TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2277 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F./P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Trigona;
ATTORE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 CP_3
), tutti in proprio ed in qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, C.F._4 dagli Avv.ti Ernesto Brasacchio e Giovanni Lidonnici;
CONVENUTI
Oggetto: azione di rilascio.
Conclusioni: come in atti.
Cui è riunita la causa iscritta al n. 438 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 CP_3
), tutti in proprio ed in qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, C.F._4 dagli Avv.ti Ernesto Brasacchio e Giovanni Lidonnici;
1 OPPONENTI
E
(C.F./P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Trigona;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_4
e tutti in proprio e
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3 quali eredi di , chiedendone la condanna al rilascio dell'unità immobiliare Persona_1 sita in Crotone, Casa Cantoniera al KM 235+690 della linea Metaponto – Reggio
Calabria, concessa in locazione a per uso abitativo, per la durata di 5 anni Persona_1
(dal 01.01.2000 al 31.12.2005), deceduta in data 06.07.2012, nonché la condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione sine titulo. A sostegno della domanda ha dedotto che gli eredi della conduttrice, con nota del 19.07.2012, comunicavano il decesso della medesima, manifestando al contempo l'intenzione di acquistare l'immobile; che tale proposta non veniva accolta, stante l'esposizione debitoria maturata con riferimento ai canoni di locazione non corrisposti;
che, nonostante le numerose diffide inoltrate, sia per il rilascio dell'immobile che per il pagamento dei canoni, il bene non veniva riconsegnato.
e hanno resistito alle avverse Controparte_1 Controparte_2 CP_3 deduzioni, eccependo di non aver mai convissuto con la madre, conduttrice dell'immobile, di non aver mai fissato la propria residenza presso l'immobile né di essere mai entrati nella materiale disponibilità del bene, il quale anzi è stato nel corso degli anni oggetto di numerose occupazioni abusive da parte di terzi. Hanno dunque chiesto il rigetto della domanda ed il risarcimento dei danni per lite temeraria.
ha altresì chiesto ed ottenuto l'emissione, nei Pt_1 Parte_1 confronti di Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
e del decreto ingiuntivo n. 51/2022 per la somma di €
[...] CP_3
13.385,44, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di canoni di
2 locazione rimasti insoluti, nonché a titolo di indennità di occupazione illegittima.
e hanno proposto Controparte_1 Controparte_2 CP_3 opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo ed il procedimento così instaurato (R.G.
n. 438/2022) è stato riunito al primo, di più risalente iscrizione, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra le cause. Parte_1 ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Preliminarmente si evidenzia che – come già osservato in corso di causa con ordinanza del 18.02.2022 – dagli atti del giudizio è emerso che la convenuta Controparte_4
è deceduta in data 25.06.2019, dunque prima della proposizione
[...] dell'azione di rilascio e prima dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Posto che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, atteso che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte (Cass. n. 12528/2018; n.
14360/2013), non si è provveduto a dichiarare l'interruzione del processo (in quanto istituto non operante nel caso di specie), ritenendosi che l'inesistenza della notificazione comporti la definizione in rito del processo, con riferimento alla posizione della convenuta Controparte_4
Nemmeno si è ritenuto di dover integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di atteso che l'azione di rilascio del bene detenuto Controparte_4 senza titolo, in caso di detenzione da parte di una pluralità di soggetti, può essere esercitata anche contro solo uno di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, posto che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente al soggetto evocato in giudizio e non può considerarsi inutiliter data; parimenti,
l'obbligazione risarcitoria connessa all'obbligazione di rilascio, avendo natura solidale, non dà luogo a litisconsorzio necessario (cfr. Cass. n. 13625/2004; Cass. n.
25200/2017).
Allo stesso modo, deve ritenersi inesistente il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di in quanto quest'ultima era già deceduta al Controparte_4 momento della relativa emissione. Anche in tal caso, non si è provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di atteso Controparte_4 Controparte_4 che l'azione per il pagamento del debito ereditario (quale è appunto quella di pagamento dei canoni di locazione rimasti insoluti fino alla data di cessazione del contratto di
3 locazione originariamente stipulato) non determina, in presenza di una pluralità di eredi, una situazione di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. n. 4199/2016).
Tanto chiarito, si osserva quanto segue.
È pacifico tra le parti che la fattispecie oggetto di causa trae origine dal contratto di locazione n. 487/1999, del 07.12.1999, regolarmente registrato, stipulato tra OL
S.p.a. (oggi , mandataria di (oggi Controparte_5 Pt_1 Parte_1 Pt_1
e , in seguito al decesso del marito Parte_1 Persona_1 [...]
al quale in origine l'immobile era stato assegnato in data 26.10.1968 quale Per_2 dipendente dell'allora . CP_6
È altresì pacifico tra le parti che, a seguito del decesso della conduttrice, gli eredi non siano subentrati nel rapporto di locazione, in quanto non conviventi con la medesima.
Difatti, ai sensi dell'art. 6, comma primo, della L. n. 392/1978 “in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”. Del resto, l'azione promossa da Parte_1
è espressamente qualificata in termini di azione di rilascio di immobile occupato
[...] sine titulo, con contestuale richiesta di risarcimento dei danni da occupazione sine titulo.
