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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 29/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E d i FERMO
VERBALE di UDIENZA
R.G.984/2021
All'udienza del 29/10/2025 ore 9.50
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice: avv. NC GIOVANNI anche in sost. dell'avv. MARCO
TOMASSINI
Per la Parte Convenuta: avv. Costanza Di Leo in sost. Parte_1
L'avv. Lanciotti si riporta alle proprie conclusionali impugna e contesta quanto dedotto da controparte insistendo per l'accoglimento delle conclusioni;
l'avv. Di Leo impugna e contesta le note conclusionali avversarie ivi compresi i richiami giurisprudenziali del tutto non pertinenti e si riporta gli atti di causa ed alle note conclusive;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 19.00, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1
TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 984/2021 R.G. promossa
DA
(P.IVA , corrente in Porto San Giorgio (FM), Via Parte_2 P.IVA_1
Cotechini Pasquale n. 112/D, in persona del legale rappresentante Sig. c.f. Parte_3
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]della Noce C.F._1
n. 82, rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata in Fermo, presso e nello Studio Legale
NC & PARTNERS sito in C.so Cefalonia n. 46, numero di fax 0734.229950 - indirizzi
P.E.C. e Email_1
Email_2 attrice
Contro
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. del foro di Fermo (c.f. ed elettivamente Parte_1 C.F._3 domiciliata presso detto studio legale sito a Fermo, Corso Cavour n. 43, presso:
Email_3 convenuta
Oggetto: vendita cose mobili.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 08.10.2025
2
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente viene dato atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 cod. proc. civ. introdotto con la riforma del processo civile (L. 18.6.2009 n° 69), articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 17.05.2021, l'attrice n persona del legale rapp.te Parte_2
p.t. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale di Fermo, , per ivi Controparte_1 sentire accogliere le proprie conclusioni. Deduceva parte attrice: che nell'ottobre 2018 CP_1 acquistava dalla concessionaria una Volkswagen T-Roc nuova, al prezzo di € 23.500,00,
[...] cedendo in permuta, a parziale pagamento, l'autovettura MINI ONE, telaio n.
WMWME31030TX31259, immatricolata il 16.07.2010, tg. EB425BR, valutata € 7.600,00; che in data 12.11.2018 la Mini veniva acquistata da al prezzo di € 8.600,00; che in data Persona_1
31.01.2019, durante un controllo dell'auto presso l'autofficina della società attrice per la manutenzione ordinaria in garanzia richiesta dal venivano rilevate alcune difformità del Per_1 veicolo, rispetto alle caratteristiche ed ai dati riportati nel libretto di circolazione, in quanto il libretto consegnato dalla unitamente all'autovettura in occasione della sua cessione in CP_1 permuta, risultava essere quello di una MINI ONE, potenza 55 KW (75 CV), cilindrata 1397 cc, ma, in realtà, l'auto risultava avere il motore di una MINI COOPER S, di cilindrata superiore, pari a
1598 cc, potenza 135 KW (184 CV); che a quel punto il chiedeva la risoluzione del Per_1 contratto, addivenendo ad un accordo bonario con la concessionaria odierna attrice, sulla base del quale il veicolo veniva ritrasferito in proprietà in data 08.02.2019; che la visura presso il PRA restituiva il risultato di altri due passaggi di proprietà prima della permuta e dopo la sua immatricolazione ovvero dopo l'originario acquisto, nel luglio 2010, da parte , al CP_2 prezzo di € 15.500,00, l'auto veniva ceduta, in data 07.02.2017, a al prezzo CP_3 complessivo di € 1.900,00; quest'ultima a sua volta, trasferiva nuovamente l'auto con scrittura privata del 14.05.2018 (trascritta in data 24.05.2018) a , dante causa dell'attrice, Controparte_1 al prezzo di € 6.350,00; che tali difformità riscontrate nell'autovettura rispetto alla relativa carta di circolazione, venivano segnalate per via legale, al competente Ufficio Motorizzazione Civile di
Ascoli Piceno, nonché ai precedenti proprietari, e , in data 22.03.2019. CP_1 CP_3 CP_2
Eccepiva parte attrice vertersi in ipotesi di vendita aliud pro alio trattandosi di veicolo cui è preclusa la circolazione su strada e dunque non utilizzabile, né vendibile;
la legittimazione dell'attrice alla risoluzione del contratto e alla conseguente ripetizione della somma € 7.600,00, quale valore dell'auto riconosciuto in permuta a , oltre al risarcimento del danno economico Controparte_1 subito, che veniva così determinato: - danno emergente, quale rimborso al cliente Persona_1
3 delle spese sostenute al momento dell'acquisto della Mini per il passaggio di proprietà (€ 450,00),
l'estensione della garanzia sulla vettura (€ 100,00) e l'acquisto di una nuova batteria (€ 69,00), il tutto per la complessiva somma di € 619,00, oltre ad € 450,00 per il nuovo trasferimento di proprietà a nome dell'odierna attrice;
- lucro cessante, quale mancato guadagno della vendita dell'auto, pari ad € 1.000,00, essendo stata venduta al al prezzo di € 8.600,00, a Persona_1 fronte del predetto acquisto in permuta per € 7.600,00. Concludeva in conformità.
Si costituiva in giudizio la convenuta , impugnando e contestando le deduzioni, Controparte_1 eccezioni di parte attrice, eccepiva che l'azione volta alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. risulta soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495, come stabilito dall'art. 1497 c.c.; che nel caso di specie, risultava che parte attrice in data 31.1.2019 avesse visionato presso la propria autofficina l'autovettura in questione (che aveva acquistato il 9.10.2018 dalla e poi rivenduto al in data 12.11.2018), potendo riscontrare in detta sede CP_4 Persona_1 le lamentate difformità tra le caratteristiche del veicolo e i dati riportati nel libretto di circolazione, ma denunciandone l'esistenza per la prima volta con raccomandata dello studio legale Lanciotti &
Partners datata 22.3.2019, indirizzata alla eccepiva pertanto in via preliminare la decadenza CP_1 dalla garanzia e dall'azione stessa, atteso che i vizi erano scoperti il 31.01.2019 e venivano denunciati il 22.3.2019 e che l'azione veniva intrapresa nei confronti della convenuta il 24.5.2021.
