CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
AF CL, AT
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00685.2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 552/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, avente residenza dichiarata in Spagna, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv.to Difensore_1, il 2 dicembre 2024 riceveva la notifica dell'avviso di accertamento n. TKLQ1PF00685/2024 per l'anno di imposta 2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate a mezzo posta raccomandata n.78848648403-5, con il quale l'Ufficio recuperava maggiori imposte, IRPEF e IVA, per
8.397,00 oltre sanzioni per € 7.779,60 ed interessi per € 1.535,44 per complessivi € 17.720,79.
L'atto traeva origine dal Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza di Tarquinia elevato il
10.5.2024 all'esito di una verifica fiscale a carico dell'odierno ricorrente – per le annualità dal 2018 al 2023 conseguente alla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società “Società_1” S.r.l.”, nel corso della quale venivano riscontrate alcune violazioni agli obblighi connessi alla qualità di sostituto d'imposta. Alla suddetta società venivano contestati l'omessa effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto sui compensi erogati all'architetto Ricorrente_1 per le consulenze professionali dallo stesso fornite negli anni oggetto di verifica. Il ricorrente aveva emesso, nei confronti della “
Società_1” S.r.l. tre fatture non imponibili iva.
Il ricorrente eccepiva, depositando anche una memoria, che la sua residenza era in Spagna e che pertanto aveva dichiarato i redditi in Spagna e che la normativa nazionale in materia di residenza andava coordinata con le disposizioni contenute nelle Convenzioni stipulate tra Italia e Paesi esteri per evitare fenomeni di doppia imposizione, chiedeva in via subordinata l'applicazione del regime forfettario e di non applicare le sanzioni per incertezza applicativa della norma.
Si costituiva l'agenzia delle entrate con le controdeduzioni.
Veniva accolto il provvedimento cautelare della sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, in data 3.12.2025 sottoscrivevano un accordo conciliativo, versato in atti e, pertanto, la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
AF CL, AT
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00685.2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 552/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, avente residenza dichiarata in Spagna, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv.to Difensore_1, il 2 dicembre 2024 riceveva la notifica dell'avviso di accertamento n. TKLQ1PF00685/2024 per l'anno di imposta 2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate a mezzo posta raccomandata n.78848648403-5, con il quale l'Ufficio recuperava maggiori imposte, IRPEF e IVA, per
8.397,00 oltre sanzioni per € 7.779,60 ed interessi per € 1.535,44 per complessivi € 17.720,79.
L'atto traeva origine dal Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza di Tarquinia elevato il
10.5.2024 all'esito di una verifica fiscale a carico dell'odierno ricorrente – per le annualità dal 2018 al 2023 conseguente alla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società “Società_1” S.r.l.”, nel corso della quale venivano riscontrate alcune violazioni agli obblighi connessi alla qualità di sostituto d'imposta. Alla suddetta società venivano contestati l'omessa effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto sui compensi erogati all'architetto Ricorrente_1 per le consulenze professionali dallo stesso fornite negli anni oggetto di verifica. Il ricorrente aveva emesso, nei confronti della “
Società_1” S.r.l. tre fatture non imponibili iva.
Il ricorrente eccepiva, depositando anche una memoria, che la sua residenza era in Spagna e che pertanto aveva dichiarato i redditi in Spagna e che la normativa nazionale in materia di residenza andava coordinata con le disposizioni contenute nelle Convenzioni stipulate tra Italia e Paesi esteri per evitare fenomeni di doppia imposizione, chiedeva in via subordinata l'applicazione del regime forfettario e di non applicare le sanzioni per incertezza applicativa della norma.
Si costituiva l'agenzia delle entrate con le controdeduzioni.
Veniva accolto il provvedimento cautelare della sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, in data 3.12.2025 sottoscrivevano un accordo conciliativo, versato in atti e, pertanto, la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di conciliazione. Spese compensate.