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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/08/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 12.12.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 783/2020
promossa
da , , , Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5
, , - appellanti –
[...] Parte_6 Parte_7
Avv. Claudio Lalli contro
- appellata - Controparte_1
Avv. Fabio Vergassola
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 311/2020 del NA di Lucca giudice del lavoro, pubblicata il 24.8.2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 24.8.2020 il NA di Lucca ha respinto i ricorsi, originariamente distinti poi riuniti, proposti da Parte_1 Pt_8
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
contro e con i quali gli Parte_7 Controparte_1 attori, all'epoca tutti dipendenti della società, ne avevano chiesto la condanna al pagamento di varie somme, che sarebbero loro spettate per diversi titoli retributivi, in conseguenza dell'esatta applicazione del contratto di categoria (il CCNL pubblici esercizi del febbraio 2010 e il successivo rinnovo del gennaio 2014) e di un accordo aziendale dell'ottobre 2009. Più specificamente i ricorrenti avevano dedotto che la società non avesse esattamente applicato le disposizioni contrattuali relative alle maggiorazioni per lavoro domenicale, notturno e straordinario e avevano chiesto di ricalcolare le loro spettanze, considerate come lavorate le ore per ciascuno risultanti dai prospetti delle timbrature, in entrata in uscita, forniti dall'azienda stessa e pacifico il percepito indicato in busta paga. Alla prima udienza di discussione, inoltre, a fronte dell'allegazione della società secondo cui i conteggi delle controparti sarebbero stati inesatti, tra l'altro, in quanto avrebbero ricompreso anche i tempi di vestizione e svestizione della divisa e la pausa cena, la difesa attrice aveva dedotto che anche il tempo necessario a vestire e svestire la divisa rientrasse nel tempo di lavoro, per essere tali operazioni eterodirette, quanto ai tempi e al luogo dell'esecuzione.
2. Il NA, disposta una CT contabile, ha respinto i ricorsi assumendo: a) che ai lavoratori non dovesse retribuito il tempo di vestizione e svestizione della difesa aziendale;
b) che la maggiorazione
(del 25%) per lavoro notturno, prevista dalla contrattazione collettiva, dovesse essere calcolata per le ore di lavoro prestate dagli attori oltre le 24, a norma dell'art. 300 del CCNL, dato che essi non avrebbero svolto l'intero loro orario nell'arco temporale 23-6, condizione questa che sola, secondo il primo giudice, avrebbe imposto di calcolare la maggiorazione dalle ore 23, secondo la più favorevole disposizione dell'art. 301 del CCNL, invece posta dai ricorrenti a fondamento del loro diritto, quanto alla frazione ora in discorso;
c) la non debenza di ulteriori somme a titolo di maggiorazione per lavoro domenicale, che la società avrebbe esattamente calcolato a partire dalla mezzanotte della notte tra sabato e domenica;
d) l'infondatezza della pretesa al pagamento della maggiorazione per straordinario al 60% e comunque la tardività delle osservazioni svolte sul punto dalla difesa degli attori
2 nelle note difensive;
e) infine la detraibilità dal credito dei lavoratori, eventualmente determinato dal ricalcolo degli istituti retributivi sopra indicati, di quanto da loro percepito a titolo di premio di produzione, in forza dell'accordo aziendale del 2009, facendosi questione, secondo il primo giudice, di un emolumento che sarebbe “sempre stato elargito dalla dirigenza quale elemento a completamento della retribuzione”, come la società avrebbe tempestivamente allegato e i lavoratori non contestato. E detratti tali importi non sarebbe residuato alcun credito dei ricorrenti, che il NA, respinti i ricorsi, ha condannato alle spese di lite.
3. I lavoratori impugnano la decisione davanti a questa Corte e ne chiedono la riforma e l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado, affidando le proprie ragioni a quattro motivi.
4. Con il primo lamentano che il NA abbia escluso il loro diritto alla remunerazione dei tempi di vestizione e svestizione della divisa.
5. Con il secondo censurano invece il capo della decisione che ha ritenuto assorbibili gli importi loro corrisposti a titolo di premio di produzione. Secondo la prospettazione attrice, infatti, il NA avrebbe ritenuto detraibili dal loro credito, per i titoli rivendicati in ricorso, le somme pagate per premio di produzione, sulla base dell'argomento, invece del tutto inconferente, che tale voce accessoria avesse natura retributiva. In contrario l'assorbimento sarebbe stato escluso nella specie già dalle previsioni del contratto di categoria (il cui art. 13, al comma 3, avrebbe consentito l'assorbimento del premio di produzione solo in caso di trattamenti “aggiuntivi” rispetto a quelli del
CCNL e pagati dopo il 1.1.2010, mentre nella specie il credito dei lavoratori deriverebbe da voci retributive previste dal contratto nazionale). In ogni caso l'assorbimento sarebbe stato inequivocamente escluso dall'accordo aziendale che quel premio aveva istituito.
3 6. Con il terzo motivo poi gli appellanti lamentano che il NA abbia loro riconosciuto la maggiorazione per lavoro notturno solo in relazione alla prestazione eseguita dopo le 24, a norma dell'art. 300 del CCNL e abbia per contro escluso l'applicazione della più favorevole disciplina dell'art. 301 (secondo cui la maggiorazione spetta per il lavoro prestato oltre le 23). Sul punto il NA avrebbe erroneamente ritenuto decisiva, ai fini dell'applicazione dell'art. 301 del contratto, la circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta interamente tra le 23 e le 6 del mattino. In contrario, secondo la tesi attrice, l'art. 301 dovrebbe applicarsi a tutti i lavoratori qualificati
“notturni”, dalla legge e dal contratto, e quindi in effetti a coloro che svolgano abitualmente almeno tre ore del loro tempo di lavoro in orario notturno, definito dalla contrattazione collettiva come compreso tra le 23 e le 6 del mattino. E nella specie sarebbe fuori discussione che gli attori avessero lavorato sempre, nel periodo in contestazione, almeno dalle 24 alle 3 del mattino, quindi in orario notturno. Essi sarebbero quindi lavoratori notturni e avrebbero, di conseguenza, diritto alla maggiorazione per lavoro notturno dalle 23, diversamente da quanto assunto dal NA.
7. Infine, con il quarto motivo, gli appellanti lamentano che il NA abbia escluso il loro diritto alla maggiorazione per straordinario
(notturno e festivo) al 60%, senza un'effettiva motivazione. Sul punto hanno ribadito, come nelle note difensive di primo grado, l'assunto secondo cui, dagli stessi prospetti presenza forniti dalla società, sarebbe risultato lo svolgimento, da parte loro, in talune giornate, della prestazione oltre le ore 6,40 dell'orario ordinario giornaliero, il che avrebbe determinato, a loro dire, il diritto alle maggiorazioni per straordinario (anche notturno e festivo e quindi remunerato con la maggiorazione del 60%), che il NA aveva invece omesso di calcolare.
4 8. Si è costituita la società per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
9. Fallita la trattativa stragiudiziale condotta dalle parti in questo grado, la Corte ha disposto un'integrazione dell'indagine contabile svolta in primo grado, cui sono seguiti chiarimenti da parte della consulente nominata.
10. Infine, all'esito della discussione orale, il collegio ha deciso come segue.
11. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito, secondo la Corte, l'appello è parzialmente fondato.
12. Più specificamente, in ordine al primo motivo, attinente alla remunerazione del tempo di vestizione e svestizione della divisa, è utile rammentare come gli attori avessero affermato, con i ricorsi di primo grado, il loro diritto alle somme rivendicate, sul presupposto che la società non avesse fatto esatta applicazione delle disposizioni del
CCNL applicato al rapporto e di un accordo aziendale, in relazione ad alcuni istituti (segnatamente il lavoro notturno, festivo e straordinario). Erano invece del tutto pacifici sia il percepito, come riportato nelle buste paga, sia gli orari di ingresso e di uscita dei lavoratori, indicati nei prospetti delle presenze consegnati, a ciascuno di loro e per ogni giornata lavorativa, dalla società. Risulta poi anche dal fascicolo telematico del giudizio di primo grado come il NA avesse chiesto alla CT di elaborare il calcolo del dovuto, per i diversi titoli rivendicati in causa, considerate Le “ore di lavoro lavorate per come risultanti dal doc. 4 “elaborato presenze giornaliere” (di parte ric.)”. Assunto questo dato, pare allora alla Corte che il primo motivo sia del tutto infondato, dato che il conteggio delle spettanze degli attori
è stato svolto, dalla consulente del NA, considerando come lavorato il tempo, da loro stessi indicato come corrispondente alla durata della loro prestazione, riportato nei prospetti presenze. Per
5 contro non vi era nei ricorsi il minimo riferimento a un tempo ulteriore, rispetto a quanto riportato in tali prospetti, dedicato alla vestizione e svestizione della divisa. Già per queste ragioni il motivo va respinto.