In fatto contestava la dedotta cessione in permuta di un veicolo diverso da quello indicato nella carta di circolazione e nel libretto consegnati in tale occasione deducendo che l'autovettura Mini tg.
EB425BR avente telaio n. WMWME31030TX31259, immatricolata il 16.07.2010, potenza KW
55,00, cilindrata 1397 c.c., che la convenuta consegnava alla parte attrice era la stessa che la CP_1 aveva in precedenza acquistato dalla come rilevabile dalla visura PRA in atti;
CP_3 evidenziava la circostanza della qualità di imprenditore commerciale nel settore auto dell'attrice elemento tale da far ritenere secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, che parte attrice abbia usato tutti quegli accorgimenti per verificare e riscontrare che l'auto fosse quella descritta nei documenti, la sua perfetta utilizzabilità e la trasferibilità bene;
che la vendita in data 12.11.2018 al da questi tenuta per almeno 3 mesi, avendo denunciato generici e imprecisati vizi e Persona_1 difetti in epoca successiva al 4.2.2019, attesa l'assenza di data nella richiamata lettera, interrompeva la “catena” di garanzia nella vendita, nei confronti della convenuta. Deduceva la mancata tempestiva informazione delle asserite difformità del veicolo alla richiamando il principio CP_1 di buona fede in quanto l'attrice, dopo avere accertato che l'auto consegnatale sarebbe stata diversa da quella indicata in permuta, ha trasferito nuovamente in suo favore il veicolo, rimborsato il di tutti i danni pretesi e, soltanto in epoca successiva, interessato la difettando una Per_1 CP_1 denuncia prima del 22.3.2019, per poi agire direttamente in giudizio a fine maggio 2021 con la
4 notifica dell'atto di citazione. In relazione al quantum contestava la pretesa di parte attrice in quanto infondata e non provata. Concludeva in conformità.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, la causa veniva istruita, con assunzione della prova orale, per interpello e per testi, espletamento di una CTU tecnica. All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano all'udienza del 08.10.2025 come di seguito trascritte.
Nell'interesse di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di adito, contrariis reiectis, - ACCERTATO il grave inadempimento contrattuale della sig.ra nei confronti della avendo la Controparte_1 Parte_2 stessa ceduto in permuta un'autovettura diversa e non corrispondente a quella indicata nella carta di circolazione consegnata ed afferente ad una MINI ONE, tg. EB425BR, telaio n.
WMWME31030TX31259, immatricolata il 16.07.2010, - DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1453
c.c., la risoluzione del contratto di permuta avente ad oggetto la predetta autovettura stipulato dalla on la sig.ra e, per l'effetto, - CONDANNARE la sig.ra Parte_2 Controparte_1
alla ripetizione in favore della della somma di € Controparte_1 Parte_2
7.600,00, quale valore dell'auto riconosciuto in permuta, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di cessione all'effettivo pagamento, nonché al risarcimento di tutti i danni dalla medesima subiti in ragione del predetto inadempimento, che si quantificano nella somma di €
2.069,00, ovvero a quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della presente causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”. nell'interesse di parte convenuta:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: accertare la decadenza dalla denuncia dei vizi cui è incorso l'attore e l'intervenuta prescrizione dell'azione, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione e delle domande risarcitorie. nel merito, rigettare la domanda proposta dalla e le relative domande di risoluzione, di ripetizione e di risarcimento Parte_2 danni, perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di competenze di giudizio, oltre IVA, CAP come per legge."
Veniva dunque fissata udienza di discussione orale con termini alle parti per il deposito di note conclusionali.
All'udienza odierna le parti concludevano come da sopra esteso verbale di udienza.
***
Preliminarmente va rilevato che vengono presi in considerazione solo fatti dedotti prima dello spirare dei termini di cui alle preclusioni assertive e probatorie previste dal codice di rito;
tutto
5 quanto dedotto ed allegato dalle parti, in violazione del richiamato regime preclusivo delle deduzioni, allegazioni, produzioni e modifiche delle domande (con particolare riferimento alle conclusioni di parte convenuta come trascritte in premessa), non può trovare ingresso nel presente giudizio.
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti emerge che la convenuta nell'ottobre 2018 acquistava dalla concessionaria una Volkswagen T-Roc nuova, al prezzo di € Parte_2
23.500,00 e cedeva in permuta, a parziale pagamento dell'importo l'autovettura MINI ONE, telaio n. WMWME31030TX31259, immatricolata il 16.07.2010, tg. EB425BR, valutata € 7.600,00; successivamente in data 12.11.2018 la Mini veniva acquistata da al prezzo di € Persona_1
8.600,00; in data 31.01.2019, il effettuava un controllo di manutenzione ordinaria in Per_1 garanzia presso l'autoconcessionaria attrice e nel corso delle verifiche veniva rilevato sussistere delle difformità del veicolo, rispetto alle caratteristiche ed ai dati riportati nel libretto di circolazione. In particolare il libretto consegnato dalla convenuta all'atto della cessione in permuta riportava dati relativi ad un veicolo MINI ONE, potenza 55 KW (75 CV), cilindrata 1397 cc, mentre nella realtà, l'auto risultava avere il motore di una MINI COOPER S, di cilindrata superiore, pari a 1598 cc, potenza 135 KW (184 CV). Il chiedeva pertanto la risoluzione del contratto Per_1
e restituiva il veicolo alla autoconcessionaria dietro ripetizione dell'importo di euro 7.600,00 quale prezzo di acquisto.
In relazione alla cessione del veicolo da parte della la società attrice eccepisce una vendita CP_1 aliud pro alio per mancanza dei requisiti essenziali del prodotto alla sua circolazione, all'utilizzo ed alla vendita.
