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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2024, n. 5616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5616 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice di cui il terzo relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13034/2023 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (avv. MATRANGA Parte_1
CLAUDIA);
-adottante-
E
, nato a [...] il [...]; TR
-adottato -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni delle parti: vedi note scritte per l'udienza del 17/09/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale farsi luogo all'adozione di , nato in TR
VE (VC) in data 08 agosto 1965, in costanza del rapporto di coniugio tra nata a [...]/Neustadt (D) il 21 dicembre 1939 e Controparte_2 , nato a [...] ) il 07 settembre 1940, deceduto in Persona_1
data 27 dicembre 1973 (cfr. estratto per riassunto degli atti di morte depositato in data
27/5/2024).
Il ricorrente ha, al riguardo, dedotto di aver stabilmente convissuto con
[...]
e con la madre di quest'ultimo, con la quale, CP_1 Controparte_2 in data 27 settembre 1974, convolava a nozze.
Il ricorrente ha precisato che dalla predetta unione coniugale non sono nati figli, mentre fra il medesimo e l'adottando intercorre, da oltre cinquant'anni, un rapporto di affetto e stima reciproci tale da indurre il ricorrente a formalizzare, anche sotto il profilo giuridico, tale situazione di fatto.
Lo stesso ha, altresì, rappresentato che il proprio desiderio di procedere all'adozione oggetto del presente procedimento ha incontrato il favore tanto della madre dell'adottando, quanto dell'adottando medesimo, oltre che della moglie di quest'ultimo, (Palermo, 02/03/1966), con la quale Testimone_1 CP_1
è sposato dal 23 settembre 1965.
[...] CP_1
Il ricorrente non ha discendenti legittimi o legittimati, ma supera di anni sedici e dieci mesi l'età dell'adottando.
Nel corso del procedimento instaurato, è stato sentito l'adottante, il quale ha confermato il contenuto del ricorso.
È stato, quindi, sentito l'adottando il quale ha prestato il proprio consenso all'adozione dichiarando di avere “visto questa iniziativa come un gesto di riconoscimento nei confronti del Sig. Gigante” (cfr. verbale udienza del 09/04/2024).
Hanno, altresì, prestato il loro consenso , moglie dell'adottante e Controparte_2
moglie dell'adottando. Parte_2
All'udienza del 28 maggio 2024 si è proceduto ad escutere i testi, , Testimone_2
fratello del ricorrente il quale ha dichiarato, tra l'altro, che il nucleo familiare del fratello, composto dalla di lui moglie e da Controparte_2 TR
, frequentava la propria abitazione e che i detti componenti erano presenti
[...]
durante le riunioni familiari, nonché il quale ha dichiarato di aver Tes_3
“trascorso numerose occasioni di svago e d'incontri con con la di lui moglie Parte_1
e con il figlio anche presso la loro abitazione” Controparte_2 TR (vedi verbale di udienza del 28 maggio 2024).
Il PM, in data 19 novembre 2024, ha espresso parere favorevole.
Ciò detto, nel merito il ricorso merita accoglimento.
In tema di adozione l'art. 291 comma I c.c. prevede che l'adozione è permessa alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha discendenti legittimi o legittimati, ma supera di anni sedici e dieci mesi l'età dell'adottando.
Al riguardo l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità- cui codesto
Collegio ritiene di aderire - è orientata nel senso di considerare superabile il divario minimo d'età di diciotto anni tra l'adottato e l'adottante stabilito nell'art. 291 c.c. muovendo da un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in commento, sì da renderla compatibile con gli artt. 2, 3 e 30 Cost., nonché con l'art. 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con ciò adottando una rivisitazione storico-sistematica dell'istituto.
Quanto sopra, al fine di tutelare situazioni familiari, speculari a quella sottesa all'odierno giudizio, consolidate da tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris” non dissimile da quella caratterizzante la famiglia fondata sul matrimonio, nonché di rimuovere una “ormai irragionevole disparità di trattamento tra l'adottato maggiorenne che abbia con l'adottante una differenza d'età non inferiore ai 18 anni e
l'adottante che invece presenti una differenza d'età marginalmente inferiore al tetto legale”
(Cass. Civ. n. 7667 – del 3 aprile 2020).