13. E' invece fondato il secondo motivo, con cui i lavoratori lamentano che il NA abbia detratto dal loro credito, per i titoli rivendicati nei ricorsi, quanto da loro percepito a titolo di premio di produzione.
Sul punto non può infatti condividersi l'assunto del NA, secondo cui il premio assorbirebbe tali crediti in quanto corrisposto “a completamento della retribuzione”. In contrario, imputate le somme corrisposte come premio e quelle riferibili ai crediti di cui è causa a titoli retributivi diversi, l'assorbimento dovrebbe risultare da una pattuizione (collettiva o individuale) specifica, essendo di per sé irrilevante la circostanza che tutti i crediti di interesse siano retributivi.
14. Ora nella specie la società, nella sua memoria di primo grado, nemmeno allega una simile pattuizione, argomentando l'assorbimento piuttosto dal carattere stabile e continuativo dell'elargizione del premio e dal fatto che esso fosse stato, in effetti, pattuito per consentire ai lavoratori di raggiungere una retribuzione minima ritenuta congrua.
15. Tuttavia, da queste allegazioni, indipendentemente dalla loro veridicità in fatto, può desumersi unicamente che, nonostante la denominazione, il premio fosse in effetti un superminimo, non legato ai risultati produttivi, una circostanza che è però irrilevante ai fini di causa. Nella specie, infatti, i lavoratori rivendicano l'applicazione di alcune maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva ed è di una certa evidenza che la previsione di un superminimo non avrebbe esonerato la società dall'esatta applicazione del contratto, a meno che il superminimo non avesse avuto la funzione di forfettizzare talune spettanze contrattuali, fatto questo che però la società non ha mai
6 nemmeno allegato. Deve quindi ritenersi che nessuna somma, percepita dai lavoratori e imputata a premio di produzione, debba essere detratta da quanto a loro eventualmente spettante per i titoli di causa. Sul punto la sentenza di primo grado va quindi riformata e il secondo motivo accolto.
16. E' fondato anche il terzo motivo, che attiene alla quantificazione del dovuto a titolo di lavoro notturno e relative maggiorazioni. Sul punto rileva innanzi tutto la disposizione dell'art. 2 del D.L.gs.
532/1999 (portante “Disposizioni sul lavoro notturno”), che, per quanto interessa, prevede, che si intende per “a) lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino; b) lavoratore notturno: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo
è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale”.
17. E poi pacifico che la disciplina collettiva rilevante sia rappresentata, innanzi tutto, dagli artt. 300 e 301 del CCNL di categoria del febbraio 2010. La prima delle due disposizioni prevede che “Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle ore 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25% fatte salve le condizioni di miglior favore”, mentre la seconda ha il seguente tenore:
“
1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 121, il periodo notturno comprende
l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.
2. A decorrere dal
1° luglio 2001, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma
7 1 dell'art. 121, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art.
300 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del mattino”. Il primo comma dell'art. 121, richiamato dall'art. 301, dispone poi che: “A decorrere dal 1° luglio 2001, esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 e successive modifiche ed integrazioni, il periodo notturno, è quello specificato per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto agli artt. 218, 269, 301, 380”.
18. Così ricostruita la disciplina di interesse, sembra allora alla Corte che essa preveda, all'art. 300 del contratto, la maggiorazione del 25% per il lavoro prestato tra le 24 e le 6 del mattino come regola generale, facendo salve tuttavia le fattispecie di miglior favore, quale quella regolata dal secondo comma dell'art. 301, che assicura la medesima maggiorazione, ma per il lavoro svolto dalle 23 alle 6, ai “lavoratori notturni”, come individuati dal primo comma dell'art. 121 del contratto. Norma, che, a sua volta, definisce il “periodo notturno” mediante il richiamo alle disposizioni della parte speciale del contratto, quindi, per quanto interessa, al primo comma dell'art. 301, che qualifica “periodo notturno” quello compreso tra le 23 e le 6. Ne deriva che, alla luce della normativa legale e collettiva applicabile ai rapporti di cui è causa, devono dirsi lavoratori notturni, ex art. 2 lett.
b) del D.L.gs. 532/1999, per quanto interessa, coloro che svolgono la loro prestazione, in via non eccezionale, per almeno tre ore del loro orario giornaliero nel periodo notturno, come definito dal contratto, e quindi dalle 23 alle 6. A loro quindi la maggiorazione per lavoro notturno deve essere corrisposta, a norma dell'art. 301 secondo comma del CCNL, per il lavoro svolto dalle 23.
19. Ciò detto, poiché è pacifico che gli odierni appellanti, nel periodo di causa, abbiano eseguito la loro prestazione abitualmente (anche) tra le 24 e le 3, essi devono considerarsi lavoratori notturni e hanno
8 perciò diritto alla richiesta maggiorazione del 25% sul lavoro prestato a partire dalle 23, indipendentemente dal fatto che il loro intero turno di lavoro si sia o meno svolto tra le 23 e le 6 (come invece ritenuto dal
NA). La sentenza impugnata deve essere quindi, sul punto, riformata e il terzo motivo va accolto.
20. E' invece senz'altro infondato il quarto motivo, che assume il diritto dei lavoratori alla maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo, sul presupposto che tale maggiorazione spetti considerando come straordinario il lavoro prestato oltre l'orario ordinario contrattuale giornaliero (che è pacificamente di 6,40 ore). Si tratta di un argomento che non può essere condiviso già alla luce delle previsioni del D.L.gs. 66/2003. L'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto definisce infatti il lavoro straordinario come quello “prestato oltre
l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3”, il quale a sua volta, dispone che: “
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno”.
21. La legge è quindi inequivoca nel qualificare straordinario il lavoro prestato oltre quello normale, calcolato su un arco temporale minimo di una settimana, consentendo anzi alla contrattazione collettiva di estendere il riferimento dell'orario normale a periodi più lunghi. E' priva di fondamento quindi la pretesa attrice di ottenere le richieste maggiorazioni considerando rilevante l'orario giornaliero. Il quarto motivo va quindi respinto.
22. Assunta quindi la fondatezza del secondo e del terzo motivo, la
Corte ha disposto un nuovo conteggio delle spettanze attrici che, fermi gli ulteriori parametri di calcolo indicati dal NA (e quindi considerato come lavorato l'orario indicato nei prospetti presenze e percepito quanto riportato nelle buste paga), assumesse come dovuta
9 la maggiorazione per lavoro notturno per il lavoro prestato a partire dalle 23 e quella per straordinario considerato l'orario settimanale di
40 ore, senza alcuna detrazione, dal dovuto, di quanto percepito dai lavoratori a titolo di premio di produzione.
23. All'esito la CT ha integrato la relazione svolta in primo grado, elaborando diverse ipotesi di calcolo. Tra esse quella corrispondente ai criteri indicati al punto che precede è la numero 3 della relazione integrativa, riportata a pag. 18 della relazione stessa. Agli importi ivi indicati devono essere sommati quelli risultanti dalla CT di primo grado (così come pure precisato dalla consulente, sempre a pag. 18 della relazione di chiarimenti).
24. La correttezza contabile dei dati indicati dalla CT è del tutto pacifica ed essi devono essere quindi posti a fondamento della decisione. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, la società deve essere condannata a pagare agli appellanti le somme per ciascuno indicate in dispositivo, maggiorato il capitale di accessori ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo.
25. Articolate le originarie domande attrici in più capi rispetto ai quali vi è stata soccombenza reciproca, le spese del doppio grado devono essere compensate nella misura del 50% e la società condannata a rifondere ai lavoratori il residuo 50%, in tale misura liquidato come in dispositivo. Infine dovranno gravare sull'appellata le spese di CT, liquidate come in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma della decisione di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello, condanna la società appellata a corrispondere a
10 ciascuno degli appellanti, a titolo di differenze di retribuzione, gli importi che seguono: a) A la somma capitale di € 1.005,46; Parte_1
b) A la somma capitale di € 154,14; Parte_8
c) A la somma capitale di € 966,58; Parte_4
d) A la somma capitale di € 310,89; Parte_5
e) A la somma capitale di € 536,25; Parte_6
f) A la somma capitale di € 1.446,90, Parte_7 per tutti maggiorato l'importo capitale di rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze retributive al saldo. Dichiara compensate per il 50% le spese del doppio grado e condanna la società alla rifusione del residuo 50%, che in tale percentuale liquida in complessivi € 1.642,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 1.822,50 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado, somme da ripartirsi tra gli appellati in parti uguali. Pone a carico della società le spese delle CT svolte in causa, nella misura già liquidata dal NA quanto a quella disposta in primo grado e nella misura indicata con separato decreto quanto a quella svolta davanti al collegio. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.12.2024
Il presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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