L'accertamento circa la natura delle difformità riscontrate è stato rimesso alla valutazione del CTU
P.I. al quale veniva posto il seguente quesito: Persona_2
“accerti la corrispondenza dei dati tecnici indicati nella carta di circolazione del veicolo MINI
ONE, telaio n. WMWME31030TX31259, con quelli del motore effettivamente montato sull'auto ceduta in permuta dalla convenuta all'attrice e sulle modalità con cui era possibile verificare la mancata corrispondenza ovvero sulla evidenza o meno della mancata corrispondenza”.
Il CTU in primo luogo accertava i cambi di proprietà desunti dal certificato PRA cronologico ovvero:
16/07/2010 – immatricolazione 1° proprietario: CP_2
07/02/2017 – acquisto da 2° proprietario: CP_3
24/05/2018 – acquisto da 3° proprietario: (convenuta) Controparte_1
09/10/2018 – cessione a concessionaria 4° proprietario (attore) Pt_2
6 Successivamente il veicolo veniva ceduto dalla al sig. ; questi – Pt_2 Persona_1 tramite un meccanico a seguito di un intervento riparativo - si avvedeva della difformità del motopropulsore presente sul veicolo, 1.6 turbo benzina in luogo del 1.4 benzina. … Dall'analisi della carta di circolazione si evince che in data 05/01/2018 veniva eseguita dall'allora proprietaria
, con esito regolare la revisione biennale;
in tale ambito nulla veniva CP_3 notato/evidenziato circa la sostituzione del motore”.
Il CTU ha chiarito che l'attività di revisione comprende i seguenti interventi e controlli:
Inoltre il CTU “Con lo scopo di poter verificare compiutamente le differenze percepibili “a vista d'occhio” tra
La MINI ONE 1.4 benzina oggetto della perizia, ma con installato un motore 1.698c.c. a benzina
135kw
Una MINI ONE con montato regolarmente un motore 1.397c.c. a benzina 55kw cod. N12B14A “
Reperiva il modello suddetto ed effettuata una analisi comparativa che forniva i seguenti risultati:
“All'apertura del cofano anteriore, si può notare una pressoché similitudine del motore ed una identica disposizione di tutti gli elementi:
Tappi di rabbocco
Carter
Supporti di fissaggio.
Il confronto visivo tra i due veicoli evidenziava le seguenti differenze:
La scritta sul portello posteriore: il veicolo oggetto di perizia presenta sul portello posteriore le scritte “COOPER-S” e “JOHN
mentre l'altro veicolo la sola scritta “ONE” CP_5
Il terminale di scarico posteriore: mentre il veicolo oggetto di perizia presenta un doppio scarico centrale (con anche paraurti posteriore di diverso disegno) l'altro veicolo presenta uno scarico singolo posto sul lato destro.
Entrambe le differenze sopra descritte, non sono di per sé indicative della sostituzione del motopropulsore in quanto accade spesso che i veicoli vengano sottoposti a variazioni estetiche
7 esterne, quali la sostituzione di paraurti, di terminali di scarico, oppure dell'aggiunta di appendici aereodinamiche;
così come le scritte posteriori siano facilmente sostituibili”.
Circa le eventuali responsabilità dell'autosalone nell'effettuare i controlli conseguenti alla cessione in permuta, da parte di un privato del veicolo, il CTU ha rilevato che le verifiche poste in essere dall'attrice non consentivano di percepire e individuare le sostituzioni e modifiche cui era stato sottoposto il veicolo in quanto: “la semplice verifica dei livelli di servizio dei liquidi e della meccanica non era sufficiente a percepire la sostituzione del motopropulsore. Il rivenditore avrebbe potuto scoprire tale sostituzione solamente:
Con una prova su banco
Procedendo a controllare la rispondenza del numero di identificazione del motore con quello indicato nel libretto di circolazione. Si precisa che tale attività – trovandosi il numero di identificazione in posizione non immediatamente visibile - necessita dello smontaggio di importanti parti adiacenti il monoblocco lato sinistro dello stesso;
attività non richiedibile, né prevista nei protocolli concernenti i controlli da eseguire in caso di ritiro di veicoli usati dai commercianti di automobili.”
Pertanto all'esito degli accertamenti forniva le seguenti risposte al quesito:
“ Il veicolo oggetto della perizia risulta essere una MINI ONE targata EB425BR
Il veicolo oggetto di stima risulta avere il telaio nr. WMWME31030TX31259:
Si ravvisa che il motopropulsore installato sul veicolo oggetto di perizia non corrisponde a quello indicato nella carta di circolazione:
1.397c.c. benzina con 55kw di potenza con numero di identificazione N12B14A
Si ravvisa che sul veicolo oggetto della perizia risulta installato il motopropulsore 1.598c.c. benzina con 135kw della (R56) con numero di identificazione N12B16A Parte_4
Si rappresenta che con un'analisi – seppur approfondita – del vano motore, non
è possibile percepire alcuna differenza visiva tra i due motopropulsori, né sono presenti “targhe” o
“scritte” che possano identificare e diversificare i due motopropulsori, in quanto:
o Disposti entrambi nella stessa maniera: posizionamento trasversale o Entrambi alloggiati sui medesimi supporti nella scocca anteriore o Entrambi con i rabbocchi olio e di liquidi, e collettori di scarico posti nella medesima posizione
Si rappresenta quindi che, procedendo con le normali ed usuali verifiche di prassi eseguite dalla ditta , non era possibile avvedersi della sostituzione del motopropulsore. Pt_2
È anche doveroso rammentare che:
Stante il numero dei precedenti proprietari
Stante la revisione con esito regolare eseguita in data 05-01-2018
8 Non è possibile individuare con certezza l'autore della sostituzione del motopropulsore”.
Posto dunque che gli accertamenti e le conclusioni cui addiviene il CTU vengono recepiti da questo giudice aderendo alle conclusioni cui è pervenuto, ritenendo l'elaborato peritale completo, esaustivo ed immune da vizi logici e metodologici, anche alla luce dei chiarimenti forniti all'udienza del
17.09.2025, va rilevato che il veicolo ceduto dalla alla Controparte_1 Parte_2 rappresenta una tipica fattispecie di vendita di aliud pro alio che sussiste quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 13214 del 14 maggio 2024), dando luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c..
