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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/06/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR RA Presidente rel.
IS PI GI
Sonia Piccinni GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1062 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 17/11/1972, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(ROMA (RM) 26/05/1977, C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
MAURO GERMANI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologa della separazione Parte_1 Parte_2 consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Anzio Via dei Tre Pini n. 12, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla moglie. Il marito si allontanerà entro giorni trenta dall'udienza presidenziale asportando effetti personali;
3. ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, provvederà al proprio sostentamento economico;
la moglie usufruirà per intero dell'assegno unico oggi percepito e pari a circa euro 680,00;
4. il marito corrisponderà alla moglie, per il mantenimento dei tre figli, la somma mensile complessiva di euro 300,00 da rivalutare per ISTAT. Oltre al 50 % delle spese che la madre sosterrà per i figli così come stabilito dal Protocollo di intesa Tribunale di Velletri;
- 1 -
5. il signor potrà tenere ed avere con sé i figli, previo accordo con la madre, Parte_1 per due pomeriggi a settimana ed a fine settimana alternati. Durante le festività alternandosi con la madre previo accordo tra i due. Durante il periodo estivo per giorni 15 da concordare.
6. l'affidamento dei figli è da ritenersi congiunto con soggiorno prevalente dei minori con la madre nella casa coniugale.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Anzio il 27/06/2008; dall'unione coniugale sono nati tre figli: il 18/03/2009, il 25/04/2011 e il 30/03/2013. Per_1 Per_2 Per_3
Comparse personalmente all'udienza del 23/06/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi ed alle Parte_1 Parte_2 condizioni stabilite nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008, parte 2, serie A, atto n. 66).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
AR RA
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR RA Presidente rel.
IS PI GI
Sonia Piccinni GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1062 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 17/11/1972, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(ROMA (RM) 26/05/1977, C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
MAURO GERMANI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologa della separazione Parte_1 Parte_2 consensuale secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Anzio Via dei Tre Pini n. 12, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla moglie. Il marito si allontanerà entro giorni trenta dall'udienza presidenziale asportando effetti personali;
3. ciascun coniuge, essendo economicamente autosufficiente, provvederà al proprio sostentamento economico;
la moglie usufruirà per intero dell'assegno unico oggi percepito e pari a circa euro 680,00;
4. il marito corrisponderà alla moglie, per il mantenimento dei tre figli, la somma mensile complessiva di euro 300,00 da rivalutare per ISTAT. Oltre al 50 % delle spese che la madre sosterrà per i figli così come stabilito dal Protocollo di intesa Tribunale di Velletri;
- 1 -
5. il signor potrà tenere ed avere con sé i figli, previo accordo con la madre, Parte_1 per due pomeriggi a settimana ed a fine settimana alternati. Durante le festività alternandosi con la madre previo accordo tra i due. Durante il periodo estivo per giorni 15 da concordare.
6. l'affidamento dei figli è da ritenersi congiunto con soggiorno prevalente dei minori con la madre nella casa coniugale.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Anzio il 27/06/2008; dall'unione coniugale sono nati tre figli: il 18/03/2009, il 25/04/2011 e il 30/03/2013. Per_1 Per_2 Per_3
Comparse personalmente all'udienza del 23/06/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi ed alle Parte_1 Parte_2 condizioni stabilite nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2008, parte 2, serie A, atto n. 66).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
AR RA
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