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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 11-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.1817-24 RGAC, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pt Parte_1
(avv. Luca De Paolis)
parte appellante
E
1 Controparte_1
, in persona del pt (Avvocatura Generale dello
[...] CP_2
Stato)
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500; dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 4-7-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri pubblicata in data 12-1-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
partecipava alla procedura per Parte_1
l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di n. 13 posti nella II Area Funzionale, Fascia retributiva F5, profilo professionale contabile, riservata al personale dell'Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
01.01.2017, avendo presentato la relativa domanda il 11/1/2018.
La procedura veniva indetta con bando del 21/12/2017 ed all'esito il Direttore Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI –
Concorsi, comparto funzioni centrali approvava la graduatoria in data 26.07.2018, pubblicata il 3/08/2018, graduatoria nella quale la ricorrente si collocava alla posizione n. 13 (ultima posizione utile per lo status di vincitore).
Con successivo decreto del 28/09/2018 veniva rettificata la graduatoria e modificato l'elenco dei vincitori, con retrocessione della ricorrente alla posizione 15, specificando al punto 3) e 4) dell'allegato 4 che “si è proceduto a rettificare i provvedimenti in cui l'anomalia e l'errore ha inciso in modo tale modificare lo status di vincitore o di non vincitore della procedura” in base alla nota ministeriale n. 0245179 del 26.07.2018. In data 14/12/2018 veniva disposto il passaggio di fascia per i vincitori, categoria dalla quale era conseguentemente esclusa la ricorrente.
Con ricorso in riassunzione, depositato il 4.7.2022, a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio del 13/06/2022 del
Tribunale di Roma, la dipendente adiva il Tribunale di Velletri,
3 lamentando, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione delle norme generali sul procedimento amministrativo sotto il profilo della adeguatezza della motivazione del provvedimento di rettifica, nonché, in secondo luogo, la contrarietà della condotta dell'Amministrazione resistente ai canoni di correttezza, lealtà e buona fede, con relativa lesione del legittimo affidamento.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, denegata ogni contraria ed avversaria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla posizione utile della graduatoria approvata dal Controparte_1
in persona del Direttore
[...]
Generale del Personale e delle Risorse, al fine di usufruire della fascia retributiva F5; per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti del presente giudizio ad ammettere la Sig.ra
[...]
alla II area funzionale, per la fascia retributiva F5 Parte_1
a lei spettante, profilo professionale di Contabile, riservata al personale dipendente presso l'Amministrazione Penitenziaria, di cui fa parte l'odierna ricorrente, in servizio a far data dal 01.01.2017; in via ulteriore, riconoscere in favore della ricorrente gli arretrati della corretta retribuzione ella spettante dal giorno dell'omesso diritto sino al pensionamento, nonché le maggiori somme ella spettanti in ordine alle sostituzioni svolte in favore dei colleghi, con indennità, permessi e ferie non goduti”.
Si costituiva il il quale allegava la legittimità della CP_1 successiva retrocessione della ricorrente dalla posizione n.13 alla posizione n.15, a seguito della rettifica della suddetta graduatoria, in quanto nella nota ministeriale 26 luglio 2018
n.0245179 erano state stabilite la data e la modalità di pubblicazione delle graduatorie ed era stato chiarito che si sarebbe proceduto all' eventuale rettifica delle stesse solo nei casi accertati in cui una eventuale anomalia/errore avesse inciso in modo tale da modificare lo status di vincitore o di non vincitore della procedura. Aggiungeva l'Amministrazione che nello specifico della graduatoria relativa alla procedura per l'attribuzione della fascia
4 retributiva superiore per la copertura di complessivi n.13 posti nella II Area Funzionale, fascia retributiva F5, profilo professionale di Contabile, - per la quale aveva concorso la ricorrente - erano “emersi errori materiali nella valutazione di alcuni aspiranti che hanno determinato la modifica dello status di vincitore/non vincitore e, pertanto, la conseguente rettifica della graduatoria della procedura suddetta, con l'emanazione del già citato P.D.G. 28 settembre 2018, pubblicato il 4/10/2018 nell'apposita sezione presente nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it”.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: rigetta il ricorso;
spese compensate.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello la dipendente.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha omesso di prendere in considerazione l'assenza di un' idonea motivazione sottesa al provvedimento di retrocessione rispetto alla posizione utile in graduatoria;
ha ritenuto che, nello specifico, risultasse che alla candidata non Parte_2 presente nella originaria graduatoria in quanto figurava un punteggio che non dava diritto all'inserimento in una delle 13 posizioni corrispondenti allo status di vincitore, erano stati attribuiti punteggi, oggetto di rettifica, specificamente indicati nel decreto del 28 settembre 2018 e che, a seguito dell'attribuzione di tali punteggi, la candidata fosse stata inserita al posto numero