Il mezzo ceduto in permuta dalla risulta avere subito una sostituzione del Controparte_1 motopropulsore in quanto quello installato sul veicolo oggetto di perizia non corrisponde a quello indicato nella carta di circolazione ovvero 1.397c.c. benzina con 55kw di potenza con numero di identificazione , ma un motopropulsore 1.598c.c. benzina con 135kw della Nume_1 [...]
(R56) con numero di identificazione . Trattasi dunque di consegna di un bene Pt_4 Nume_2 completamente diverso da quello pattuito, tale da rendere lo stesso inidoneo all'utilizzo per cui veniva acquistato, ovvero la circolazione nel rispetto della normativa di cui al CDS. Tale veicolo recando nella realtà caratteristiche del tutto diverse da quelle indicate nel libretto di circolazione non può essere utilizzato per la circolazione stradale in quanto non conforme alle norme del C.d.S. che impone la omologazione delle modifiche apportate al veicolo, omologazione che può avvenire solo nel caso in cui tali modifiche siano consentite e venga aggiornata la carta di circolazione.
La normativa vigente consente la sostituzione di un motore con altro avente le stesse caratteristiche di potenza e cilindrata, fermo restando la necessità di procedere a nuova omologazione, nel caso di specie si tratta di sostituzione del motore con diverso motopropulsore avente caratteristiche di potenza e cilindrata superiori, modifiche non omologate e non omologabili, da cui discende l'assoluta inidoneità all'uso per cui l'auto è stata ceduta ovvero la legale circolazione su strada (cfr.
Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19111 Anno 2025).
Secondo il Supremo Collegio quando si è di fronte a un inadempimento così grave da configurare una vendita aliud pro alio, la fattispecie rientra nell'azione generale di risoluzione per inadempimento. In tale contesto, si applica la regola generale per cui il creditore (l'acquirente) deve solo allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore (il venditore) provare di aver adempiuto
9 correttamente alla propria obbligazione, ovvero di aver consegnato un bene esente da vizi e idoneo all'uso.
Nel caso di specie parte convenuta cui incombeva l'onere di provare la consegna di un bene idoneo all'uso ovvero la possibilità di ottenere l'omologazione e l'aggiornamento della carta di circolazione, non ha fornito alcun elemento idoneo a supportare le proprie deduzioni ed allegazioni, difettando riscontri probatori che consentano di ritenere che l'auto possa legalmente circolare.
Secondo il Supremo Collegio la consegna di un bene radicalmente diverso da quello pattuito, in quanto del tutto inidoneo ad assolvere alla sua funzione essenziale, costituisce un grave inadempimento contrattuale. Un'autovettura che non può essere omologata e, di conseguenza, non può circolare, non è semplicemente un'auto con dei difetti, ma è un bene funzionalmente diverso da quello oggetto del contratto di compravendita (cfr. Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19111 Anno
2025).
Nella vendita aliud pro alio spetta dunque al compratore il diritto alla risoluzione del contratto e non l'azione redibitoria prevista dall'art. 1495 c.c. (Cass., Sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass. 01/07/2008,
n. 17995; Cass. Sez. 2, 26/01/1977, n. 392; Cass. Sez. 2, 11/03/1974, n. 639; cfr. anche Cass. Sez. 2,
08/06/2011, n. 12527). L'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453
c.c., cui dà luogo la compravendita con consegna di "aliud pro alio", è, dunque, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., rimanendo piuttosto soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. Sez. 1, 05/02/2016, n. 2313; Cass. Sez. 2,
09/11/2012, n. 19509; Cass. Sez. 2, 03/08/2000, n. 10188); detta azione può essere accompagnata dalla domanda di risarcimento del danno. (Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 1889 del
25.1.2018)
Non trovando applicazione l'art. 1495 c.c. e i termini di prescrizione e decadenza in esso previsti,
l'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta va rigettata.
Rilevato che parte convenuta non ha fornito la prova di aver consegnato un veicolo conforme e idoneo alla circolazione, risultando quindi inadempiente, parte attrice ha diritto alla risoluzione del contratto, cui consegue la condanna alla ripetizione in suo favore del valore dell'auto, riconosciuto all'atto della permuta per una somma pari ad euro 7,600,00 oltre interessi e rivalutazione ed al risarcimento del danno da lucro cessante (difettando la prova del richiesto danno emergente) nella misura di euro 1.000,00 (oltre interessi e rivalutazione) quale differenza tra il valore della permuta ed il valore della cessione al . Persona_1
* * *
In applicazione del criterio della soccombenza, consegue la condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano complessivamente come in dispositivo in
10 base ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 147 del 13/08/2022, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche' trattate, in riferimento ad un valore della controversia da considerare, ex art. 5 comma 6, quantificate in € 5.077,00, oltre ad euro 237,00 per spese documentale;
oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, considerando assorbita ogni altra questione, che non ha trovato sufficiente validità argomentativa dal punto di vista fattuale e/o giuridico;
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 984/2021, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- dichiara la risoluzione del contratto di permuta avente ad oggetto l'autovettura identificata nella carta di circolazione consegnata ed afferente a veicolo MINI ONE, tg. EB425BR, telaio n. WMWME31030TX31259, ceduta dalla alla Controparte_1 Parte_2
[...]
- condanna alla ripetizione in favore della della Controparte_1 Parte_2 somma di € 7.600,00, quale valore dell'auto riconosciuto in permuta, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di cessione all'effettivo pagamento, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in ragione del predetto inadempimento, che si quantificano nella somma di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
- visto il D.M. 147 del 13/08/2022, condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 5.314,00, oltre spese forfettarie,
IVA e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Fermo il 29 ottobre 2025
(Allegato al verbale di udienza del giorno 29 ottobre 2025, di cui viene data lettura in pubblica udienza alle ore 19.00).