Il superiore orientamento, il quale fa leva sull'irragionevolezza dell'attuale conformazione dell'istituto, è da ultimo stato condiviso dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 5 del 2024 ha ritenuto la regola del divario minimo attualmente vigente priva di un margine di flessibilità, in quanto tale destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale.
La Corte ha, dunque, rimesso alla valutazione del giudice l'accertamento, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, del punto di equilibrio, rimettendo allo stesso l'apprezzamento circa la sussistenza di motivi meritevoli che consentano di derogare al limite minino di diciotto anni.
Invero secondo la Corte Costituzionale “le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto da questa
Corte nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.”
Per tale ragione, dunque, secondo la Corte Costituzionale, l'art. 291, primo comma, cod. civ. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.
Orbene, trasponendo le considerazioni che precedono al caso di specie, va rilevato che tra l'adottante e l'adottato , sebbene Parte_1 TR CP_1
sussista un divario di età sia di sedici anni e due mesi, risulta comprovato, alla luce dell'istruttoria espletata e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, da oltre cinquant'anni, un consolidato rapporto di affetto e di stima reciproca assimilabile al rapporto genitore – figlio, tale da indurre ragionevolmente lo scrivente Collegio a ritenere di poter superare, nell'applicazione della disposizione di cui all'art. 291 c.c. il limite del divario minimo di età di anni 18 previsto dalla norma.
Nella sussistenza, pertanto, dei presupposti richiesti dalla legge, per come interpretati nella prospettiva costituzionalmente orientata e sopra riportata, la domanda di adozione va dunque accolta.
PQM
Dispone farsi luogo all'adozione di nato a TR
RC (VC) il 08/08/1965 da parte di nato a [...] Parte_1
(PA), il 20/05/1949.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c. Così deciso in Palermo, il 19/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice di cui il terzo relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13034/2023 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (avv. MATRANGA Parte_1
CLAUDIA);
-adottante-
E
, nato a [...] il [...]; TR
-adottato -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni delle parti: vedi note scritte per l'udienza del 17/09/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale farsi luogo all'adozione di , nato in TR
VE (VC) in data 08 agosto 1965, in costanza del rapporto di coniugio tra nata a [...]/Neustadt (D) il 21 dicembre 1939 e Controparte_2 , nato a [...] ) il 07 settembre 1940, deceduto in Persona_1
data 27 dicembre 1973 (cfr. estratto per riassunto degli atti di morte depositato in data
27/5/2024).
Il ricorrente ha, al riguardo, dedotto di aver stabilmente convissuto con
[...]
e con la madre di quest'ultimo, con la quale, CP_1 Controparte_2 in data 27 settembre 1974, convolava a nozze.
Il ricorrente ha precisato che dalla predetta unione coniugale non sono nati figli, mentre fra il medesimo e l'adottando intercorre, da oltre cinquant'anni, un rapporto di affetto e stima reciproci tale da indurre il ricorrente a formalizzare, anche sotto il profilo giuridico, tale situazione di fatto.
Lo stesso ha, altresì, rappresentato che il proprio desiderio di procedere all'adozione oggetto del presente procedimento ha incontrato il favore tanto della madre dell'adottando, quanto dell'adottando medesimo, oltre che della moglie di quest'ultimo, (Palermo, 02/03/1966), con la quale Testimone_1 CP_1
è sposato dal 23 settembre 1965.
[...] CP_1
Il ricorrente non ha discendenti legittimi o legittimati, ma supera di anni sedici e dieci mesi l'età dell'adottando.
Nel corso del procedimento instaurato, è stato sentito l'adottante, il quale ha confermato il contenuto del ricorso.
È stato, quindi, sentito l'adottando il quale ha prestato il proprio consenso all'adozione dichiarando di avere “visto questa iniziativa come un gesto di riconoscimento nei confronti del Sig. Gigante” (cfr. verbale udienza del 09/04/2024).