6 prima dei due candidati e , Controparte_3 Persona_1 laddove nel PDG del 28.09.2018 si affermava che “Ciascun dipendente
è invitato a verificare i nuovi elenchi dei candidati dichiarati vincitori all'esito delle verifiche delle segnalazioni prodotte che hanno consentito di sanare ogni anomalia o errore materiale esistente”, ma non si dava contezza e riferimento agli effettivi errori materiali o anomalie riscontrate;
5 -2 non ha considerato che la candidata predetta non era presente nella graduatoria originaria e quindi era avulsa dalla tutela prevista per coloro che avevano subito, differentemente dai presenti in graduatoria, errori o anomalie nel computo del punteggio;
il PDG consentiva, infatti, al di rettificare in autotutela le CP_1 graduatorie, non di modificare la griglia di candidati;
-3 quanto agli straordinari ha rigettato la relativa domanda assumendo la genericità delle deduzioni, in quanto parte ricorrente si era limitata ad un mero rinvio alla consulenza contabile allegata, senza neppure indicare in quale arco temporale avesse svolto l' imprecisato numero di ore di lavoro straordinario, non aveva specificato la distribuzione oraria del proprio orario ordinario di lavoro, anche nella perizia di parte allegata non era stato indicato il numero delle ore di asserito straordinario richieste, posto che compariva esclusivamente la somma ritenuta spettante, e, infine, analoghe considerazioni valevano per le ore di ferie che si allegavano non godute, in alcun punto indicate, né in ricorso, né in perizia”, laddove l' arco temporale era stato indicato in modo sufficientemente preciso ed il rinvio alla consulenza contabile era sufficiente ad orientare il giudicante in ordine al suo convincimento.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione,
6 non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-4.1 e 4.
2. Con il ricorso introduttivo del primo grado, la ha rassegnato le seguenti conclusioni, ai fini che qui Parte_3 interessano: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla posizione utile della graduatoria approvata dal
Controparte_1
in persona del Direttore Generale del Personale e
[...] delle Risorse, al fine di usufruire della fascia retributiva F5; per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti del presente giudizio ad ammettere la Sig.ra alla II area Parte_1 funzionale, per la fascia retributiva F5 ad ella spettante, profilo professionale di Contabile, riservata al personale dipendente presso l'Amministrazione Penitenziaria, di cui fa parte l'odierna ricorrente, in servizio a far data dal 01.01.2017; in via ulteriore, riconoscere in favore della ricorrente gli arretrati della corretta retribuzione ad ella spettante dal giorno dell'omesso diritto sino al pensionamento”.
Sussiste litisconsorzio necessario quando si deduce in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo, unico ed inscindibile, sul quale si debba necessariamente decidere in maniera unitaria nei confronti di tutti i contitolari per non privare la sentenza della utilità connessa all' esperimento dell'azione proposta. Il litisconsorzio è necessario qualora la sentenza pronunciata in assenza anche di un solo litisconsorte sia inidonea a produrre qualsiasi effetto
7 giuridico. La funzione di tale istituto non è di tutelare il diritto di difesa dei litisoconsorti pretermessi, bensì quella di tutelare la parte che ha proposto la domanda, consentendole di ottenere una sentenza idonea a regolare il rapporto controverso.
In linea con l' orientamento assunto da questa Sezione (sent. n.2425-
24), che in questa sede si richiama anche ai sensi dell' art.118 disp. att. cpc, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.) - in particolare, chiedendo la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria - il giudizio deve svolgersi in contraddittorio dei controinteressati. L'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati va esclusa, invece, qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass.28766/2018,
988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008).
Nella specie, la parte appellante ha chiarito, all' udienza del 3-
12-2024, di essere in pensione dal 2018. La Corte ha, quindi, ritenuto di instaurare un effettivo contraddittorio in ordine alla sussistenza o meno di interesse ad agire, fissando un termine per note su questo solo punto.
All' esito, la parte appellante ha dichiarato di non avere interesse ad agire in ordine alla materiale ammissione alla posizione utile in graduatoria, bensì esclusivamente in ordine alla corresponsione del trattamento economico per il periodo dal 1-1-2017, data in cui la posizione di lavoro avrebbe dovuto essere effettiva, al 1-8-2018, data del pensionamento, nonché delle ulteriori somme richieste con il ricorso introduttivo del primo grado, con comunicazione all' CP_4 della corretta qualifica ottenuta per la rettifica del trattamento
8 pensionistico, ovvero in via subordinata, riservandosi di promuovere analoga richiesta in via autonoma.
Ne deriva che: la domanda per la quale la stessa dipendente ha addotto l' assenza di interesse ad agire non può essere accolta, anche perché il pensionamento è intervenuto in epoca ampiamente precedente alla instaurazione del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Roma;
il contraddittorio è integro, residuando una mera domanda risarcitoria;
questa domanda non ha il carattere della
“novità” ai sensi dell' art.437 comma 2° cpc, atteso che, già nell' originario ricorso introduttivo del primo grado, la dipendente aveva chiesto, “in via ulteriore”, di riconoscerle gli arretrati della corretta retribuzione a lei spettante dal giorno dell'omesso diritto sino al pensionamento.