Il G.O.
11
VERBALE di UDIENZA
R.G.984/2021
All'udienza del 29/10/2025 ore 9.50
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice: avv. NC GIOVANNI anche in sost. dell'avv. MARCO
TOMASSINI
Per la Parte Convenuta: avv. Costanza Di Leo in sost. Parte_1
L'avv. Lanciotti si riporta alle proprie conclusionali impugna e contesta quanto dedotto da controparte insistendo per l'accoglimento delle conclusioni;
l'avv. Di Leo impugna e contesta le note conclusionali avversarie ivi compresi i richiami giurisprudenziali del tutto non pertinenti e si riporta gli atti di causa ed alle note conclusive;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 19.00, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
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TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 984/2021 R.G. promossa
DA
(P.IVA , corrente in Porto San Giorgio (FM), Via Parte_2 P.IVA_1
Cotechini Pasquale n. 112/D, in persona del legale rappresentante Sig. c.f. Parte_3
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]della Noce C.F._1
n. 82, rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata in Fermo, presso e nello Studio Legale
NC & PARTNERS sito in C.so Cefalonia n. 46, numero di fax 0734.229950 - indirizzi
P.E.C. e Email_1
Email_2 attrice
Contro
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. del foro di Fermo (c.f. ed elettivamente Parte_1 C.F._3 domiciliata presso detto studio legale sito a Fermo, Corso Cavour n. 43, presso:
Email_3 convenuta
Oggetto: vendita cose mobili.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 08.10.2025
2
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente viene dato atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 cod. proc. civ. introdotto con la riforma del processo civile (L. 18.6.2009 n° 69), articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 17.05.2021, l'attrice n persona del legale rapp.te Parte_2
p.t. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale di Fermo, , per ivi Controparte_1 sentire accogliere le proprie conclusioni. Deduceva parte attrice: che nell'ottobre 2018 CP_1 acquistava dalla concessionaria una Volkswagen T-Roc nuova, al prezzo di € 23.500,00,
[...] cedendo in permuta, a parziale pagamento, l'autovettura MINI ONE, telaio n.
WMWME31030TX31259, immatricolata il 16.07.2010, tg. EB425BR, valutata € 7.600,00; che in data 12.11.2018 la Mini veniva acquistata da al prezzo di € 8.600,00; che in data Persona_1
31.01.2019, durante un controllo dell'auto presso l'autofficina della società attrice per la manutenzione ordinaria in garanzia richiesta dal venivano rilevate alcune difformità del Per_1 veicolo, rispetto alle caratteristiche ed ai dati riportati nel libretto di circolazione, in quanto il libretto consegnato dalla unitamente all'autovettura in occasione della sua cessione in CP_1 permuta, risultava essere quello di una MINI ONE, potenza 55 KW (75 CV), cilindrata 1397 cc, ma, in realtà, l'auto risultava avere il motore di una MINI COOPER S, di cilindrata superiore, pari a
1598 cc, potenza 135 KW (184 CV); che a quel punto il chiedeva la risoluzione del Per_1 contratto, addivenendo ad un accordo bonario con la concessionaria odierna attrice, sulla base del quale il veicolo veniva ritrasferito in proprietà in data 08.02.2019; che la visura presso il PRA restituiva il risultato di altri due passaggi di proprietà prima della permuta e dopo la sua immatricolazione ovvero dopo l'originario acquisto, nel luglio 2010, da parte , al CP_2 prezzo di € 15.500,00, l'auto veniva ceduta, in data 07.02.2017, a al prezzo CP_3 complessivo di € 1.900,00; quest'ultima a sua volta, trasferiva nuovamente l'auto con scrittura privata del 14.05.2018 (trascritta in data 24.05.2018) a , dante causa dell'attrice, Controparte_1 al prezzo di € 6.350,00; che tali difformità riscontrate nell'autovettura rispetto alla relativa carta di circolazione, venivano segnalate per via legale, al competente Ufficio Motorizzazione Civile di
Ascoli Piceno, nonché ai precedenti proprietari, e , in data 22.03.2019. CP_1 CP_3 CP_2
Eccepiva parte attrice vertersi in ipotesi di vendita aliud pro alio trattandosi di veicolo cui è preclusa la circolazione su strada e dunque non utilizzabile, né vendibile;
la legittimazione dell'attrice alla risoluzione del contratto e alla conseguente ripetizione della somma € 7.600,00, quale valore dell'auto riconosciuto in permuta a , oltre al risarcimento del danno economico Controparte_1 subito, che veniva così determinato: - danno emergente, quale rimborso al cliente Persona_1
3 delle spese sostenute al momento dell'acquisto della Mini per il passaggio di proprietà (€ 450,00),
l'estensione della garanzia sulla vettura (€ 100,00) e l'acquisto di una nuova batteria (€ 69,00), il tutto per la complessiva somma di € 619,00, oltre ad € 450,00 per il nuovo trasferimento di proprietà a nome dell'odierna attrice;
- lucro cessante, quale mancato guadagno della vendita dell'auto, pari ad € 1.000,00, essendo stata venduta al al prezzo di € 8.600,00, a Persona_1 fronte del predetto acquisto in permuta per € 7.600,00. Concludeva in conformità.
Si costituiva in giudizio la convenuta , impugnando e contestando le deduzioni, Controparte_1 eccezioni di parte attrice, eccepiva che l'azione volta alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. risulta soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495, come stabilito dall'art. 1497 c.c.; che nel caso di specie, risultava che parte attrice in data 31.1.2019 avesse visionato presso la propria autofficina l'autovettura in questione (che aveva acquistato il 9.10.2018 dalla e poi rivenduto al in data 12.11.2018), potendo riscontrare in detta sede CP_4 Persona_1 le lamentate difformità tra le caratteristiche del veicolo e i dati riportati nel libretto di circolazione, ma denunciandone l'esistenza per la prima volta con raccomandata dello studio legale Lanciotti &
Partners datata 22.3.2019, indirizzata alla eccepiva pertanto in via preliminare la decadenza CP_1 dalla garanzia e dall'azione stessa, atteso che i vizi erano scoperti il 31.01.2019 e venivano denunciati il 22.3.2019 e che l'azione veniva intrapresa nei confronti della convenuta il 24.5.2021.
