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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 991/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 991 del Ruolo Generale dell'anno 2022 – cui è riunito il giudizio iscritto al RG 1213/2022 - trattenuta in decisione alla udienza del
10/10/2024, scaduti in data 31/12/2024 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Santoni Paolo, giusta delega allegata all'atto di citazione in opposizione a CP_1
- attore opponente -
E DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Santoni Controparte_2 P.IVA_1
Paolo, giusta delega allegata all'atto di citazione in opposizione a D.I. – depositata telematicamente nel fascicolo RG 1213/2022;
- attore opponente -
CONTRO
(C.F. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Vernì Giovanni, giusta procura in atti;
P.IVA_2
- convenuto opposto -
***
1
OGGETTO: “opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 201/2022 del 28/3/2022 emesso dal
Tribunale di Fermo”
***
CONCLUSIONI
Alla udienza del 10/10/2024 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE OPPONENTE - il difensore ha precisato le Parte_1 seguenti conclusioni “In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n. 201\2022 emesso dal
Tribunale di Fermo il 31\03\2022 nel proc. n. 499\2022 RG qui opposto, per incompetenza del
Tribunale emittente in favore di quella del Tribunale di Ascoli Piceno come convenzionalmente pattuita ai sensi dell'art. 10 della fidejussione omnibus rilasciata dall'opponente in data 08\09\2017; In via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 201\2022 emesso dal Tribunale di Fermo il 31\03\2022 nel proc. n. 499\2022 RG qui opposto, per tutti i motivi sia in fatto che in diritto esposti in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto anche in ragione della nullità dei contratti di fidejussione per le ipotesi in narrativa esposte;
Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
PER PARTE OPPONENTE - l difensore non ha provveduto Controparte_2 alla precisazione delle conclusioni - devono intendersi integralmente richiamate le conclusioni in precedenza rassegnate negli atti di causa (cfr. Cass. n. 5018/2014) – di seguito trascritte “Nel merito, in via principale e riconvenzionale, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto
n. 201/2022 del 31/03/2022 del Tribunale di Fermo (proc. nRG 499\2022), respingendo l'avversa domanda di pagamento così come formulata, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa e in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante p.t. è creditrice della Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., di € 421.025,67 o di quella maggiore o minore che
[...] risulterà congrua e dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, per le motivazioni e le ragioni in premessa espresse, e per gli effetti condannare la convenuta in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., a pagare all'odierno attore opponente l'importo di € 421.025,67 o quello maggiore
o minore che risulterà di giustizia con gli interessi di legge dalla data della domanda al saldo;
operare quindi la compensazione parziale di detto importo con le minori somme che risulteranno dovute dalla Controparte_5
[..
[...] [...
in persona del legale rappresentante p.t., alla in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t, per i danni causati, condannando quest'ultima a versare all'opponente la restante differenza che risulterà congrua e dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria. Nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, revocare e annullare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto n. 201/2022 del
31/03/2022 del Tribunale di Fermo (proc. nRG 499\2022) e, previo accertamento degli effettivi maggiori importi dovuti dalla alla in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 all'opponente per le ragioni e i motivi in narrativa, avanzate in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare ciascuna parte, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., al pagamento delle diverse somme che risulteranno dovute all'esito dell'istruttoria di causa, disponendo la compensazione giudiziale, totale o parziale, degli importi dare\avere a qualsiasi titolo spettanti. In ogni caso con il favore delle spese”;
PER PARTE OPPOSTA - Controparte_6 il difensore “Precisa le conclusioni come da Memoria ex art. 183 co. VI° n. 1 cpc del
[...]
10.10.2023 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica” - vengono di seguito trascritte le conclusioni richiamate “in via principale di merito: accertato e dichiarato il credito della Parte_2 nei confronti della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e del sig. Controparte_2 [...] così come dedotto nel ricorso monitorio e provato in corso di causa, rigettare le opposizioni e la Parte_1 domanda riconvenzionale della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 201/2022 del Tribunale di
Fermo ovvero – in via meramente subordinata – condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento del minor credito che risulterà dovuto all'esito del giudizio, oltre interessi contrattuali o legali moratori;
con vittoria di spese e competente di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. n. 201/2022 del
28/3/2022 il Tribunale di Fermo ha ordinato a (la cui Controparte_8 denominazione in data 5/5/2022 è mutata in e Controparte_2 [...]
– quest'ultimo in qualità di garante della prima in forza di fideiussione Parte_1 stipulata in data 8/9/2017 - di pagare in solido a Parte_3
[..
[...] la somma di euro € 279.666,56 (oltre interessi e spese della fase
[...] monitoria) – a titolo di saldo debitore insoluto “del contratto di apertura del C/C n.
09/01/02935, infine rubricato al n. 002/009/02935”, nonché dei seguenti affidamenti concessi nel corso del rapporto “a) apertura di credito di € 10.000,00 “fino a revoca” del 02.11.2017, a valere sul rapporto di C/C n. 09/01/02935; b) anticipo fatture s.b.f. del 09.08.2017 a valere sul rapporto di
C/C n. 09/01/02989; c) anticipo fatture s.b.f. del 08.09.2017, e contratti successivi, a valere sul rapporto di C/C n. 09/01/03001; d) anticipo fatture s.b.f. del 10.03.2020 a valere sul rapporto di C/C n.
09/100736; e) anticipo fatture s.b.f. del 12.03.2020 a valere sul rapporto di C/C n. 009/002935, a scadenza fissa al 31.03.2021”.
2. Con atto di citazione di cui al presente giudizio RG 991/2022
[...]
ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo – di cui Parte_1 ha chiesto la revoca, previa sospensione della provvisoria esecutività - convenendo in giudizio . per i seguenti motivi: Controparte_9
• nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del Tribunale di Fermo, non rivestendo la qualifica di consumatore ed avendo le parti all'art. Parte_1
10 dell'atto di fideiussione individuato quale foro esclusivo quello del Tribunale in cui ha sede la banca (in deroga al foro territoriale previsto ex lege);
• nullità della fideiussione omnibus stipulata da in data 8/9/2017 a Parte_1
garanzia degli obblighi assunti da (divenuta Controparte_8 Controparte_2 nei confronti di CA del Piceno di Credito Coperativo s.c., poiché redatta in conformità allo schema ABI in violazione della L.287/90;
• conseguente estinzione della garanzia fideiussoria per avere la banca agito nei confronti del garante oltre i termini di cui all'art. 1957 c.c. - risultando la clausola di deroga alla predetta disposizione normativa (contenuta all'art. 5 del contratto) invalida, poiché redatta in conformità allo schema ABI;
• invalidità della fideiussione ex art. 1939 c.c. risultando nulla l'obbligazione principale garantita - considerato che in fase monitoria l'istituto di credito “non [ha dato] compiuta prova delle ragioni creditorie” e delle condizioni economiche praticate;
• nullità del decreto ingiuntivo poiché emesso in violazione dell'art. 633 c.p.c., non risultando il credito certo, liquido ed esigibile per difetto di prova;
4 • nullità dei contratti di “anticipo fatture s.b.f.” per violazione dell'art. 117 TUB, avendo il creditore prodotto documenti sottoscritti esclusivamente dal cliente e non anche dalla banca in violazione del requisito della forma scritta ad substantiam.
3. Il convenuto-opposto si è costituito nel Controparte_4 presente giudizio – deducendo in via preliminare la pendenza di altro processo di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposto dal debitore principale Controparte_2
(già iscritto al RG 1213/2022 del Tribunale di Fermo, di cui ha
[...] Controparte_8 domandato la riunione al presente giudizio – ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione per i seguenti motivi:
• infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Fermo considerato che nel contratto di fideiussione ha espressamente assunto la Parte_1 qualifica di “consumatore” - con conseguente competenza esclusiva ed inderogabile del
Tribunale di residenza del debitore (in specie il Tribunale di Fermo);
• infondatezza dell'eccezione di invalidità della fideiussione per violazione della L.
287/1990 – considerato che la garanzia è stata sottoscritta in data 8/9/2017 e l'opponente non ha offerto alcuna prova della conformità della stessa allo schema
ABI;
• conseguente genericità ed infondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art 1957 c.c. (validamente derogata all'art. 5 del contratto) – avendo peraltro in specie la banca tempestivamente azionato il proprio credito, essendo stati i contratti prorogati ex lege sino al 31/12/2021 (in ragione dell'emergenza Covid-19) ed essendo stato il presente giudizio iscritto a ruolo in data 24/3/2022, nel rispetto del termine semestrale previsto per legge;
• genericità ed infondatezza dell'eccezione di invalidità della garanzia ex art. 1939 c.c., avendo la banca prodotto sin dalla fase monitoria tutta la documentazione contrattauale e l'estratto conto integrale dei rapporti;
• infondatezza dell'eccezione di nullità dei contratti di “anticipo fatture s.b.f.” per violazione dell'art. 117 TUB, risultando tutti i documenti sottoscritti anche dalla banca.
4. In pendenza del presente processo (già ha Controparte_2 Controparte_8 proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo (iscritta al RG 1213/2022 del
5 Tribunale di Fermo), convenendo in giudizio Controparte_9
per i seguenti motivi:
[...]
− errata determinazione della somma ingiunta, non avendo la offerto prova - con CP_4
riguardo al credito basato su anticipazione di fatture s.b.f. - “della richiesta di anticipazione da parte del cliente” ed avendo depositato in fase monitoria un estratto conto da cui non emerge specificamente “quanto dovuto per l'apertura di credito e quanto per le anticipazioni” – sicchè difetta la prova della correttezza degli importi richiesti;
− errata determinazione della somma ingiunta, avendo la banca in data 31/12/2020 escusso il “pegno su libretto di risparmio n. 09/11/01208” (in cui risultavano presenti somme per euro 25.000) ed avendo ciò nonostante “ingiunto un importo superiore a quello chiesto prima della compensazione”;
− errata determinazione della somma ingiunta, considerato che la banca ha domandato il pagamento di una somma superiore all'affidamento concesso (pari ad euro
260.000), senza offrire prova della “legittimità della richiesta di somme extra fido”;
− responsabilità della banca per arbitraria risoluzione dei contratti in violazione dell'art. 1375 c.c., avendo l'istituto di credito risolto il rapporto nonostante la crisi economica del settore in cui opera (causata dalla pandemia Covid) - sull'errato Controparte_2 presupposto di avvenuta anticipazione di fatture inesistenti, peraltro chiedendo direttamente a due clienti della società il pagamento diretto di fatture oggetto di anticipazione (così causando a un danno pari ad euro 421.025,67 Controparte_2 dovuto all'interruzione della collaborazione commerciale con tali clienti).
Per tali motivi l'opponente ha anche svolto nei confronti della banca domanda riconvenzionale di risarcimento del danno pari ad euro 421.025,67.
5. Nell'ambito tale giudizio iscritto al RG 1213/2022 del Tribunale di Fermo si è costituita chiedendone in via preliminare la Controparte_4 riunione al processo iscritto al RG 991/2022 e nel merito il rigetto dell'opposizione, deducendo che: a) il credito azionato dalla banca in sede monitoria è determinato e documentato dai contratti, dall'estratto conto integrale in linea capitale e scalare del c/c principale n. 09/01/02935, nonché dagli estratti dei singoli conti anticipi collegati;
b)
l'escussione del “pegno su libretto di risparmio n. 09/11/01208” e la compensazione con le somme ancora dovute risulta correttamente contabilizzata dall'istituto di credito;
c) le
6 somme ingiunte eccedenti rispetti agli importi affidati sono relative all'indebito utilizzo da parte del cliente degli strumenti di pagamento (carta di credito e Telepass) – non avendo la banca mai concesso anticipazioni oltre i limiti pattuiti;
d) non è ravvisabile alcuna responsabilità della banca in relazione alla risoluzione dei rapporti, considerati i rilevanti insoluti registrati dal cliente ed il fatto che “la ha presentato alla CA delle fatture Controparte_8 da anticipare, conferendo un mandato all'incasso con effetto traslativo e beneficiando dell'accredito immediato delle somme;
successivamente, ha richiesto al debitore di disporre il pagamento mediante bonifico bancario su altro rapporto proprio, lucrando un ingiusto vantaggio e danneggiando irrimediabilmente la (poiché CP_4
l'insoluto non è stato neppure ripagato ai sensi dell'art. 5 co. 1 del contratto)” (cfr. p. 11 della comparsa di costituzione).
6. All'esito della prima udienza del 20/10/2022 è stata disposta la riunione del fascicolo RG 1213/2022 al presente, è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Le memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema dsisputandum – considerato che nei termini assegnati solo parte convenuta ha depositato la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. All'udienza del 20/4/2023 è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del
10/10/2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nel corso dei quali parte attrice non ha depositato scritti difensivi, mentre parte convenuta ha depositato la sola comparsa conclusionale).
7. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, le ragioni di opposizione a D.I. svolte da e Parte_4 risultano infondate e vanno pertanto rigettate, con conseguente integrale Controparte_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo.
7.1. Preliminarmente va rilevato che il credito vantato dalla banca appare sufficientemente provato dai contratti depositati in atti, unitamente a tutti gli estratti conto
(sia del c/c n. 002/009/02935 che dei conti collegati - prodotti ad integrazione del certificato di cui all'art. 50 d.lgs. 385/1993 allegato al ricorso per D.I.). Non appaiono, invece, sufficientemente dimostrate le eccezioni svolte dagli opponenti.
7 7.2. In primo luogo va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale adito – formulata esclusivamente dall'opponente nel giudizio Parte_1
RG 991/2022.
Sul punto va richiamato il principio per cui “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre
2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_1 Per_2 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa” (cfr. Cass.
742/2020 ed altre).
In specie all'atto di sottoscrizione della garanzia fideiussoria ha Parte_1 esplicitamente accettato la qualifica di consumatore attribuitagli dalla banca con apposita sottoscrizione della stessa (cfr. doc. 11 p. 2 – all. 1 della fideiussione) – accettazione della qualifica reiterata anche in data 5/3/2019, in sede di ampliamento della garanzia fideiussoria.
Pertanto, poiché il “foro del consumatore” non risulta validamente derogabile (salva specifica negoziazione) e poiché, in specie, il foro esclusivo di cui all'art. 10 del contratto di fideiussione risulta previsto esclusivamente per le controversie nei confronti di soggetti non qualificatisi come consumatori, l'eccezione è da ritenere infondata.
7.3. Quanto agli ulteriori motivi di opposizione svolti da , va Parte_5 rigettata l'eccezione di invalidità della fideiussione perché redatta secondo lo schema ABI in violazione della L.287/90.
Al riguardo, va rilevato che le clausole dello schema ABI, ritenute da CA d'AL - con provvedimento n. 55/2005 - sbocco di un'intesa illecita, sono le seguenti: la n.2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n.6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) e la n.8 (c.d. clausola di sopravvivenza). In particolare, con il richiamato provvedimento la CA d'AL ha ritenuto Contr che ttraverso tali articoli abbia previsto - per le fideiussioni omnibus stipulate in un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 - disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 co.2 lett. a) L. 287/'90 avendo lo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità
8 dell'obbligazione principale. La Cass. S.U. n.41994/2021 nell'ammettere per tali ipotesi la sanzione della nullità, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, ha tuttavia qualificato detta nullità come parziale, ossia, limitata alle sole clausole contrattuali illecite – per cui resta a carico di chi intende far cadere l'intero assetto di interessi pattuito fornire la prova dell'interdipendenza dal resto del contratto dalla clausola nulla, essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Sul punto va, inoltre rilevato come la parte che agisca in giudizio per far valere la predetta nullità parziale è onerata di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, atteso che il citato provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL costituisce prova privilegiata dell'illecito Antitrust solo con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della medesima CA d'AL (cfr. Tribunale Milano sentenza 19/1/2022; Cass. n. 30383/2024).
In specie, pertanto, la nullità dedotta dall'opponente - peraltro eccepita del tutto genericamente - non risulta dimostrata, poiché la fideiussione è stata stipulata successivamente all'emissione ed alla pubblicazione del predetto provvedimento della CA
d'AL e l'opponente non ha offerto né domandato alcuna prova del permanere anche a tale data di un'intesa anticoncorrenziale, cui abbia partecipato la CA convenuta unitamente ad un significativo numero di altri istituti di credito. Non risulta peraltro in specie neppure sussistente una perfetta coincidenza testuale tra la fideiussione sottoscritta ed il modello ABI.