Nel merito, nella comparsa di risposta depositata in primo grado, il si è difeso affermando che: nello specifico della CP_1 graduatoria relativa alla procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi n. 13 posti nella II Area Funzionale, fascia retributiva F5, profilo professionale di , erano emersi “errori materiali” nella Per_2 valutazione di alcuni aspiranti che hanno determinato la modifica dello status di vincitore/non vincitore;
pertanto, era stata disposta la rettifica della graduatoria della procedura suddetta, con l'emanazione del già citato P.D.G. 28 settembre 2018, pubblicato il 4 ottobre 2018, nella apposita sezione presente nel sito istituzionale del www.giustizia.it; il Controparte_1
P.D.G. 28 settembre 2018 descriveva chiaramente le rettifiche che erano state apportate alla graduatoria e, per effetto delle stesse, la Signora aveva modificato la posizione in graduatoria Parte_1 retrocedendo dalla posizione 13 alla pos. 15, cambiando il proprio status da vincitore a non vincitore della procedura.
Il primo giudice ha ritenuto sufficientemente specifica la suddetta allegazione, evidenziando che dal PDG del 28-9-2018 risultava che:
9 a) alla candidata non presente nella Parte_2 originaria graduatoria, in quanto figurava un punteggio che non dava diritto all'inserimento in una delle 13 posizioni corrispondenti allo status di vincitore, erano stati attribuiti i punteggi, oggetto di rettifica, specificamente indicati nel decreto del 28 settembre
2018, e che, a seguito dell'attribuzione di tale punteggio, la candidata era stata inserita al posto n.6, prima dei due candidati e b) analogamente il Controparte_3 Persona_1 decreto riporta con precisione il fatto che, per errore materiale, era stata attribuita al candidato una anzianità di Persona_3 anni 22 in luogo di anni 30, con una conseguente, rettificata, attribuzione di quattro punti in più e relativo inserimento al posto n.3 della graduatoria. Il giudicante ne ha fatto discendere che, a seguito dell'inserimento, in posizione poziore rispetto alla ricorrente, di tali due candidati prima esclusi dalla graduatoria, la stessa, ammessa in graduatoria nell'ultima posizione utile (la tredicesima), è stata retrocessa alla quindicesima posizione, con conseguente esclusione dallo status di vincitrice.
Osserva la Corte, in maniera assorbente, che: nel decreto del 28-9-
2018 l' Amministrazione ha proceduto alla rettifica graduatoria, effettivamente inserendo alla 3° posizione il candidato
[...]
con la seguente motivazione: “errata attribuzione di anni Per_3
22 … in luogo di anni 30 (+ 4.00 punti); punteggio rideterminato:
78”; l' accertamento dell' Amministrazione, come appena descritto, univoco nel suo significato, non è stato oggetto di specifica censura ed integra un' adeguata motivazione della rettifica;
il punteggio rideterminato di punti 78 è superiore a quello ottenuto dalla di punti 75,25; il candidato non era inserito nell' Parte_1 Per_3 originaria graduatoria;
di conseguenza, il suo inserimento nella graduatoria rettificata ha comportato lo slittamento della Parte_1 alla 14° posizione, e dunque al di fuori del novero dei vincitori, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte del tutto irrilevante diviene qualsiasi accertamento in ordine alla
10 legittimità dell' inserimento in graduatoria dell' ulteriore candidata Parte_2
Quanto alla censura secondo cui l' assenza nella graduatoria originaria avrebbe comportato l' esclusione dalla tutela, invece prevista i candidati presenti in graduatoria, in caso di errori o anomalie nel computo del punteggio, essendo consentito al CP_1 agire in autotutela per la rettifica delle graduatorie e non per la modifica della griglia di candidati, osserva la Corte, in maniera assorbente, che, con la nota del 26-7-2018, il ha CP_1 precisato, al paragrafo 7 (all.5 della produzione di primo grado del
, che si sarebbe proceduto alla rettifica della CP_1 graduatoria solo “nei casi accertati in cui l' anomalia/errore inciderà in modo tale da modificare lo status di vincitore o non vincitore della procedura”.
Pertanto, non si limitava in alcun modo l' intervento in autotutela ai candidati originariamente classificati nei primi 13 posti. Unici presupposti per l' esercizio del relativo potere erano: l' esistenza di un errore/anomalia della graduatoria;
l' incidenza di tale errore sullo status di vincitore o non vincitore.
