Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 09/06/2025, n. 11152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11152 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4236 del 2025, proposto da
Carlo Borromeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Borromeo, con domicilio eletto in Roma, via Nizza, 45;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto di accesso, con estrazione di copia, degli atti oggetto dell’istanza presentata in data 8.1.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’avv. Carlo Borromeo ha adito questo Tribunale per ottenere l’accertamento del diritto di accesso, con estrazione di copia, degli atti oggetto dell’istanza presentata l’8.1.2025 per l’accesso al Comitato ex art. 179-ter presso il Tribunale di Roma, chiedendo copia delle “ richieste inoltrate a tutti gli enti formatori; riscontri di tutti gli enti formatori alle suddette richieste; l’indicazione di tutti gli enti formatori i cui corsi sono stati ritenuti idonei ”: istanza ribadita in data 25.2.2025.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (10.4.2025).
Prima dell’udienza in Camera di Consiglio del 4 giugno 2025, il ricorrente ha depositato una memoria (20.5.2025) nella quale ha fatto presente di aver ottenuto l’accesso ai documenti richiesti, prospettando, dunque, la cessazione della materia del contendere ma, nel contempo, chiedendo la condanna alle spese processuali; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vengono compensate, avendo l’Amministrazione precisato, nella memoria del 16.5.2025, che sebbene sia stato dato riscontro alle domande di accesso in data successiva (10.4.2025) alla notifica del ricorso, nondimeno il ricorrente ha presentato in data 14.4.2025 un’ulteriore domanda di “ invio delle relative mail di cui riferiscono i verbali inviati ”, cui è stato, comunque, dato riscontro con PEC del 5.5.2025: non vi è, dunque, prova che il contestato ritardo costituisca il riflesso di una condotta intenzionale: ne deriva che il ricorrente ha diritto alla sola rifusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO