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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8762/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in personale del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 8762 del ruolo generale dell'anno 2024 su ricorso presentato da:
(codice , con l'avv. Saetta, Parte_1 CodiceFiscale_1 ricorrente contro
, con l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, resistente avente ad oggetto: impugnazione avverso il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note dd.
5.5.2025 e quindi da ricorso introduttivo: in via cautelare
[…] nel merito: in via principale, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia riconoscere al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per cure mediche;
in via istruttoria: […]; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge e rimborso spese generali al 15%; per l'amministrazione resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: previa revoca del provvedimento cautelare pronunziato, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o
1 infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti. Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, compensati per i motivi esposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dd.
3.5.2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per cure mediche contenuto nella comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dd.
3.4.2025 spedita dall'indirizzo pec della polizia di Stato – Questura di CP_1 al suo patrocinatore.
Egli ha depositato a sostegno della sua domanda la seguente documentazione sanitaria:
- un referto dd.
4.8.2023 emesso dall'U.O. Neurologia dell'ULSS Serenissima 3 nel quale vengono diagnosticate al ricorrente: «verosimili crisi epilettiche focali in paziente con riportato esito di pregressa ischemia talamica sinistra» e viene prescritta terapia farmacologica ed esami diagnostici;
- certificato a firma di un medico tunisino dd. 6.10.2023, corredato di traduzione asseverata, in cui si legge che il ricorrente è seguito dal professionista per diabete insulino-dipendente; venne colpito da ictus secondario e da lesione ischemica del talamo sinistro, cui sono seguiti episodi di perdita di coscienza improvvisa e cadute a terra;
nel certificato viene riferito inoltre che in
Tunisia sono erogate cure in ambito privato e non sono invece disponibili in regime di esenzione presso le strutture sanitarie pubbliche;
si legge inoltre che il ricorrente, a causa delle sue condizioni economiche, ha potuto beneficiare di cure somministrate privatamente per un importo limitato e con frequenza irregolare, con esiti negativi per la sua salute;
- referto dd. 19.1.2024 emesso dall'U.O. Neurologia dell'ULSS Serenissima 3 nel quale viene riferito miglioramento a seguito dell'assunzione di regolare terapia farmacologica e viene confermata la diagnosi di epilessia con crisi epilettiche a esordio focale e successiva alterazione della consapevolezza in scarso controllo con esiti di pregressa ischemia talamica sinistra e sospetta polineuropatia;
- referto dd. 27.11.2024 emesso dall'U.O. Neurologia dell'ULSS Serenissima 3 nel quale vengono riscontrati eventi suggestivi di emicrania emiplegica (sporadica) più che di eventi critici;
- promemoria di visita neurologica di controllo presso la medesima azienda sanitaria per il
29.7.2025.
Con decreto dd. 22.5.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
*
2 2. La domanda va rigettata.
Il presente giudizio è rimesso alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, co. 1, d-bis), e 4, d.l. 13/2017.
La fattispecie oggetto di causa è regolata dall'art. 19, co. 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 20/2023 (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023).
La disposizione impedisce l'espulsione e consente il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche agli stranieri che versino in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
Il testo attuale della disposizione ha incluso quale elemento della fattispecie l'impossibilità dello straniero di ottenere cure adeguate nel Paese di origine.
Poiché la disposizione è rimasta invariata per il resto, possono tenersi fermi i parametri interpretativi elaborati nella vigenza del precedente dettato normativo, che a loro volta prendevano in considerazione i precedenti giurisprudenziali formatisi in epoca precedente all'introduzione della disposizione nell'ordinamento.
La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l'espulsione dello straniero ove questi, dall'immediata esecuzione del provvedimento, venga esposto a un irreparabile pregiudizio, dovendo, tale garanzia, comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (da ultimo, Cass., sez. I, 13.9.2024 n. 24577, fattispecie relativa a straniero affetto da epilessia e depressione endoreattiva grave con spunti psicotici e tendenze suicide;
Cass., sez. I, sez. un., 10.6.2013 n.
14500, relativa a straniero affetto da HIV, epatite cronica conseguente a epatite di tipo C e da epilessia conseguente a un trauma cranico).
È stato così affermato che impediscono l'espulsione dello straniero quegli interventi e solo quelli che, successivi alla rimozione chirurgica della patologia od alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, nel mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, pur indispensabili ad assicurare una speranza di vita per il paziente, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile ed urgente (Cass., sez. I, 24.1.2008 n. 1531; Cass., sez. I, 4.4.2011, n.
7615).
3 La giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale hanno chiarito che non si tratta di distinguere in base alla durata del trattamento sanitario necessario;
bensì di considerare se la prestazione sanitaria risulta o meno indifferibile.
Non si tratta di escludere dall'area degli obblighi costituzionali della Repubblica prestazioni o controlli altrettanto necessari ma destinati alla indeterminata reiterazione perché assicurino effetti quoad vitam: si tratta di distinguere tra interventi indifferibili (anche se di consistenza temporale non irrilevante) che rendono non espellibile lo straniero irregolare che di essi necessiti ed interventi sanitari che qualunque straniero può fruire in Italia ove chieda ed ottenga, previa valutazione della pubblica amministrazione (Cass., sez. I, 4.4.2011, n. 7615).
Non è infatti contraria a Costituzione l'assenza di una disposizione che preveda l'impossibilità di espellere lo straniero irregolare che necessiti di una (qualsiasi) terapia essenziale per la salute;
poiché è sufficiente a garantirne il diritto alla salute la possibilità di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati dall'art. 35, co. 3, d.lgs. 286/1998
(Corte cost., 17.7.2002 n. 252).
Nel caso di specie dalla documentazione medica acquisita si desume che il ricorrente è affetto da una condizione cronica patologica, derivante da un ictus e variamente classificata dai clinici o come epilessia o come emicrania emiplegica sporadica.
Dalla documentazione allegata non si evince univocamente la diagnosi ed emerge anzi la necessità di sottoposizione ad ulteriori accertamenti (referto dd. 19.1.2024).
Il ricorrente fruisce sul territorio nazionale di trattamenti sanitari che non si qualificano per essere interventi di pronto soccorso né di rimozione chirurgica di patologie né di trattamenti indispensabili al completamento di tali trattamenti.
Si tratta, da quanto è dato desumere dai referti medici prodotti, di trattamenti farmacologici di contenimento delle crisi epilettiche e convulsive.
Da ultimo (referto dd. 27.11.2024), risulta sospesa a partire dal gennaio 2024 l'assunzione del di uno dei due farmaci anticonvulsivanti prescritti in origine e risulta prescritta l'assunzione di ulteriori farmaci solo in caso di maggiore ricorrenza.
In definitiva non emerge dalla documentazione acquisita la sottoposizione del ricorrente sul territorio dello Stato a trattamenti salvavita, non differibili secondo la distinzione sopra richiamata.
È inoltre da osservare che il ricorrente ha documentato mediante la produzione del medico curante nel Paese di origine una condizione di non assoluta indisponibilità delle cure nel Paese
d'origine per la patologia in questione, giacché esse sono offerte presso strutture private.
4 A questo riguardo va peraltro osservato che è rimasta priva di prova idonea la circostanza che il ricorrente è in condizioni economiche tali da impedirgli di fruire dell'assistenza sanitaria necessaria nel Paese di origine. Non è infatti sufficiente sul punto la dichiarazione di scritta del medico curante, in quanto l'indigenza del ricorrente è fatto estraneo alla diagnosi oggetto del referto prodotto che è rimasto privo di riscontri esterni. Della prova di tale indigenza era onerato il ricorrente, poiché il presente giudizio è retto dal rito semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011, come tale soggetto agli ordinari oneri probatori.
La domanda va dunque rigettata.
*
3. Sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite, attesa la natura delle situazioni giuridiche oggetto di giudizio, concernenti la tutela della salute e il controllo del fenomeno immigratorio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 2 luglio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in personale del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 8762 del ruolo generale dell'anno 2024 su ricorso presentato da:
(codice , con l'avv. Saetta, Parte_1 CodiceFiscale_1 ricorrente contro
, con l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, resistente avente ad oggetto: impugnazione avverso il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note dd.
5.5.2025 e quindi da ricorso introduttivo: in via cautelare
[…] nel merito: in via principale, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia riconoscere al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per cure mediche;
in via istruttoria: […]; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge e rimborso spese generali al 15%; per l'amministrazione resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: previa revoca del provvedimento cautelare pronunziato, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o
1 infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti. Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, compensati per i motivi esposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dd.
3.5.2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per cure mediche contenuto nella comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dd.
3.4.2025 spedita dall'indirizzo pec della polizia di Stato – Questura di CP_1 al suo patrocinatore.
Egli ha depositato a sostegno della sua domanda la seguente documentazione sanitaria:
- un referto dd.
4.8.2023 emesso dall'U.O. Neurologia dell'ULSS Serenissima 3 nel quale vengono diagnosticate al ricorrente: «verosimili crisi epilettiche focali in paziente con riportato esito di pregressa ischemia talamica sinistra» e viene prescritta terapia farmacologica ed esami diagnostici;
- certificato a firma di un medico tunisino dd. 6.10.2023, corredato di traduzione asseverata, in cui si legge che il ricorrente è seguito dal professionista per diabete insulino-dipendente; venne colpito da ictus secondario e da lesione ischemica del talamo sinistro, cui sono seguiti episodi di perdita di coscienza improvvisa e cadute a terra;
nel certificato viene riferito inoltre che in
Tunisia sono erogate cure in ambito privato e non sono invece disponibili in regime di esenzione presso le strutture sanitarie pubbliche;
si legge inoltre che il ricorrente, a causa delle sue condizioni economiche, ha potuto beneficiare di cure somministrate privatamente per un importo limitato e con frequenza irregolare, con esiti negativi per la sua salute;
- referto dd. 19.1.2024 emesso dall'U.O. Neurologia dell'ULSS Serenissima 3 nel quale viene riferito miglioramento a seguito dell'assunzione di regolare terapia farmacologica e viene confermata la diagnosi di epilessia con crisi epilettiche a esordio focale e successiva alterazione della consapevolezza in scarso controllo con esiti di pregressa ischemia talamica sinistra e sospetta polineuropatia;
- referto dd. 27.11.2024 emesso dall'U.O. Neurologia dell'ULSS Serenissima 3 nel quale vengono riscontrati eventi suggestivi di emicrania emiplegica (sporadica) più che di eventi critici;
- promemoria di visita neurologica di controllo presso la medesima azienda sanitaria per il
29.7.2025.
Con decreto dd. 22.5.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
*
2 2. La domanda va rigettata.
Il presente giudizio è rimesso alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, co. 1, d-bis), e 4, d.l. 13/2017.
La fattispecie oggetto di causa è regolata dall'art. 19, co. 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 20/2023 (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023).
La disposizione impedisce l'espulsione e consente il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche agli stranieri che versino in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
Il testo attuale della disposizione ha incluso quale elemento della fattispecie l'impossibilità dello straniero di ottenere cure adeguate nel Paese di origine.
Poiché la disposizione è rimasta invariata per il resto, possono tenersi fermi i parametri interpretativi elaborati nella vigenza del precedente dettato normativo, che a loro volta prendevano in considerazione i precedenti giurisprudenziali formatisi in epoca precedente all'introduzione della disposizione nell'ordinamento.
La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l'espulsione dello straniero ove questi, dall'immediata esecuzione del provvedimento, venga esposto a un irreparabile pregiudizio, dovendo, tale garanzia, comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (da ultimo, Cass., sez. I, 13.9.2024 n. 24577, fattispecie relativa a straniero affetto da epilessia e depressione endoreattiva grave con spunti psicotici e tendenze suicide;
Cass., sez. I, sez. un., 10.6.2013 n.