Entrambi i presupposti erano presenti nel caso in esame, atteso che: sussisteva un errore nella quantificazione del punteggio complessivo del candidato;
tale errore incideva suo status, atteso che Per_3 egli era stato originariamente qualificato come non vincitore e, a seguito della correzione, era divenuto, invece, vincitore, classificandosi tra i primi 13 posti in graduatoria.
I motivi in esame non vanno, pertanto, accolti.
-4.3 Con il ricorso introduttivo del primo grado, la ha Parte_3 allegato, ai fini che qui interessano, che: al momento del pensionamento, ella risultava aver maturato numerose ore di ferie non godute e mai retribuite dalle Amministrazioni resistenti, presso cui svolgeva numerose ore di lavoro straordinario, che ad oggi sono rimaste prive di corrispettivo e, in aggiunta, svolgeva sostituzioni
11 di colleghi, anch'essi contabili, presso l'Ufficio Cassa, senza ricevere alcun indennizzo, come spettanteLe per legge;
era “pertanto a richiedersi … le maggiori somme illegittimamente disconosciute per le sostituzioni svolte in favore dei Colleghi, con indennità maggiori, i permessi e le ferie non goduti, come risultante da perizia contabile che si produce in atti dello Studio di Consulenza
Fiscale . CP_5
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via ulteriore, riconoscere in favore della ricorrente … le maggiori somme ella spettanti in ordine alle sostituzioni svolte in favore dei Colleghi, con indennità, permessi e ferie non goduti”.
Il primo giudice ha così motivato sul punto: “Quanto agli straordinari è evidente la genericità della deduzione: la parte ricorrente si limita ad un mero rinvio alla Consulenza Contabile allegata al ricorso senza neppure indicare in quale arco temporale abbia svolto tale imprecisato numero di ore di lavoro straordinario.
Si consideri che la parte neppure ha specificato la distribuzione oraria del proprio orario ordinario di lavoro. Peraltro, anche nella perizia di parte allegata neppure viene indicato il numero delle ore di asserito straordinario richieste, posto che compare esclusivamente la somma ritenuta a tale (titolo) spettante.
Analoghe considerazioni valgono per le ore di ferie che si allegano non godute, in alcun punto indicate, né in ricorso, né in perizia”.
La censura questa parte di motivazione esclusivamente in Parte_3 quanto: l' arco temporale era stato indicato in modo sufficientemente preciso;
il rinvio alla consulenza contabile era sufficiente ad orientare il giudicante in ordine al suo convincimento.
Osserva la Corte che: a) nessuna censura specifica è stata mossa alla residua parte della motivazione posta da primo giudice a fondamento della sentenza impugnata, là dove si evidenzia che, nel ricorso introduttivo del primo grado, non erano state stati individuati il numero di ore di lavoro straordinario, la
12 distribuzione oraria dell' orario ordinario di lavoro e le ore di ferie asseritamente non godute, dati gli ultimi due non indicati neanche nella perizia di parte;
b) effettivamente, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non contiene alcuna indicazione circa il lasso di tempo in cui il lavoro straordinario sarebbe stato svolto né circa gli ulteriori elementi di fatto sopra enunciati;
c) il rinvio alla relazione peritale di parte è stato effettuato con riferimento all' entità delle somme richieste e non con riferimento alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, il che trova conferma nell' esame di tale relazione, che riporta esclusivamente gli importi asseritamente dovuti anno per anno e mese per mese per le voci azionate e non anche la distribuzione oraria dell' orario ordinario di lavoro, il numero di ore di lavoro straordinario e la loro collocazione temporale, i periodi di ferie asseritamente non goduti, questi ultimi non menzionati neanche quanto all' importo sostitutivo richiesto.
Nel rito del lavoro l' art.414 nn.3 e 4 cpc dispone che il ricorso introduttivo deve contenere, tra l' altro, la determinazione dell' oggetto della domanda e l' esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda con le relative conclusioni. Per potersi ravvisare la nullità dell' atto non è sufficiente una omissione meramente formale dei suddetti elementi;
è invece necessario che di essi sia impossibile l' individuazione attraverso l' “esame complessivo dell' atto”.
Nel caso in esame la domanda proposta in primo grado è stata proposta nel rispetto della suddetta disposizione, come sopra interpretata, atteso che sono stati indicati chiaramente i titoli azionati, con inserimento, nei conteggi, espressamente richiamati in ricorso, delle somme in tal senso richieste.
Tuttavia, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario e-o per ferie non fruite grava un rigoroso onere probatorio che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione dei fatti costitutivi, senza che al
13 mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass.16150-18, Cass.15258-24).
La domanda è, quindi, affetta da un determinante difetto di allegazione, rappresentato dall' incongrua indicazione delle ragioni di fatto poste a fondamento della domanda, il che ne comporta il rigetto.
Il motivo non va, pertanto, accolto.
-7 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l' appello va rigettato.
-8 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore indeterminato della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
14
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 11-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.1817-24 RGAC, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pt Parte_1
(avv. Luca De Paolis)
parte appellante
E
1 Controparte_1
, in persona del pt (Avvocatura Generale dello
[...] CP_2
Stato)
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500; dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 4-7-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri pubblicata in data 12-1-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
partecipava alla procedura per Parte_1
l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di n. 13 posti nella II Area Funzionale, Fascia retributiva F5, profilo professionale contabile, riservata al personale dell'Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
01.01.2017, avendo presentato la relativa domanda il 11/1/2018.
La procedura veniva indetta con bando del 21/12/2017 ed all'esito il Direttore Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI –
Concorsi, comparto funzioni centrali approvava la graduatoria in data 26.07.2018, pubblicata il 3/08/2018, graduatoria nella quale la ricorrente si collocava alla posizione n. 13 (ultima posizione utile per lo status di vincitore).
Con successivo decreto del 28/09/2018 veniva rettificata la graduatoria e modificato l'elenco dei vincitori, con retrocessione della ricorrente alla posizione 15, specificando al punto 3) e 4) dell'allegato 4 che “si è proceduto a rettificare i provvedimenti in cui l'anomalia e l'errore ha inciso in modo tale modificare lo status di vincitore o di non vincitore della procedura” in base alla nota ministeriale n. 0245179 del 26.07.2018. In data 14/12/2018 veniva disposto il passaggio di fascia per i vincitori, categoria dalla quale era conseguentemente esclusa la ricorrente.
Con ricorso in riassunzione, depositato il 4.7.2022, a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio del 13/06/2022 del
Tribunale di Roma, la dipendente adiva il Tribunale di Velletri,
3 lamentando, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione delle norme generali sul procedimento amministrativo sotto il profilo della adeguatezza della motivazione del provvedimento di rettifica, nonché, in secondo luogo, la contrarietà della condotta dell'Amministrazione resistente ai canoni di correttezza, lealtà e buona fede, con relativa lesione del legittimo affidamento.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, denegata ogni contraria ed avversaria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla posizione utile della graduatoria approvata dal Controparte_1
in persona del Direttore
[...]
Generale del Personale e delle Risorse, al fine di usufruire della fascia retributiva F5; per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti del presente giudizio ad ammettere la Sig.ra
[...]
alla II area funzionale, per la fascia retributiva F5 Parte_1
a lei spettante, profilo professionale di Contabile, riservata al personale dipendente presso l'Amministrazione Penitenziaria, di cui fa parte l'odierna ricorrente, in servizio a far data dal 01.01.2017; in via ulteriore, riconoscere in favore della ricorrente gli arretrati della corretta retribuzione ella spettante dal giorno dell'omesso diritto sino al pensionamento, nonché le maggiori somme ella spettanti in ordine alle sostituzioni svolte in favore dei colleghi, con indennità, permessi e ferie non goduti”.
Si costituiva il il quale allegava la legittimità della CP_1 successiva retrocessione della ricorrente dalla posizione n.13 alla posizione n.15, a seguito della rettifica della suddetta graduatoria, in quanto nella nota ministeriale 26 luglio 2018
n.0245179 erano state stabilite la data e la modalità di pubblicazione delle graduatorie ed era stato chiarito che si sarebbe proceduto all' eventuale rettifica delle stesse solo nei casi accertati in cui una eventuale anomalia/errore avesse inciso in modo tale da modificare lo status di vincitore o di non vincitore della procedura. Aggiungeva l'Amministrazione che nello specifico della graduatoria relativa alla procedura per l'attribuzione della fascia
4 retributiva superiore per la copertura di complessivi n.13 posti nella II Area Funzionale, fascia retributiva F5, profilo professionale di Contabile, - per la quale aveva concorso la ricorrente - erano “emersi errori materiali nella valutazione di alcuni aspiranti che hanno determinato la modifica dello status di vincitore/non vincitore e, pertanto, la conseguente rettifica della graduatoria della procedura suddetta, con l'emanazione del già citato P.D.G. 28 settembre 2018, pubblicato il 4/10/2018 nell'apposita sezione presente nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it”.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: rigetta il ricorso;
spese compensate.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello la dipendente.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha omesso di prendere in considerazione l'assenza di un' idonea motivazione sottesa al provvedimento di retrocessione rispetto alla posizione utile in graduatoria;
ha ritenuto che, nello specifico, risultasse che alla candidata non Parte_2 presente nella originaria graduatoria in quanto figurava un punteggio che non dava diritto all'inserimento in una delle 13 posizioni corrispondenti allo status di vincitore, erano stati attribuiti punteggi, oggetto di rettifica, specificamente indicati nel decreto del 28 settembre 2018 e che, a seguito dell'attribuzione di tali punteggi, la candidata fosse stata inserita al posto numero
6 prima dei due candidati e , Controparte_3 Persona_1 laddove nel PDG del 28.09.2018 si affermava che “Ciascun dipendente
è invitato a verificare i nuovi elenchi dei candidati dichiarati vincitori all'esito delle verifiche delle segnalazioni prodotte che hanno consentito di sanare ogni anomalia o errore materiale esistente”, ma non si dava contezza e riferimento agli effettivi errori materiali o anomalie riscontrate;
5 -2 non ha considerato che la candidata predetta non era presente nella graduatoria originaria e quindi era avulsa dalla tutela prevista per coloro che avevano subito, differentemente dai presenti in graduatoria, errori o anomalie nel computo del punteggio;
il PDG consentiva, infatti, al di rettificare in autotutela le CP_1 graduatorie, non di modificare la griglia di candidati;
-3 quanto agli straordinari ha rigettato la relativa domanda assumendo la genericità delle deduzioni, in quanto parte ricorrente si era limitata ad un mero rinvio alla consulenza contabile allegata, senza neppure indicare in quale arco temporale avesse svolto l' imprecisato numero di ore di lavoro straordinario, non aveva specificato la distribuzione oraria del proprio orario ordinario di lavoro, anche nella perizia di parte allegata non era stato indicato il numero delle ore di asserito straordinario richieste, posto che compariva esclusivamente la somma ritenuta spettante, e, infine, analoghe considerazioni valevano per le ore di ferie che si allegavano non godute, in alcun punto indicate, né in ricorso, né in perizia”, laddove l' arco temporale era stato indicato in modo sufficientemente preciso ed il rinvio alla consulenza contabile era sufficiente ad orientare il giudicante in ordine al suo convincimento.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione,
6 non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-4.1 e 4.
2. Con il ricorso introduttivo del primo grado, la ha rassegnato le seguenti conclusioni, ai fini che qui Parte_3 interessano: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere ammessa alla posizione utile della graduatoria approvata dal
Controparte_1
in persona del Direttore Generale del Personale e
[...] delle Risorse, al fine di usufruire della fascia retributiva F5; per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti del presente giudizio ad ammettere la Sig.ra alla II area Parte_1 funzionale, per la fascia retributiva F5 ad ella spettante, profilo professionale di Contabile, riservata al personale dipendente presso l'Amministrazione Penitenziaria, di cui fa parte l'odierna ricorrente, in servizio a far data dal 01.01.2017; in via ulteriore, riconoscere in favore della ricorrente gli arretrati della corretta retribuzione ad ella spettante dal giorno dell'omesso diritto sino al pensionamento”.
Sussiste litisconsorzio necessario quando si deduce in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo, unico ed inscindibile, sul quale si debba necessariamente decidere in maniera unitaria nei confronti di tutti i contitolari per non privare la sentenza della utilità connessa all' esperimento dell'azione proposta. Il litisconsorzio è necessario qualora la sentenza pronunciata in assenza anche di un solo litisconsorte sia inidonea a produrre qualsiasi effetto
7 giuridico. La funzione di tale istituto non è di tutelare il diritto di difesa dei litisoconsorti pretermessi, bensì quella di tutelare la parte che ha proposto la domanda, consentendole di ottenere una sentenza idonea a regolare il rapporto controverso.
In linea con l' orientamento assunto da questa Sezione (sent. n.2425-
24), che in questa sede si richiama anche ai sensi dell' art.118 disp. att. cpc, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.) - in particolare, chiedendo la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria - il giudizio deve svolgersi in contraddittorio dei controinteressati. L'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati va esclusa, invece, qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass.28766/2018,
988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008).
Nella specie, la parte appellante ha chiarito, all' udienza del 3-
12-2024, di essere in pensione dal 2018. La Corte ha, quindi, ritenuto di instaurare un effettivo contraddittorio in ordine alla sussistenza o meno di interesse ad agire, fissando un termine per note su questo solo punto.
All' esito, la parte appellante ha dichiarato di non avere interesse ad agire in ordine alla materiale ammissione alla posizione utile in graduatoria, bensì esclusivamente in ordine alla corresponsione del trattamento economico per il periodo dal 1-1-2017, data in cui la posizione di lavoro avrebbe dovuto essere effettiva, al 1-8-2018, data del pensionamento, nonché delle ulteriori somme richieste con il ricorso introduttivo del primo grado, con comunicazione all' CP_4 della corretta qualifica ottenuta per la rettifica del trattamento
8 pensionistico, ovvero in via subordinata, riservandosi di promuovere analoga richiesta in via autonoma.
Ne deriva che: la domanda per la quale la stessa dipendente ha addotto l' assenza di interesse ad agire non può essere accolta, anche perché il pensionamento è intervenuto in epoca ampiamente precedente alla instaurazione del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Roma;
il contraddittorio è integro, residuando una mera domanda risarcitoria;
questa domanda non ha il carattere della
“novità” ai sensi dell' art.437 comma 2° cpc, atteso che, già nell' originario ricorso introduttivo del primo grado, la dipendente aveva chiesto, “in via ulteriore”, di riconoscerle gli arretrati della corretta retribuzione a lei spettante dal giorno dell'omesso diritto sino al pensionamento.
Nel merito, nella comparsa di risposta depositata in primo grado, il si è difeso affermando che: nello specifico della CP_1 graduatoria relativa alla procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi n. 13 posti nella II Area Funzionale, fascia retributiva F5, profilo professionale di , erano emersi “errori materiali” nella Per_2 valutazione di alcuni aspiranti che hanno determinato la modifica dello status di vincitore/non vincitore;
pertanto, era stata disposta la rettifica della graduatoria della procedura suddetta, con l'emanazione del già citato P.D.G. 28 settembre 2018, pubblicato il 4 ottobre 2018, nella apposita sezione presente nel sito istituzionale del www.giustizia.it; il Controparte_1
P.D.G. 28 settembre 2018 descriveva chiaramente le rettifiche che erano state apportate alla graduatoria e, per effetto delle stesse, la Signora aveva modificato la posizione in graduatoria Parte_1 retrocedendo dalla posizione 13 alla pos. 15, cambiando il proprio status da vincitore a non vincitore della procedura.
Il primo giudice ha ritenuto sufficientemente specifica la suddetta allegazione, evidenziando che dal PDG del 28-9-2018 risultava che:
9 a) alla candidata non presente nella Parte_2 originaria graduatoria, in quanto figurava un punteggio che non dava diritto all'inserimento in una delle 13 posizioni corrispondenti allo status di vincitore, erano stati attribuiti i punteggi, oggetto di rettifica, specificamente indicati nel decreto del 28 settembre
2018, e che, a seguito dell'attribuzione di tale punteggio, la candidata era stata inserita al posto n.6, prima dei due candidati e b) analogamente il Controparte_3 Persona_1 decreto riporta con precisione il fatto che, per errore materiale, era stata attribuita al candidato una anzianità di Persona_3 anni 22 in luogo di anni 30, con una conseguente, rettificata, attribuzione di quattro punti in più e relativo inserimento al posto n.3 della graduatoria. Il giudicante ne ha fatto discendere che, a seguito dell'inserimento, in posizione poziore rispetto alla ricorrente, di tali due candidati prima esclusi dalla graduatoria, la stessa, ammessa in graduatoria nell'ultima posizione utile (la tredicesima), è stata retrocessa alla quindicesima posizione, con conseguente esclusione dallo status di vincitrice.
Osserva la Corte, in maniera assorbente, che: nel decreto del 28-9-
2018 l' Amministrazione ha proceduto alla rettifica graduatoria, effettivamente inserendo alla 3° posizione il candidato
[...]
con la seguente motivazione: “errata attribuzione di anni Per_3
22 … in luogo di anni 30 (+ 4.00 punti); punteggio rideterminato:
78”; l' accertamento dell' Amministrazione, come appena descritto, univoco nel suo significato, non è stato oggetto di specifica censura ed integra un' adeguata motivazione della rettifica;
il punteggio rideterminato di punti 78 è superiore a quello ottenuto dalla di punti 75,25; il candidato non era inserito nell' Parte_1 Per_3 originaria graduatoria;
di conseguenza, il suo inserimento nella graduatoria rettificata ha comportato lo slittamento della Parte_1 alla 14° posizione, e dunque al di fuori del novero dei vincitori, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte del tutto irrilevante diviene qualsiasi accertamento in ordine alla
10 legittimità dell' inserimento in graduatoria dell' ulteriore candidata Parte_2
Quanto alla censura secondo cui l' assenza nella graduatoria originaria avrebbe comportato l' esclusione dalla tutela, invece prevista i candidati presenti in graduatoria, in caso di errori o anomalie nel computo del punteggio, essendo consentito al CP_1 agire in autotutela per la rettifica delle graduatorie e non per la modifica della griglia di candidati, osserva la Corte, in maniera assorbente, che, con la nota del 26-7-2018, il ha CP_1 precisato, al paragrafo 7 (all.5 della produzione di primo grado del
, che si sarebbe proceduto alla rettifica della CP_1 graduatoria solo “nei casi accertati in cui l' anomalia/errore inciderà in modo tale da modificare lo status di vincitore o non vincitore della procedura”.
Pertanto, non si limitava in alcun modo l' intervento in autotutela ai candidati originariamente classificati nei primi 13 posti. Unici presupposti per l' esercizio del relativo potere erano: l' esistenza di un errore/anomalia della graduatoria;
l' incidenza di tale errore sullo status di vincitore o non vincitore.
