia medesima - notificazione che, in considerazione della mera facoltà delle agenzie fiscali di avvalersi del patrocinio erariale, D.Lgs. 300 del 1999, ex art. 72, per giurisprudenza della Suprema Corte sarebbe addirittura inesistente (cfr., ex plurimis, Cass.
n. 18394/2004, n. 15819, n.18959/2005 e n. 863/2006) - la nullità della notifica effettuata con modalità diverse da quelle prescritte, nonché di tutti gli atti successivi a tale notifica, ivi compresa la sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice, trattandosi di ipotesi contemplata dall'art.354, co.1, c.p.c..
“Nelle cause aventi ad oggetto la debenza di canoni di concessione su beni del demanio marittimo e
lacustre, promosse nei confronti del Ministero delle Finanze anteriormente al 1° gennaio 2001, data
in cui, per effetto della istituzione delle agenzie fiscali ad opera del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, si è
verificata, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., una successione a titolo particolare delle stesse nei
poteri e nei rapporti giuridici facenti capo al , il ricorso per Cassazione deve essere CP_4
proposto, almeno sino all'entrata a regime del processo di decentramento amministrativo avviato dal
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 104 e 105, nella materia relativa alla gestione del demanio idrico),
nei confronti dell in persona del direttore pro-tempore in Roma (fattispecie in Parte_1
cui la S.C., nell'arresto del 12/7/2007, sent. n.15617/2007, ha precisato che nelle cause promosse
nei confronti del Ministero delle Finanze anteriormente al 1° gennaio 2001, il ricorso per Cassazione
può essere proposto anche nei confronti della sola competente succeduta al , fermo Pt_1 CP_4
restando che, qualora quest'ultimo non si costituisca nel giudizio, deve essere disposta nei suoi
confronti l'integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario, e rilevato che il ricorso
era stato proposto nei confronti dell' , cui era stato notificato presso Controparte_5
l'Avvocatura dello Stato, ha dichiarato inammissibile il ricorso stesso per difetto di legittimazione
passiva e processuale del soggetto intimato, sotto il primo profilo, in considerazione delle funzioni
delineate per l' dall'art. 65 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e tenuto presente che i Parte_1
canoni e, in genere, i proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla
concessione del godimento di tali beni e, per il secondo, rilevando che, stante la mera facoltà
delle agenzie fiscali di avvalersi del patrocinio erariale, ex art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999,
la notifica presso l'Avvocatura dello Stato anziché presso la sede centrale dell'Agenzia doveva
ritenersi inesistente).
4. La definizione in rito del presente giudizio esonera il Collegio dall'esame, delle ulteriori censure,
relative al merito dell'impugnata decisione.
5. Le spese processuali relative al presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio e di tutti gli atti ad essa successivi e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Lecce;
Condanna e , in solido, al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida, in favore dell' appellante, in Pt_1
complessivi euro 2.147,00,00, di cui euro 2.000,00 per compensi ed euro 147,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello,
in data 18 giugno 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott.ssa Anna Rita Pasca