In fatto contestava la dedotta cessione in permuta di un veicolo diverso da quello indicato nella carta di circolazione e nel libretto consegnati in tale occasione deducendo che l'autovettura Mini tg.
EB425BR avente telaio n. WMWME31030TX31259, immatricolata il 16.07.2010, potenza KW
55,00, cilindrata 1397 c.c., che la convenuta consegnava alla parte attrice era la stessa che la CP_1 aveva in precedenza acquistato dalla come rilevabile dalla visura PRA in atti;
CP_3 evidenziava la circostanza della qualità di imprenditore commerciale nel settore auto dell'attrice elemento tale da far ritenere secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, che parte attrice abbia usato tutti quegli accorgimenti per verificare e riscontrare che l'auto fosse quella descritta nei documenti, la sua perfetta utilizzabilità e la trasferibilità bene;
che la vendita in data 12.11.2018 al da questi tenuta per almeno 3 mesi, avendo denunciato generici e imprecisati vizi e Persona_1 difetti in epoca successiva al 4.2.2019, attesa l'assenza di data nella richiamata lettera, interrompeva la “catena” di garanzia nella vendita, nei confronti della convenuta. Deduceva la mancata tempestiva informazione delle asserite difformità del veicolo alla richiamando il principio CP_1 di buona fede in quanto l'attrice, dopo avere accertato che l'auto consegnatale sarebbe stata diversa da quella indicata in permuta, ha trasferito nuovamente in suo favore il veicolo, rimborsato il di tutti i danni pretesi e, soltanto in epoca successiva, interessato la difettando una Per_1 CP_1 denuncia prima del 22.3.2019, per poi agire direttamente in giudizio a fine maggio 2021 con la
4 notifica dell'atto di citazione. In relazione al quantum contestava la pretesa di parte attrice in quanto infondata e non provata. Concludeva in conformità.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, la causa veniva istruita, con assunzione della prova orale, per interpello e per testi, espletamento di una CTU tecnica. All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano all'udienza del 08.10.2025 come di seguito trascritte.
Nell'interesse di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di adito, contrariis reiectis, - ACCERTATO il grave inadempimento contrattuale della sig.ra nei confronti della avendo la Controparte_1 Parte_2 stessa ceduto in permuta un'autovettura diversa e non corrispondente a quella indicata nella carta di circolazione consegnata ed afferente ad una MINI ONE, tg. EB425BR, telaio n.
WMWME31030TX31259, immatricolata il 16.07.2010, - DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1453
c.c., la risoluzione del contratto di permuta avente ad oggetto la predetta autovettura stipulato dalla on la sig.ra e, per l'effetto, - CONDANNARE la sig.ra Parte_2 Controparte_1
alla ripetizione in favore della della somma di € Controparte_1 Parte_2
7.600,00, quale valore dell'auto riconosciuto in permuta, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di cessione all'effettivo pagamento, nonché al risarcimento di tutti i danni dalla medesima subiti in ragione del predetto inadempimento, che si quantificano nella somma di €
2.069,00, ovvero a quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della presente causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”. nell'interesse di parte convenuta:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: accertare la decadenza dalla denuncia dei vizi cui è incorso l'attore e l'intervenuta prescrizione dell'azione, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione e delle domande risarcitorie. nel merito, rigettare la domanda proposta dalla e le relative domande di risoluzione, di ripetizione e di risarcimento Parte_2 danni, perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di competenze di giudizio, oltre IVA, CAP come per legge."
Veniva dunque fissata udienza di discussione orale con termini alle parti per il deposito di note conclusionali.
All'udienza odierna le parti concludevano come da sopra esteso verbale di udienza.
***
Preliminarmente va rilevato che vengono presi in considerazione solo fatti dedotti prima dello spirare dei termini di cui alle preclusioni assertive e probatorie previste dal codice di rito;
tutto
5 quanto dedotto ed allegato dalle parti, in violazione del richiamato regime preclusivo delle deduzioni, allegazioni, produzioni e modifiche delle domande (con particolare riferimento alle conclusioni di parte convenuta come trascritte in premessa), non può trovare ingresso nel presente giudizio.
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti emerge che la convenuta nell'ottobre 2018 acquistava dalla concessionaria una Volkswagen T-Roc nuova, al prezzo di € Parte_2
23.500,00 e cedeva in permuta, a parziale pagamento dell'importo l'autovettura MINI ONE, telaio n. WMWME31030TX31259, immatricolata il 16.07.2010, tg. EB425BR, valutata € 7.600,00; successivamente in data 12.11.2018 la Mini veniva acquistata da al prezzo di € Persona_1
8.600,00; in data 31.01.2019, il effettuava un controllo di manutenzione ordinaria in Per_1 garanzia presso l'autoconcessionaria attrice e nel corso delle verifiche veniva rilevato sussistere delle difformità del veicolo, rispetto alle caratteristiche ed ai dati riportati nel libretto di circolazione. In particolare il libretto consegnato dalla convenuta all'atto della cessione in permuta riportava dati relativi ad un veicolo MINI ONE, potenza 55 KW (75 CV), cilindrata 1397 cc, mentre nella realtà, l'auto risultava avere il motore di una MINI COOPER S, di cilindrata superiore, pari a 1598 cc, potenza 135 KW (184 CV). Il chiedeva pertanto la risoluzione del contratto Per_1
e restituiva il veicolo alla autoconcessionaria dietro ripetizione dell'importo di euro 7.600,00 quale prezzo di acquisto.
In relazione alla cessione del veicolo da parte della la società attrice eccepisce una vendita CP_1 aliud pro alio per mancanza dei requisiti essenziali del prodotto alla sua circolazione, all'utilizzo ed alla vendita.