Hanno, altresì, prestato il loro consenso , moglie dell'adottante e Controparte_2
moglie dell'adottando. Parte_2
All'udienza del 28 maggio 2024 si è proceduto ad escutere i testi, , Testimone_2
fratello del ricorrente il quale ha dichiarato, tra l'altro, che il nucleo familiare del fratello, composto dalla di lui moglie e da Controparte_2 TR
, frequentava la propria abitazione e che i detti componenti erano presenti
[...]
durante le riunioni familiari, nonché il quale ha dichiarato di aver Tes_3
“trascorso numerose occasioni di svago e d'incontri con con la di lui moglie Parte_1
e con il figlio anche presso la loro abitazione” Controparte_2 TR (vedi verbale di udienza del 28 maggio 2024).
Il PM, in data 19 novembre 2024, ha espresso parere favorevole.
Ciò detto, nel merito il ricorso merita accoglimento.
In tema di adozione l'art. 291 comma I c.c. prevede che l'adozione è permessa alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha discendenti legittimi o legittimati, ma supera di anni sedici e dieci mesi l'età dell'adottando.
Al riguardo l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità- cui codesto
Collegio ritiene di aderire - è orientata nel senso di considerare superabile il divario minimo d'età di diciotto anni tra l'adottato e l'adottante stabilito nell'art. 291 c.c. muovendo da un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in commento, sì da renderla compatibile con gli artt. 2, 3 e 30 Cost., nonché con l'art. 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con ciò adottando una rivisitazione storico-sistematica dell'istituto.
Quanto sopra, al fine di tutelare situazioni familiari, speculari a quella sottesa all'odierno giudizio, consolidate da tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris” non dissimile da quella caratterizzante la famiglia fondata sul matrimonio, nonché di rimuovere una “ormai irragionevole disparità di trattamento tra l'adottato maggiorenne che abbia con l'adottante una differenza d'età non inferiore ai 18 anni e
l'adottante che invece presenti una differenza d'età marginalmente inferiore al tetto legale”
(Cass. Civ. n. 7667 – del 3 aprile 2020).
Il superiore orientamento, il quale fa leva sull'irragionevolezza dell'attuale conformazione dell'istituto, è da ultimo stato condiviso dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 5 del 2024 ha ritenuto la regola del divario minimo attualmente vigente priva di un margine di flessibilità, in quanto tale destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale.
La Corte ha, dunque, rimesso alla valutazione del giudice l'accertamento, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, del punto di equilibrio, rimettendo allo stesso l'apprezzamento circa la sussistenza di motivi meritevoli che consentano di derogare al limite minino di diciotto anni.
Invero secondo la Corte Costituzionale “le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto da questa
Corte nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.”
Per tale ragione, dunque, secondo la Corte Costituzionale, l'art. 291, primo comma, cod. civ. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.
Orbene, trasponendo le considerazioni che precedono al caso di specie, va rilevato che tra l'adottante e l'adottato , sebbene Parte_1 TR CP_1
sussista un divario di età sia di sedici anni e due mesi, risulta comprovato, alla luce dell'istruttoria espletata e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, da oltre cinquant'anni, un consolidato rapporto di affetto e di stima reciproca assimilabile al rapporto genitore – figlio, tale da indurre ragionevolmente lo scrivente Collegio a ritenere di poter superare, nell'applicazione della disposizione di cui all'art. 291 c.c. il limite del divario minimo di età di anni 18 previsto dalla norma.
Nella sussistenza, pertanto, dei presupposti richiesti dalla legge, per come interpretati nella prospettiva costituzionalmente orientata e sopra riportata, la domanda di adozione va dunque accolta.
PQM
Dispone farsi luogo all'adozione di nato a TR
RC (VC) il 08/08/1965 da parte di nato a [...] Parte_1
(PA), il 20/05/1949.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c. Così deciso in Palermo, il 19/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.