Orbene, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'erede non convivente - mentre risponde, secondo i principi generali, delle obbligazioni scadute al momento dell'avvenuta successione e già non soddisfatte dal suo dante cause, tra cui anche quelle relative al rapporto di locazione estinto con la morte del conduttore - per il resto, quanto all'immobile locato, non subentra nella detenzione qualificata del conduttore defunto, ma viene a trovarsi con la "res locata" nella relazione di mero fatto di detenzione precaria, che, comunque, gli deriva dalla sua qualità di successore del defunto e che, facendone un occupante senza titolo, rende esperibile nei suoi confronti l'azione del rilascio (Cass. n. 6965/2001).
L'erede non convivente del conduttore non subentra nel rapporto locatizio che, invece, si estingue ipso iure al momento della morte dell'inquilino, cosicché l'erede sarà semplicemente tenuto alla restituzione del bene ed al pagamento di un'indennità di occupazione per il periodo intercorso tra il decesso e la data di consegna. Secondo tale orientamento, l'erede è dunque un mero detentore “precario” del bene locato dal de cuius: allo stesso erede può rimanere la disponibilità dell'immobile per il tempo necessario per liberare i locali, per poi procedere alla immediata riconsegna delle chiavi;
4 se manca tale riconsegna sorge un possesso dell'immobile sine titulo (Cass. n.
26670/2017).
Al riguardo, non rileva, ad avviso di questo giudice, la circostanza che gli odierni convenuti non abbiano effettivamente usufruito né occupato l'immobile per cui è causa.
Invero, l'obbligo di restituzione dell'immobile locato, che sarebbe gravato sul de cuius in virtù del titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1590 c.c., assume nei confronti dell'erede non convivente la qualificazione di obbligazione di natura extracontrattuale connessa ad una detenzione senza titolo, che, benché non derivante da autonomo comportamento dell'erede ma conseguente al semplice subingresso nella sfera giuridica complessiva del suo dante causa, dal momento dell'apertura della successione legittima nei confronti del detentore senza titolo la pretesa restitutoria del locatore. Ne deriva che gli eredi del conduttore devono intendersi nella detenzione precaria dell'immobile, in virtù della regola di cui all'art. 1146, 1 comma, c.c., applicabile anche per la detenzione, e ne hanno la materiale disponibilità, pur non occupandolo stabilmente come abitazione o per diverso uso (cfr. Cass. n. 6965/2001).
La natura extracontrattuale dell'obbligazione degli eredi del conduttore defunto, di restituzione del bene locato, derivante dalla illecita detenzione senza titolo dell'immobile, comporta che gli stessi sono tenuti al risarcimento del danno, che ben può essere determinato con riferimento alla misura dei canoni corrispondenti al periodo di abusiva detenzione, sempre che ciò non significhi applicazione della norma di cui all'art. 1591 c.c. (dettata per la diversa ipotesi della responsabilità contrattuale del conduttore per danni da ritardato rilascio della "res locata" una volta che la locazione sia cessata), ma serva soltanto ad indicare un ben preciso parametro del valore locativo del bene da assumere a quantificazione monetaria del pregiudizio economico sofferto dal locatore (v. ancora Cass. n. 6965/2001).
Da tanto deriva che i convenuti sono obbligati al pagamento, quali eredi della conduttrice, delle obbligazioni scadute al momento della cessazione degli effetti del contratto di locazione, ossia del debito maturato sino al momento del decesso della conduttrice (06.07.2012), nonché al risarcimento del danno per la successiva detenzione senza titolo, che ben può essere determinato – sino alla data dell'emissione della presente sentenza – prendendo quale riferimento la misura dei canoni corrispondenti al periodo di abusiva detenzione.
5 Non essendo sorte tra le parti contestazioni in merito al quantum, tale misura può essere determinata in € 114,20 mensili, come da conteggi allegati.
Alla luce delle ragioni sopra menzionate, in accoglimento della domanda di
[...]
i convenuti devono essere condannati al rilascio Parte_1 dell'immobile, nonché al pagamento dei canoni di locazione già maturati sino al momento del decesso della conduttrice, oltre ulteriore indennità per indebita occupazione.
Posto che il decreto ingiuntivo n. 51/2022 (che deve essere confermato) è stato emesso per i canoni scaduti, sino al decesso della conduttrice, nonché per l'indennità di occupazione maturata sino alla data del 30.11.2021, spettano a Parte_1 gli ulteriori importi dovuti per l'occupazione indebita a far data dal
[...]
01.12.2021 sino alla data di emissione della sentenza, per un totale di € 4.960,60 (pari ad € 114.20 mensili per 43 mensilità), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la giuridica inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio R.G.
n. 2277/2021 nei confronti di in quanto eseguita nei Controparte_4 confronti di persona già deceduta;
- dichiara la giuridica inesistenza del decreto ingiuntivo n. 51/2022, limitatamente alla posizione di in quanto già deceduta al momento Controparte_4 dell'emissione del decreto ingiuntivo;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 51/2022, con riferimento alla posizione di CP_1
e , e lo dichiara esecutivo;
[...] Controparte_2 CP_3
- condanna e a rilasciare Controparte_1 Controparte_2 CP_3 immediatamente a favore di l'immobile sito in Crotone, Parte_1
Casa Cantoniera al KM 235+690 della linea Metaponto – Reggio Calabria;
- condanna e in solido tra loto, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a pagare a la somma di € 4.960,60, a titolo di ulteriore Parte_1
6 indennità di occupazione per il periodo dal 01.12.2021 sino alla data di emissione della presente sentenza;
- condanna e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 al pagamento in favore di delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 572,00 per esborsi, ed in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 08.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
7