L'accertamento circa la natura delle difformità riscontrate è stato rimesso alla valutazione del CTU
P.I. al quale veniva posto il seguente quesito: Persona_2
“accerti la corrispondenza dei dati tecnici indicati nella carta di circolazione del veicolo MINI
ONE, telaio n. WMWME31030TX31259, con quelli del motore effettivamente montato sull'auto ceduta in permuta dalla convenuta all'attrice e sulle modalità con cui era possibile verificare la mancata corrispondenza ovvero sulla evidenza o meno della mancata corrispondenza”.
Il CTU in primo luogo accertava i cambi di proprietà desunti dal certificato PRA cronologico ovvero:
16/07/2010 – immatricolazione 1° proprietario: CP_2
07/02/2017 – acquisto da 2° proprietario: CP_3
24/05/2018 – acquisto da 3° proprietario: (convenuta) Controparte_1
09/10/2018 – cessione a concessionaria 4° proprietario (attore) Pt_2
6 Successivamente il veicolo veniva ceduto dalla al sig. ; questi – Pt_2 Persona_1 tramite un meccanico a seguito di un intervento riparativo - si avvedeva della difformità del motopropulsore presente sul veicolo, 1.6 turbo benzina in luogo del 1.4 benzina. … Dall'analisi della carta di circolazione si evince che in data 05/01/2018 veniva eseguita dall'allora proprietaria
, con esito regolare la revisione biennale;
in tale ambito nulla veniva CP_3 notato/evidenziato circa la sostituzione del motore”.
Il CTU ha chiarito che l'attività di revisione comprende i seguenti interventi e controlli:
Inoltre il CTU “Con lo scopo di poter verificare compiutamente le differenze percepibili “a vista d'occhio” tra
La MINI ONE 1.4 benzina oggetto della perizia, ma con installato un motore 1.698c.c. a benzina
135kw
Una MINI ONE con montato regolarmente un motore 1.397c.c. a benzina 55kw cod. N12B14A “
Reperiva il modello suddetto ed effettuata una analisi comparativa che forniva i seguenti risultati:
“All'apertura del cofano anteriore, si può notare una pressoché similitudine del motore ed una identica disposizione di tutti gli elementi:
Tappi di rabbocco
Carter
Supporti di fissaggio.
Il confronto visivo tra i due veicoli evidenziava le seguenti differenze:
La scritta sul portello posteriore: il veicolo oggetto di perizia presenta sul portello posteriore le scritte “COOPER-S” e “JOHN
mentre l'altro veicolo la sola scritta “ONE” CP_5
Il terminale di scarico posteriore: mentre il veicolo oggetto di perizia presenta un doppio scarico centrale (con anche paraurti posteriore di diverso disegno) l'altro veicolo presenta uno scarico singolo posto sul lato destro.
Entrambe le differenze sopra descritte, non sono di per sé indicative della sostituzione del motopropulsore in quanto accade spesso che i veicoli vengano sottoposti a variazioni estetiche
7 esterne, quali la sostituzione di paraurti, di terminali di scarico, oppure dell'aggiunta di appendici aereodinamiche;
così come le scritte posteriori siano facilmente sostituibili”.
Circa le eventuali responsabilità dell'autosalone nell'effettuare i controlli conseguenti alla cessione in permuta, da parte di un privato del veicolo, il CTU ha rilevato che le verifiche poste in essere dall'attrice non consentivano di percepire e individuare le sostituzioni e modifiche cui era stato sottoposto il veicolo in quanto: “la semplice verifica dei livelli di servizio dei liquidi e della meccanica non era sufficiente a percepire la sostituzione del motopropulsore. Il rivenditore avrebbe potuto scoprire tale sostituzione solamente:
Con una prova su banco
Procedendo a controllare la rispondenza del numero di identificazione del motore con quello indicato nel libretto di circolazione. Si precisa che tale attività – trovandosi il numero di identificazione in posizione non immediatamente visibile - necessita dello smontaggio di importanti parti adiacenti il monoblocco lato sinistro dello stesso;
attività non richiedibile, né prevista nei protocolli concernenti i controlli da eseguire in caso di ritiro di veicoli usati dai commercianti di automobili.”
Pertanto all'esito degli accertamenti forniva le seguenti risposte al quesito:
“ Il veicolo oggetto della perizia risulta essere una MINI ONE targata EB425BR
Il veicolo oggetto di stima risulta avere il telaio nr. WMWME31030TX31259:
Si ravvisa che il motopropulsore installato sul veicolo oggetto di perizia non corrisponde a quello indicato nella carta di circolazione:
1.397c.c. benzina con 55kw di potenza con numero di identificazione N12B14A
Si ravvisa che sul veicolo oggetto della perizia risulta installato il motopropulsore 1.598c.c. benzina con 135kw della (R56) con numero di identificazione N12B16A Parte_4
Si rappresenta che con un'analisi – seppur approfondita – del vano motore, non
è possibile percepire alcuna differenza visiva tra i due motopropulsori, né sono presenti “targhe” o
“scritte” che possano identificare e diversificare i due motopropulsori, in quanto:
o Disposti entrambi nella stessa maniera: posizionamento trasversale o Entrambi alloggiati sui medesimi supporti nella scocca anteriore o Entrambi con i rabbocchi olio e di liquidi, e collettori di scarico posti nella medesima posizione
Si rappresenta quindi che, procedendo con le normali ed usuali verifiche di prassi eseguite dalla ditta , non era possibile avvedersi della sostituzione del motopropulsore. Pt_2
È anche doveroso rammentare che:
Stante il numero dei precedenti proprietari
Stante la revisione con esito regolare eseguita in data 05-01-2018
8 Non è possibile individuare con certezza l'autore della sostituzione del motopropulsore”.
Posto dunque che gli accertamenti e le conclusioni cui addiviene il CTU vengono recepiti da questo giudice aderendo alle conclusioni cui è pervenuto, ritenendo l'elaborato peritale completo, esaustivo ed immune da vizi logici e metodologici, anche alla luce dei chiarimenti forniti all'udienza del
17.09.2025, va rilevato che il veicolo ceduto dalla alla Controparte_1 Parte_2 rappresenta una tipica fattispecie di vendita di aliud pro alio che sussiste quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 13214 del 14 maggio 2024), dando luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c..