14500, relativa a straniero affetto da HIV, epatite cronica conseguente a epatite di tipo C e da epilessia conseguente a un trauma cranico).
È stato così affermato che impediscono l'espulsione dello straniero quegli interventi e solo quelli che, successivi alla rimozione chirurgica della patologia od alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, nel mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, pur indispensabili ad assicurare una speranza di vita per il paziente, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile ed urgente (Cass., sez. I, 24.1.2008 n. 1531; Cass., sez. I, 4.4.2011, n.
7615).
3 La giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale hanno chiarito che non si tratta di distinguere in base alla durata del trattamento sanitario necessario;
bensì di considerare se la prestazione sanitaria risulta o meno indifferibile.
Non si tratta di escludere dall'area degli obblighi costituzionali della Repubblica prestazioni o controlli altrettanto necessari ma destinati alla indeterminata reiterazione perché assicurino effetti quoad vitam: si tratta di distinguere tra interventi indifferibili (anche se di consistenza temporale non irrilevante) che rendono non espellibile lo straniero irregolare che di essi necessiti ed interventi sanitari che qualunque straniero può fruire in Italia ove chieda ed ottenga, previa valutazione della pubblica amministrazione (Cass., sez. I, 4.4.2011, n. 7615).
Non è infatti contraria a Costituzione l'assenza di una disposizione che preveda l'impossibilità di espellere lo straniero irregolare che necessiti di una (qualsiasi) terapia essenziale per la salute;
poiché è sufficiente a garantirne il diritto alla salute la possibilità di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati dall'art. 35, co. 3, d.lgs. 286/1998
(Corte cost., 17.7.2002 n. 252).
Nel caso di specie dalla documentazione medica acquisita si desume che il ricorrente è affetto da una condizione cronica patologica, derivante da un ictus e variamente classificata dai clinici o come epilessia o come emicrania emiplegica sporadica.
Dalla documentazione allegata non si evince univocamente la diagnosi ed emerge anzi la necessità di sottoposizione ad ulteriori accertamenti (referto dd. 19.1.2024).
Il ricorrente fruisce sul territorio nazionale di trattamenti sanitari che non si qualificano per essere interventi di pronto soccorso né di rimozione chirurgica di patologie né di trattamenti indispensabili al completamento di tali trattamenti.
Si tratta, da quanto è dato desumere dai referti medici prodotti, di trattamenti farmacologici di contenimento delle crisi epilettiche e convulsive.
Da ultimo (referto dd. 27.11.2024), risulta sospesa a partire dal gennaio 2024 l'assunzione del di uno dei due farmaci anticonvulsivanti prescritti in origine e risulta prescritta l'assunzione di ulteriori farmaci solo in caso di maggiore ricorrenza.
In definitiva non emerge dalla documentazione acquisita la sottoposizione del ricorrente sul territorio dello Stato a trattamenti salvavita, non differibili secondo la distinzione sopra richiamata.
È inoltre da osservare che il ricorrente ha documentato mediante la produzione del medico curante nel Paese di origine una condizione di non assoluta indisponibilità delle cure nel Paese
d'origine per la patologia in questione, giacché esse sono offerte presso strutture private.
4 A questo riguardo va peraltro osservato che è rimasta priva di prova idonea la circostanza che il ricorrente è in condizioni economiche tali da impedirgli di fruire dell'assistenza sanitaria necessaria nel Paese di origine. Non è infatti sufficiente sul punto la dichiarazione di scritta del medico curante, in quanto l'indigenza del ricorrente è fatto estraneo alla diagnosi oggetto del referto prodotto che è rimasto privo di riscontri esterni. Della prova di tale indigenza era onerato il ricorrente, poiché il presente giudizio è retto dal rito semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011, come tale soggetto agli ordinari oneri probatori.
La domanda va dunque rigettata.
*
3. Sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite, attesa la natura delle situazioni giuridiche oggetto di giudizio, concernenti la tutela della salute e il controllo del fenomeno immigratorio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 2 luglio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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