Entrambi i presupposti erano presenti nel caso in esame, atteso che: sussisteva un errore nella quantificazione del punteggio complessivo del candidato;
tale errore incideva suo status, atteso che Per_3 egli era stato originariamente qualificato come non vincitore e, a seguito della correzione, era divenuto, invece, vincitore, classificandosi tra i primi 13 posti in graduatoria.
I motivi in esame non vanno, pertanto, accolti.
-4.3 Con il ricorso introduttivo del primo grado, la ha Parte_3 allegato, ai fini che qui interessano, che: al momento del pensionamento, ella risultava aver maturato numerose ore di ferie non godute e mai retribuite dalle Amministrazioni resistenti, presso cui svolgeva numerose ore di lavoro straordinario, che ad oggi sono rimaste prive di corrispettivo e, in aggiunta, svolgeva sostituzioni
11 di colleghi, anch'essi contabili, presso l'Ufficio Cassa, senza ricevere alcun indennizzo, come spettanteLe per legge;
era “pertanto a richiedersi … le maggiori somme illegittimamente disconosciute per le sostituzioni svolte in favore dei Colleghi, con indennità maggiori, i permessi e le ferie non goduti, come risultante da perizia contabile che si produce in atti dello Studio di Consulenza
Fiscale . CP_5
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via ulteriore, riconoscere in favore della ricorrente … le maggiori somme ella spettanti in ordine alle sostituzioni svolte in favore dei Colleghi, con indennità, permessi e ferie non goduti”.
Il primo giudice ha così motivato sul punto: “Quanto agli straordinari è evidente la genericità della deduzione: la parte ricorrente si limita ad un mero rinvio alla Consulenza Contabile allegata al ricorso senza neppure indicare in quale arco temporale abbia svolto tale imprecisato numero di ore di lavoro straordinario.
Si consideri che la parte neppure ha specificato la distribuzione oraria del proprio orario ordinario di lavoro. Peraltro, anche nella perizia di parte allegata neppure viene indicato il numero delle ore di asserito straordinario richieste, posto che compare esclusivamente la somma ritenuta a tale (titolo) spettante.
Analoghe considerazioni valgono per le ore di ferie che si allegano non godute, in alcun punto indicate, né in ricorso, né in perizia”.
La censura questa parte di motivazione esclusivamente in Parte_3 quanto: l' arco temporale era stato indicato in modo sufficientemente preciso;
il rinvio alla consulenza contabile era sufficiente ad orientare il giudicante in ordine al suo convincimento.
Osserva la Corte che: a) nessuna censura specifica è stata mossa alla residua parte della motivazione posta da primo giudice a fondamento della sentenza impugnata, là dove si evidenzia che, nel ricorso introduttivo del primo grado, non erano state stati individuati il numero di ore di lavoro straordinario, la
12 distribuzione oraria dell' orario ordinario di lavoro e le ore di ferie asseritamente non godute, dati gli ultimi due non indicati neanche nella perizia di parte;
b) effettivamente, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non contiene alcuna indicazione circa il lasso di tempo in cui il lavoro straordinario sarebbe stato svolto né circa gli ulteriori elementi di fatto sopra enunciati;
c) il rinvio alla relazione peritale di parte è stato effettuato con riferimento all' entità delle somme richieste e non con riferimento alle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, il che trova conferma nell' esame di tale relazione, che riporta esclusivamente gli importi asseritamente dovuti anno per anno e mese per mese per le voci azionate e non anche la distribuzione oraria dell' orario ordinario di lavoro, il numero di ore di lavoro straordinario e la loro collocazione temporale, i periodi di ferie asseritamente non goduti, questi ultimi non menzionati neanche quanto all' importo sostitutivo richiesto.
Nel rito del lavoro l' art.414 nn.3 e 4 cpc dispone che il ricorso introduttivo deve contenere, tra l' altro, la determinazione dell' oggetto della domanda e l' esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda con le relative conclusioni. Per potersi ravvisare la nullità dell' atto non è sufficiente una omissione meramente formale dei suddetti elementi;
è invece necessario che di essi sia impossibile l' individuazione attraverso l' “esame complessivo dell' atto”.
Nel caso in esame la domanda proposta in primo grado è stata proposta nel rispetto della suddetta disposizione, come sopra interpretata, atteso che sono stati indicati chiaramente i titoli azionati, con inserimento, nei conteggi, espressamente richiamati in ricorso, delle somme in tal senso richieste.
Tuttavia, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario e-o per ferie non fruite grava un rigoroso onere probatorio che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione dei fatti costitutivi, senza che al
13 mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass.16150-18, Cass.15258-24).
La domanda è, quindi, affetta da un determinante difetto di allegazione, rappresentato dall' incongrua indicazione delle ragioni di fatto poste a fondamento della domanda, il che ne comporta il rigetto.
Il motivo non va, pertanto, accolto.
-7 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l' appello va rigettato.
-8 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore indeterminato della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
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