Il mezzo ceduto in permuta dalla risulta avere subito una sostituzione del Controparte_1 motopropulsore in quanto quello installato sul veicolo oggetto di perizia non corrisponde a quello indicato nella carta di circolazione ovvero 1.397c.c. benzina con 55kw di potenza con numero di identificazione , ma un motopropulsore 1.598c.c. benzina con 135kw della Nume_1 [...]
(R56) con numero di identificazione . Trattasi dunque di consegna di un bene Pt_4 Nume_2 completamente diverso da quello pattuito, tale da rendere lo stesso inidoneo all'utilizzo per cui veniva acquistato, ovvero la circolazione nel rispetto della normativa di cui al CDS. Tale veicolo recando nella realtà caratteristiche del tutto diverse da quelle indicate nel libretto di circolazione non può essere utilizzato per la circolazione stradale in quanto non conforme alle norme del C.d.S. che impone la omologazione delle modifiche apportate al veicolo, omologazione che può avvenire solo nel caso in cui tali modifiche siano consentite e venga aggiornata la carta di circolazione.
La normativa vigente consente la sostituzione di un motore con altro avente le stesse caratteristiche di potenza e cilindrata, fermo restando la necessità di procedere a nuova omologazione, nel caso di specie si tratta di sostituzione del motore con diverso motopropulsore avente caratteristiche di potenza e cilindrata superiori, modifiche non omologate e non omologabili, da cui discende l'assoluta inidoneità all'uso per cui l'auto è stata ceduta ovvero la legale circolazione su strada (cfr.
Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19111 Anno 2025).
Secondo il Supremo Collegio quando si è di fronte a un inadempimento così grave da configurare una vendita aliud pro alio, la fattispecie rientra nell'azione generale di risoluzione per inadempimento. In tale contesto, si applica la regola generale per cui il creditore (l'acquirente) deve solo allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore (il venditore) provare di aver adempiuto
9 correttamente alla propria obbligazione, ovvero di aver consegnato un bene esente da vizi e idoneo all'uso.
Nel caso di specie parte convenuta cui incombeva l'onere di provare la consegna di un bene idoneo all'uso ovvero la possibilità di ottenere l'omologazione e l'aggiornamento della carta di circolazione, non ha fornito alcun elemento idoneo a supportare le proprie deduzioni ed allegazioni, difettando riscontri probatori che consentano di ritenere che l'auto possa legalmente circolare.
Secondo il Supremo Collegio la consegna di un bene radicalmente diverso da quello pattuito, in quanto del tutto inidoneo ad assolvere alla sua funzione essenziale, costituisce un grave inadempimento contrattuale. Un'autovettura che non può essere omologata e, di conseguenza, non può circolare, non è semplicemente un'auto con dei difetti, ma è un bene funzionalmente diverso da quello oggetto del contratto di compravendita (cfr. Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19111 Anno
2025).
Nella vendita aliud pro alio spetta dunque al compratore il diritto alla risoluzione del contratto e non l'azione redibitoria prevista dall'art. 1495 c.c. (Cass., Sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass. 01/07/2008,
n. 17995; Cass. Sez. 2, 26/01/1977, n. 392; Cass. Sez. 2, 11/03/1974, n. 639; cfr. anche Cass. Sez. 2,
08/06/2011, n. 12527). L'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453
c.c., cui dà luogo la compravendita con consegna di "aliud pro alio", è, dunque, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., rimanendo piuttosto soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. Sez. 1, 05/02/2016, n. 2313; Cass. Sez. 2,
09/11/2012, n. 19509; Cass. Sez. 2, 03/08/2000, n. 10188); detta azione può essere accompagnata dalla domanda di risarcimento del danno. (Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 1889 del
25.1.2018)
Non trovando applicazione l'art. 1495 c.c. e i termini di prescrizione e decadenza in esso previsti,
l'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta va rigettata.
Rilevato che parte convenuta non ha fornito la prova di aver consegnato un veicolo conforme e idoneo alla circolazione, risultando quindi inadempiente, parte attrice ha diritto alla risoluzione del contratto, cui consegue la condanna alla ripetizione in suo favore del valore dell'auto, riconosciuto all'atto della permuta per una somma pari ad euro 7,600,00 oltre interessi e rivalutazione ed al risarcimento del danno da lucro cessante (difettando la prova del richiesto danno emergente) nella misura di euro 1.000,00 (oltre interessi e rivalutazione) quale differenza tra il valore della permuta ed il valore della cessione al . Persona_1
* * *
In applicazione del criterio della soccombenza, consegue la condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano complessivamente come in dispositivo in
10 base ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 147 del 13/08/2022, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche' trattate, in riferimento ad un valore della controversia da considerare, ex art. 5 comma 6, quantificate in € 5.077,00, oltre ad euro 237,00 per spese documentale;
oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, considerando assorbita ogni altra questione, che non ha trovato sufficiente validità argomentativa dal punto di vista fattuale e/o giuridico;
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 984/2021, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- dichiara la risoluzione del contratto di permuta avente ad oggetto l'autovettura identificata nella carta di circolazione consegnata ed afferente a veicolo MINI ONE, tg. EB425BR, telaio n. WMWME31030TX31259, ceduta dalla alla Controparte_1 Parte_2
[...]
- condanna alla ripetizione in favore della della Controparte_1 Parte_2 somma di € 7.600,00, quale valore dell'auto riconosciuto in permuta, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di cessione all'effettivo pagamento, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in ragione del predetto inadempimento, che si quantificano nella somma di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
- visto il D.M. 147 del 13/08/2022, condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 5.314,00, oltre spese forfettarie,
IVA e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Fermo il 29 ottobre 2025
(Allegato al verbale di udienza del giorno 29 ottobre 2025, di cui viene data lettura in pubblica udienza alle ore 19.00).
Il G.O.
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