E' ritenuta quindi valida la previsione contrattuale frutto dell'autonomia privata che consentiva di agire verso il fideiussore in deroga all'art. 1957 c.c. – dovendo in specie applicarsi il principio per cui “la regola dell'art. 1957 cod. civ. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale” (Cass. n. 31569/2019; Cass. n. 9455 del
11/06/2012; v. anche Cass. n. 13078 del 21/05/2008).
7.4. Quanto alle ulteriori eccezioni svolte da - di invalidità del Parte_1 contratto di fideiussione ex art. 1939 c.c. e di nullità del decreto ingiuntivo, entrambe collegate dall'opponente ad un asserito difetto di prova dell'esistenza di un credito certo liquido ed esigibile - da un lato, va dato atto (come già rilevato al punto n.
7.1 della presente
9 sentenza) che il credito della banca risulta congruamente dimostrato dalla documentazione in atti;
dall'altro va, altresì, rilevato che per costante giurisprudenza di merito è onere del cliente che agisce nei confronti della banca allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa e tutte le singole poste ritenute indebite in maniera specifica e nella loro interezza, esplicitandone le modalità di calcolo.
Il generico richiamo alla normativa violata senza alcun riferimento alla fattispecie oggetto di giudizio, agli specifici importi non dovuti ed al metodo di calcolo utilizzato per quantificarli rende inammissibile, prima che infondata, la domanda – precludendo anche la possibilità di svolgere CTU da ritenere del tutto esplorativa e inammissibile. Infatti “L'acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti;
mentre non è consentito al consulente sostituirsi alla stessa parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa) che non gli siano stati forniti, in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art.
2697 c.c., che del principio del contraddittorio.” (cfr. Cass. n. 26893 del 2017 cit.). Pertanto non può essere ammessa CTU, in via esplorativa, per l'accertamento di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano essere necessariamente allegati dalle parti con specificità e coerenza (con indicazione di conteggi chiari, verificabili e non palesemente errati) e dalle stesse dimostrati (cfr. Tribunale di Roma, sent. n. 3868 del 20 febbraio 2019).
Pertanto, in considerazione della genericità delle allegazioni svolte, le predette eccezioni relative alla non corretta determinazione del credito vanno rigettate.
7.5. Risulta infondata anche l'eccezione di nullità dei contratti di “anticipo fatture s.b.f.” per violazione dell'art. 117 TUB in ragione dell'omessa sottoscrizione da parte della banca – considerato che in specie i contratti appaiono tutti sottoscritti anche dall'istituto di credito ed, in ogni caso, che il requisito della forma scritta “deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (cfr. Cass. S.U. n. 898/2018).
10 8. Risultano infondati anche i motivi di opposizione svolti da Controparte_2 considerato che le contestazioni in merito al difetto di prova del credito appaiono del tutto genericamente formulate (senza alcuna specifica indicazione degli importi non dovuti) e neppure congruamente dimostrate – dovendosi richiamare i principi già enunciati al punto
7.4. della sentenza, quanto all'onere allegatorio e probatorio gravante sul cliente che agisca nei confronti della banca (cfr. quanto alla presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto Cass. n. 18352/2023). Al riguardo va, in ogni caso, rilevato che dagli atti risultano documentate sia le spese per carta di credito e telepass che l'avvenuta contabilizzazione dell'escussione del pegno.
8.1. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta da (di Controparte_2 accertamento dell'esistenza di un controcredito da porre in compensazione con il credito vantato dalla banca, a titolo di risarcimento danni per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti), la stessa va rigettata poichè generica e priva di riscontro probatorio - risultando, invece, documentate le allegazioni svolte dall'opponente in merito alla violazione da parte del cliente dell'art. 1 co. 4 del contratto (che prevedeva un mandato all'incasso a favore della banca – cfr. doc. 12). Inoltre, con riguardo a tale domanda riconvenzionale, non risulta congruamente dimostrato neppure il danno lamentato dall'opponente.
9. Tutto ciò considerato - ritenuto che il credito vantato da parte opposta risulti sufficientemente dimostrato dalla documentazione versata in atti, laddove non appare lo stesso con riguardo alle domande ed alle eccezioni formulate dagli opponenti - il decreto ingiuntivo emesso viene confermato e l'opposizione integralmente rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore di applicando i parametri Controparte_4 dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alle attività processuali effettivamente svolte in complessivi euro 14.170,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
991/2022 – cui è riunito il giudizio iscritto al RG 1213/2022 - ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
Le opposizioni proposte da e al Decreto Ingiuntivo Parte_1 Controparte_2
n. 201/2022 del 28/3/2018 emesso dal Tribunale di Fermo in pari data, nonché tutte le eccezioni e domande da questi formulate siccome infondate per le ragioni di cui in motivazione;
CONFERMA
Il Decreto Ingiuntivo n. 201/2022 del 28/3/2018 emesso dal Tribunale di Fermo, di cui viene dichiarata l'esecutività ex art. 653 c.p.c.;
CONDANNA
In solido gli opponenti e a rifondere in favore della Parte_1 Controparte_2 convenuta-opposta le spese di lite che liquida in Controparte_4 euro 14.170 oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Fermo il 28/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 991 del Ruolo Generale dell'anno 2022 – cui è riunito il giudizio iscritto al RG 1213/2022 - trattenuta in decisione alla udienza del
10/10/2024, scaduti in data 31/12/2024 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Santoni Paolo, giusta delega allegata all'atto di citazione in opposizione a CP_1
- attore opponente -
E DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Santoni Controparte_2 P.IVA_1
Paolo, giusta delega allegata all'atto di citazione in opposizione a D.I. – depositata telematicamente nel fascicolo RG 1213/2022;
- attore opponente -
CONTRO
(C.F. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Vernì Giovanni, giusta procura in atti;
P.IVA_2
- convenuto opposto -
***
1
OGGETTO: “opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 201/2022 del 28/3/2022 emesso dal
Tribunale di Fermo”
***
CONCLUSIONI
Alla udienza del 10/10/2024 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE OPPONENTE - il difensore ha precisato le Parte_1 seguenti conclusioni “In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n. 201\2022 emesso dal
Tribunale di Fermo il 31\03\2022 nel proc. n. 499\2022 RG qui opposto, per incompetenza del
Tribunale emittente in favore di quella del Tribunale di Ascoli Piceno come convenzionalmente pattuita ai sensi dell'art. 10 della fidejussione omnibus rilasciata dall'opponente in data 08\09\2017; In via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 201\2022 emesso dal Tribunale di Fermo il 31\03\2022 nel proc. n. 499\2022 RG qui opposto, per tutti i motivi sia in fatto che in diritto esposti in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto anche in ragione della nullità dei contratti di fidejussione per le ipotesi in narrativa esposte;
Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
PER PARTE OPPONENTE - l difensore non ha provveduto Controparte_2 alla precisazione delle conclusioni - devono intendersi integralmente richiamate le conclusioni in precedenza rassegnate negli atti di causa (cfr. Cass. n. 5018/2014) – di seguito trascritte “Nel merito, in via principale e riconvenzionale, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto
n. 201/2022 del 31/03/2022 del Tribunale di Fermo (proc. nRG 499\2022), respingendo l'avversa domanda di pagamento così come formulata, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa e in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante p.t. è creditrice della Controparte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., di € 421.025,67 o di quella maggiore o minore che
[...] risulterà congrua e dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, per le motivazioni e le ragioni in premessa espresse, e per gli effetti condannare la convenuta in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., a pagare all'odierno attore opponente l'importo di € 421.025,67 o quello maggiore
o minore che risulterà di giustizia con gli interessi di legge dalla data della domanda al saldo;
operare quindi la compensazione parziale di detto importo con le minori somme che risulteranno dovute dalla Controparte_5
[..
[...] [...
in persona del legale rappresentante p.t., alla in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t, per i danni causati, condannando quest'ultima a versare all'opponente la restante differenza che risulterà congrua e dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria. Nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, revocare e annullare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto n. 201/2022 del
31/03/2022 del Tribunale di Fermo (proc. nRG 499\2022) e, previo accertamento degli effettivi maggiori importi dovuti dalla alla in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 all'opponente per le ragioni e i motivi in narrativa, avanzate in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare ciascuna parte, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., al pagamento delle diverse somme che risulteranno dovute all'esito dell'istruttoria di causa, disponendo la compensazione giudiziale, totale o parziale, degli importi dare\avere a qualsiasi titolo spettanti. In ogni caso con il favore delle spese”;
PER PARTE OPPOSTA - Controparte_6 il difensore “Precisa le conclusioni come da Memoria ex art. 183 co. VI° n. 1 cpc del
[...]
10.10.2023 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica” - vengono di seguito trascritte le conclusioni richiamate “in via principale di merito: accertato e dichiarato il credito della Parte_2 nei confronti della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e del sig. Controparte_2 [...] così come dedotto nel ricorso monitorio e provato in corso di causa, rigettare le opposizioni e la Parte_1 domanda riconvenzionale della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 201/2022 del Tribunale di
Fermo ovvero – in via meramente subordinata – condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento del minor credito che risulterà dovuto all'esito del giudizio, oltre interessi contrattuali o legali moratori;
con vittoria di spese e competente di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. n. 201/2022 del
28/3/2022 il Tribunale di Fermo ha ordinato a (la cui Controparte_8 denominazione in data 5/5/2022 è mutata in e Controparte_2 [...]
– quest'ultimo in qualità di garante della prima in forza di fideiussione Parte_1 stipulata in data 8/9/2017 - di pagare in solido a Parte_3
[..
[...] la somma di euro € 279.666,56 (oltre interessi e spese della fase
[...] monitoria) – a titolo di saldo debitore insoluto “del contratto di apertura del C/C n.
09/01/02935, infine rubricato al n. 002/009/02935”, nonché dei seguenti affidamenti concessi nel corso del rapporto “a) apertura di credito di € 10.000,00 “fino a revoca” del 02.11.2017, a valere sul rapporto di C/C n. 09/01/02935; b) anticipo fatture s.b.f. del 09.08.2017 a valere sul rapporto di
C/C n. 09/01/02989; c) anticipo fatture s.b.f. del 08.09.2017, e contratti successivi, a valere sul rapporto di C/C n. 09/01/03001; d) anticipo fatture s.b.f. del 10.03.2020 a valere sul rapporto di C/C n.
09/100736; e) anticipo fatture s.b.f. del 12.03.2020 a valere sul rapporto di C/C n. 009/002935, a scadenza fissa al 31.03.2021”.
2. Con atto di citazione di cui al presente giudizio RG 991/2022
[...]
ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo – di cui Parte_1 ha chiesto la revoca, previa sospensione della provvisoria esecutività - convenendo in giudizio . per i seguenti motivi: Controparte_9
• nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del Tribunale di Fermo, non rivestendo la qualifica di consumatore ed avendo le parti all'art. Parte_1
10 dell'atto di fideiussione individuato quale foro esclusivo quello del Tribunale in cui ha sede la banca (in deroga al foro territoriale previsto ex lege);
• nullità della fideiussione omnibus stipulata da in data 8/9/2017 a Parte_1
garanzia degli obblighi assunti da (divenuta Controparte_8 Controparte_2 nei confronti di CA del Piceno di Credito Coperativo s.c., poiché redatta in conformità allo schema ABI in violazione della L.287/90;
• conseguente estinzione della garanzia fideiussoria per avere la banca agito nei confronti del garante oltre i termini di cui all'art. 1957 c.c. - risultando la clausola di deroga alla predetta disposizione normativa (contenuta all'art. 5 del contratto) invalida, poiché redatta in conformità allo schema ABI;
• invalidità della fideiussione ex art. 1939 c.c. risultando nulla l'obbligazione principale garantita - considerato che in fase monitoria l'istituto di credito “non [ha dato] compiuta prova delle ragioni creditorie” e delle condizioni economiche praticate;
• nullità del decreto ingiuntivo poiché emesso in violazione dell'art. 633 c.p.c., non risultando il credito certo, liquido ed esigibile per difetto di prova;
4 • nullità dei contratti di “anticipo fatture s.b.f.” per violazione dell'art. 117 TUB, avendo il creditore prodotto documenti sottoscritti esclusivamente dal cliente e non anche dalla banca in violazione del requisito della forma scritta ad substantiam.
3. Il convenuto-opposto si è costituito nel Controparte_4 presente giudizio – deducendo in via preliminare la pendenza di altro processo di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposto dal debitore principale Controparte_2
(già iscritto al RG 1213/2022 del Tribunale di Fermo, di cui ha
[...] Controparte_8 domandato la riunione al presente giudizio – ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione per i seguenti motivi:
• infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Fermo considerato che nel contratto di fideiussione ha espressamente assunto la Parte_1 qualifica di “consumatore” - con conseguente competenza esclusiva ed inderogabile del
Tribunale di residenza del debitore (in specie il Tribunale di Fermo);
• infondatezza dell'eccezione di invalidità della fideiussione per violazione della L.
287/1990 – considerato che la garanzia è stata sottoscritta in data 8/9/2017 e l'opponente non ha offerto alcuna prova della conformità della stessa allo schema
ABI;
• conseguente genericità ed infondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art 1957 c.c. (validamente derogata all'art. 5 del contratto) – avendo peraltro in specie la banca tempestivamente azionato il proprio credito, essendo stati i contratti prorogati ex lege sino al 31/12/2021 (in ragione dell'emergenza Covid-19) ed essendo stato il presente giudizio iscritto a ruolo in data 24/3/2022, nel rispetto del termine semestrale previsto per legge;
• genericità ed infondatezza dell'eccezione di invalidità della garanzia ex art. 1939 c.c., avendo la banca prodotto sin dalla fase monitoria tutta la documentazione contrattauale e l'estratto conto integrale dei rapporti;
• infondatezza dell'eccezione di nullità dei contratti di “anticipo fatture s.b.f.” per violazione dell'art. 117 TUB, risultando tutti i documenti sottoscritti anche dalla banca.
4. In pendenza del presente processo (già ha Controparte_2 Controparte_8 proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo (iscritta al RG 1213/2022 del
5 Tribunale di Fermo), convenendo in giudizio Controparte_9
per i seguenti motivi:
[...]
− errata determinazione della somma ingiunta, non avendo la offerto prova - con CP_4
riguardo al credito basato su anticipazione di fatture s.b.f. - “della richiesta di anticipazione da parte del cliente” ed avendo depositato in fase monitoria un estratto conto da cui non emerge specificamente “quanto dovuto per l'apertura di credito e quanto per le anticipazioni” – sicchè difetta la prova della correttezza degli importi richiesti;
− errata determinazione della somma ingiunta, avendo la banca in data 31/12/2020 escusso il “pegno su libretto di risparmio n. 09/11/01208” (in cui risultavano presenti somme per euro 25.000) ed avendo ciò nonostante “ingiunto un importo superiore a quello chiesto prima della compensazione”;
− errata determinazione della somma ingiunta, considerato che la banca ha domandato il pagamento di una somma superiore all'affidamento concesso (pari ad euro
260.000), senza offrire prova della “legittimità della richiesta di somme extra fido”;
− responsabilità della banca per arbitraria risoluzione dei contratti in violazione dell'art. 1375 c.c., avendo l'istituto di credito risolto il rapporto nonostante la crisi economica del settore in cui opera (causata dalla pandemia Covid) - sull'errato Controparte_2 presupposto di avvenuta anticipazione di fatture inesistenti, peraltro chiedendo direttamente a due clienti della società il pagamento diretto di fatture oggetto di anticipazione (così causando a un danno pari ad euro 421.025,67 Controparte_2 dovuto all'interruzione della collaborazione commerciale con tali clienti).
Per tali motivi l'opponente ha anche svolto nei confronti della banca domanda riconvenzionale di risarcimento del danno pari ad euro 421.025,67.
5. Nell'ambito tale giudizio iscritto al RG 1213/2022 del Tribunale di Fermo si è costituita chiedendone in via preliminare la Controparte_4 riunione al processo iscritto al RG 991/2022 e nel merito il rigetto dell'opposizione, deducendo che: a) il credito azionato dalla banca in sede monitoria è determinato e documentato dai contratti, dall'estratto conto integrale in linea capitale e scalare del c/c principale n. 09/01/02935, nonché dagli estratti dei singoli conti anticipi collegati;
b)
l'escussione del “pegno su libretto di risparmio n. 09/11/01208” e la compensazione con le somme ancora dovute risulta correttamente contabilizzata dall'istituto di credito;
c) le
6 somme ingiunte eccedenti rispetti agli importi affidati sono relative all'indebito utilizzo da parte del cliente degli strumenti di pagamento (carta di credito e Telepass) – non avendo la banca mai concesso anticipazioni oltre i limiti pattuiti;
d) non è ravvisabile alcuna responsabilità della banca in relazione alla risoluzione dei rapporti, considerati i rilevanti insoluti registrati dal cliente ed il fatto che “la ha presentato alla CA delle fatture Controparte_8 da anticipare, conferendo un mandato all'incasso con effetto traslativo e beneficiando dell'accredito immediato delle somme;
successivamente, ha richiesto al debitore di disporre il pagamento mediante bonifico bancario su altro rapporto proprio, lucrando un ingiusto vantaggio e danneggiando irrimediabilmente la (poiché CP_4
l'insoluto non è stato neppure ripagato ai sensi dell'art. 5 co. 1 del contratto)” (cfr. p. 11 della comparsa di costituzione).
6. All'esito della prima udienza del 20/10/2022 è stata disposta la riunione del fascicolo RG 1213/2022 al presente, è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Le memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema dsisputandum – considerato che nei termini assegnati solo parte convenuta ha depositato la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. All'udienza del 20/4/2023 è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del
10/10/2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nel corso dei quali parte attrice non ha depositato scritti difensivi, mentre parte convenuta ha depositato la sola comparsa conclusionale).
7. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, le ragioni di opposizione a D.I. svolte da e Parte_4 risultano infondate e vanno pertanto rigettate, con conseguente integrale Controparte_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo.
7.1. Preliminarmente va rilevato che il credito vantato dalla banca appare sufficientemente provato dai contratti depositati in atti, unitamente a tutti gli estratti conto
(sia del c/c n. 002/009/02935 che dei conti collegati - prodotti ad integrazione del certificato di cui all'art. 50 d.lgs. 385/1993 allegato al ricorso per D.I.). Non appaiono, invece, sufficientemente dimostrate le eccezioni svolte dagli opponenti.
7 7.2. In primo luogo va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale adito – formulata esclusivamente dall'opponente nel giudizio Parte_1
RG 991/2022.
Sul punto va richiamato il principio per cui “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre
2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_1 Per_2 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa” (cfr. Cass.
742/2020 ed altre).
In specie all'atto di sottoscrizione della garanzia fideiussoria ha Parte_1 esplicitamente accettato la qualifica di consumatore attribuitagli dalla banca con apposita sottoscrizione della stessa (cfr. doc. 11 p. 2 – all. 1 della fideiussione) – accettazione della qualifica reiterata anche in data 5/3/2019, in sede di ampliamento della garanzia fideiussoria.
Pertanto, poiché il “foro del consumatore” non risulta validamente derogabile (salva specifica negoziazione) e poiché, in specie, il foro esclusivo di cui all'art. 10 del contratto di fideiussione risulta previsto esclusivamente per le controversie nei confronti di soggetti non qualificatisi come consumatori, l'eccezione è da ritenere infondata.
7.3. Quanto agli ulteriori motivi di opposizione svolti da , va Parte_5 rigettata l'eccezione di invalidità della fideiussione perché redatta secondo lo schema ABI in violazione della L.287/90.
Al riguardo, va rilevato che le clausole dello schema ABI, ritenute da CA d'AL - con provvedimento n. 55/2005 - sbocco di un'intesa illecita, sono le seguenti: la n.2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n.6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) e la n.8 (c.d. clausola di sopravvivenza). In particolare, con il richiamato provvedimento la CA d'AL ha ritenuto Contr che ttraverso tali articoli abbia previsto - per le fideiussioni omnibus stipulate in un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 - disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 co.2 lett. a) L. 287/'90 avendo lo scopo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità
8 dell'obbligazione principale. La Cass. S.U. n.41994/2021 nell'ammettere per tali ipotesi la sanzione della nullità, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, ha tuttavia qualificato detta nullità come parziale, ossia, limitata alle sole clausole contrattuali illecite – per cui resta a carico di chi intende far cadere l'intero assetto di interessi pattuito fornire la prova dell'interdipendenza dal resto del contratto dalla clausola nulla, essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Sul punto va, inoltre rilevato come la parte che agisca in giudizio per far valere la predetta nullità parziale è onerata di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, atteso che il citato provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL costituisce prova privilegiata dell'illecito Antitrust solo con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da parte della medesima CA d'AL (cfr. Tribunale Milano sentenza 19/1/2022; Cass. n. 30383/2024).
In specie, pertanto, la nullità dedotta dall'opponente - peraltro eccepita del tutto genericamente - non risulta dimostrata, poiché la fideiussione è stata stipulata successivamente all'emissione ed alla pubblicazione del predetto provvedimento della CA
d'AL e l'opponente non ha offerto né domandato alcuna prova del permanere anche a tale data di un'intesa anticoncorrenziale, cui abbia partecipato la CA convenuta unitamente ad un significativo numero di altri istituti di credito. Non risulta peraltro in specie neppure sussistente una perfetta coincidenza testuale tra la fideiussione sottoscritta ed il modello ABI.
E' ritenuta quindi valida la previsione contrattuale frutto dell'autonomia privata che consentiva di agire verso il fideiussore in deroga all'art. 1957 c.c. – dovendo in specie applicarsi il principio per cui “la regola dell'art. 1957 cod. civ. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale” (Cass. n. 31569/2019; Cass. n. 9455 del
11/06/2012; v. anche Cass. n. 13078 del 21/05/2008).
7.4. Quanto alle ulteriori eccezioni svolte da - di invalidità del Parte_1 contratto di fideiussione ex art. 1939 c.c. e di nullità del decreto ingiuntivo, entrambe collegate dall'opponente ad un asserito difetto di prova dell'esistenza di un credito certo liquido ed esigibile - da un lato, va dato atto (come già rilevato al punto n.
7.1 della presente
9 sentenza) che il credito della banca risulta congruamente dimostrato dalla documentazione in atti;
dall'altro va, altresì, rilevato che per costante giurisprudenza di merito è onere del cliente che agisce nei confronti della banca allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa e tutte le singole poste ritenute indebite in maniera specifica e nella loro interezza, esplicitandone le modalità di calcolo.
Il generico richiamo alla normativa violata senza alcun riferimento alla fattispecie oggetto di giudizio, agli specifici importi non dovuti ed al metodo di calcolo utilizzato per quantificarli rende inammissibile, prima che infondata, la domanda – precludendo anche la possibilità di svolgere CTU da ritenere del tutto esplorativa e inammissibile. Infatti “L'acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti;
mentre non è consentito al consulente sostituirsi alla stessa parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa) che non gli siano stati forniti, in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art.
2697 c.c., che del principio del contraddittorio.” (cfr. Cass. n. 26893 del 2017 cit.). Pertanto non può essere ammessa CTU, in via esplorativa, per l'accertamento di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano essere necessariamente allegati dalle parti con specificità e coerenza (con indicazione di conteggi chiari, verificabili e non palesemente errati) e dalle stesse dimostrati (cfr. Tribunale di Roma, sent. n. 3868 del 20 febbraio 2019).
Pertanto, in considerazione della genericità delle allegazioni svolte, le predette eccezioni relative alla non corretta determinazione del credito vanno rigettate.
7.5. Risulta infondata anche l'eccezione di nullità dei contratti di “anticipo fatture s.b.f.” per violazione dell'art. 117 TUB in ragione dell'omessa sottoscrizione da parte della banca – considerato che in specie i contratti appaiono tutti sottoscritti anche dall'istituto di credito ed, in ogni caso, che il requisito della forma scritta “deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (cfr. Cass. S.U. n. 898/2018).
10 8. Risultano infondati anche i motivi di opposizione svolti da Controparte_2 considerato che le contestazioni in merito al difetto di prova del credito appaiono del tutto genericamente formulate (senza alcuna specifica indicazione degli importi non dovuti) e neppure congruamente dimostrate – dovendosi richiamare i principi già enunciati al punto
7.4. della sentenza, quanto all'onere allegatorio e probatorio gravante sul cliente che agisca nei confronti della banca (cfr. quanto alla presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto Cass. n. 18352/2023). Al riguardo va, in ogni caso, rilevato che dagli atti risultano documentate sia le spese per carta di credito e telepass che l'avvenuta contabilizzazione dell'escussione del pegno.
8.1. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta da (di Controparte_2 accertamento dell'esistenza di un controcredito da porre in compensazione con il credito vantato dalla banca, a titolo di risarcimento danni per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti), la stessa va rigettata poichè generica e priva di riscontro probatorio - risultando, invece, documentate le allegazioni svolte dall'opponente in merito alla violazione da parte del cliente dell'art. 1 co. 4 del contratto (che prevedeva un mandato all'incasso a favore della banca – cfr. doc. 12). Inoltre, con riguardo a tale domanda riconvenzionale, non risulta congruamente dimostrato neppure il danno lamentato dall'opponente.
9. Tutto ciò considerato - ritenuto che il credito vantato da parte opposta risulti sufficientemente dimostrato dalla documentazione versata in atti, laddove non appare lo stesso con riguardo alle domande ed alle eccezioni formulate dagli opponenti - il decreto ingiuntivo emesso viene confermato e l'opposizione integralmente rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore di applicando i parametri Controparte_4 dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alle attività processuali effettivamente svolte in complessivi euro 14.170,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
991/2022 – cui è riunito il giudizio iscritto al RG 1213/2022 - ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
Le opposizioni proposte da e al Decreto Ingiuntivo Parte_1 Controparte_2
n. 201/2022 del 28/3/2018 emesso dal Tribunale di Fermo in pari data, nonché tutte le eccezioni e domande da questi formulate siccome infondate per le ragioni di cui in motivazione;
CONFERMA
Il Decreto Ingiuntivo n. 201/2022 del 28/3/2018 emesso dal Tribunale di Fermo, di cui viene dichiarata l'esecutività ex art. 653 c.p.c.;
CONDANNA
In solido gli opponenti e a rifondere in favore della Parte_1 Controparte_2 convenuta-opposta le spese di lite che liquida in Controparte_4 euro 14.170 oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Fermo il 28/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
12